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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 19/11/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1695/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 19 novembre 2025 ad ore 11.00 innanzi al dott. Agnese Currò Dossi, sono comparsi:
l'avv. AN LD per , il quale si riporta agli atti ed alla memoria integrativa ed Parte_1 insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Nessuno compare per CP_1
Il Giudice
Dichiara la contumacia di CP_1 si ritira per la stesura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
Alle ore 11.40 il Giudice chiude il verbale e procede al deposito telematico della sentenza unitamente al presente verbale che la contiene.
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Agnese Currò Dossi ha pronunciato ex art. 420 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1695/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
AN LD
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 dell'avv. Ripa Morena
RESISTENTE
La causa è iscritta ruolo in data 30.6.2025 (proveniente da sfratto per morosità r.g. 931/2025) e trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 19.11.2025. La natura delle questioni ha consentito la discussione orale e la pronuncia immediata dell'ordinanza con la lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. Sentita l'esposizione delle parti in merito alla posizione di tutela ed alle difese delle dedotte allegazioni, il giudice così provvede.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato intimava sfratto per morosità nei confronti Parte_1 di nato a [...] il [...], premettendo di aver concesso in locazione l'unità CP_1 immobiliare, ad uso di civile abitazione, ubicata a Riccione (RN) Viale Ippolito Nievo n. 11, Pano secondo, int.
7 - censita al N.C.E.U. del detto Comune al Foglio 11, part. 2882, sub. 14, cat. A/3, classe 6, vani 3, rendita catastale Euro 641, con contratto stipulato il 10/07/2022 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Rimini in data 14/07/2022 al n. 011651 – serie 3T, per un canone annuo di € 7.200,00 da corrispondersi in 12 rate mensili di Euro 600,00 cad. entro il giorno 15 di ciascuna mensilità (doc. 1); lamentando che il conduttore si rendeva moroso nel pagamento del canone di locazione relativamente alle mensilità di Dicembre 2022 e da Febbraio 2024 a Marzo 2025, accumulando una morosità pari ad € 9.000,00.
Si costituiva il conduttore con comparsa di costituzione depositata il 21.6.2025 CP_1 opponendosi allo sfratto, lamentando come l'immobile presentasse da maggio '23 al settembre '23 infiltrazioni d'acqua (doc.2) che lo costringevano a trasferirsi in altro appartamento;
rappresentava come tra le parti vi fosse un accordo circa la sospensione del pagamento per le cinque mensilità; contestava inoltre di aver sostenuto spese autorizzate dal locatore per lavori di straordinaria manutenzione pari ad € € 3.740,00 (docc.3/5) da porre in compensazione e rideterminava così la morosità in € 2.260,00 chiedendo per tale somma termine di grazia anche in considerazione delle precarie condizioni di salute come documentate sub. doc. 6.
Con ordinanza del 27 giugno 2025 il Giudice, accolta l'istanza di rilascio dell'immobile, disponeva il mutamento del rito, ex art. 667 c.p.c. rinviando all'udienza del 19 novembre 2025 per il proseguo del giudizio, concedendo termine alle parti per l'integrazione dei propri atti difensivi, invitando altresì
a tentare la mediazione obbligatoria di cui al D.L. 69/13 (pubblicato in G.U. n.194 del 20.08.2013).
Parte ricorrente depositava la propria memoria integrativa in data 17.10.2025 rassegnando le seguenti conclusioni: - Rigettare integralmente l'opposizione e tutte le domande, eccezioni e difese formulate dal convenuto, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti. - Accertare e dichiarare il grave inadempimento del Sig. all'obbligazione principale di pagamento CP_1 dei canoni di locazione e, per l'effetto, dichiarare risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. il contratto di locazione stipulato in data 10.07.2022, relativo all'immobile sito in Riccione (RN), Viale Ippolito
Nievo n. 11. - Confermare l'ordinanza di rilascio emessa in data 27.06.2025. - Per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento in favore del Sig. della somma € CP_1 Parte_1
10.740,00 (di cui 9.000,00 canoni maturati e non corrisposti sino all'introduzione del giudizio di sfratto per morosità ed € 1.740,00 per canoni relativi al periodo decorrente dalla data di notifica dell'intimazione sino al 27.06.2025, data dell'ordinanza di rilascio), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, oltre all'indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. pari ad € 600,00 mensili dalla data del 27.06.2025 sino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Nessuno si costituiva per che veniva pertanto dichiarato contumace. CP_1
In via preliminare, il Giudice dà atto dell'assolvimento della condizione di procedibilità avendo parte ricorrente dato corso al procedimento di mediazione obbligatoria.
Nel merito la domanda è fondata e va pertanto accolta. Quanto all'onere della prova si precisa in giurisprudenza che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero della non imputabilità dell'inadempimento (cfr. ex plurimis,
Cass. sez. un. 30.10.2001, n. 13.533).
Nel caso specifico il locatore ha provato l'esistenza del contratto di locazione inter partes da cui deriva l'obbligo, per l'intimato, di corrispondere il canone secondo i tempi e le modalità indicate nel documento contrattuale, mentre quest'ultimo non costituendosi, non ha assolto all'onere a suo carico non avendo provato di avere regolarmente adempiuto all'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione dovuti sulla base del contratto di locazione stipulato.
Stante quindi l'inadempimento del conduttore – la cui gravità emerge dal mancato pagamento contestato - va pronunciata la risoluzione del contratto di locazione con relativa condanna al rilascio immediato dell'immobile.
Parte resistente va altresì condannata al pagamento dei canoni scaduti e a scadere sino al rilascio, stante la domanda a tal fine formulata sin dall'atto di intimazione di sfratto.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate in accordo con il D.M. 55/14- sulla base degli artt.4, comma 5 (scaglione di valore da 5.201,00 a 26.000,00); tenendo conto della non complessità della causa, della contenuta durata del procedimento e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando su ricorso proposto da Parte_1 contro gni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, così provvede: CP_1
Accoglie il ricorso e per l'effetto convalida definitivamente lo sfratto per morosità e risolve il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 10/07/2022 e registrato presso l'Agenzia delle
Entrate, Ufficio di Rimini in data 14/07/2022 al n. 011651 – serie 3T per grave inadempimento del conduttore CP_1
Dichiara tenuto e condanna rilasciare immediatamente libero da persone e cose CP_1
e nella piena disponibilità del ricorrente l'unità immobiliare, ad uso di civile Parte_1 abitazione, ubicata a Riccione (RN) Viale Ippolito Nievo n. 11, Pano secondo, int.
7 - censita al
N.C.E.U. del detto Comune al Foglio 11, part. 2882, sub. 14, cat. A/3, classe 6, vani 3, rendita catastale Euro 641; dichiara tenuto e condanna al pagamento a favore di CP_1 Parte_1 dell'importo di €.9.000,00 pari ai canoni impagati alla data dell'atto di intimazione di sfratto, oltre i canoni successivi maturati e maturandi sino al rilascio dell'immobile oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
dichiara tenuto e condanna l pagamento a favore di elle CP_1 Parte_1 spese processuali che liquida in €.118,50 per esborsi ed €. 2.500,00 per compensi oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a.
Pone a carico della parte soccombente le spese relative alla mediazione.
Sentenza resa ex articolo 420 c.p.c. pubblicata telematicamente con allegazione al verbale.
Rimini, 19/11/2025
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 19 novembre 2025 ad ore 11.00 innanzi al dott. Agnese Currò Dossi, sono comparsi:
l'avv. AN LD per , il quale si riporta agli atti ed alla memoria integrativa ed Parte_1 insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Nessuno compare per CP_1
Il Giudice
Dichiara la contumacia di CP_1 si ritira per la stesura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
Alle ore 11.40 il Giudice chiude il verbale e procede al deposito telematico della sentenza unitamente al presente verbale che la contiene.
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Agnese Currò Dossi ha pronunciato ex art. 420 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1695/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
AN LD
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 dell'avv. Ripa Morena
RESISTENTE
La causa è iscritta ruolo in data 30.6.2025 (proveniente da sfratto per morosità r.g. 931/2025) e trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 19.11.2025. La natura delle questioni ha consentito la discussione orale e la pronuncia immediata dell'ordinanza con la lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. Sentita l'esposizione delle parti in merito alla posizione di tutela ed alle difese delle dedotte allegazioni, il giudice così provvede.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato intimava sfratto per morosità nei confronti Parte_1 di nato a [...] il [...], premettendo di aver concesso in locazione l'unità CP_1 immobiliare, ad uso di civile abitazione, ubicata a Riccione (RN) Viale Ippolito Nievo n. 11, Pano secondo, int.
7 - censita al N.C.E.U. del detto Comune al Foglio 11, part. 2882, sub. 14, cat. A/3, classe 6, vani 3, rendita catastale Euro 641, con contratto stipulato il 10/07/2022 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Rimini in data 14/07/2022 al n. 011651 – serie 3T, per un canone annuo di € 7.200,00 da corrispondersi in 12 rate mensili di Euro 600,00 cad. entro il giorno 15 di ciascuna mensilità (doc. 1); lamentando che il conduttore si rendeva moroso nel pagamento del canone di locazione relativamente alle mensilità di Dicembre 2022 e da Febbraio 2024 a Marzo 2025, accumulando una morosità pari ad € 9.000,00.
Si costituiva il conduttore con comparsa di costituzione depositata il 21.6.2025 CP_1 opponendosi allo sfratto, lamentando come l'immobile presentasse da maggio '23 al settembre '23 infiltrazioni d'acqua (doc.2) che lo costringevano a trasferirsi in altro appartamento;
rappresentava come tra le parti vi fosse un accordo circa la sospensione del pagamento per le cinque mensilità; contestava inoltre di aver sostenuto spese autorizzate dal locatore per lavori di straordinaria manutenzione pari ad € € 3.740,00 (docc.3/5) da porre in compensazione e rideterminava così la morosità in € 2.260,00 chiedendo per tale somma termine di grazia anche in considerazione delle precarie condizioni di salute come documentate sub. doc. 6.
Con ordinanza del 27 giugno 2025 il Giudice, accolta l'istanza di rilascio dell'immobile, disponeva il mutamento del rito, ex art. 667 c.p.c. rinviando all'udienza del 19 novembre 2025 per il proseguo del giudizio, concedendo termine alle parti per l'integrazione dei propri atti difensivi, invitando altresì
a tentare la mediazione obbligatoria di cui al D.L. 69/13 (pubblicato in G.U. n.194 del 20.08.2013).
Parte ricorrente depositava la propria memoria integrativa in data 17.10.2025 rassegnando le seguenti conclusioni: - Rigettare integralmente l'opposizione e tutte le domande, eccezioni e difese formulate dal convenuto, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti. - Accertare e dichiarare il grave inadempimento del Sig. all'obbligazione principale di pagamento CP_1 dei canoni di locazione e, per l'effetto, dichiarare risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. il contratto di locazione stipulato in data 10.07.2022, relativo all'immobile sito in Riccione (RN), Viale Ippolito
Nievo n. 11. - Confermare l'ordinanza di rilascio emessa in data 27.06.2025. - Per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento in favore del Sig. della somma € CP_1 Parte_1
10.740,00 (di cui 9.000,00 canoni maturati e non corrisposti sino all'introduzione del giudizio di sfratto per morosità ed € 1.740,00 per canoni relativi al periodo decorrente dalla data di notifica dell'intimazione sino al 27.06.2025, data dell'ordinanza di rilascio), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, oltre all'indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. pari ad € 600,00 mensili dalla data del 27.06.2025 sino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Nessuno si costituiva per che veniva pertanto dichiarato contumace. CP_1
In via preliminare, il Giudice dà atto dell'assolvimento della condizione di procedibilità avendo parte ricorrente dato corso al procedimento di mediazione obbligatoria.
Nel merito la domanda è fondata e va pertanto accolta. Quanto all'onere della prova si precisa in giurisprudenza che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero della non imputabilità dell'inadempimento (cfr. ex plurimis,
Cass. sez. un. 30.10.2001, n. 13.533).
Nel caso specifico il locatore ha provato l'esistenza del contratto di locazione inter partes da cui deriva l'obbligo, per l'intimato, di corrispondere il canone secondo i tempi e le modalità indicate nel documento contrattuale, mentre quest'ultimo non costituendosi, non ha assolto all'onere a suo carico non avendo provato di avere regolarmente adempiuto all'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione dovuti sulla base del contratto di locazione stipulato.
Stante quindi l'inadempimento del conduttore – la cui gravità emerge dal mancato pagamento contestato - va pronunciata la risoluzione del contratto di locazione con relativa condanna al rilascio immediato dell'immobile.
Parte resistente va altresì condannata al pagamento dei canoni scaduti e a scadere sino al rilascio, stante la domanda a tal fine formulata sin dall'atto di intimazione di sfratto.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate in accordo con il D.M. 55/14- sulla base degli artt.4, comma 5 (scaglione di valore da 5.201,00 a 26.000,00); tenendo conto della non complessità della causa, della contenuta durata del procedimento e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando su ricorso proposto da Parte_1 contro gni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, così provvede: CP_1
Accoglie il ricorso e per l'effetto convalida definitivamente lo sfratto per morosità e risolve il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 10/07/2022 e registrato presso l'Agenzia delle
Entrate, Ufficio di Rimini in data 14/07/2022 al n. 011651 – serie 3T per grave inadempimento del conduttore CP_1
Dichiara tenuto e condanna rilasciare immediatamente libero da persone e cose CP_1
e nella piena disponibilità del ricorrente l'unità immobiliare, ad uso di civile Parte_1 abitazione, ubicata a Riccione (RN) Viale Ippolito Nievo n. 11, Pano secondo, int.
7 - censita al
N.C.E.U. del detto Comune al Foglio 11, part. 2882, sub. 14, cat. A/3, classe 6, vani 3, rendita catastale Euro 641; dichiara tenuto e condanna al pagamento a favore di CP_1 Parte_1 dell'importo di €.9.000,00 pari ai canoni impagati alla data dell'atto di intimazione di sfratto, oltre i canoni successivi maturati e maturandi sino al rilascio dell'immobile oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
dichiara tenuto e condanna l pagamento a favore di elle CP_1 Parte_1 spese processuali che liquida in €.118,50 per esborsi ed €. 2.500,00 per compensi oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a.
Pone a carico della parte soccombente le spese relative alla mediazione.
Sentenza resa ex articolo 420 c.p.c. pubblicata telematicamente con allegazione al verbale.
Rimini, 19/11/2025
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi