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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 30/06/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1016/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1016/2025, in materia di separazione e divorzio congiunti ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
28.11.1983, con l'Avv. Francesco Mercuri
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato in [...], il [...], con l'Avv. CP C.F._2
Francesco Mercuri
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 20.5.2025.
Condizioni congiunte: “1) condizioni concordate;
2) autorizzarsi i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i Persona_1
genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso con collocamento prevalente insieme alla
1 madre presso la quale abiterà tanto presso la casa di Solero, in via XX Settembre n. 44 dove manterrà anche la residenza anagrafica con la madre, quanto presso la casa dei nonni materni a
Felizzano, in via Vittorio veneto n. 13, sempre insieme alla madre;
4) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337ter c.c. i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio minore, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente secondo i tempi di permanenza presso di sé del figlio;
5) le modalità di visita padre/figlio verranno attuate in maniera flessibile, in considerazione delle peculiarità e tempistiche degli impegni e del luogo di lavoro del signor . In base ai riposi dai turni di lavoro del CP
padre, gli incontri con il piccolo si terranno prevalentemente durante la settimana anche Per_1 con eventuale pernotto presso l'abitazione paterna, previamente concordati tra i genitori e compatibilmente con le esigenze prioritarie del figlio minore: proprio per tale ragione, i coniugi concordano che gli incontri padre/figlio si tengano prevalentemente presso la casa di Solero. In ogni caso, il signor si impegna a comunicare appena note e comunque con congruo CP
anticipo le proprie disponibilità di giorni e orari, con calendarizzazione almeno mensile;
6) quanto CP_ ai weekend, tenuto conto del particolare tipo di lavoro svolto dal sig. le visite, anche presso l'abitazione di Treviglio di quest'ultimo, verranno concordate tra i genitori ogniqualvolta se ne presenterà in concreto l'opportunità; 7) pari tempi di permanenza durante le vacanze Natalizie,
Pasquali ed in ogni altro periodo dell'anno scolastico in cui la frequenza sarà sospesa, con le consuete alternanze;
durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto a due/tre settimane da comunicare entro il 15 maggio di ogni anno con priorità di scelta ad anni alterni. Nel 2025 la priorità di scelta sarà della madre;
8) compleanno del figlio: i genitori festeggeranno entrambi assieme a se possibile;
9) compleanno dei genitori: in queste giornate il Persona_1
festeggiato potrà tenere con sé il figlio dalle ore 10:00 fino alla mattina successiva a prescindere dal calendario e senza recuperi;
10) in ogni caso, sono fatti salvi diversi accordi di volta in volta raggiunti tra i genitori in ordine ai tempi di permanenza della prole presso ciascuno di loro, in ragione di specifiche esigenze o impegni familiari;
11) il signor verserà alla IG CP
, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio minore, Parte_1
l'importo di Euro 300,00 (trecento/00) entro il 5° giorno di ogni mese mediante bonifico bancario importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Tale contributo verrà corrisposto dal sig.
CP_ fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio, anche se questi manterrà la residenza presso la madre;
12) il signor si farà carico della quota del CP
50% delle spese c.d. straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative per il figlio, come da
Protocollo Famiglia del Tribunale di Alessandria del 20.07.2016; dette spese straordinarie, se non
2 affrontate direttamente e nelle percentuali di competenza, andranno rimborsate al genitore che le avrà anticipate entro il mese successivo all'esborso; 13) l'Assegno Unico Universale per il figlio verrà percepito integralmente dalla madre;
14) tenuto conto delle somme corrisposte in costanza di matrimonio dalla moglie al marito al fine di consentire a quest'ultimo di avviare proprie iniziative imprenditoriali conclusesi sempre con esito negativo, al fine di compensare quantomeno parzialmente quanto percepito, il signor si obbliga a corrispondere alla CP Parte_2
l'importo mensile di € 227,92 a titolo di rimborso delle rate del mutuo fondiario a suo tempo
[...] acceso dai ricorrenti per l'acquisto della prima casa coniugale della famiglia in Alessandria, via
Boves n. 54; casa venduta nell'anno 2022 e rispetto al quale residua ancora un debito di euro
34.179,00. Ciò, fino al 31/12/2041, data in cui con il regolare pagamento di tutte le rate fino alla numero 306 il mutuo verrà estinto. 15) la IG continuerà ad Parte_1
utilizzare in via esclusiva la propria autovettura Ford e manterrà la disponibilità di tutti i beni CP_ mobili, arredi e suppellettili di sua proprietà presenti nella casa di Solero, mentre il sig. ha già portato via con sé i propri indumenti ed effetti personali;
16) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere indipendenti economicamente, di rinunciare a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco e di aver regolato aliunde ogni loro ulteriore rapporto economico-patrimoniale e di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altra in dipendenza dell'intercorsa unione matrimoniale;
17) le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o al rinnovo del rispettivo passaporto o altro documento valido per l'espatrio, anche a nome del figlio minore”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 26.4.2025, le parti hanno domandato la separazione e il divorzio congiunti.
2. All'esito dell'udienza cartolare del 6.6.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria
3 istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse del figlio minore.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e Parte_1
i quali hanno celebrato matrimonio, ad Alessandria, il 24.7.2014; CP
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1) condizioni concordate;
2) autorizzarsi i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori secondo il regime Persona_1 dell'affidamento condiviso con collocamento prevalente insieme alla madre presso la quale abiterà tanto presso la casa di Solero, in via XX Settembre n. 44 dove manterrà anche la residenza anagrafica con la madre, quanto presso la casa dei nonni materni a Felizzano, in via Vittorio veneto n. 13, sempre insieme alla madre;
4) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337ter c.c. i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio minore, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente secondo i tempi di permanenza presso di sé del figlio;
5) le modalità di visita padre/figlio verranno attuate in maniera flessibile, in considerazione delle peculiarità e tempistiche degli impegni e del luogo di lavoro del signor . In base ai riposi dai CP
turni di lavoro del padre, gli incontri con il piccolo si terranno prevalentemente Per_1 durante la settimana anche con eventuale pernotto presso l'abitazione paterna, previamente concordati tra i genitori e compatibilmente con le esigenze prioritarie del figlio minore: proprio per tale ragione, i coniugi concordano che gli incontri padre/figlio si tengano prevalentemente presso la casa di Solero. In ogni caso, il signor si impegna a CP
comunicare appena note e comunque con congruo anticipo le proprie disponibilità di giorni e orari, con calendarizzazione almeno mensile;
6) quanto ai weekend, tenuto conto del
CP_ particolare tipo di lavoro svolto dal sig. le visite, anche presso l'abitazione di Treviglio di quest'ultimo, verranno concordate tra i genitori ogniqualvolta se ne presenterà in concreto l'opportunità; 7) pari tempi di permanenza durante le vacanze Natalizie, Pasquali ed in ogni altro periodo dell'anno scolastico in cui la frequenza sarà sospesa, con le consuete alternanze;
durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto a due/tre settimane da comunicare entro il 15 maggio di ogni anno con priorità di scelta ad anni alterni. Nel 2025 la priorità di scelta sarà della madre;
8) compleanno del figlio: i genitori festeggeranno
4 entrambi assieme a , se possibile;
9) compleanno dei genitori: in queste Persona_1
giornate il festeggiato potrà tenere con sé il figlio dalle ore 10:00 fino alla mattina successiva a prescindere dal calendario e senza recuperi;
10) in ogni caso, sono fatti salvi diversi accordi di volta in volta raggiunti tra i genitori in ordine ai tempi di permanenza della prole presso ciascuno di loro, in ragione di specifiche esigenze o impegni familiari;
11) il signor verserà alla IG , a titolo di contributo al CP Parte_1 mantenimento ordinario per il figlio minore, l'importo di Euro 300,00 (trecento/00) entro il
5° giorno di ogni mese mediante bonifico bancario importo rivalutabile annualmente secondo CP_ gli indici Istat. Tale contributo verrà corrisposto dal sig. fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio, anche se questi manterrà la residenza presso la madre;
12) il signor si farà carico della quota del 50% delle spese c.d. CP
straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative per il figlio, come da Protocollo Famiglia del
Tribunale di Alessandria del 20.07.2016; dette spese straordinarie, se non affrontate direttamente e nelle percentuali di competenza, andranno rimborsate al genitore che le avrà anticipate entro il mese successivo all'esborso; 13) l'Assegno Unico Universale per il figlio verrà percepito integralmente dalla madre;
14) tenuto conto delle somme corrisposte in costanza di matrimonio dalla moglie al marito al fine di consentire a quest'ultimo di avviare proprie iniziative imprenditoriali conclusesi sempre con esito negativo, al fine di compensare quantomeno parzialmente quanto percepito, il signor si obbliga a corrispondere CP alla l'importo mensile di € 227,92 a titolo di rimborso delle rate del Parte_2 mutuo fondiario a suo tempo acceso dai ricorrenti per l'acquisto della prima casa coniugale della famiglia in Alessandria, via Boves n. 54; casa venduta nell'anno 2022 e rispetto al quale residua ancora un debito di euro 34.179,00. Ciò, fino al 31/12/2041, data in cui con il regolare pagamento di tutte le rate fino alla numero 306 il mutuo verrà estinto. 15) la IG
continuerà ad utilizzare in via esclusiva la propria autovettura Parte_1
Ford e manterrà la disponibilità di tutti i beni mobili, arredi e suppellettili di sua proprietà
CP_ presenti nella casa di Solero, mentre il sig. ha già portato via con sé i propri indumenti ed effetti personali;
16) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere indipendenti economicamente, di rinunciare a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco e di aver regolato aliunde ogni loro ulteriore rapporto economico-patrimoniale e di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altra in dipendenza dell'intercorsa unione matrimoniale;
17) le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o al rinnovo del rispettivo passaporto o altro documento valido per l'espatrio, anche a nome del figlio minore”;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice Delegato, come da separata ordinanza.
5 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 24 giugno 2025
Il Giudice
(Dott. Marco Bonci)
6
Il Presidente
(Dott. Paolo Rampini)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1016/2025, in materia di separazione e divorzio congiunti ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
28.11.1983, con l'Avv. Francesco Mercuri
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato in [...], il [...], con l'Avv. CP C.F._2
Francesco Mercuri
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 20.5.2025.
Condizioni congiunte: “1) condizioni concordate;
2) autorizzarsi i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i Persona_1
genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso con collocamento prevalente insieme alla
1 madre presso la quale abiterà tanto presso la casa di Solero, in via XX Settembre n. 44 dove manterrà anche la residenza anagrafica con la madre, quanto presso la casa dei nonni materni a
Felizzano, in via Vittorio veneto n. 13, sempre insieme alla madre;
4) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337ter c.c. i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio minore, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente secondo i tempi di permanenza presso di sé del figlio;
5) le modalità di visita padre/figlio verranno attuate in maniera flessibile, in considerazione delle peculiarità e tempistiche degli impegni e del luogo di lavoro del signor . In base ai riposi dai turni di lavoro del CP
padre, gli incontri con il piccolo si terranno prevalentemente durante la settimana anche Per_1 con eventuale pernotto presso l'abitazione paterna, previamente concordati tra i genitori e compatibilmente con le esigenze prioritarie del figlio minore: proprio per tale ragione, i coniugi concordano che gli incontri padre/figlio si tengano prevalentemente presso la casa di Solero. In ogni caso, il signor si impegna a comunicare appena note e comunque con congruo CP
anticipo le proprie disponibilità di giorni e orari, con calendarizzazione almeno mensile;
6) quanto CP_ ai weekend, tenuto conto del particolare tipo di lavoro svolto dal sig. le visite, anche presso l'abitazione di Treviglio di quest'ultimo, verranno concordate tra i genitori ogniqualvolta se ne presenterà in concreto l'opportunità; 7) pari tempi di permanenza durante le vacanze Natalizie,
Pasquali ed in ogni altro periodo dell'anno scolastico in cui la frequenza sarà sospesa, con le consuete alternanze;
durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto a due/tre settimane da comunicare entro il 15 maggio di ogni anno con priorità di scelta ad anni alterni. Nel 2025 la priorità di scelta sarà della madre;
8) compleanno del figlio: i genitori festeggeranno entrambi assieme a se possibile;
9) compleanno dei genitori: in queste giornate il Persona_1
festeggiato potrà tenere con sé il figlio dalle ore 10:00 fino alla mattina successiva a prescindere dal calendario e senza recuperi;
10) in ogni caso, sono fatti salvi diversi accordi di volta in volta raggiunti tra i genitori in ordine ai tempi di permanenza della prole presso ciascuno di loro, in ragione di specifiche esigenze o impegni familiari;
11) il signor verserà alla IG CP
, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio minore, Parte_1
l'importo di Euro 300,00 (trecento/00) entro il 5° giorno di ogni mese mediante bonifico bancario importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Tale contributo verrà corrisposto dal sig.
CP_ fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio, anche se questi manterrà la residenza presso la madre;
12) il signor si farà carico della quota del CP
50% delle spese c.d. straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative per il figlio, come da
Protocollo Famiglia del Tribunale di Alessandria del 20.07.2016; dette spese straordinarie, se non
2 affrontate direttamente e nelle percentuali di competenza, andranno rimborsate al genitore che le avrà anticipate entro il mese successivo all'esborso; 13) l'Assegno Unico Universale per il figlio verrà percepito integralmente dalla madre;
14) tenuto conto delle somme corrisposte in costanza di matrimonio dalla moglie al marito al fine di consentire a quest'ultimo di avviare proprie iniziative imprenditoriali conclusesi sempre con esito negativo, al fine di compensare quantomeno parzialmente quanto percepito, il signor si obbliga a corrispondere alla CP Parte_2
l'importo mensile di € 227,92 a titolo di rimborso delle rate del mutuo fondiario a suo tempo
[...] acceso dai ricorrenti per l'acquisto della prima casa coniugale della famiglia in Alessandria, via
Boves n. 54; casa venduta nell'anno 2022 e rispetto al quale residua ancora un debito di euro
34.179,00. Ciò, fino al 31/12/2041, data in cui con il regolare pagamento di tutte le rate fino alla numero 306 il mutuo verrà estinto. 15) la IG continuerà ad Parte_1
utilizzare in via esclusiva la propria autovettura Ford e manterrà la disponibilità di tutti i beni CP_ mobili, arredi e suppellettili di sua proprietà presenti nella casa di Solero, mentre il sig. ha già portato via con sé i propri indumenti ed effetti personali;
16) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere indipendenti economicamente, di rinunciare a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco e di aver regolato aliunde ogni loro ulteriore rapporto economico-patrimoniale e di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altra in dipendenza dell'intercorsa unione matrimoniale;
17) le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o al rinnovo del rispettivo passaporto o altro documento valido per l'espatrio, anche a nome del figlio minore”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 26.4.2025, le parti hanno domandato la separazione e il divorzio congiunti.
2. All'esito dell'udienza cartolare del 6.6.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria
3 istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse del figlio minore.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e Parte_1
i quali hanno celebrato matrimonio, ad Alessandria, il 24.7.2014; CP
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1) condizioni concordate;
2) autorizzarsi i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori secondo il regime Persona_1 dell'affidamento condiviso con collocamento prevalente insieme alla madre presso la quale abiterà tanto presso la casa di Solero, in via XX Settembre n. 44 dove manterrà anche la residenza anagrafica con la madre, quanto presso la casa dei nonni materni a Felizzano, in via Vittorio veneto n. 13, sempre insieme alla madre;
4) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337ter c.c. i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio minore, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente secondo i tempi di permanenza presso di sé del figlio;
5) le modalità di visita padre/figlio verranno attuate in maniera flessibile, in considerazione delle peculiarità e tempistiche degli impegni e del luogo di lavoro del signor . In base ai riposi dai CP
turni di lavoro del padre, gli incontri con il piccolo si terranno prevalentemente Per_1 durante la settimana anche con eventuale pernotto presso l'abitazione paterna, previamente concordati tra i genitori e compatibilmente con le esigenze prioritarie del figlio minore: proprio per tale ragione, i coniugi concordano che gli incontri padre/figlio si tengano prevalentemente presso la casa di Solero. In ogni caso, il signor si impegna a CP
comunicare appena note e comunque con congruo anticipo le proprie disponibilità di giorni e orari, con calendarizzazione almeno mensile;
6) quanto ai weekend, tenuto conto del
CP_ particolare tipo di lavoro svolto dal sig. le visite, anche presso l'abitazione di Treviglio di quest'ultimo, verranno concordate tra i genitori ogniqualvolta se ne presenterà in concreto l'opportunità; 7) pari tempi di permanenza durante le vacanze Natalizie, Pasquali ed in ogni altro periodo dell'anno scolastico in cui la frequenza sarà sospesa, con le consuete alternanze;
durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto a due/tre settimane da comunicare entro il 15 maggio di ogni anno con priorità di scelta ad anni alterni. Nel 2025 la priorità di scelta sarà della madre;
8) compleanno del figlio: i genitori festeggeranno
4 entrambi assieme a , se possibile;
9) compleanno dei genitori: in queste Persona_1
giornate il festeggiato potrà tenere con sé il figlio dalle ore 10:00 fino alla mattina successiva a prescindere dal calendario e senza recuperi;
10) in ogni caso, sono fatti salvi diversi accordi di volta in volta raggiunti tra i genitori in ordine ai tempi di permanenza della prole presso ciascuno di loro, in ragione di specifiche esigenze o impegni familiari;
11) il signor verserà alla IG , a titolo di contributo al CP Parte_1 mantenimento ordinario per il figlio minore, l'importo di Euro 300,00 (trecento/00) entro il
5° giorno di ogni mese mediante bonifico bancario importo rivalutabile annualmente secondo CP_ gli indici Istat. Tale contributo verrà corrisposto dal sig. fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio, anche se questi manterrà la residenza presso la madre;
12) il signor si farà carico della quota del 50% delle spese c.d. CP
straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative per il figlio, come da Protocollo Famiglia del
Tribunale di Alessandria del 20.07.2016; dette spese straordinarie, se non affrontate direttamente e nelle percentuali di competenza, andranno rimborsate al genitore che le avrà anticipate entro il mese successivo all'esborso; 13) l'Assegno Unico Universale per il figlio verrà percepito integralmente dalla madre;
14) tenuto conto delle somme corrisposte in costanza di matrimonio dalla moglie al marito al fine di consentire a quest'ultimo di avviare proprie iniziative imprenditoriali conclusesi sempre con esito negativo, al fine di compensare quantomeno parzialmente quanto percepito, il signor si obbliga a corrispondere CP alla l'importo mensile di € 227,92 a titolo di rimborso delle rate del Parte_2 mutuo fondiario a suo tempo acceso dai ricorrenti per l'acquisto della prima casa coniugale della famiglia in Alessandria, via Boves n. 54; casa venduta nell'anno 2022 e rispetto al quale residua ancora un debito di euro 34.179,00. Ciò, fino al 31/12/2041, data in cui con il regolare pagamento di tutte le rate fino alla numero 306 il mutuo verrà estinto. 15) la IG
continuerà ad utilizzare in via esclusiva la propria autovettura Parte_1
Ford e manterrà la disponibilità di tutti i beni mobili, arredi e suppellettili di sua proprietà
CP_ presenti nella casa di Solero, mentre il sig. ha già portato via con sé i propri indumenti ed effetti personali;
16) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere indipendenti economicamente, di rinunciare a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco e di aver regolato aliunde ogni loro ulteriore rapporto economico-patrimoniale e di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altra in dipendenza dell'intercorsa unione matrimoniale;
17) le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o al rinnovo del rispettivo passaporto o altro documento valido per l'espatrio, anche a nome del figlio minore”;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice Delegato, come da separata ordinanza.
5 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 24 giugno 2025
Il Giudice
(Dott. Marco Bonci)
6
Il Presidente
(Dott. Paolo Rampini)