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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/09/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3128 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 12.09.2025 promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...]_1 C.F._1 il 28/10/1982), rappresentato e difeso dall'avv. BIANCO DANIELA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, VIA MARINA 47,
FRAZ. GALLICO, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: nata a [...]_1 C.F._2
(RC) il 06/04/1989), rappresentata e difesa dall'avv. PACE AURELIO
FRANCESCO, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO DI
CALABRIA, VIA SANTA CATERINA VICO LEONE 27, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 06/11/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 07/08/2017;
-considerato che con decreto dell'11.12.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 18.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 13.03.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-rilevato che con ordinanza dell'08.04.2025 il Giudice delegato ha disposto che le parti integrassero la documentazione reddituale e patrimoniale di cui all'art. 473bis.12 c. 3 c.p.c. e chiarissero l'ammontare dell'AUU, fissando all'uopo termine ex art. 127ter c.p.c. fino al 10.09.2025, ore 10,00 per il deposito di note sostitutive d'udienza, con onere di allegazione della documentazione richiesta, nonché degli allegati ivi indicati in formato leggibile;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 07/08/2017; b) dal matrimonio è nato il figlio Per_1
(24.08.2020), minorenne;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
12.12.2024, il quale ha espresso il parere in data 17.12.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 06/11/2024 da Pt_1
e , così provvede:
[...] CP_1
-dichiara la separazione personale tra e , il cui Parte_1 CP_1
atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 284, parte II, serie A, u.1, anno 2017, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il figlio resta affidato in via condivisa a entrambi i genitori, che Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni improcrastinabili inerenti la salute saranno assunte da entrambi i genitori con obbligo del genitore con cui si trova il figlio di comunicare l'urgenza all'altro genitore.
3. La casa coniugale, sita in Reggio Calabria, Via Vico Fiume n.7 e condotta in locazione dalla IG.ra , è assegnata alla Stessa, con tutti gli arredi – di CP_1 proprietà di entrambi- nella sua qualità di genitore collocatario prevalente del figlio minore, con divieto di alienazione degli stessi fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio.
4. Il figlio resterà collocato anagraficamente e in via preferenziale presso la madre nell'abitazione coniugale sita in Reggio Calabria Via Vico Fiume, n.7.
Il padre potrà vederle e tenerle con sé il figlio previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia, tenendo conto dei turni di lavoro di entrambi ed almeno secondo il seguente calendario di visita e piano genitoriale allegato che qui di seguito viene in sintesi riproposto: compatibilmente agli impegni scolatici ed extrascolastici del minore, come da accordo tra le parti e salvo diversi accordi, tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore
14.00 alle ore 19.00, oltre la domenica, o dalle ore 10.00 alle 17.00 o dalle 17.00 fino alle ore 21.00, con pernotto da introdurre con gradualità quando il bambino inizierà la scolarizzazione;
durante periodi festivi e/o periodi non scolastici, in ordine alle festività religiose il minore le trascorrerà con entrambi i genitori, seguendo il criterio dell' alternanza e dunque: la vigilia di Natale con la madre e il
Natale con il padre (o viceversa); Vigilia di Capodanno con il padre e Capodanno con la madre (o viceversa); la domenica di Pasqua con la madre e il Lunedi dell'Angelo con il padre (o viceversa); Il Sig. salvo diversi accordi, Pt_1 trascorrerà con il piccolo, più giorni consecutivi durante le vacanze Natalizie ( nel periodo compreso dal 22 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni) durante il periodo estivo, (nel numero di quindici e con gli orari precedentemente stabiliti) relativamente ai mesi di giugno, luglio e agosto, il tutto al fine di garantire al minore pari opportunità di frequentare sia la madre che il padre. Nel caso in cui le parti decidano, nel periodo di loro spettanza di recarsi con il minore in un luogo di villeggiatura, dovrà essere fornita comunicazione reciproca (onde consentire all'altro genitore di sapere dove si trova il minore).
5. Il IG. corrisponderà quale contributo al mantenimento del figlio Parte_1
minore tenendo conto della tenera età, l'importo mensile di euro 150,00, versandolo alla IG.ra , nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via CP_1
anticipata entro il giorno 30 di ogni mese;
il suddetto importo sarà sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT;
la IG.ra provvederà CP_1
direttamente al mantenimento del figlio collocato presso di Lei;
6. Le spese straordinarie come di seguito indicate saranno a carico di entrambi i genitori al 50% e rimborsate alla IG.ra pro quota, previa esibizione di copia CP_1
dell'avvenuto esborso.
Si riportano all'uopo le spese straordinarie come elencate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria.
SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'eIGenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
1. libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortódontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
7. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
8. I coniugi che sottoscrivono il presente atto, dichiarano di dare esecuzione agli accordi raggiunti al momento del deposito della sentenza.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 12.09.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3128 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 12.09.2025 promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...]_1 C.F._1 il 28/10/1982), rappresentato e difeso dall'avv. BIANCO DANIELA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, VIA MARINA 47,
FRAZ. GALLICO, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: nata a [...]_1 C.F._2
(RC) il 06/04/1989), rappresentata e difesa dall'avv. PACE AURELIO
FRANCESCO, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO DI
CALABRIA, VIA SANTA CATERINA VICO LEONE 27, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 06/11/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 07/08/2017;
-considerato che con decreto dell'11.12.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 18.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 13.03.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-rilevato che con ordinanza dell'08.04.2025 il Giudice delegato ha disposto che le parti integrassero la documentazione reddituale e patrimoniale di cui all'art. 473bis.12 c. 3 c.p.c. e chiarissero l'ammontare dell'AUU, fissando all'uopo termine ex art. 127ter c.p.c. fino al 10.09.2025, ore 10,00 per il deposito di note sostitutive d'udienza, con onere di allegazione della documentazione richiesta, nonché degli allegati ivi indicati in formato leggibile;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 07/08/2017; b) dal matrimonio è nato il figlio Per_1
(24.08.2020), minorenne;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
12.12.2024, il quale ha espresso il parere in data 17.12.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 06/11/2024 da Pt_1
e , così provvede:
[...] CP_1
-dichiara la separazione personale tra e , il cui Parte_1 CP_1
atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 284, parte II, serie A, u.1, anno 2017, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il figlio resta affidato in via condivisa a entrambi i genitori, che Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni improcrastinabili inerenti la salute saranno assunte da entrambi i genitori con obbligo del genitore con cui si trova il figlio di comunicare l'urgenza all'altro genitore.
3. La casa coniugale, sita in Reggio Calabria, Via Vico Fiume n.7 e condotta in locazione dalla IG.ra , è assegnata alla Stessa, con tutti gli arredi – di CP_1 proprietà di entrambi- nella sua qualità di genitore collocatario prevalente del figlio minore, con divieto di alienazione degli stessi fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio.
4. Il figlio resterà collocato anagraficamente e in via preferenziale presso la madre nell'abitazione coniugale sita in Reggio Calabria Via Vico Fiume, n.7.
Il padre potrà vederle e tenerle con sé il figlio previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia, tenendo conto dei turni di lavoro di entrambi ed almeno secondo il seguente calendario di visita e piano genitoriale allegato che qui di seguito viene in sintesi riproposto: compatibilmente agli impegni scolatici ed extrascolastici del minore, come da accordo tra le parti e salvo diversi accordi, tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore
14.00 alle ore 19.00, oltre la domenica, o dalle ore 10.00 alle 17.00 o dalle 17.00 fino alle ore 21.00, con pernotto da introdurre con gradualità quando il bambino inizierà la scolarizzazione;
durante periodi festivi e/o periodi non scolastici, in ordine alle festività religiose il minore le trascorrerà con entrambi i genitori, seguendo il criterio dell' alternanza e dunque: la vigilia di Natale con la madre e il
Natale con il padre (o viceversa); Vigilia di Capodanno con il padre e Capodanno con la madre (o viceversa); la domenica di Pasqua con la madre e il Lunedi dell'Angelo con il padre (o viceversa); Il Sig. salvo diversi accordi, Pt_1 trascorrerà con il piccolo, più giorni consecutivi durante le vacanze Natalizie ( nel periodo compreso dal 22 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni) durante il periodo estivo, (nel numero di quindici e con gli orari precedentemente stabiliti) relativamente ai mesi di giugno, luglio e agosto, il tutto al fine di garantire al minore pari opportunità di frequentare sia la madre che il padre. Nel caso in cui le parti decidano, nel periodo di loro spettanza di recarsi con il minore in un luogo di villeggiatura, dovrà essere fornita comunicazione reciproca (onde consentire all'altro genitore di sapere dove si trova il minore).
5. Il IG. corrisponderà quale contributo al mantenimento del figlio Parte_1
minore tenendo conto della tenera età, l'importo mensile di euro 150,00, versandolo alla IG.ra , nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via CP_1
anticipata entro il giorno 30 di ogni mese;
il suddetto importo sarà sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT;
la IG.ra provvederà CP_1
direttamente al mantenimento del figlio collocato presso di Lei;
6. Le spese straordinarie come di seguito indicate saranno a carico di entrambi i genitori al 50% e rimborsate alla IG.ra pro quota, previa esibizione di copia CP_1
dell'avvenuto esborso.
Si riportano all'uopo le spese straordinarie come elencate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria.
SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'eIGenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
1. libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortódontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
7. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
8. I coniugi che sottoscrivono il presente atto, dichiarano di dare esecuzione agli accordi raggiunti al momento del deposito della sentenza.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 12.09.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna