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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/11/2024, n. 4653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4653 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 8930/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nel giudizio promosso da
, nato in [...] il [...], con l'avvocato Stefano Afrune Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente ha pronunciato la seguente sen ten za
1. Il ricorrente:
− ha chiesto di condanna l'amministrazione resistente a rilasciare il permesso di soggiorno da lui richiesto in ragione della convivenza con la sorella cittadina italiana CP_2
− ha qualificato l'omessa definizione del procedimento avviato con la sua istanza come silenzio diniego.
Nella comparsa di costituzione in giudizio l'amministrazione resistente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere per le seguenti ragioni: “Si deposita la nota della Questura di Brescia dove si rappresenta che in data 10.10.2024 è stato emesso un provvedimento di archiviazione della suddetta istanza (all.1) poiché da verifiche effettuate risulta che la Questura di
Milano, a seguito di ordinanza del Tribunale Civile di Milano r.g. n. 31100/22 del 4.9.2024, ha provveduto ad autorizzare l'emissione del permesso di soggiorno per motivi familiari con validità dal 13.9.2024 al 12.9.2025. Si ritiene che vi sia sopravvenuta carenza di interesse al ricorso se non vera e propria cessazione della materia del contendere”.
Con nota del 12.11.2024 il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso non avendo “interesse al ritiro del pds presso la Questura di Milano poiché non abita più a Milano e poiché non ha più relazione sentimentale in essere con il partner”.
2. La conclusione del procedimento con il decreto del 10.10.2024, conseguente al rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari a seguito del giudizio innanzi al Tribunale di Milano, fa venir meno
1 di 2 l'interesse del ricorrente alla condanna giudiziale dell'amministrazione della definizione del procedimento. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. La durata del procedimento amministrativo è stata determinata dalla durata del giudizio innanzi al
Tribunale di Milano avente a oggetto il diritto al rilascio di altro permesso di soggiorno. Concluso il processo ed emesso il permesso di soggiorno, il procedimento amministrativo è stato definito.
L'amministrazione resistente non ha dato causa al processo. Ciò comporta l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Per qu esti motivi
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 14.11.2024
Il giudice
Christian Colombo
2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nel giudizio promosso da
, nato in [...] il [...], con l'avvocato Stefano Afrune Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente ha pronunciato la seguente sen ten za
1. Il ricorrente:
− ha chiesto di condanna l'amministrazione resistente a rilasciare il permesso di soggiorno da lui richiesto in ragione della convivenza con la sorella cittadina italiana CP_2
− ha qualificato l'omessa definizione del procedimento avviato con la sua istanza come silenzio diniego.
Nella comparsa di costituzione in giudizio l'amministrazione resistente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere per le seguenti ragioni: “Si deposita la nota della Questura di Brescia dove si rappresenta che in data 10.10.2024 è stato emesso un provvedimento di archiviazione della suddetta istanza (all.1) poiché da verifiche effettuate risulta che la Questura di
Milano, a seguito di ordinanza del Tribunale Civile di Milano r.g. n. 31100/22 del 4.9.2024, ha provveduto ad autorizzare l'emissione del permesso di soggiorno per motivi familiari con validità dal 13.9.2024 al 12.9.2025. Si ritiene che vi sia sopravvenuta carenza di interesse al ricorso se non vera e propria cessazione della materia del contendere”.
Con nota del 12.11.2024 il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso non avendo “interesse al ritiro del pds presso la Questura di Milano poiché non abita più a Milano e poiché non ha più relazione sentimentale in essere con il partner”.
2. La conclusione del procedimento con il decreto del 10.10.2024, conseguente al rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari a seguito del giudizio innanzi al Tribunale di Milano, fa venir meno
1 di 2 l'interesse del ricorrente alla condanna giudiziale dell'amministrazione della definizione del procedimento. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. La durata del procedimento amministrativo è stata determinata dalla durata del giudizio innanzi al
Tribunale di Milano avente a oggetto il diritto al rilascio di altro permesso di soggiorno. Concluso il processo ed emesso il permesso di soggiorno, il procedimento amministrativo è stato definito.
L'amministrazione resistente non ha dato causa al processo. Ciò comporta l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Per qu esti motivi
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 14.11.2024
Il giudice
Christian Colombo
2 di 2