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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 23/06/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2056/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2056/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], e residente in [...], Frazione Parte_1
Bulgarnò, Via Vicolo Pavirana, 350, c.f. , con il patrocinio dell'avv. C.F._1
NOTARANGELO MARCO
RICORRENTE
Nei confronti di
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, frazione Controparte_1
Bulgarnò (FC), Vicolo Pavirana n. 350, c.f. con il patrocinio dell'avv. C.F._2
CASALI DANIELA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di conclusioni congiunte depositato in data 19.2.2025, nel procedimento iniziato in forma giudiziale, per come di seguito integralmente trascritte: '' 1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2. dichiarare, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi, la cessazione degli effetti civili del matrimonio - fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della L. 898/1970 - ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile competente di provvedere alle relative annotazioni nell'atto di matrimonio celebrato nel Comune di Cesena (FC) in data 31.10.2010, regolarmente trascritto nei Registri dello stato civile di detto Comune con atto n. 113 Parte 1, anno 2010; 3. i coniugi dichiarano di aver regolato ad oggi tutti i loro rapporti patrimoniali e si danno reciprocamente atto di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo, ragione o causa;
4. i coniugi, sin da ora, prestano acquiescenza alla emananda sentenza di divorzio;
5. le spese legali saranno compensate tra le parti e i rispettivi legali rinunciano alla solidarietà ex art. 13 dall'art. 13 co.8 della legge professionale forense. ''
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.9.2024 il sig. chiedeva la separazione personale Parte_1
da . Premesso di avere contratto matrimonio con rito civile con la predetta in Controparte_1 data 31.10.2010 in Cesena (FC), trascritto nel registro degli atti di matrimonio per l'anno 2010, con atto n. 113, Parte 1, optando per il regime della comunione legale dei beni e che dal matrimonio non erano nati figli, il ricorrente esponeva che da diverso tempo il rapporto dei coniugi era divenuto intollerabile a causa di circostanze che avevano inciso negativamente sul legame coniugale, ed in particolar modo per le condotte poste in essere dalla resistente, contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Negli ultimi anni, infatti, il sig. UT si accorgeva che la moglie aveva iniziato ad acquistare in maniera abituale biglietti “gratta e vinci”, spendendo una parte consistente dei propri guadagni e sviluppando una forte dipendenza e assuefazione dal gioco di tali biglietti, tale da compromettere sia la situazione economico –
pagina 2 di 6 patrimoniale della coppia, sia il legame matrimoniale, portando ad una disgregazione della vita coniugale.
Con il medesimo ricorso chiedeva anche che, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa depositata in data 12.2.2025 si costituiva rappresentando che i Controparte_1
coniugi prima della predetta costituzione raggiungevano un accordo per addivenire ad una separazione consensuale e ad un divorzio congiunto.
Pertanto, le parti in data 19.2.2025 depositavano il foglio di conclusioni congiunte, rappresentando di aver raggiunto un accordo, confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 26.5.2025 e 29.5.2025 sicché, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'intervento del Pubblico Ministero in data 3.10.2024, il Giudice la rimetteva al Collegio per la decisione.
Ciò posto, osserva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale, avanzata in atti dal ricorrente e non opposta dalla resistente, è senz'altro fondata e merita accoglimento in ragione delle risultanze processuali, del comportamento, delle dichiarazioni rese dai coniugi e delle circostanze fattuali concretamente emerse e tali da ritenere comprovata la crisi del rapporto coniugale. Il tempo trascorso senza che la convivenza sia ripresa, le posizioni reciprocamente assunte dai coniugi evidenziano che la comunione materiale e spirituale è venuta meno e non può essere ricostituita.
Non vi sono ragioni ostative al recepimento delle condizioni concordate, come sopra integralmente trascritte non contrarie all'ordine pubblico di talché nulla osta all'accoglimento della domanda congiunta. Va pertanto emessa la richiesta pronunzia parziale, con rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la parte relativa allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Infatti, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del vincolo matrimoniale e rilevato che, non essendo com'è noto tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n° 2, lett. B), della legge n° 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve allora essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorso tale termine, provveda pagina 3 di 6 ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 l. n° 898/1970 nonché l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
L'avvenuto accordo delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro dalle medesime richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede, dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
15/07/1973 , e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
15/01/1971 unitisi in matrimonio il 31.10.2010 in Cesena (FC) e ordina C.F._2
all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cesena di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2010 Atto n° 113 Parte I^ SERIE /); recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni sopra trascritte e dispone in conformità; compensa interamente le spese di lite tra le parti;
dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di scioglimento del vincolo matrimoniale avanzata in atti dalle parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
il Giudice rel. dott.ssa Alessandra Medi
pagina 4 di 6 N. R.G. 2056/2024
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2056/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], e residente in [...], Frazione Parte_1
Bulgarnò, Via Vicolo Pavirana, 350, c.f. , con il patrocinio dell'avv. C.F._1
NOTARANGELO MARCO
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, frazione Controparte_1
Bulgarnò (FC), Vicolo Pavirana n. 350, c.f. con il patrocinio dell'avv. C.F._2
CASALI DANIELA
RESISTENTE ha emesso la seguente
ORDINANZA
vista la sentenza non definitiva di separazione pronunziata in pari data;
rilevato che il giudizio deve proseguire per la domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale pagina 5 di 6
P.Q.M
rimette le parti davanti al G.I. all'udienza del 3.02.2026 ore 9.00.
Si comunichi.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
Il giudice
dott.ssa Alessandra Medi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2056/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], e residente in [...], Frazione Parte_1
Bulgarnò, Via Vicolo Pavirana, 350, c.f. , con il patrocinio dell'avv. C.F._1
NOTARANGELO MARCO
RICORRENTE
Nei confronti di
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, frazione Controparte_1
Bulgarnò (FC), Vicolo Pavirana n. 350, c.f. con il patrocinio dell'avv. C.F._2
CASALI DANIELA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di conclusioni congiunte depositato in data 19.2.2025, nel procedimento iniziato in forma giudiziale, per come di seguito integralmente trascritte: '' 1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2. dichiarare, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi, la cessazione degli effetti civili del matrimonio - fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della L. 898/1970 - ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile competente di provvedere alle relative annotazioni nell'atto di matrimonio celebrato nel Comune di Cesena (FC) in data 31.10.2010, regolarmente trascritto nei Registri dello stato civile di detto Comune con atto n. 113 Parte 1, anno 2010; 3. i coniugi dichiarano di aver regolato ad oggi tutti i loro rapporti patrimoniali e si danno reciprocamente atto di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo, ragione o causa;
4. i coniugi, sin da ora, prestano acquiescenza alla emananda sentenza di divorzio;
5. le spese legali saranno compensate tra le parti e i rispettivi legali rinunciano alla solidarietà ex art. 13 dall'art. 13 co.8 della legge professionale forense. ''
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.9.2024 il sig. chiedeva la separazione personale Parte_1
da . Premesso di avere contratto matrimonio con rito civile con la predetta in Controparte_1 data 31.10.2010 in Cesena (FC), trascritto nel registro degli atti di matrimonio per l'anno 2010, con atto n. 113, Parte 1, optando per il regime della comunione legale dei beni e che dal matrimonio non erano nati figli, il ricorrente esponeva che da diverso tempo il rapporto dei coniugi era divenuto intollerabile a causa di circostanze che avevano inciso negativamente sul legame coniugale, ed in particolar modo per le condotte poste in essere dalla resistente, contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Negli ultimi anni, infatti, il sig. UT si accorgeva che la moglie aveva iniziato ad acquistare in maniera abituale biglietti “gratta e vinci”, spendendo una parte consistente dei propri guadagni e sviluppando una forte dipendenza e assuefazione dal gioco di tali biglietti, tale da compromettere sia la situazione economico –
pagina 2 di 6 patrimoniale della coppia, sia il legame matrimoniale, portando ad una disgregazione della vita coniugale.
Con il medesimo ricorso chiedeva anche che, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa depositata in data 12.2.2025 si costituiva rappresentando che i Controparte_1
coniugi prima della predetta costituzione raggiungevano un accordo per addivenire ad una separazione consensuale e ad un divorzio congiunto.
Pertanto, le parti in data 19.2.2025 depositavano il foglio di conclusioni congiunte, rappresentando di aver raggiunto un accordo, confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 26.5.2025 e 29.5.2025 sicché, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'intervento del Pubblico Ministero in data 3.10.2024, il Giudice la rimetteva al Collegio per la decisione.
Ciò posto, osserva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale, avanzata in atti dal ricorrente e non opposta dalla resistente, è senz'altro fondata e merita accoglimento in ragione delle risultanze processuali, del comportamento, delle dichiarazioni rese dai coniugi e delle circostanze fattuali concretamente emerse e tali da ritenere comprovata la crisi del rapporto coniugale. Il tempo trascorso senza che la convivenza sia ripresa, le posizioni reciprocamente assunte dai coniugi evidenziano che la comunione materiale e spirituale è venuta meno e non può essere ricostituita.
Non vi sono ragioni ostative al recepimento delle condizioni concordate, come sopra integralmente trascritte non contrarie all'ordine pubblico di talché nulla osta all'accoglimento della domanda congiunta. Va pertanto emessa la richiesta pronunzia parziale, con rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la parte relativa allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Infatti, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del vincolo matrimoniale e rilevato che, non essendo com'è noto tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n° 2, lett. B), della legge n° 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve allora essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorso tale termine, provveda pagina 3 di 6 ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 l. n° 898/1970 nonché l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
L'avvenuto accordo delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro dalle medesime richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede, dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
15/07/1973 , e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
15/01/1971 unitisi in matrimonio il 31.10.2010 in Cesena (FC) e ordina C.F._2
all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cesena di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2010 Atto n° 113 Parte I^ SERIE /); recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni sopra trascritte e dispone in conformità; compensa interamente le spese di lite tra le parti;
dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di scioglimento del vincolo matrimoniale avanzata in atti dalle parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
il Giudice rel. dott.ssa Alessandra Medi
pagina 4 di 6 N. R.G. 2056/2024
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2056/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], e residente in [...], Frazione Parte_1
Bulgarnò, Via Vicolo Pavirana, 350, c.f. , con il patrocinio dell'avv. C.F._1
NOTARANGELO MARCO
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, frazione Controparte_1
Bulgarnò (FC), Vicolo Pavirana n. 350, c.f. con il patrocinio dell'avv. C.F._2
CASALI DANIELA
RESISTENTE ha emesso la seguente
ORDINANZA
vista la sentenza non definitiva di separazione pronunziata in pari data;
rilevato che il giudizio deve proseguire per la domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale pagina 5 di 6
P.Q.M
rimette le parti davanti al G.I. all'udienza del 3.02.2026 ore 9.00.
Si comunichi.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
Il giudice
dott.ssa Alessandra Medi
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