Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1342/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1342/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a SRI LANKA il 09/03/1963 rappresentato e difeso dall'avv. SASSO Parte_1
VALERIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. DI MARO Controparte_1
CARMELA
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 01/02/2024 l'epigrafata ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato per la compianta IG , madre della IG Persona_1 Controparte_1 convenuta in giudizio quale erede della IG , dal 10.07.2020 al 10.07.2021. Tale Per_1 rapporto di lavoro sarebbe si sarebbe svolto senza un formale contratto di lavoro e che solo in data
7.7.2021 veniva sottoscritto un contratto a tempo indeterminato part-time.
- Di avere lavorato per un 55 ore settimanali, ovvero dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 20:00 , con due ore di riposo per pausa pranzo usufruendo di riposi settimanali coincidenti con il pomeriggio del giovedì dalle 15.00 alle 20:00 e l'intera domenica.. La medesima avrebbe svolto le proprie mansioni ricevendo le direttive ed istruzioni, quanto alla organizzazione e alle modalità di lavoro, dalla IG . Controparte_1
1
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di: “dichiarare inefficace ogni documento libertorio sottoscritto dall'istante che si impugna ex art. 211 c.c. e comunque, per vizio di consenso ed illecità di causa, dichiarare che tra le parti intercorso un rapporto di lavoro subordinato, con espletamento delle mansioni precisate e della retribuzione corrisposta, nell'arco temporale e con le modalità di svolgimento specificate in premessa, accolga la presente domanda, condannando la IG , nella sua qualità di erede Controparte_1 della defunta sig.ra , al pagamento in favore dell'istante, della somma di e 3.400,92 o di una Persona_1 diversa con valutazione equitativa, ex art. 42 cpc oltre interessi legali liquidando il maggior danno subito per la diminuzione del valore del suo credito con decorrenza di legge, e , disponendo, comunque, l'immediato pagamento delle somme non contestate, disporre la chiamata in causa dell'INPS e comunque condannare la convenuta a versare i contributi dovuti in relazione alla retribuzione corrisposta e agli adeguamenti oggetto del presente ricorso;
” il tutto con vittoria di spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Prima di esaminare le risultanze istruttorie, in ordine alle richieste avanzate dalla ricorrente e, in primis, al riconoscimento della natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso con la convenuta, occorre precisare che, “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali. La relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto” (Cass. 4171/2006).
Deve, quindi, ritenersi che l'assoggettamento al potere datoriale, che caratterizza la subordinazione, appare implicitamente e necessariamente presupposto sia dall'accertato inserimento dei lavoratori nella realtà aziendale sia dall'espletamento delle mansioni elementari e ripetitive svolte con continuità e nel rispetto di un orario di lavoro nell'ambito dell'azienda (Cass. 4015/2002).
Con riferimento a rapporti di lavoro caratterizzati da una estrema semplicità delle mansioni, come nel caso di un lavoratore che, come in quello di specie, svolga una prestazione piuttosto elementare e ripetitiva, è stato chiarito che per la particolarità delle mansioni, un concreto potere direttivo potrebbe non essere mai esercitato, salvo che nella fase iniziale del rapporto (in questi sensi Cass. sez. lav.
5.5.2004 n. 8569). In quest'ottica la Cassazione (Sez. L, Sentenza n. 18692 del 06/09/2007) ha, ad esempio, ritenuto che la prestazione di attività lavorativa onerosa all'interno dei locali dell'azienda, con materiali ed attrezzatura proprie della stessa e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle
2 caratteristiche delle mansioni svolte, comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere.
Orbene, nel caso di specie, questo giudice ritiene che il ricorrente abbia assolto all'onere della prova ex art. 2697 c.c., con riferimento all'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato.
Invero le dichiarazioni dei testi, univoche e concordanti, hanno confermato le circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente nel ricorso introduttivo
Il TE , amico della ricorrente all'udienza del 2.10.24 ha dichiarato: Testimone_1 Persona_2
“sono amico della ricorrente da quasi sette anni. Io sono arrivato prima in Italia arrivai nel 1982 la ricorrente
è arrivata sette anni fa. Conosco la ricorrente perché io accompagnai lei a casa della IG a CP_1
Marano in Corso Umberto per il colloquio. La è morta era la anziana per cui ha lavarato la Persona_1 ricorrente che fu assunta da che è la figlia. Alla ricorrente mi ricordo fu fatto contratto Controparte_1 qualche tempo dopo l'assunzione mi pare. Non ricordo se le fu fatto o meno il contratto. La ricorrente ha lavorato un anno faceva notte giorno usciva la domenica e giovedì pomeriggio erano di riposo. Mi pare che il colloquio fu in luglio 2020 e per un anno ha lavorato ivi. Nella casa dove lavorava solo era Parte_2 presente con il marito, la figlia andava spesso a trovare la mamma abitava nello stesso palazzo. La Per_1
è morta dopo che la ricorrente andò via. Io una volta sono andato a casa della e ho visto la Per_1 ricorrente lavorare. Come badante cucinava pulire dava le medicine, stirava e accompagnava la IG che non camminava, la puliva. So che guadagnava inizialmente euro 800,00 poi ebbe aumento ad euro 1000,00 ricordo che ebbe euro 300,00 a titolo di tredicesima non ha avuto ferie né tfr.” Il TE dunque confermava il rapporto senza formale inquadramento con le mansioni di cui al ricorso anche per avere direttamente visto la ricorrente lavorare per la mamma della resistente. Al pari confermava che assunzione e potere direttivo fosse in capo alla che peraltro coabitava con la defunta nel medesimo palazzo. Controparte_1 Per_1
Nello stesso senso all'udienza 15.1.25 del la TE “Sono Testimone_2 amica della ricorrente da quasi sette anni, lei è venuta dopo di me in Italia io arrivai nel 2009 . Conosco la ricorrente perché qualche volta sono andata a casa della IG a Marano mi ricordo che era CP_1 una persona anziana. La preciso era la persona anziana, era la figlia, Persona_1 Controparte_1 quando è morta la la ricorrente già non lavorava più ha lavorato un anno. Alla ricorrente mi ricordo Per_1 fu fatto contratto dopo un periodo di lavoro a nero da La ricorrente ha lavorato un anno Controparte_1 faceva notte giorno usciva la domenica e giovedì pomeriggio erano di riposo. Mi pare che il colloquio fu in luglio 2020. Nella casa dove lavorava era presente il marito della , la figlia andava spesso a trovare Per_1 la mamma abitava nello stesso palazzo. Mi pare guadagnava prima 800,00 euro e poi euro 1.000,00. Mi ricordo che fu contrattualizzata solo per un mese. Mi ricordo che a titolo di tredicesima ebbe solo euro
300,00 nulla le fu concesso come ferie. So quanto detto perché la mia amica me lo disse e qualche volta sono andata a casa e ho parlato con la persona anziana. La mia amica faceva pulizie aiutava l'anziana anche badante del marito cucinava un poco stirava.” Anche la seconda TE escussa confermava l'inquadramento della ricorrente per un periodo limitato, anche ella prendeva conoscenza diretta delle circostanze riferite e imputava alla il potere direttivo della prestazione svolta dalla ricorrente CP_1 nella abitazione di . Persona_3
Risulta, quindi, provato che la ricorrente ha lavorato per la convenuta per tutto il periodo dedotto in ricorso in maniera continuativa. Inoltre, ha prestato la propria attività in modo stabile e non occasionale. Quanto alle mansioni svolte, l'istruttoria ha confermato che l'istante ha diritto all'inquadramento nella categoria BS del citato C.C.N.L. Colf e Badanti.
Per l'individuazione delle somme dovute, a titolo di differenze retributive deve ritenersi confermata dai testi escussi, la richiesta formulata dalla ricorrente con riguardo ai conteggi allegati.
3 Tanto premesso, spetta alla parte ricorrente a titolo di differenze retributive la somma di € 3.400,92 calcolati dalla parte ricorrente.
Va, pertanto, riconosciuto alla ricorrente il diritto al pagamento della somma complessiva di € 3.400,92 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento delle dette somme e accessori.
La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass.
9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105; Cass. 17.10.85, n.
5121; Cass. 29.6.82, n. 3912).
In ordine agli accessori, va precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti privati (per i quali - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994 - è venuto meno il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria), in caso di mora gli interessi legali devono essere calcolati sulle somme via via rivalutate e non sull'importo originario del credito, dovendo essere la liquidazione del maggior danno effettuata dal giudice d'ufficio, anche in mancanza di apposita domanda (cfr. Cass. 17071 del 02/12/2002).
In particolare, gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore, atteso che, da un lato, la rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ., mediante il meccanismo dell'indicizzazione del credito, tende ad annullare, al pari del “maggior danno” ex art. 1224 cod. civ., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente), mentre gli interessi liquidano in misura forfettaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità (lucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non e' necessario, ne' e' previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria. Nè il calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo - rispetto all'obbligo risarcitorio - incompatibile con la funzione meramente riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla “mora debendi” e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora (Cass. SS. UU. 38 del 29/01/2001). In ordine alla periodicità della rivalutazione, inoltre, va precisato che essa deve intendersi trimestrale ex. art. 150 disp. att. c.p.c. (Cass. civ., 11/06/2004, n. 11143, sez. lav.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- in accoglimento della domanda, dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nella categoria
BS del citato C.C.N.L. Colf e Badanti. e per l'effetto alla corresponsione, a cura della parte convenuta, della complessiva somma pari ad 3.400,92, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle somme e degli accessori indicati nel capo precedente;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.916,00 oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 08/04/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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