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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/10/2025, n. 2703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2703 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela PELLERINO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile al numero 8126/2021 R.G.,
TRA
[...]
Parte_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuela Caricato, procuratore domiciliatario, come da procura in atti, la quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente numero di fax 0832/1994541 e/o indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
ATTORI
E
Avv. LORUSSO Francesco rappresentato e difeso da sè medesimo, che ha dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni afferenti al presente giudizio all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax 080/5212995; Email_2
CONVENUTO
NONCHE'
Controparte_1 in persona del procuratore ad negotia munita dei poteri di rappresentanza Controparte_2 legale in forza della procura del 29.05.2023 in autentica di Notaio Dr. di Milano ai Persona_1 numeri 54.207 di rep. 25.241 racc., rappresentata e difesa dagli Avvocati Claudio Paolo Cambieri e
Furio De Palma del Foro di Milano, i quali hanno dichiarato di voler ricevere tutte le notificazioni e le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec Email_3 o al numero di fax 02.468554, elettivamente domiciliata Email_4 presso lo studio dell'Avv. Mario Menzione con studio in BRINDISI Via Appia 46, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA
E
CP_3
In persona del legale rappresentante p.t.
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate dalle parti in data 8.5.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 20.5.2021, l'avv. Francesco US agiva nei confronti di e , allo scopo di ottenere l'accertamento del proprio Parte_1 Parte_1 diritto a percepire i compensi maturati per l'attività professionale da lui svolta in loro favore con riguardo al giudizio n. 7039/2016 R.G. tenutosi dinanzi al Tribunale di CC nei confronti di
[...] per l'accertamento di nullità, invalidità, illiceità, illegittimità di un contratto di mutuo CP_4 CP_5 ipotecario, definito con sentenza di rigetto n. 2063 del 13.6.2019.
Con comparsa di risposta depositata l'8.10.2021, si costituivano e Parte_1 Pt_1
che proponevano eccezioni di rito e di merito affermando l'infondatezza della domanda in
[...] virtù di un contratto stipulato con che chiedevano di essere autorizzati a chiamare in CP_6 causa, che prevedeva che i resistenti pagassero solo l'importo complessivo di € 2.305,30 per una perizia econometrica e per il costo di mediazione e che in caso di giudizio da instaurarsi con il legale indicato dalla (avv. US), il cliente non avrebbe dovuto pagare alcun compenso, CP_6 ma solo versare i bolli e il contributo unificato in ogni grado del giudizio e riconoscere in favore della una quota lite in ragione del 15 % sulla somma eventualmente recuperata e/o CP_3 risparmiata, oltre all'eventuale risarcimento liquidato da controparte. Spiegavano, altresì, domanda riconvenzionale nei confronti del US per imperizia e negligenza, con condanna del medesimo al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai convenuti che si quantificavano in € 8.733,00 (di cui €. 5.827,00 comprensivi di accessori di legge pari all'importo che i resistenti erano stati Con condannati a pagare, nel giudizio n. 7039/2016 RG, in favore di a titolo di spese CP_7 legali, €. 2.352,00 pari all'importo posto a loro carico a titolo di spese di CTU, €.545,00 a titolo di contributo unificato versato e bolli deposito) o nel diverso importo, maggiore o minore, che sarebbe stato provato in corso di causa e/o ritenuto di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria dal giorno del fatto a quello della pronuncia definitiva ed interessi legali dai singoli esborsi;
con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Il Giudice disponeva procedersi alla separazione, dal giudizio per compensi professionali instaurato con rito sommario, della domanda riconvenzionale risarcitoria avanzata dai resistenti per la quale disponeva anche il mutamento di rito da sommario in ordinario, fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c.
Nell'ambito del presente giudizio che vede e quali attori, l'avv. US depositava Pt_1 Pt_1 tempestivamente comparsa di risposta, eccependo in rito: l'incompetenza territoriale in favore del
Tribunale di Bari;
l'improcedibilità dell'avversa azione per omesso esperimento della negoziazione assistita;
l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di e in quanto ab origine Pt_1 Pt_1 radicata in procedura speciale di cui agli artt. 28 e 29 L. 794 del 1942. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda avversa in quanto infondata, chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa di , in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, al fine di essere manlevato, nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità dello stesso convenuto, dalla predetta compagnia di assicurazione. In via riconvenzionale chiedeva la condanna di e al pagamento del credito dell'avv. US pari ad Parte_1 Parte_1 euro 12.647,00 (euro 6.303,40 per compensi, Iva, Cpa e Rimborso spese forfettarie per l'attività stragiudiziale di cui alla mediazione posta in essere in nome e per conto di e Parte_1
, liquidati in base ai parametri forensi di cui al D.M. 55 del 2014 per valore Parte_1 contenzioso pari ad euro 160 mila del mutuo;
euro 5 mila oltre Iva per un totale di euro 6.344,00 per la perizia contabile di cui al mutuo di euro 160 mila) oltre interessi legali e svalutazione monetaria sino al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge, maggiorati per soccombenza qualificata e condanna della convenuta al risarcimento del danno per abuso del diritto e lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 2.3.2023, il Giudice rigettava le eccezioni in rito e autorizzava la chiamata in causa dei terzi.
restava contumace, mentre con comparsa depositata il 28.6.2023, si costituiva in giudizio CP_3
che si associava alla difesa dell'avv. Controparte_1
US chiedendo di rigettare tutte le domande formulate nei suoi confronti e di mandare assolta la compagnia assicurativa dalla domanda di manleva, domandando, in subordine, di limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia, nei limiti del dedotto e del provato, tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, degli stessi attori con esclusione dei compensi già percepiti, detratta in ogni caso la franchigia pari ad euro 500,00; con vittoria di spese.
La causa veniva istruita tramite prove documentali ed orali e, previa precisazione delle conclusioni mediante note scritte, con ordinanza del 29.5.2025, veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Preliminarmente, occorre ribadire, in rito quanto già osservato con ordinanza del 2.3.2023.
In particolare, con riguardo all'eccezione di incompetenza territoriale, si osserva che il presente giudizio concerne una domanda riconvenzionale per cui, ex art. 36 c.p.c., è competente il giudice della causa principale. Peraltro, la domanda riconvenzionale ha ad oggetto responsabilità professionale di natura contrattuale nascente da un negozio relativo ad una prestazione da eseguirsi presso il Tribunale di CC (sicché anche con riguardo all'art. 20 c.p.c. la competenza territoriale deve ritenersi appartenente al Tribunale di CC).
Si ritiene, altresì, che la negoziazione assistita ex d.l. n. 132/2014 non si applichi alla presente controversia, in quanto dall'applicazione della medesima legge sono escluse le controversie tra professionista e consumatore e quelle in cui la parte sta in giudizio personalmente, come quella che ci occupa.
La domanda riconvenzionale di e va, inoltre, ritenuta ammissibile, in quanto Pt_1 Pt_1 sebbene proposta con rito sommario, il disposto mutamento di rito non ne preclude la trattazione secondo il rito ordinario.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata, per i motivi di seguito esposti.
Il giudizio instaurato da e con il patrocinio dell'avv. US è un comune giudizio CP_8 Pt_1 di diritto bancario, inizialmente supportato dagli esiti di una consulenza tecnica di parte, redatta da un commercialista, con riferimento alla quale all'avv. US non può attribuirsi alcuna responsabilità, non avendo quest'ultimo competenze in ambito contabile.
Sebbene il giudizio abbia avuto esito negativo, la tesi degli attori appariva comunque sostenibile, in quanto supportata da varie pronunce di merito. D'altronde, è pacifico che “La responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ.” (in tal senso Cass. 20.5.2015, n. 10289).
Non sembra ravvisabile nel caso di specie un comportamento caratterizzato da una diligenza inferiore alla media. Anche all'esito della CTU sfavorevole agli attori, la condotta del US non
è apparsa contraria agli interessi dei clienti. La versione dei fatti da lui fornita in sede di interrogatorio formale, trova riscontro nella documentazione da lui esibita in udienza e successivamente prodotta. Su sollecito del CTU e previo accordo con i clienti, tramite mail, il
US aveva trasmesso al CTU una proposta conciliativa. Sebbene tale proposta non sia mai pervenuta alla controparte per il tramite del CTU, come testimoniato dall'avv. Antonio Mazzeo, difensore di quest'ultimo ha comunque rilevato che la banca non aveva mai accettato CP_4 proposte conciliative in situazioni analoghe. D'altronde, la rinuncia agli atti del giudizio da parte dei clienti avrebbe comunque comportato per loro il pagamento delle spese legali e avrebbe precluso la possibilità di appellare la sentenza sfavorevole.
Va anche rigettata la domanda riconvenzionale proposta dall'avv. US, non essendovi prova che questi abbia effettivamente mai richiesto ai clienti il pagamento del compenso per la fase di mediazione prodromica al giudizio n. 7039/2016 RG e per una non meglio individuata perizia contabile che egli non avrebbe comunque avuto la competenza di redigere.
In conseguenza della reciproca soccombenza, si ritiene che le spese di lite possano essere interamente compensate.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) rigetta la domanda riconvenzionale dell'avv. Francesco US;
3) compensa interamente le spese di lite.
CC, 30.9.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino