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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 21/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 21/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 470/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, CP_1 etc. ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to GIORDANO STEFANIA giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to SERRELLI SUSANNA, giusta procura in atti resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 05/04/2023 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:” accertare che lo stato patologico del sig. , già Parte_1 sottoposto alla misura dell'Amministrazione di Sostegno (quale misura di protezione prioritaria per la tutela dei soggetti privi di autonomia) è tale da integrare i presupposti per il diritto al riconoscimento dell'invalidità civile totale
100% ed alla corresponsione della pensione di invalidità civile, quindi il diritto alla pensione di inabilità, sussistendo altresì il requisito reddituale, dunque il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla sussistenza del requisito reddituale non avendo il ricorrente nell'anno 2021 prodotto alcun reddito;
per l'effetto corrispondere in favore del ricorrente Sig. , la Parte_1 pensione di invalidità civile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali come per legge;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, al riconoscimento dei requisiti di cui all'art 4 del DL 9 febbraio 2021 n. 5, a decorrere dalla data della domanda
e/o da quella diversa data che sarà ritenuta giusta;
condannare di conseguenza l' Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle
[...] spese e dei compensi professionali del presente procedimento di A.T.P., oltre al
Rimborso forfettario, all'I.V.A. ed al C.A.P. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_1 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con la consulenza depositata in data
15.1.2025, che:” , nato il [...] ad [...] ed ivi Parte_1
residente a[...], è affetto da “Epatite cronica esotossica in etilista cronico. Depressione endogena con turbe comportamentali.”.
2) Per effetto delle predette infermità è invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80% (ottanta per cento).
3) Non sussiste, pertanto, diritto a pensione di inabilità.
4) Non sussistono elementi clinici tali da giudicarlo portatore di handicap grave con necessità di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992. “.
Alla stregua delle valutazioni ree dal nominato CTU, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione
Pag. 2 di 3 degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale, si impone la declaratoria della insussistenza del requisito sanitario. D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Le spese di lite sono sopportate da parte vittoriosa stante il deposito CP_1
di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in entrambe le fasi.
3.2 Per lo stesso motivo le spese relative alle operazioni peritali espletate in entrambe le fasi poste a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_2
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nato a [...], Parte_2
il 01.03.1967], NON si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'invalidità civile totale 100% ed alla corresponsione della pensione di invalidità civile, quindi il diritto alla pensione di inabilità;
2) Nulla per le spese di lite, sopportate da parte vittoriosa CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1
legge, in favore del dott. . Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 21.1.2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 21/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 470/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, CP_1 etc. ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to GIORDANO STEFANIA giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to SERRELLI SUSANNA, giusta procura in atti resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 05/04/2023 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:” accertare che lo stato patologico del sig. , già Parte_1 sottoposto alla misura dell'Amministrazione di Sostegno (quale misura di protezione prioritaria per la tutela dei soggetti privi di autonomia) è tale da integrare i presupposti per il diritto al riconoscimento dell'invalidità civile totale
100% ed alla corresponsione della pensione di invalidità civile, quindi il diritto alla pensione di inabilità, sussistendo altresì il requisito reddituale, dunque il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla sussistenza del requisito reddituale non avendo il ricorrente nell'anno 2021 prodotto alcun reddito;
per l'effetto corrispondere in favore del ricorrente Sig. , la Parte_1 pensione di invalidità civile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali come per legge;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, al riconoscimento dei requisiti di cui all'art 4 del DL 9 febbraio 2021 n. 5, a decorrere dalla data della domanda
e/o da quella diversa data che sarà ritenuta giusta;
condannare di conseguenza l' Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle
[...] spese e dei compensi professionali del presente procedimento di A.T.P., oltre al
Rimborso forfettario, all'I.V.A. ed al C.A.P. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_1 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con la consulenza depositata in data
15.1.2025, che:” , nato il [...] ad [...] ed ivi Parte_1
residente a[...], è affetto da “Epatite cronica esotossica in etilista cronico. Depressione endogena con turbe comportamentali.”.
2) Per effetto delle predette infermità è invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80% (ottanta per cento).
3) Non sussiste, pertanto, diritto a pensione di inabilità.
4) Non sussistono elementi clinici tali da giudicarlo portatore di handicap grave con necessità di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992. “.
Alla stregua delle valutazioni ree dal nominato CTU, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione
Pag. 2 di 3 degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale, si impone la declaratoria della insussistenza del requisito sanitario. D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Le spese di lite sono sopportate da parte vittoriosa stante il deposito CP_1
di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in entrambe le fasi.
3.2 Per lo stesso motivo le spese relative alle operazioni peritali espletate in entrambe le fasi poste a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_2
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nato a [...], Parte_2
il 01.03.1967], NON si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'invalidità civile totale 100% ed alla corresponsione della pensione di invalidità civile, quindi il diritto alla pensione di inabilità;
2) Nulla per le spese di lite, sopportate da parte vittoriosa CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1
legge, in favore del dott. . Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 21.1.2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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