TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/10/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa SA De Bonis, all'udienza del 07 ottobre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1793/2024 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Oddone ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Potenza, alla via Pretoria n.
125, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Silvana Mariotti e l'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: assegno mensile di assistenza.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 13.06.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, prestazione denegata durante la fase amministrativa e durante l'esperito accertamento tecnico preventivo. Ha chiesto, pertanto, disporsi il rinnovo della CTU al fine di superare il predetto giudizio.
Con memoria depositata il 25.11.2024 l' ha domandato, in via CP_1 pregiudiziale, di dichiarare la nullità ed inammissibilità di cui in narrativa;
nel merito, di rigettare ogni avversa domanda od eccezione accertando e dichiarando che controparte, per le suesposte motivazioni, non ha diritto all'assegno di cui in narrativa per insussistenza del requisito sanitario e comunque per mancata dimostrazione della sussistenza di tutti i requisiti amministrativi di legge
(requisito reddituale e di incollocamento); di condannare parte ricorrente alle spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio, nonché a tutte le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed a quelle della disposta e disponenda CTU;
con condanna del ricorrente al pagamento di spese e competenze del grado di giudizio ex art. 42 comma 11, del D.L. 30.9.03 n. 269 conv. in L. 350/2003 (Legge Finanziaria 2004) ovvero, in mero subordine, con compensazione delle spese di giudizio.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 07 ottobre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
2 A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stato disposto il rinnovo della C.T.U., conferendo il relativo incarico al dott. Per_2
.
[...]
Il Consulente, esaminata la documentazione e visitata la ricorrente, ha ritenuto che le patologie di cui è affetta siano tali da poter riconoscere una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa del 75% a far data da giugno
2025.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici, sia con riguardo alla sussistenza del requisito sanitario legittimante la prestazione domandata, sia con riguardo alla sua decorrenza.
3. Quanto alle spese di lite del presente giudizio, in applicazione del verbale del
03 novembre 2022, sottoscritto dal Presidente della Sezione Civile e dai Giudici della Sottosezione Lavoro dell'intestato Tribunale, previa compensazione tra le parti nella misura dei 4/5, la restante quota di 1/5, pari ad euro 539,40 oltre accessori di legge, va posta a carico di e a favore del procuratore CP_1 antistatario della parte ricorrente.
Il riconoscimento del requisito sanitario da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, nonché da epoca successiva al primo accertamento peritale, comporta la compensazione tra le parti delle spese di lite della fase ATP, poiché non smentisce la correttezza dell'operato dell' in CP_1 sede amministrativa e giustifica la fondatezza della posizione processuale assunta, al momento della sua costituzione in giudizio.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di CP_1
P.Q.M.
3 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 13.06.2024, ogni altra domanda, Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. riconosce in capo alla parte ricorrente una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa del 75% a far data da giugno 2025;
2. in relazione al presente giudizio, previa compensazione dei 4/5, condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle CP_1 spese di lite della restante quota di 1/5 che liquida complessivamente in €
539,40 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario;
3. compensa interamente le spese della fase ATP;
4. spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di CP_1
Potenza, 07 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa SA De Bonis
4