Art. 1.
Gli ultimi due comma del n. 7 della Tabella XXIX - Facolta' di ingegneria - annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
"Gli insegnamenti di cui alla lettera c) verranno indicati in apposito elenco stabilito nello statuto. Da tale elenco la facolta' trarra', per i singoli corsi di laurea, le materie da attivare, che indichera', anno per anno, nel manifesto degli studi. Nel manifesto, pero', le materie non figureranno isolate, ma raggruppate a costituire indirizzi di specializzazione, tipici di ciascuna scuola.
Per ciascun indirizzo potranno al massimo essere prescritti sei corsi annuali (od equivalenti)".
Gli ultimi due comma del n. 7 della Tabella XXIX - Facolta' di ingegneria - annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
"Gli insegnamenti di cui alla lettera c) verranno indicati in apposito elenco stabilito nello statuto. Da tale elenco la facolta' trarra', per i singoli corsi di laurea, le materie da attivare, che indichera', anno per anno, nel manifesto degli studi. Nel manifesto, pero', le materie non figureranno isolate, ma raggruppate a costituire indirizzi di specializzazione, tipici di ciascuna scuola.
Per ciascun indirizzo potranno al massimo essere prescritti sei corsi annuali (od equivalenti)".