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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 25/11/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3303/2024
Udienza cartolare del 24.11.2025
Il giudice, viste le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. MO TE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3303/2024, avente ad oggetto opposizione a precetto promossa da:
(C.F. ), in persona del sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Maria Matino (C.F. ) ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo p.e.c.
come da procura rilasciata su foglio separato da Email_1 intendersi in uno all'atto di citazione
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo CP_1 C.F._2
TT (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._3
Fornaci di Barga (LU) in via Traversa n. 3/9, come da procura allegata all'atto di comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO OPPOSTO
Conclusioni delle parti
Per l'attore: “che l'Ecc.mo Tribunale di Lucca adito, previa reiezione di tutte le domande, eccezioni e conclusioni dedotte dal Signor in quanto infondate in fatto e in diritto, in accoglimento delle CP_1 domande proposte nel presente giudizio da parte attrice rilevi l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa esercitata da controparte mediante l'atto di precetto notificato l'8 ottobre 2024, e conseguentemente dichiari la nullità e/o l'inefficacia di detto precetto. Con vittoria di spese ed onorari”.
Per il convenuto: “Voglia il Tribunale di Lucca Ill.mo, previa ammissione delle richieste istruttorie dirette
e contrarie indicate nelle tre memorie integrative depositate per conto dell'opponente qui CP_1
trascritte, e previo rigetto della CTU e delle altre prove di controparte: 1) respingere interamente
(sicuramente con riferimento al punto C) dell'atto di precetto contro il quale non è stata proposta alcuna opposizione) nel merito l'opposizione proposta dal 2) Con vittoria di Parte_1 spese e compensi professionali di causa, aumentati di spese generali 15%, di CAP 4% e di IVA 22%”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1 opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatogli in data 8.10.2024 con il quale richiamando il titolo esecutivo rappresentato dal verbale di conciliazione CP_1 sottoscritto dalle parti il 17.12.2019 in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., intimava di procedere all'esecuzione degli obblighi di fare, consistenti: A) nell'eliminazione dal terreno del sig. della tubazione descritta nel verbale di conciliazione e di ripristinare il livellamento con CP_1 riporto di terra coltivabile (punto n. 2 del V.C.); B) nel ripristino e sostituzione della rete metallica a maglia sciolta presente lungo tutto il terreno prospiciente il torrente Turrite (punto n. 3 del V.C.) come descritto nel verbale di conciliazione;
C) nello spostare il cancello che dà accesso alla capanna collocandolo, come nuova posizione, sul nuovo confine individuato a esproprio avvenuto punto 5 del V.C., come meglio descritto in tale verbale.
Eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione esecutiva proposta dal momento che la situazione di fatto era mutata, essendo cessato il diritto di proprietà del convenuto per avvenuto esproprio, con conseguente venir meno dell'obbligo da parte del di realizzare le opere e gli Pt_1 interventi di cui al verbale di conciliazione.
A sostegno delle proprie affermazioni produceva relazione tecnica redatta dal geom. CP_2
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità CP_1 dell'opposizione proposta perché l'atto di citazione era stato depositato in cancelleria soltanto dopo il trascorrere del termine di cinque giorni previsto dall'art. 616 c.p.c., contestando puntualmente quanto dedotto da controparte e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Sosteneva, in particolare, che in sede conciliativa le parti erano a conoscenza del fatto che una porzione di terreno del diversa da quella interessata dalla tubazione interrata dall'impresa CP_1
oggetto di A.T.P., era oggetto di procedura di espropriazione finalizzata alla costruzione CP_3 di un parcheggio pubblico, così come risultava dallo stesso verbale di conciliazione.
Inoltre, ribadiva che, anche dopo l'esproprio, l'area dove erano state interrate le tubazioni per conto del era ancora di sua proprietà, contestando la relazione tecnica prodotta dal Pt_1 Pt_1
Nel contesto delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., il produceva lo storico del Pt_1 fascicolo informatico al fine di dimostrare la tempestività dell'iscrizione a ruolo, nel merito, sosteneva che, sebbene la porzione di terreno oggetto di causa non fosse ricompresa tra quelle espropriate, il convenuto non poteva ritenersi titolare della stessa dal momento che tale porzione di terreno non era ricompresa in alcuna particella catastale censita, trattandosi di area che risultava appartenere al demanio dello Stato e chiedeva di disporre C.T.U. sul punto.
Nelle memorie di replica, il contrastava l'impostazione avversaria, affermando di essere CP_1 proprietario di tale porzione di terreno per intervenuta accessione, trattandosi di incremento materializzatosi nel corso degli anni, e dipeso dalle continue apposizioni di sedimento fluviale, produceva documentazione riguardante la contestazione stragiudiziale dell'inadempimento, compresa quietanza di avvenuto pagamento da parte del della "penale" prevista nel titolo Pt_1 esecutivo per il ritardo nell'esecuzione degli interventi di cui al precetto (doc. 20 di parte opposta), evidenziava la mancata contestazione del punto c) dell'atto di precetto, relativo all'obbligo di spostare il cancello che dava accesso alla capanna e si opponeva alla richiesta di C.T.U. CP_1 tecnica perché inammissibile e irrilevante.
All'udienza del 12.5.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza “cartolare” del 24.11.2025 con termine per memorie e note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevata la tempestività della presente opposizione, dal momento che dall'estratto dello storico del fascicolo informatico emerge che l'iscrizione a ruolo è avvenuta nel termine di legge (doc. 11 di parte attrice).
Quanto al merito della controversia, anzitutto, si rileva che non è stata mossa alcuna doglianza rispetto al punto sub lettera C) dell'atto di precetto, ossia relativamente all'obbligo di spostare il cancello che dà accesso alla capanna collocandolo sul nuovo confine individuato ad CP_1 esproprio avvenuto (punto 5, seconda parte, del V.C.).
Difatti, riguardando tale prescrizione un luogo diverso da quello delle tubazioni interrate e non rientrando, quindi, nella questione della perdita della proprietà dei terreni causa esproprio ma presupponendo la procedura espropriativa, non risulta proposto alcuno specifico motivo di opposizione, con conseguente salvezza del precetto opposto sul punto.
Con riferimento ai punti A) e B) del verbale di conciliazione, il nell'atto di citazione, Pt_1 sostiene di non essere più obbligato dal momento che la situazione di fatto è mutata, essendo stata espropriata l'area su cui verte la pretesa del on conseguente venir meno del suo diritto di CP_1 proprietà, poi, nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., riconosciuto che la procedura di esproprio non ha interessato l'area in cui è presente la tubazione, afferma che, comunque, tale area non è di proprietà del convenuto poiché a seguito di verifiche, non essendo censita, risulta rientrante nel demanio fluviale dello Stato.
L'intera ricostruzione di parte opponente è infondata e non meritevole di accoglimento.
È documentalmente provato dal verbale di conciliazione che l'espropriazione era già in atto alla data del 17.12.2019 e che, nel delineare i punti dell'accordo, le parti avevano tenuto conto della procedura;
inoltre, dall'esame dei mappali espropriati che l'area oggetto di causa non era ricompresa nel perimetro dei terreni espropriati.
Peraltro, anche il ha riconosciuto l'inconsistenza della propria tesi iniziale;
quindi, Pt_1 rappresenta ormai circostanza pacifica quella per cui i terreni interessati dalle opere di cui all'atto di precetto non sono mai stati espropriati.
Anche la tesi sostenuta in seguito, però, non è condivisibile. Pur a prescindere dalla tardività della sua proposizione nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., essendo il motivo di opposizione ontologicamente diverso da quanto opposto nell'atto introduttivo, è infondato in fatto e in diritto.
Come sostenuto da parte opposta, la situazione di fatto è rimasta immutata rispetto a quella esistente al momento della firma del verbale di conciliazione e, pertanto, ben poteva il già in quella Pt_1 sede eccepire e dimostrare con facilità, essendo un'amministrazione, che tale area è di proprietà demaniale e non privata ma ciò non è avvenuto dal momento che il ha riconosciuto Pt_1 espressamente e formalmente la proprietà privata del nche su tale porzione di terreno. CP_1
Non solo, tale situazione è identica anche a quella risalente al 5.4.1984 quando fu firmato il precedente accordo (doc. 8 di parte convenuta) tra l'impresa e il padre dell'odierno CP_3 convenuto, in forza del quale l'impresa, dichiarando di agire per conto del si impegnò a Pt_1 collocare una condotta fognaria in questa porzione di terreno alla profondità di almeno 80 cm e a realizzare un muro di calcestruzzo a fianco dei gabbioni presenti nell'alveo del torrente, delimitanti lo stesso, "atto a sostenere un terrapieno utilizzabile come rotabile".
Sulla scorta di tale accordo, parte convenuta sostiene la proprietà della porzione di terreno in questione, formatosi nei decenni in forza di alluvione propria, per effetto dell'accumulo dei materiali portati dal torrente sulla sponda dove si trovano le particelle di proprietà del convenuto, anche in quanto ricavata sulla scorta delle intese del 1984 quando si provvide a dividere il terreno pianeggiante dai “gabbioni” presenti nell'alveo del torrente.
Ad ogni modo, la tesi dell'opponente risulta anche ininfluente dal momento che il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. è stato intrapreso e il verbale di conciliazione firmato al fine di consentire al CP_1 la coltivazione di tale porzione di terreno - pacificamente nella sua disponibilità - impedita dall'installazione ad opera del coltivazione che non sarebbe preclusa neppure nel caso in Pt_1 cui l'area non fosse di sua proprietà ma di proprietà demaniale.
Infine, la circostanza, dedotta da parte opponente, di lavori in corso da parte di per la CP_4 costruzione di una nuova fognatura nell'area per cui è causa non ha alcuna rilevanza, in quanto il verbale di conciliazione azionato prevede la rimozione della tubatura esistente.
L'opposizione è pertanto infondata e deve essere rigettata;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità bassa), attesa la relativa semplicità della controversia, con esclusione della fase istruttoria/trattazione, atteso il mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, rigetta l'opposizione; condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto liquidate in € 2.906,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge.
Il Giudice
MO TE