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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/10/2024, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
n. 537/2016 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 15 Ottobre 2024 alle ore 12.05 sono comparsi:
- L'Avv. Sara Gullotti, in sostituzione dell'Avv. Santantoni, la quale si riporta in atti e contesta quanto dedotto da controparte nelle note depositate;
insiste per l'accoglimento dell'opposizione riportandosi alle difese svolte in atti;
- L'Avv. Antonino Lanza, anche in sostituzione dell'Avv. Starvaggi nonché la parte personalmente, il quale si riporta alle note conclusive, e a tutti gli atti e verbali di causa, contesta le note avversarie anche in ragione della novità di alcune delle questioni sollevate e chiede il rigetto integrale dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta ha pronunciato ex art. 281 sexies C.P.C. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 537/2016 R.G. promossa da:
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Anna Santantoni,
-parte opponente-
nei confronti di
Pag. 1 di 6 (codice fiscale;
P. IVA ), Controparte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_2
col patrocinio degli Avv.ti Paolo Starvaggi e Antonino Lanza,
-parte opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE.
La causa ha oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.42/2016.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
La domanda di opposizione è infondata, per i motivi appresso esposti.
I. ECCEZIONE DI INCOMPETENZA.
Parte opponente ha eccepito il difetto di competenza del Tribunale adito negando che la presente obbligazione rientri nella previsione dell'art.20 CPC, poiché non di fonte contrattuale ma scaturente dalla Legge;
e negando altresì che l'obbligazione controversa abbia il carattere della liquidità.
L'eccezione non può essere condivisa.
Cont Invero, come già affermato nell'ordinanza del 29.10.2019, il tenore letterale dell'art.20 non implica alcuna limitazione dei diritti di obbligazione a quelli scaturenti, ad esempio, da fonte contrattuale. Se ne deve concludere che la norma sia da leggere in combinato disposto con
l'art.1173 CC: di conseguenza non sarebbero esclusi dall'ambito di applicazione del foro alternativo i diritti di obbligazione ex lege.
L'art.20 CPC si applica a tutti procedimenti aventi ad oggetto un'obbligazione, qualunque sia la fonte da cui derivi, e qualunque sia l'azione attraverso cui fare valere o contestare un rapporto obbligatorio, le quali debbono avere natura personale e così si intendono le azioni di accertamento, di condanna, costitutivi di rapporti giuridici obbligatori, nonché le azioni di nullità, annullamento, simulazione rescissione o risoluzioni di un contratto, restando escluse solo le azioni reali mobiliari ed immobiliari (Cass.n.17665/2020).
Cont Dunque, deve escludersi che l'art.20 non operi qualora l'obbligazione non discenda da contratto.
Quanto, poi, alla liquidità, la Corte di Cassazione a sezioni unite (Cassazione civile sez. un.,
13/09/2016, (ud. 03/05/2016, dep. 13/09/2016), n.17989), come dedotto da parte opponente, ha enunciato il seguente principio: "Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono - agli effetti sia della mora ex n ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 c.p.c., ultima parte, - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di
Pag. 2 di 6 scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38 c.p.c., u.c. ".
Tuttavia, nel caso in esame, l'opponente non contesta la determinazione dell'ammontare del debito, se non rispetto a una lieve riduzione rispetto alla somma ingiunta. Né allega che mancassero i criteri di determinazione del compenso tra le parti del contratto, lamentando la sua terzietà rispetto allo stesso.
Tali elementi non sono sufficienti a trasformare l'obbligazione in illiquida.
Posto che il giudice deve valutare i presupposti per l'operatività del forum destinatae solutionis allo stato degli atti, senza entrare nel merito della controversia, già nell'atto di citazione in opposizione non è stata contestata la prestazione in sé, quale vantata dall'opposto, né la concorde determinazione/determinabilità del compenso pattuito tra opposto e vettore “principale”.
Pertanto, l'eccezione va rigettata.
II. FONTE OBBLIGAZIONE.
L'art.7ter D. Lgs. 286/2005 dispone: “
1. Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”.
La norma fonda l'azione diretta del cd. subvettore nei confronti del mittente.
Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che avesse stipulato contratto di Parte_1 trasporto con C.A.A.R.M. SOC. COOP. ARL.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso anche nei confronti del vettore principale ed è divenuto definitivamente esecutivo nei suoi confronti per mancata opposizione.
ha contestato che ricorressero le condizioni per l'azione diretta, in mancanza di Parte_1 prova che l'esecuzione della prestazione sia avvenuta nell'esclusivo interesse del committente, mentre invece ben avrebbe potuto caricare merce per conto di diversi mittenti. CP_1
La tesi è rimasta sguarnita di prova.
L'opponente ha affermato che il trasporto effettuato da abbia avuto a oggetto CP_1
“collettame”, ricavando tale informazione dal peso dei colli (inferiori a cinquanta quintali).
Specialmente, l'opponente ha affermato altresì che la merce provenisse da vari mittenti.
Pag. 3 di 6 Ciononostante, l'opponente omette del tutto gli elementi di prova a sostegno di tale pluralità dei mittenti.
Invece, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, deve ritenersi provato, in termini di elevata probabilità razionale che il trasporto effettuato da abbia avuto a oggetto CP_1 merce di e non di altri. Parte_1
Sul punto, è significativa la testimonianza di che all'udienza del 7.2.2024 ha Testimone_1 dichiarato: “ADR lett. C: “Sulla circostanza posso dire che come la CA contattava me per il trasporto, contattata anche . Posso ancora dire che il periodo di cui alle fatture è di CP_1 Parte alta stagione per cui la CA per soddisfare le esigenze di ci contattava per eseguire i trasporti. I miei rapporti con erano determinati dal fatto che quando trasportavo per CA e CP_1 quando non riuscivo a trasportare tutta la merce richiesta, la CA si avvaleva dei trasporti del sig. Parte
. La merce che trasportavamo per CA era solitamente della ma non posso dire se CP_1 Parte era solo della Lo effettuava il trasporto con lo stesso autocarro, non so indicare CP_1 quanto potesse trasportare con il detto mezzo, era certamente più piccolo del mio, non so dire se il cubaggio indicato nelle fatture poteva riempire il carico”.
Ebbene, il testimone ha riferito dell'attività di come della sua, per conto di CA e CP_1 Parte Parte quindi nell'interesse di e non ha saputo riferire se vi fosse altra merce, oltre a quella di
La circostanza è significativa perché, come le altre testimonianze, non è stata idonea a dimostrare Parte che la merce caricata da fosse tutta di ma nemmeno a dimostrare il contrario. CP_1
Invero, è necessario puntualizzare che l'ordinario riparto dell'onere della prova impone che sia il convenuto in senso sostanziale (opponente) a dover dimostrare l'eventuale fatto impeditivo a contrasto di quanto allegato dall'attore.
Tale prova non può dirsi raggiunta, nemmeno a fronte della testimonianza di Testimone_2
(udienza del 5/7/2023) il quale ha sì affermato che vi fosse già merce sull'autocarro di , CP_1 ma l'affermazione è rimasta priva di ogni collocazione spazio- temporale.
Precisamente, lo stesso, sentito a prova contraria, ha dichiarato: (1“Vero che quando l'autocarro CP_ della veniva presso i Vs. depositi a caricare la merce della l'autocarro CP_1 Parte_1 stesso era già in parte occupato da altre merci”): “Vera la circostanza, ciò posso dire perchè ero fisicamente presente al momento in cui veniva caricata la merce presso la CA, in quanto ero sociodipendente della cooperativa CA. Dal febbraio 1991 e sino a settembre 2015 sono stato socio- dipendente della CA soc. coop” (2:“Vero che unitamente alla merce EMU avete incaricato la ditta di trasportare anche merci di altri committenti”). “Nel nostro magazzino CP_1 Parte avevamo altre tipologie di merce oltre a quelle ma non poso affermare con certezza che Parte avevamo incarico la ditta del trasporto di altra merce oltre a quella CP_1
Dunque, non vi sono elementi per ritenere che le modalità riferite possano essere univocamente ricondotte alle prestazioni di cui alle fatture azionate nel monitorio, dovendosi ritenere che Parte
abbia effettuato trasporti di merce su mandato di CA in diverse occasioni. CP_1
Pag. 4 di 6 Infine, non deve essere nemmeno esaminata nel merito l'eccezione relativa alla sussistenza dei requisiti ex art.2 D. Lgs. 286/2005 in capo all'opposto, in quanto sollevata per la prima volta nelle note conclusive e pertanto inammissibile.
III. QUANTUM.
Per quanto concerne la determinazione del compenso, l'opponente ha sostenuto di avere corrisposto al vettore principale CAARM, per la stessa prestazione, euro 10.398,98 e non la maggior somma ingiunta di euro 11.224,00, e che pertanto debba essere corrispondentemente ridotta l'obbligazione ove riconosciuta.
La tesi non può essere condivisa.
Invero, l'azione diretta è data per il corrispettivo spettante al subvettore dal suo mandante- obbligato principale (nel caso in esame, CAARM), e per il corrispettivo tra quelli (subettore e mandante) pattuito.
Il diverso corrispettivo pattuito tra mittente e vettore non può assumere in sé solo rilevanza, poiché Parte non sono stati allegati specificamente gli elementi utilizzati da e il suo vettore nella pattuizione del compenso.
Inoltre, deve osservarsi la minima differenza tra i due importi, che corrobora la congrua quantificazione del compenso richiesto.
IV. SPESE DI LITE.
Per quanto fin qui esposto, l'opposizione deve essere respinta.
Ne discende la conferma e definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM5572014 come modificato dal DM37/2018 per scaglione di valore.
In considerazione della dichiarazione dei procuratori di parte opposta, ai sensi dell'art.93 CPC, va disposta in loro favore la distrazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- RIGETTA L'OPPOSIZIONE;
- PER L'EFFETTO, CONFERMA E DICHIARA DEFINITIVAMENTE ESECUTIVO IL
DECRETO INGIUNTIVO N.42/2016;
- CONDANNA PARTE OPPONENTE ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE
DI TA SC GE, CHE LIQUIDA IN EURO 5.077,00 PER COMPENSI
Pag. 5 di 6 PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E CPA OVE
DOVUTI COME PER LEGGE, DA DISTRARSI IN FAVORE DEI PROCURATORI,
AVVOCATI ANTONINO LANZA E PAOLO STARVAGGI, ANTISTATARI.
Sentenza resa ex art.281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegazione al verbale.
Così deciso in Patti, lì 15 Ottobre 2024 Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 6 di 6
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 15 Ottobre 2024 alle ore 12.05 sono comparsi:
- L'Avv. Sara Gullotti, in sostituzione dell'Avv. Santantoni, la quale si riporta in atti e contesta quanto dedotto da controparte nelle note depositate;
insiste per l'accoglimento dell'opposizione riportandosi alle difese svolte in atti;
- L'Avv. Antonino Lanza, anche in sostituzione dell'Avv. Starvaggi nonché la parte personalmente, il quale si riporta alle note conclusive, e a tutti gli atti e verbali di causa, contesta le note avversarie anche in ragione della novità di alcune delle questioni sollevate e chiede il rigetto integrale dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta ha pronunciato ex art. 281 sexies C.P.C. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 537/2016 R.G. promossa da:
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Anna Santantoni,
-parte opponente-
nei confronti di
Pag. 1 di 6 (codice fiscale;
P. IVA ), Controparte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_2
col patrocinio degli Avv.ti Paolo Starvaggi e Antonino Lanza,
-parte opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE.
La causa ha oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.42/2016.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
La domanda di opposizione è infondata, per i motivi appresso esposti.
I. ECCEZIONE DI INCOMPETENZA.
Parte opponente ha eccepito il difetto di competenza del Tribunale adito negando che la presente obbligazione rientri nella previsione dell'art.20 CPC, poiché non di fonte contrattuale ma scaturente dalla Legge;
e negando altresì che l'obbligazione controversa abbia il carattere della liquidità.
L'eccezione non può essere condivisa.
Cont Invero, come già affermato nell'ordinanza del 29.10.2019, il tenore letterale dell'art.20 non implica alcuna limitazione dei diritti di obbligazione a quelli scaturenti, ad esempio, da fonte contrattuale. Se ne deve concludere che la norma sia da leggere in combinato disposto con
l'art.1173 CC: di conseguenza non sarebbero esclusi dall'ambito di applicazione del foro alternativo i diritti di obbligazione ex lege.
L'art.20 CPC si applica a tutti procedimenti aventi ad oggetto un'obbligazione, qualunque sia la fonte da cui derivi, e qualunque sia l'azione attraverso cui fare valere o contestare un rapporto obbligatorio, le quali debbono avere natura personale e così si intendono le azioni di accertamento, di condanna, costitutivi di rapporti giuridici obbligatori, nonché le azioni di nullità, annullamento, simulazione rescissione o risoluzioni di un contratto, restando escluse solo le azioni reali mobiliari ed immobiliari (Cass.n.17665/2020).
Cont Dunque, deve escludersi che l'art.20 non operi qualora l'obbligazione non discenda da contratto.
Quanto, poi, alla liquidità, la Corte di Cassazione a sezioni unite (Cassazione civile sez. un.,
13/09/2016, (ud. 03/05/2016, dep. 13/09/2016), n.17989), come dedotto da parte opponente, ha enunciato il seguente principio: "Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono - agli effetti sia della mora ex n ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 c.p.c., ultima parte, - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di
Pag. 2 di 6 scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38 c.p.c., u.c. ".
Tuttavia, nel caso in esame, l'opponente non contesta la determinazione dell'ammontare del debito, se non rispetto a una lieve riduzione rispetto alla somma ingiunta. Né allega che mancassero i criteri di determinazione del compenso tra le parti del contratto, lamentando la sua terzietà rispetto allo stesso.
Tali elementi non sono sufficienti a trasformare l'obbligazione in illiquida.
Posto che il giudice deve valutare i presupposti per l'operatività del forum destinatae solutionis allo stato degli atti, senza entrare nel merito della controversia, già nell'atto di citazione in opposizione non è stata contestata la prestazione in sé, quale vantata dall'opposto, né la concorde determinazione/determinabilità del compenso pattuito tra opposto e vettore “principale”.
Pertanto, l'eccezione va rigettata.
II. FONTE OBBLIGAZIONE.
L'art.7ter D. Lgs. 286/2005 dispone: “
1. Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”.
La norma fonda l'azione diretta del cd. subvettore nei confronti del mittente.
Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che avesse stipulato contratto di Parte_1 trasporto con C.A.A.R.M. SOC. COOP. ARL.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso anche nei confronti del vettore principale ed è divenuto definitivamente esecutivo nei suoi confronti per mancata opposizione.
ha contestato che ricorressero le condizioni per l'azione diretta, in mancanza di Parte_1 prova che l'esecuzione della prestazione sia avvenuta nell'esclusivo interesse del committente, mentre invece ben avrebbe potuto caricare merce per conto di diversi mittenti. CP_1
La tesi è rimasta sguarnita di prova.
L'opponente ha affermato che il trasporto effettuato da abbia avuto a oggetto CP_1
“collettame”, ricavando tale informazione dal peso dei colli (inferiori a cinquanta quintali).
Specialmente, l'opponente ha affermato altresì che la merce provenisse da vari mittenti.
Pag. 3 di 6 Ciononostante, l'opponente omette del tutto gli elementi di prova a sostegno di tale pluralità dei mittenti.
Invece, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, deve ritenersi provato, in termini di elevata probabilità razionale che il trasporto effettuato da abbia avuto a oggetto CP_1 merce di e non di altri. Parte_1
Sul punto, è significativa la testimonianza di che all'udienza del 7.2.2024 ha Testimone_1 dichiarato: “ADR lett. C: “Sulla circostanza posso dire che come la CA contattava me per il trasporto, contattata anche . Posso ancora dire che il periodo di cui alle fatture è di CP_1 Parte alta stagione per cui la CA per soddisfare le esigenze di ci contattava per eseguire i trasporti. I miei rapporti con erano determinati dal fatto che quando trasportavo per CA e CP_1 quando non riuscivo a trasportare tutta la merce richiesta, la CA si avvaleva dei trasporti del sig. Parte
. La merce che trasportavamo per CA era solitamente della ma non posso dire se CP_1 Parte era solo della Lo effettuava il trasporto con lo stesso autocarro, non so indicare CP_1 quanto potesse trasportare con il detto mezzo, era certamente più piccolo del mio, non so dire se il cubaggio indicato nelle fatture poteva riempire il carico”.
Ebbene, il testimone ha riferito dell'attività di come della sua, per conto di CA e CP_1 Parte Parte quindi nell'interesse di e non ha saputo riferire se vi fosse altra merce, oltre a quella di
La circostanza è significativa perché, come le altre testimonianze, non è stata idonea a dimostrare Parte che la merce caricata da fosse tutta di ma nemmeno a dimostrare il contrario. CP_1
Invero, è necessario puntualizzare che l'ordinario riparto dell'onere della prova impone che sia il convenuto in senso sostanziale (opponente) a dover dimostrare l'eventuale fatto impeditivo a contrasto di quanto allegato dall'attore.
Tale prova non può dirsi raggiunta, nemmeno a fronte della testimonianza di Testimone_2
(udienza del 5/7/2023) il quale ha sì affermato che vi fosse già merce sull'autocarro di , CP_1 ma l'affermazione è rimasta priva di ogni collocazione spazio- temporale.
Precisamente, lo stesso, sentito a prova contraria, ha dichiarato: (1“Vero che quando l'autocarro CP_ della veniva presso i Vs. depositi a caricare la merce della l'autocarro CP_1 Parte_1 stesso era già in parte occupato da altre merci”): “Vera la circostanza, ciò posso dire perchè ero fisicamente presente al momento in cui veniva caricata la merce presso la CA, in quanto ero sociodipendente della cooperativa CA. Dal febbraio 1991 e sino a settembre 2015 sono stato socio- dipendente della CA soc. coop” (2:“Vero che unitamente alla merce EMU avete incaricato la ditta di trasportare anche merci di altri committenti”). “Nel nostro magazzino CP_1 Parte avevamo altre tipologie di merce oltre a quelle ma non poso affermare con certezza che Parte avevamo incarico la ditta del trasporto di altra merce oltre a quella CP_1
Dunque, non vi sono elementi per ritenere che le modalità riferite possano essere univocamente ricondotte alle prestazioni di cui alle fatture azionate nel monitorio, dovendosi ritenere che Parte
abbia effettuato trasporti di merce su mandato di CA in diverse occasioni. CP_1
Pag. 4 di 6 Infine, non deve essere nemmeno esaminata nel merito l'eccezione relativa alla sussistenza dei requisiti ex art.2 D. Lgs. 286/2005 in capo all'opposto, in quanto sollevata per la prima volta nelle note conclusive e pertanto inammissibile.
III. QUANTUM.
Per quanto concerne la determinazione del compenso, l'opponente ha sostenuto di avere corrisposto al vettore principale CAARM, per la stessa prestazione, euro 10.398,98 e non la maggior somma ingiunta di euro 11.224,00, e che pertanto debba essere corrispondentemente ridotta l'obbligazione ove riconosciuta.
La tesi non può essere condivisa.
Invero, l'azione diretta è data per il corrispettivo spettante al subvettore dal suo mandante- obbligato principale (nel caso in esame, CAARM), e per il corrispettivo tra quelli (subettore e mandante) pattuito.
Il diverso corrispettivo pattuito tra mittente e vettore non può assumere in sé solo rilevanza, poiché Parte non sono stati allegati specificamente gli elementi utilizzati da e il suo vettore nella pattuizione del compenso.
Inoltre, deve osservarsi la minima differenza tra i due importi, che corrobora la congrua quantificazione del compenso richiesto.
IV. SPESE DI LITE.
Per quanto fin qui esposto, l'opposizione deve essere respinta.
Ne discende la conferma e definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM5572014 come modificato dal DM37/2018 per scaglione di valore.
In considerazione della dichiarazione dei procuratori di parte opposta, ai sensi dell'art.93 CPC, va disposta in loro favore la distrazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- RIGETTA L'OPPOSIZIONE;
- PER L'EFFETTO, CONFERMA E DICHIARA DEFINITIVAMENTE ESECUTIVO IL
DECRETO INGIUNTIVO N.42/2016;
- CONDANNA PARTE OPPONENTE ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE
DI TA SC GE, CHE LIQUIDA IN EURO 5.077,00 PER COMPENSI
Pag. 5 di 6 PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E CPA OVE
DOVUTI COME PER LEGGE, DA DISTRARSI IN FAVORE DEI PROCURATORI,
AVVOCATI ANTONINO LANZA E PAOLO STARVAGGI, ANTISTATARI.
Sentenza resa ex art.281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegazione al verbale.
Così deciso in Patti, lì 15 Ottobre 2024 Il Giudice
Michela Agata La Porta
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