Ordinanza cautelare 29 giugno 2023
Sentenza 8 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 5 marzo 2026
Parere definitivo 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01750/2026REG.PROV.COLL.
N. 00756/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 756 del 2024, proposto da
UG CI, LE NG, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Frati, Maria Beatrice Pieraccini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e il Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Lucca, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Graziella Ferraroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 1023/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e del Comune di Lucca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. ER IC ER e viste le conclusioni delle parti come in atti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori UG CI e LE NG hanno impugnato innanzi al TAR Toscana l’ordinanza di demolizione prot. n. 42245/23, nonché gli atti ad essa collegati.
In punto di fatto essi hanno premesso che:
a) nell’anno 2009 hanno acquistato una villa elevata su due piani fuori terra, con un appezzamento di terreno circostante, sita in zona rurale del comune di Lucca;
b) i loro danti causa avevano ottenuto nell’anno 2005 una concessione in sanatoria ed una autorizzazione paesaggistica per realizzazione di manufatti a uso rimessa-ripostiglio e deposito attrezzi e tettoia con piante rampicanti;
c) la sanatoria era subordinata alla esecuzione di lavori di restauro e consolidamento da effettuarsi entro il termine di validità della autorizzazione paesaggistica;
d) tali lavori non erano mai stati eseguiti;
e) in data 21.8.2005 era stata presentata al Comune di Lucca istanza di rilascio di un permesso per la costruzione di un edificio per civile abitazione, previa demolizione dei manufatti oggetto della concessione edilizia in sanatoria;
f) per lo stesso intervento era stata chiesta e ottenuta l’autorizzazione paesaggistica;
g) il permesso edilizio, tuttavia, non era mai stato rilasciato;
h) nonostante ciò, gli interventi di demolizione e costruzione da esso previsti erano stati portati a termine;
i) il comune di Lucca aveva ritenuto la natura abusiva di tale intervento, ordinando pertanto la demolizione della villa.
Avverso la citata ordinanza di demolizione essi hanno dunque proposto ricorso al TAR Toscana, lamentando la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Hanno chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, il Comune di Lucca, il Ministero della Cultura e la Soprintendenza alla Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 1023/23 il TAR Toscana ha respinto il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale i signori UG CI e LE NG hanno proposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in procedendo e in iudicando ; omessa pronuncia, travisamento dei fatti; irragionevolezza della motivazione; 2) error in procedendo e in iudicando ; omessa pronuncia, travisamento dei fatti; irragionevolezza della motivazione; 3) error in procedendo e in iudicando ; omessa pronuncia su tutta la domanda; 4) error in procedendo e in iudicando ; travisamento dei fatti; irragionevolezza della motivazione.
Hanno chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Lucca ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
Il Ministero si è costituito con atto di stile depositato in data 1.2.2024.
All’udienza di smaltimento dell’11.2.2026, tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a, l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti reiterano l’assunto secondo il quale “ L'ordinanza impugnata è, infatti, espressamente fondata (non già sul successivo intervento abusivo, bensì) sulla supposta invalidità della concessione edilizia in sanatoria n. 2487 del 28.10.2004. … Una pronuncia di illegittimità dell'apposizione della prescrizione e la conseguente salvezza del titolo in sanatoria invalida completamente il costrutto argomentativo della decisione impugnata: se il provvedimento di sanatoria deve ritenersi legittimo e operativo, allora l'ordinanza di demolizione impugnata è manifestamente viziata, essendo errato l'iter logico giuridico di cui è frutto. Essa si fonda su un presupposto giuridico - la validità dei condoni condizionati – infondato ” (atto di appello, pp. 12-13).
Con il secondo motivo di appello essi lamentano che il procedimento a cui ha dato corso la domanda di rilascio del permesso di costruire avrebbe subito un illegittimo e mai comunicato arresto procedimentale.
Con il terzo motivo essi deducono che l’Amministrazione, prima di ordinare la demolizione della costruzione oggi esistente, avrebbe dovuto prima annullare o accertare l’inefficacia del permesso in sanatoria.
Infine, essi si dolgono che nessuna considerazione sia stata effettuata in ordine alle vicende relative alla DIA del 23.11.2006.
I motivi – da esaminarsi congiuntamente, in ragione della loro intima connessione – sono infondati.
4. La vicenda trae origine da una richiesta di condono edilizio, n. 14740 del 23/06/1987, avente ad oggetto la “ Realizzazione di manufatti ad uso rimessa-ripostiglio e deposito attrezzi ”, e la realizzazione di tettoia con piante rampicanti, in Lucca - Sorbano del Vescovo, Via del Barchino.
Il relativo procedimento si è concluso con il rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 2487 del 28.10.2004, la quale riportava le seguenti prescrizioni particolari: “ La validità della presente Concessione in Sanatoria è subordinata all'esecuzione dei lavori di restauro-consolidamento di cui
all'autorizzazione sotto il profilo ambientale del 22/07/2004 (istanza P.G. n. 22194 del 1998), da eseguirsi entro il termine di validità della stessa, previo conseguimento di idonea autorizzazione edilizia a mezzo di attestazione di conformità. Al termine dei lavori gli interessati dovranno certificare l'avvenuta ultimazione dei lavori dei medesimi tramite la dichiarazione di conformità e conseguente attestazione di abitabilità e/o agibilità ai sensi dell'art. 11 della L.R. 52/99. In caso di inadempienza sarà revocata la presente Concessione edilizia in sanatoria e saranno applicate le sanzioni di cui al titolo V della L.R. 52/99 ”.
5. Successivamente al rilascio del predetto titolo in sanatoria n. 2487/04, la dante causa degli odierni appellanti presentava istanza prot. n. 1937/2005, volta al rilascio di permesso di costruire un manufatto avente forme e materiali analoghi a quelle del condono edilizio rilasciato.
Indi, la dante causa degli odierni appellanti presentava DIA prot. n. 70840 del 23.11.2006, relativa al restauro e al consolidamento dei manufatti ad uso deposito, i.e. i lavori il cui espletamento costituiva condizione per l’efficacia della predetta concessione in sanatoria prot. n. 2487 del 28.10.2004.
Il relativo iter non arrivava tuttavia a conclusione, in assenza di documentazione comprovante l’avvenuto restauro e consolidamento del manufatto oggetto di condono.
6. Orbene, in assenza di qualsivoglia titolo edilizio – non essendo l’istanza prot. n. 1937/2005 volta al rilascio del permesso di costruire stata in alcun modo esitata dal civico ente – gli odierni appellanti realizzavano le seguenti opere edilizie (cfr. verbale della polizia municipale del 13.12.2021):
“ costruzione di villetta monofamiliare su due piani, di forma quadrangolare irregolare, delle dimensioni variabili da m. 14,85 x 8,05 e 5,37 circa di larghezza, con altezza esterna da m. 8,25 a m. 6,62 circa; la struttura è corredata da sistemazione esterna consistente in:
- vialetto inghiaiato e delimitato da cordolo in cemento delle dimensioni di circa m. 31 x 3,25;
- area parcheggio inghiaiata delimitata da cordolo in cemento, delle dimensioni di m. 9,00 x 8,20;- marciapiede che circonda tutta l'abitazione con pavimentazione in gres porcellanato per un totale di m. 60,58 di lunghezza x 0,90 di larghezza circa;
- porticato lato ovest delle dimensioni di m. 8,05 x m. 2,11 costituito da colonne in calcestruzzo rivestite in mattoncini, con sovrastante terrazzo delle dimensioni analoghe al porticato;
- n. 2 colonne per la presumibile apposizione di un cancello, delle dimensioni di m. 0,30 x 0,30 circa ed altezza di m. 2,05 ciascuna e muretto per il collocamento di contatori e vani tecnici, delle dimensioni di m. 1,55 x 1,85 e spessore di cm. 30 circa ”.
7. All’evidenza, trattasi di interventi che per natura, tipologia e consistenza volumetrica sono da ritenersi del tutto differenti da quelli costituenti oggetto di rilascio della concessione in sanatoria n. 2487 del 28.10.2004, peraltro subordinata all’esecuzione di lavori di consolidamento e restauro, mai realizzati.
Tali interventi realizzano pertanto una evidente soluzione di continuità rispetto alle opere oggetto della richiesta di rilascio del titolo in sanatoria, e richiedevano dunque il rilascio di un autonomo titolo edilizio, nella specie del tutto insussistente.
8. Per tali ragioni, è di tutta evidenza l’irrilevanza delle pregresse vicende edilizie (come sopra esposte), non comprendendosi in qual modo il pregresso (e condizionato) titolo in sanatoria riguardante una determinata tipologia di interventi, possa assumersi a titolo legittimante l’esecuzione di opere del tutto differenti dalle prime.
Ne consegue che del tutto legittimamente ( rectius : doverosamente) l’Amministrazione ha emesso l’impugnato ordine di demolizione, quest’ultimo costituendo la naturale conseguenza della presa d’atto dell’insussistenza di un titolo edilizio legittimante l’esecuzione delle opere concretamente realizzate dagli appellanti.
Nel far ciò, non occorreva dar conto dello stato del pregresso procedimento, né occorreva procedere all’annullamento del pregresso titolo in sanatoria, e/o dar conto dello stato della DIA del 23.11.2006, trattandosi – si ribadisce – di questioni del tutto irrilevanti ai fini in esame, unico elemento di rilievo essendo rappresentato dalla realizzazione di interventi (costruzione di villa unifamiliare su due livelli, con annesso vialetto, area parcheggio e porticato) privi di collegamento con le opere pregresse, e non assistite da alcun titolo edilizio.
9. Per tali ragioni, i primi tre motivi di appello sono infondati, e vanno dunque disattesi.
10. Con il quarto motivo di gravame gli appellanti si dolgono dell’asserita “ sproporzione del relativo potere sanzionatorio, stante l'assoluta trascuranza dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prot. n. 29556 in data 10 maggio 2006 con riferimento al progetto di ristrutturazione presentato dalle parti ” (atto di appello, p. 21).
Il motivo è infondato, e va dunque disatteso, avendo questo Consiglio di Stato chiarito che l’autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire operano su piani diversi, con la conseguenza che il rilascio di uno dei due atti di assenso non comporta il necessario rilascio anche dell'altro, diverso essendo l’assetto di interessi considerato nell’uno e nell’altro caso (cfr, in tal senso, C.d.S, IV, 11.8.2025, n. 7017).
11. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
12. Le spese di lite nei confronti del Comune di Lucca seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono invece giusti motivi – rappresentati dall’assenza di scritti difensivi – per la loro compensazione nei confronti della difesa erariale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna solidalmente gli appellanti al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Lucca, che si liquidano in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Compensa le spese di lite nei confronti del Ministero della Cultura.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
AB AN, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
ER IC ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER IC ER | AB AN |
IL SEGRETARIO