TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/10/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina, Dott. Massimo
Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa per opposizione ad atto di precetto iscritta al n. 4736/2023 R.G.
TRA
nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
Punta (CT), Via Massimo D'Azeglio n. 7, C.F. e la sig.ra C.F._1
nata a [...] il [...] C.F. e Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Platania (C.F. ), C.F._3
presso lo studio del quale, sito in Catania alla via Alberto Mario 12 sono domiciliati.
OPPONENTE
con sede in Roma (RM), Via Curtatone n. 3, codice Controparte_1 fiscale rappresentata da rappresentata e difesa P.IVA_1 CP_2
dall'Avv. Roberto Staiti (CF. ) presso il cui studio in C.F._4
Messina, via Peculio Frumentario è elettivamente domiciliata.
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 30.11.2023, impugnava l'atto di Parte_1 precetto notificatogli da in data 14.11.2023, per il pagamento CP_1
della somma di €. 86.325,98 dovuta in forza del contratto di mutuo fondiario.
1 Parte opponente eccepiva: 1) In via preliminare: improcedibilità per impignorabilità dei beni - divieto di eseguire o proseguire azioni esecutive sui beni oggetto di sequestro o confisca ex D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 2) Nel merito: insussistenza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per inesistenza del titolo esecutivo ex art.
474 c.p.c.; quindi chiedeva all'adito Tribunale: 1) in via preliminare, dichiarare
l'improcedibilità dell'azione esecutiva non ancora iniziata e minacciata con l'atto di precetto de quo, vista l'impignorabilità ex art. 55 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 dei beni individuati nell'atto di precetto e sottoposti a sequestro penale, come si evince dalla documentazione allegata alla presente opposizione;
2) in via preliminare e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di cui al punto 1., dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva del contratto di finanziamento fondiario condizionato per le motivazioni ampiamente dispiegate sopra;
3) nel merito e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di cui al punto 1., accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento fondiario condizionato n° 28239 del 10/03/2005, raccolta n°
14648, nonché il contestuale atto di erogazione e quietanza a saldo, non hanno efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato in data 14/11/2023. Con vittoria di spese, lite ed onorari.
Costituitasi in giudizio, contestava le eccezioni di parte Controparte_1 avversa e ne chiedeva il rigetto.
Susseguitesi le fasi processuali, la causa veniva assunta in decisione.
***********
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata.
Parte opponente eccepisce l'improcedibilità per impignorabilità dei beni e il divieto eseguire o proseguire azioni esecutive sui beni oggetto di sequestro o confisca ex D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. Tuttavia l'opposizione non concerne la procedura esecutiva, che oltretutto non risulta essere stata avviata, ma l'atto di precetto, che non costituisce atto della procedura esecutiva in senso stretto, ma rappresenta un presupposto estrinseco e preliminare alla stessa, come si evince dall'art. 470
c.p.c. che stabilisce che l'esecuzione “deve essere preceduta dalla notificazione del duplicato informatico del titolo o di sua copia attestata conforme all'originale e del precetto" e dall'art. 480 c.p.c. che definisce il precetto come "l'intimazione di 2
adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata". La formulazione normativa evidenzia chiaramente che il precetto precede l'esecuzione forzata e non ne costituisce il primo atto. La normativa richiamata dall'opponente fa riferimento agli atti della procedura esecutiva e non, può, pertanto, riferirsi all'atto di precetto. Come evidenziato da parte opposta, il sequestro penale ha la finalità di preservare il patrimonio dell'indagato, ma non può precludere ai creditori di intimare il pagamento delle somme dovute.
Anche di inidoneità del mutuo ipotecario azionato ad avere efficacia di titolo esecutivo non è fondata e deve essere rigettata.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il contratto di mutuo si considera titolo esecutivo solo quando trasmetta con immediatezza la disponibilità giuridica della res mutuata.
Deve escludersi la sussistenza di un valido titolo esecutivo quando la somma data a mutuo non è disponibile per il mutuatario, in quanto vincolata e giacente presso il mutuante. Questo si verifica allorché la dazione di denaro venga differita ad un tempo successivo o al verificarsi di specifiche condizioni, per un interesse del mutuante. In questo caso il contratto di mutuo riguarderebbe debiti pecuniari meramente eventuali e futuri e dunque incerti.
Diversa è l'ipotesi in cui il denaro venga acquisito al patrimonio del mutuatario, anche se versato su deposito cauzionale, come nel caso in questione.
La Suprema Corte ha affermato che “Il momento perfezionativo del negozio di mutuo coincide con la cd. “traditio” – con la consegna del denaro, o di altra cosa fungibile, al mutuatario che ne acquista la proprietà, ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della “res” da parte di quest'ultimo, per cui la costituzione presso la banca di un deposito cauzionale infruttifero intestato alla mutuataria destinato ad essere svincolato all'esito dell'adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali, si considera come effettiva erogazione della somma da parte della mutuante perché la costituzione del deposito realizza la piena disponibilità giuridica considerabile come equivalente alla traditio materiale della somma (Cassazione ordinanza n.25632
3 del 27.10.2017). In definitiva, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche in presenza di deposito cauzionale condizionato all'adempimento degli obblighi contrattuali.
Da ultimo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti
l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione.
Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
rappresentata da delle spese di giudizio che si liquidano in €. CP_2
7.052,00 (scaglione €. 52.001,00 – €. 260.000,00) oltre 15% spese generali, c.p.a. e i.v.a, se dovuta.
Messina, 17.10.2025
IL Giudice
Dott. Massimo Morgia
4