TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 14638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14638 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28747 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE CIVILE di ROMA
Sezione XIV Civile in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Claudio Tedeschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.28747 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 assunta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.05.225
e vertente
TRA
' in Parte_1 persona dei commissari straordinari dott. avv. Giovanni Bruno, dott. Gianluca Parte_2
Piredda, rappresentata e difesa in forza di procura in atti dagli avv.ti Elena Bernardi e
GO IL;
ATTRICE
E
' in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dagli avv.ti Giovanni Valli, Alessandro Longino
e IA IN;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da relative note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 5.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente procedimento, '
[...]
premesso: Parte_1
pagina 1 di 10 -che questo tribunale con sentenza del 14.08.2018 n. 642 aveva dichiarato lo stato di insolvenza di ' (in seguito anche: OT) che, con Parte_1 successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2018, era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del d.l. 23.12.2003 n. 347;
-che, in ragione della ricorrenza di condizione di crisi insorta nell'anno 2017, con ricorso depositato l'8.01.2018 OT aveva chiesto, a questo tribunale, la concessione di termine per concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 comma 6, l. fall. cui aveva, poi, rinunciato con atto del 17.07.2018;
-che, con decreto del 23 aprile 2019, l'autorità governativa aveva autorizzato l'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali;
-che OT aveva intrattenuto con la succursale italiana con sede in Milano di '
[...]
–di seguito anche: plurimi rapporti e, nello specifico, aveva Controparte_1 CP_1 stipulato due contratti di mutuo chirografario, l'uno in data 29.07.2015 n. MILRLEI152180003, di complessivi euro 18.000.000,00, l'altro in data 2.11.2016 n. MILRLEI163090002 di euro
6.000.000,00;
-che con riferimento al contratto MILRLEI152180003 la mutuataria aveva proceduto in data
26.07.2017, a mezzo bonifico, al pagamento degli importi di euro 6.000.000,00 a titolo di rimborso del finanziamento e di euro 93.540.000,00 per interessi;
-che con riferimento al contratto MILRLEI163090002 la mutuataria aveva proceduto al pagamento, in favore dell'istituto di credito mutuante, dei seguenti importi: euro 38.180,00 il
4.08.2017 a titolo di interessi;
il 9.11.2017: euro 37.765,00 ed euro 974,22 per interessi ed euro 2.000.000,00 per rimborso del finanziamento;
-che tali pagamenti dovevano ritenersi inefficaci ai sensi dell'art. 67 comma 2 l. fall. perché: ricadenti nel c.d. periodo sospetto che, in applicazione del principio della consecuzione tra le procedure, avrebbe dovuto avere decorrenza 'dalla data di ammissione alla prima procedura', ossia dalla pubblicazione nel registro delle imprese della 'domanda di concordato preventivo' intervenuta l'8 gennaio 2018 e, quindi, 'a ritroso' dall'8 luglio 2017; assistiti dalla consapevolezza, in capo all'istituto di credito beneficiario, della condizione di insolvenza della debitrice, appalesata da: le risultanze dei bilanci di esercizio al 31.12.2013,31.12.2014,
31.12.2015 e 1.12.2016 -che avrebbero dato evidenza a: 'grave e crescente squilibrio finanziario', espresso dall'incremento dell'indebitamento verso terzi soprattutto a breve termine: a 'progressivo deterioramento della marginalità'; incremento delle iscrizioni di riserve, dal euro 151.000.000,00 nel 2013 ad euro 404.000.000,00 nel 2016 la cui aleatorietà era pagina 2 di 10 stata evidenziata anche dalla società di revisione con riferimento al bilancio 2016; 'riduzione delle disponibilità liquide' che dal 2016 avrebbero visto decremento del 50%; 'inadeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili' a verificare costantemente l'andamento gestorio-; 'drastico peggioramento' degli indicatori nell'esercizio 2017, che avrebbero rilevato significativa perdita di esercizio di euro 364.795.382,00 a fronte di utili per euro 6.000.000,00
e per euro 13.000.000,00 rispettivamente nel 2016 e nel 2015; patrimonio netto negativo per euro 168.642.587,00; omesso pagamento dei debiti erariali e previdenziali dal settembre
2017; notizie di stampa che avrebbero dato pubblica evidenza a tale condizione e alle iniziative intraprese per cercare di fronteggiarla;
avvio, in suo danno, di procedure ingiuntive ed esecutive;
ha conclusivamente chiesto la declaratoria di inefficacia dei detti pagamenti e la conseguente condanna del alla restituzione, in proprio favore, del complessivo importo CP_1 percetto di euro 8.170.495,22 o del differente ritenuto di giustizia, incrementato di accessori di legge e spese di lite.
Costituito in giudizio, ' ha contestato l'avversa domanda, Controparte_1 eccependo:
-la 'improponibilità dell'azione per decadenza: art. 69 bis legge fallimentare e 49 D.L.
8.7.1999 n. 270';
- il 'mancato adempimento dell'onere probatorio … circa la dimostrazione della consecuzione delle procedure (art. 69 bis l.f.) e l'effettuazione dei pagamenti nel periodo sospetto (art. 67, comma 2, l.f.)';
-l'insussistenza del requisito della c.d. scientia decoctionis poiché: i rapporti intrattenuti con la società successivamente assoggettata a procedura concorsuale erano consistiti in un contratto di conto corrente sul quale erano stati erogati i finanziamenti e in tre rapporti di mutuo chirografario che avevano fatto riferimento operativo al primo;
pertanto, il non CP_1 avrebbe potuto avere sentore di eventuali condizioni di crisi della debitrice che era stata sempre puntuale nei propri pagamenti sì da conseguentemente escludere la necessità di monitoraggio alcuno;
la società mutuataria aveva sempre dato contezza della propria solidità finanziaria e patrimoniale e della propria capacità operativa espansiva;
nell'anno 2017, in particolare, a più riprese, nelle date del 10 marzo, del 18 luglio e del 24 luglio aveva curato la trasmissione di documenti contabili di ciò espressivi e ulteriori informazioni deponenti nel medesimo senso erano state successivamente rese pubbliche, in particolare sul proprio sito internet, dove era stata data notizia di iniziativa interessante il Cile per euro 173.000,00 circa;
il 23 ottobre 2017 aveva reso edotto di altra analoga iniziativa, in Danimarca, in join CP_1
pagina 3 di 10 venture con altri operatori, per il valore complessivo di euro 277.000.000; soltanto il
19.12.2017 la debitrice aveva interpellato ed altri istituti di credito per conseguire CP_1 liquidità e scadenzare il proprio debito, preannunciando, in mancanza, la presentazione di domanda di concordato;
antecedentemente al primo dei pagamenti oggetto dell'avversa richiesta risultavano depositati, presso il registro delle imprese, il 24 luglio 2017 il bilancio della società debitrice e il bilancio consolidato della società controllante in uno al 'verbale della riunione di sorveglianza del 23 giugno 2017' che, letti nella loro interezza, prospettavamo un programma triennale di espansione;
non era corretta e condivisibile l'analisi dei dati di bilancio operata dalla procedura attrice perché non teneva nella debita considerazione la natura edilizia dell'attività economica esercitata dalla società debitrice che, conseguentemente, imponeva che il ripianamento del debito dovesse essere necessariamente articolato sui cicli pluriennali per poter adeguatamente programmare i rimborsi in relazione ai propri concorrenti bisogni gestori;
dal bilancio per l'esercizio 2016, letto in correlazione con quello consolidato di gruppo e con la relazione del 'consiglio di gestione' non emergeva la ricorrenza di sua condizione di crisi;
che la debitrice in costanza del periodo sospetto aveva sempre puntualmente adempiuto i propri obblighi negoziali e aveva ritardato di soli 5 giorni il pagamento di un rateo che aveva spontaneamente integrato dei relativi interessi;
sempre in relazione a tale lasso temporale 'Cerved', 'il più grande information provider in Italia' le aveva assegnato un rating espressivo della sua 'buona capacità di far fronte agli impegni assunti' pur evidenziando la ricorrenza di 'alcuni elementi di fragilità che potrebbero pregiudicarne l'affidabilità la sua capacità di onorare i debiti' ritenuti, però, espressivi di 'rischio di credito … contenuto'; anche la 'stampa di settore' nell'anno 2017 aveva dato evidenza al 'positivo andamento del essa deducente non Controparte_2 poteva avere avuto conoscenza di ingiunzioni di pagamento e azioni esecutive promosse nei confronti della debitrice da terzi creditori;
-la 'mancanza dei presupposti per revocare i pagamenti, ai sensi dell'art. 67 l.f., comma 2, e sussistenza dell'esimente art. 67 l.f., comma 3, lett. a)';
-l'infondatezza dell'avversa istanza volta a conseguire, sulla somme versate, interessi e rivalutazione monetaria;
ha conclusivamente chiesto il rigetto della domanda, instando, per il caso di suo accoglimento, per l'esclusione dall'importo reclamato di rivalutazione monetaria, con vittoria di spese processuali.
pagina 4 di 10 La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale ed è stata assegnata all'odierno decidente con provvedimento del presidente di sezione del 15.04.2024 a seguito di trasferimento ad altro ufficio del precedente magistrato suo assegnatario;
sulle conclusioni rassegnate nei termini in epigrafe riportati è stata riservata per la decisione all'udienza del
6.05.2025 tenutasi con le forme cartolari ex art. 127 ter c.p.c. previa assegnazione dei termini di rito per lo scambio degli scritti difensivi conclusionali.
Esaminati gli atti, va rilevato, in via preliminare, che devono ritenersi estranee alla delibazione decisoria le eccezioni di parte convenuta relative alla dedotta improponibilità dell'avversa azione per maturata decadenza e alla c.d. 'retrodatazione del periodo sospetto' ai sensi degli artt. 67 comma 2 e 69 bis l. fall. e 49 d. l.vo n. 470/1999 poiché espressamente rinunciate con la comparsa conclusionale depositata il 23.07.2025.
Deve, quindi, osservarsi che non sono in contestazione i pagamenti dedotti in giudizio dalla procedura attrice come dettagliati nella superiore narrativa così come non ne è controversa la diacronica collocazione nel lasso temporale oggettivamente preso a riferimento dell'art. 67 comma 2 l. fall. per eventuale loro giudiziale declaratoria di inefficacia nel mentre il contrasto residua quanto alla consapevolezza, in capo all'istituto di credito accipiente, della condizione di insolvenza del solvens all'atto della loro esecuzione –protrattasi dal 26 luglio al 9 novembre
2017- come richiesto da tale disposto di legge.
Tale dimostrazione, come evidenziato dalla lettura esegetica della corte di cassazione, può trarsi anche da elementi inferenziali apprezzabili in applicazione del meccanismo accertativo delineato dagli artt. 2727 e 2829 cod. civ. purchè conducenti ad un risultato conoscitivo finale predicativo ed espressivo di una conoscenza effettiva e non meramente potenziale o semplicemente possibile (v. Cass. 27.10.2017 n. 25635).
Detto principio, e la sottesa necessità che la verifica in punto di ricorrenza della c.d. scientia decoctionis, in difetto di situazioni aventi immediata efficacia rappresentativa, si incentri su dati circostanziali che univocamente e concordemente diano conto di una contezza concreta e non già presumibile, deve ritenersi valga anche nel caso del c.d. 'operatore qualificato' e, proprio con riferimento a quello bancario è stato puntualizzato che tale posizione 'non è di per sé determinante, neppure se correlata al parametro (del tutto teorico) del creditore avveduto, ma viene in considerazione solo in presenza di concreti collegamenti con i sintomi conoscibili dello stato d'insolvenza, quali notizie di stampa, risultanze di bilancio, protesti, procedure esecutive, etc.' poiché 'è soltanto in quest'ambito, infatti, che può attribuirsi rilevanza anche all'attività professionale esercitata dal terzo, nonché alle regole di prudenza ed avvedutezza pagina 5 di 10 che, indipendentemente da ogni doverosità, caratterizzano concretamente l'operare della categoria di appartenenza' (cosi già Cass. 28.02.2007 n. 4762).
E, al riguardo, è stato anche sottolineato che 'in tema di azione revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2, l.fall., il curatore può offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato
d'insolvenza da parte del terzo anche mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della "scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni
(economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare' (così Cass. 14.09.2022 n. 27070).
Tanto premesso deve, quindi, accertarsi se le situazioni enunciate dalla procedura attrice e valorizzate per inferire, in capo all'istituto di credito convenuto, la consapevolezza della condizione di insolvenza della propria debitrice nel lasso temporale di esecuzione dei pagamenti dedotti in giudizio possano effettivamente ritenersi utili e conducenti a tale risultato.
Parte attrice, come riportato nella superiore narrativa,ha inizialmente ritenuto di fare a tale fine riferimento ad una pluralità di circostanze cha ritenuto dotate di efficacia rappresentativa e nella specie: alle risultanze dei bilanci relativi agli esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016 che avrebbero dato risalto ad un progressivo 'squilibrio finanziario' appalesato sia dall'incremento del ricorso all'indebitamento a medio termine, sia dalla riduzione dei ricavi, sia da aumento delle iscrizioni di riserve, sia da calo delle risorse liquide;
inoltre, con riferimento all'esercizio
2017, ha sostenuto che si sarebbe registrata apprezzabile perdita di esercizio pari ad euro
364.795.382,00 -laddove nei precedenti esercizi 2016 e 2015 risultavano stati conseguiti utili per i rispettivi importi di euro 6.000.000,00 e per euro 13.000.000,00- oltre che patrimonio netto negativo per euro 168.642.587,00; ulteriori manifestazioni di insolvenza dovrebbero, poi, trarsi dall'omesso pagamento dei debiti erariali e previdenziali dal settembre 2017, dalle notizie di stampa e dal promuovimento, nei confronti della società debitrice, di procedimenti ingiuntivi ed azioni esecutive.
Parte convenuta nei propri scritti processuali ha dato riscontro a tali asserti, proponendo, con riferimento a ciascun punto, plausibili letture alternative circa la loro idoneità a dare evidenza pagina 6 di 10 a propria consapevolezza della condizione di insolvenza della mutuataria nel lasso temporale di pertinenza.
Deve, sul punto, premettersi che ai fini della verifica che, in parte qua, occupa il presente procedimento tale compendio fattuale non può essere di per sé solo acriticamente considerato ma va, invece, accertato se, ex ante, di tali situazioni la banca accipiente potesse averne avuto conoscenza per, quindi, poter ritenere integrato il requisito subiettivo richiesto dall'art. 67 comma 2 l. fall., trattandosi di soggetto operante nel settore delle relazioni economico-finanziarie.
Atteso, pertanto, che la sanzione giudiziale di inefficacia potrebbe intervenire con riferimento agli atti di adempimento la cui esecuzione registrava, in capo al pertinente accipiens, la conoscenza della condizione di insolvenza della debitrice, sulla scorta del complesso delle risultanze istruttorie in atti, ad opinione del decidente tale consapevolezza da parte dell'istituto di credito convenuto in relazione ai pagamenti dedotti in giudizio può ritenersi effettivamente conseguita solamente dopo la loro ricezione.
Le circostanze cui la procedura attrice ha dato rilievo e in precedenza riassuntivamente riportate, per quel che concerne le situazioni riferibili agli esercizi sino al 2016 danno invero manifestazione ad una condizione che potrebbe, al limite, essere definita di tensione finanziaria e che -come condivisibilmente osservato da parte convenuta- deve ritenersi connaturata e quasi fisiologica all'azione gestoria di imprese societarie, quali quella sottoposta a procedura concorsuale, il cui oggetto sociale, ricavabile dalla visura camerale prodotta in atti da parte attrice, era costituito da attività costruttiva e cantieristica a livello anche internazionale, con conseguente costante necessità di accesso al credito bancario e determinazione delle modalità di rimborso con differenti forme, utili a conciliare tale dovere restitutorio con le contingenti necessità di prosecuzione della continuità aziendale. In tale ottica anche il richiamo operato da parte attrice all'iscrizione, nei bilanci precedenti quello di interesse per il presente procedimento, di crediti derivanti da riserve, se, in ipotesi, retrospettivamente apprezzata potrebbe essere espressiva di probabile o imminente condizione di squilibrio finanziario conseguente alla loro omessa esazione, riguardata ex ante
e in mancanza di elemento alcuno avente diretta o inferenziale efficacia rappresentativa di stato di insolvenza–la cui deduzione e prova era onere della procedura attrice- deve ritenersi rientrare nella fisiologia operativa dell'impresa gravitante nel settore degli appalti pubblici e privati e, comunque, non può qualificarsi ex se come espressiva di patologia gestionale sfociante in insolvenza. pagina 7 di 10 Parte convenuta ha, di contro, allegato e documentalmente dimostrato la ricorrenza di concorrenti situazioni che, in contrasto con tale condizione di possibile precarietà, se non la escludevano comunque fornivano plurimi elementi alla stregua dei quali avrebbe potuto fondatamente ritenersene il suo imminente superamento.
In tal senso intervenivano: il 'business plan' afferente il 'piano triennale 2017-2019' inviato al con pec del 24.07.2017 (all. 8 e 13) che prospettava, con riferimento a tale futuro arco CP_1 temporale, incremento dei ricavi e riduzione dell'indebitamento, e ciò all'esito di valutazioni espressamente qualificante come 'prudenziali', come, nel caso delle 'riserve' ossia dei
'claims', di cui era ipotizzato l'incasso nella misura del 30% di quanto iscritto in bilancio (all. 8 produzione parte convenuta); il bilancio consolidato al 31.12.2016, trasmesso il 18.07.2021, che formalizzava tale programmazione espansiva, corroborandola di elementi di dettaglio (all.
12 relativo fascicolo); l'informativa inviata via pec al il 23.10.2017, con cui la CP_1 mutuataria lo informava dell'intervenuta aggiudicazione dei lavori relativi allo 'Storstrom
Bridge' in Danimarca, in joint venture con altri primati operatori operanti nel settore delle opere pubbliche a livello internazione, per un importo di complessivi euro 277.000.000,00 (all.
15 relativo fascicolo); tale prospettiva futura trovava ulteriore enunciazione di concreta fattibilità nel 'verbale della riunione di sorveglianza del 23 giugno 2017' che corredava il bilancio della debitrice e quello consolidato delle controllate al 31.12.2016 e depositati in data
24.07.2017 presso il registro delle imprese (all. 16, 17 e 17 relativo fascicolo); ulteriore valutazione di affidabilità della debitrice era, poi, espressa da 'Cerved Rating Agency' nel report alla data del 28.07.2017 in atti (all. 21 e 22 relativo fascicolo) che non accertava, all'esito delle approfondite relative verifiche di prassi, condizione di insolvenza.
Quanto alle notizia di stampa, quelle prodotte in atti dalla procedura attrice alcune devono ritenersi non pertinenti al periodo di interesse (così l'articolo de ' in data CP_3
13.12.2017 all. 6), il titolo di articolo –non prodotto nella sua interezza- di 'Milano Finanza' C (all. 6bis), l'articolo de ' del 24.01.2018) mentre l'ulteriore prodotto in allegato CP_4
Contr alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. tratto da ' el 31 ottobre 2017 si limitava a dare atto di un ridimensionamento di precedenti obiettivi programmatici senza, quindi, riferimento alcuno a condizione di insolvenza della società ad essi interessata.
Nelle memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 nn. 2 e 3 c.p.c. la procedura attrice, al fine di rendere dimostrazione della consapevolezza, in capo all'istituto di credito convenuto, della condizione di insolvenza della propria debitrice ha, poi, operato riferimento alla mancata emissione, da parte di , di bond nell'anno 2015 relativi a programmato prestito Pt_1
pagina 8 di 10 obbligazionario per complessivi euro 350.000.000,00 che sarebbe stata impedita dalla non appetibilità del tasso di interesse previsto e dall'assenza di investitori nonostante le modifiche migliorative delle relative condizioni, situazioni alle quali la stampa avrebbe dato pubblicizzazione;
va, sul punto, osservato che trattasi di vicenda risalente nel tempo rispetto alla collocazione cronologica dei fatti oggetto di processuale verifica e che, anch'essa, nulla esprime circa eventuale sottesa condizione di insolvenza dell'emittente.
Quanto, ancora, alla proposizione, nei confronti della società debitrice, di ingiunzioni giudiziali di pagamento e procedure esecutive, trattasi di situazione che non può di certo ritenersi presuntivamente essere stata a conoscenza di creditori che non siano stati ad essi attivamente interessati –quali e, pertanto, non può utilmente apprezzarsi agli invocati CP_1 fini dimostrativi.
A tali risultanze si correla, poi, l'ulteriore, dedotta incontestatamente da parte convenuta, per la quale la debitrice provvedeva al regolare adempimento dei pagamenti a proprio onere incorrendo in un minimo ritardo di cinque giorni cui rimediava corrispondendo, propria sponte,
i relativi interessi e ciò, ab extrinseco, non poteva che ritenersi segno eloquente della sua ordinaria e fisiologica capacità solutoria.
Tale quadro ricostruttivo si collega, secondo coerenza, a quanto dedotto dalla procedura attrice già nel libello introduttivo del presente procedimento, laddove ha sostenuto che
'nell'esercizio 2017' sarebbe emersa la condizione di default di con: perdita di Pt_1 esercizio di euro 364.795.382,00 che poneva in raffronto 'agli utili .. registrati nel periodo precedente'; la emersione di 'patrimonio netto negativo' per euro168.642.587,00; il mancato versamento di 'oneri previdenziali e fiscali dal settembre 2017'.
Tali situazioni, va osservato, potevano trovare formalizzazione solamente nel relativo bilancio di esercizio 2017, la cui redazione e approvazione sarebbe comunque intervenuta successivamente ai pagamenti di cui si controverte e nel quale avrebbe dovuto avere evidenza, in particolare, anche il passaggio –come dedotto dalla medesima procedura attrice- dagli utili del precedente esercizio 2016 alla apprezzabile perdita di esercizio potenzialmente espressiva di insolvenza.
Deve, pertanto, escludersi che l'istituto di credito convenuto avesse potuto avere consapevolezza della situazione di incapacità adempitiva della propria debitrice, stante l'inidoneità degli elementi addotti da parte attrice a renderne la dimostrazione, e ciò anche alla luce delle deduzioni e riscontri controfattuali di parte resistente.
pagina 9 di 10 La patrocinata soluzione motiva, conducente al rigetto della domanda per accertata carenza di uno degli elementi costitutivi della promossa azione, esclude, in ragione della sua superfluità ai fini del decidere, lo scrutinio circa la ricorrenza dell'ulteriore di natura oggettiva afferente l'eventuale operatività dell'esimente di cui all'art. 67 comma 3, lett. a) l. fall., pure invocata dall'istituto di credito convenuto.
Quanto al governo delle spese processuali, la soccombenza della procedura attrice vede la sua condanna al loro pagamento in favore di parte convenuta per l'importo che viene determinato in dispositivo in applicazione dei parametri del d.m. n. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da '
[...] nei confronti di ' Parte_1 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la Controparte_1 domanda e condanna la procedura attrice al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta e che determina in euro 64.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014.
Roma 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Claudio Tedeschi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE CIVILE di ROMA
Sezione XIV Civile in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Claudio Tedeschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.28747 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 assunta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.05.225
e vertente
TRA
' in Parte_1 persona dei commissari straordinari dott. avv. Giovanni Bruno, dott. Gianluca Parte_2
Piredda, rappresentata e difesa in forza di procura in atti dagli avv.ti Elena Bernardi e
GO IL;
ATTRICE
E
' in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dagli avv.ti Giovanni Valli, Alessandro Longino
e IA IN;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da relative note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 5.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente procedimento, '
[...]
premesso: Parte_1
pagina 1 di 10 -che questo tribunale con sentenza del 14.08.2018 n. 642 aveva dichiarato lo stato di insolvenza di ' (in seguito anche: OT) che, con Parte_1 successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2018, era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del d.l. 23.12.2003 n. 347;
-che, in ragione della ricorrenza di condizione di crisi insorta nell'anno 2017, con ricorso depositato l'8.01.2018 OT aveva chiesto, a questo tribunale, la concessione di termine per concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 comma 6, l. fall. cui aveva, poi, rinunciato con atto del 17.07.2018;
-che, con decreto del 23 aprile 2019, l'autorità governativa aveva autorizzato l'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali;
-che OT aveva intrattenuto con la succursale italiana con sede in Milano di '
[...]
–di seguito anche: plurimi rapporti e, nello specifico, aveva Controparte_1 CP_1 stipulato due contratti di mutuo chirografario, l'uno in data 29.07.2015 n. MILRLEI152180003, di complessivi euro 18.000.000,00, l'altro in data 2.11.2016 n. MILRLEI163090002 di euro
6.000.000,00;
-che con riferimento al contratto MILRLEI152180003 la mutuataria aveva proceduto in data
26.07.2017, a mezzo bonifico, al pagamento degli importi di euro 6.000.000,00 a titolo di rimborso del finanziamento e di euro 93.540.000,00 per interessi;
-che con riferimento al contratto MILRLEI163090002 la mutuataria aveva proceduto al pagamento, in favore dell'istituto di credito mutuante, dei seguenti importi: euro 38.180,00 il
4.08.2017 a titolo di interessi;
il 9.11.2017: euro 37.765,00 ed euro 974,22 per interessi ed euro 2.000.000,00 per rimborso del finanziamento;
-che tali pagamenti dovevano ritenersi inefficaci ai sensi dell'art. 67 comma 2 l. fall. perché: ricadenti nel c.d. periodo sospetto che, in applicazione del principio della consecuzione tra le procedure, avrebbe dovuto avere decorrenza 'dalla data di ammissione alla prima procedura', ossia dalla pubblicazione nel registro delle imprese della 'domanda di concordato preventivo' intervenuta l'8 gennaio 2018 e, quindi, 'a ritroso' dall'8 luglio 2017; assistiti dalla consapevolezza, in capo all'istituto di credito beneficiario, della condizione di insolvenza della debitrice, appalesata da: le risultanze dei bilanci di esercizio al 31.12.2013,31.12.2014,
31.12.2015 e 1.12.2016 -che avrebbero dato evidenza a: 'grave e crescente squilibrio finanziario', espresso dall'incremento dell'indebitamento verso terzi soprattutto a breve termine: a 'progressivo deterioramento della marginalità'; incremento delle iscrizioni di riserve, dal euro 151.000.000,00 nel 2013 ad euro 404.000.000,00 nel 2016 la cui aleatorietà era pagina 2 di 10 stata evidenziata anche dalla società di revisione con riferimento al bilancio 2016; 'riduzione delle disponibilità liquide' che dal 2016 avrebbero visto decremento del 50%; 'inadeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili' a verificare costantemente l'andamento gestorio-; 'drastico peggioramento' degli indicatori nell'esercizio 2017, che avrebbero rilevato significativa perdita di esercizio di euro 364.795.382,00 a fronte di utili per euro 6.000.000,00
e per euro 13.000.000,00 rispettivamente nel 2016 e nel 2015; patrimonio netto negativo per euro 168.642.587,00; omesso pagamento dei debiti erariali e previdenziali dal settembre
2017; notizie di stampa che avrebbero dato pubblica evidenza a tale condizione e alle iniziative intraprese per cercare di fronteggiarla;
avvio, in suo danno, di procedure ingiuntive ed esecutive;
ha conclusivamente chiesto la declaratoria di inefficacia dei detti pagamenti e la conseguente condanna del alla restituzione, in proprio favore, del complessivo importo CP_1 percetto di euro 8.170.495,22 o del differente ritenuto di giustizia, incrementato di accessori di legge e spese di lite.
Costituito in giudizio, ' ha contestato l'avversa domanda, Controparte_1 eccependo:
-la 'improponibilità dell'azione per decadenza: art. 69 bis legge fallimentare e 49 D.L.
8.7.1999 n. 270';
- il 'mancato adempimento dell'onere probatorio … circa la dimostrazione della consecuzione delle procedure (art. 69 bis l.f.) e l'effettuazione dei pagamenti nel periodo sospetto (art. 67, comma 2, l.f.)';
-l'insussistenza del requisito della c.d. scientia decoctionis poiché: i rapporti intrattenuti con la società successivamente assoggettata a procedura concorsuale erano consistiti in un contratto di conto corrente sul quale erano stati erogati i finanziamenti e in tre rapporti di mutuo chirografario che avevano fatto riferimento operativo al primo;
pertanto, il non CP_1 avrebbe potuto avere sentore di eventuali condizioni di crisi della debitrice che era stata sempre puntuale nei propri pagamenti sì da conseguentemente escludere la necessità di monitoraggio alcuno;
la società mutuataria aveva sempre dato contezza della propria solidità finanziaria e patrimoniale e della propria capacità operativa espansiva;
nell'anno 2017, in particolare, a più riprese, nelle date del 10 marzo, del 18 luglio e del 24 luglio aveva curato la trasmissione di documenti contabili di ciò espressivi e ulteriori informazioni deponenti nel medesimo senso erano state successivamente rese pubbliche, in particolare sul proprio sito internet, dove era stata data notizia di iniziativa interessante il Cile per euro 173.000,00 circa;
il 23 ottobre 2017 aveva reso edotto di altra analoga iniziativa, in Danimarca, in join CP_1
pagina 3 di 10 venture con altri operatori, per il valore complessivo di euro 277.000.000; soltanto il
19.12.2017 la debitrice aveva interpellato ed altri istituti di credito per conseguire CP_1 liquidità e scadenzare il proprio debito, preannunciando, in mancanza, la presentazione di domanda di concordato;
antecedentemente al primo dei pagamenti oggetto dell'avversa richiesta risultavano depositati, presso il registro delle imprese, il 24 luglio 2017 il bilancio della società debitrice e il bilancio consolidato della società controllante in uno al 'verbale della riunione di sorveglianza del 23 giugno 2017' che, letti nella loro interezza, prospettavamo un programma triennale di espansione;
non era corretta e condivisibile l'analisi dei dati di bilancio operata dalla procedura attrice perché non teneva nella debita considerazione la natura edilizia dell'attività economica esercitata dalla società debitrice che, conseguentemente, imponeva che il ripianamento del debito dovesse essere necessariamente articolato sui cicli pluriennali per poter adeguatamente programmare i rimborsi in relazione ai propri concorrenti bisogni gestori;
dal bilancio per l'esercizio 2016, letto in correlazione con quello consolidato di gruppo e con la relazione del 'consiglio di gestione' non emergeva la ricorrenza di sua condizione di crisi;
che la debitrice in costanza del periodo sospetto aveva sempre puntualmente adempiuto i propri obblighi negoziali e aveva ritardato di soli 5 giorni il pagamento di un rateo che aveva spontaneamente integrato dei relativi interessi;
sempre in relazione a tale lasso temporale 'Cerved', 'il più grande information provider in Italia' le aveva assegnato un rating espressivo della sua 'buona capacità di far fronte agli impegni assunti' pur evidenziando la ricorrenza di 'alcuni elementi di fragilità che potrebbero pregiudicarne l'affidabilità la sua capacità di onorare i debiti' ritenuti, però, espressivi di 'rischio di credito … contenuto'; anche la 'stampa di settore' nell'anno 2017 aveva dato evidenza al 'positivo andamento del essa deducente non Controparte_2 poteva avere avuto conoscenza di ingiunzioni di pagamento e azioni esecutive promosse nei confronti della debitrice da terzi creditori;
-la 'mancanza dei presupposti per revocare i pagamenti, ai sensi dell'art. 67 l.f., comma 2, e sussistenza dell'esimente art. 67 l.f., comma 3, lett. a)';
-l'infondatezza dell'avversa istanza volta a conseguire, sulla somme versate, interessi e rivalutazione monetaria;
ha conclusivamente chiesto il rigetto della domanda, instando, per il caso di suo accoglimento, per l'esclusione dall'importo reclamato di rivalutazione monetaria, con vittoria di spese processuali.
pagina 4 di 10 La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale ed è stata assegnata all'odierno decidente con provvedimento del presidente di sezione del 15.04.2024 a seguito di trasferimento ad altro ufficio del precedente magistrato suo assegnatario;
sulle conclusioni rassegnate nei termini in epigrafe riportati è stata riservata per la decisione all'udienza del
6.05.2025 tenutasi con le forme cartolari ex art. 127 ter c.p.c. previa assegnazione dei termini di rito per lo scambio degli scritti difensivi conclusionali.
Esaminati gli atti, va rilevato, in via preliminare, che devono ritenersi estranee alla delibazione decisoria le eccezioni di parte convenuta relative alla dedotta improponibilità dell'avversa azione per maturata decadenza e alla c.d. 'retrodatazione del periodo sospetto' ai sensi degli artt. 67 comma 2 e 69 bis l. fall. e 49 d. l.vo n. 470/1999 poiché espressamente rinunciate con la comparsa conclusionale depositata il 23.07.2025.
Deve, quindi, osservarsi che non sono in contestazione i pagamenti dedotti in giudizio dalla procedura attrice come dettagliati nella superiore narrativa così come non ne è controversa la diacronica collocazione nel lasso temporale oggettivamente preso a riferimento dell'art. 67 comma 2 l. fall. per eventuale loro giudiziale declaratoria di inefficacia nel mentre il contrasto residua quanto alla consapevolezza, in capo all'istituto di credito accipiente, della condizione di insolvenza del solvens all'atto della loro esecuzione –protrattasi dal 26 luglio al 9 novembre
2017- come richiesto da tale disposto di legge.
Tale dimostrazione, come evidenziato dalla lettura esegetica della corte di cassazione, può trarsi anche da elementi inferenziali apprezzabili in applicazione del meccanismo accertativo delineato dagli artt. 2727 e 2829 cod. civ. purchè conducenti ad un risultato conoscitivo finale predicativo ed espressivo di una conoscenza effettiva e non meramente potenziale o semplicemente possibile (v. Cass. 27.10.2017 n. 25635).
Detto principio, e la sottesa necessità che la verifica in punto di ricorrenza della c.d. scientia decoctionis, in difetto di situazioni aventi immediata efficacia rappresentativa, si incentri su dati circostanziali che univocamente e concordemente diano conto di una contezza concreta e non già presumibile, deve ritenersi valga anche nel caso del c.d. 'operatore qualificato' e, proprio con riferimento a quello bancario è stato puntualizzato che tale posizione 'non è di per sé determinante, neppure se correlata al parametro (del tutto teorico) del creditore avveduto, ma viene in considerazione solo in presenza di concreti collegamenti con i sintomi conoscibili dello stato d'insolvenza, quali notizie di stampa, risultanze di bilancio, protesti, procedure esecutive, etc.' poiché 'è soltanto in quest'ambito, infatti, che può attribuirsi rilevanza anche all'attività professionale esercitata dal terzo, nonché alle regole di prudenza ed avvedutezza pagina 5 di 10 che, indipendentemente da ogni doverosità, caratterizzano concretamente l'operare della categoria di appartenenza' (cosi già Cass. 28.02.2007 n. 4762).
E, al riguardo, è stato anche sottolineato che 'in tema di azione revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2, l.fall., il curatore può offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato
d'insolvenza da parte del terzo anche mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della "scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni
(economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare' (così Cass. 14.09.2022 n. 27070).
Tanto premesso deve, quindi, accertarsi se le situazioni enunciate dalla procedura attrice e valorizzate per inferire, in capo all'istituto di credito convenuto, la consapevolezza della condizione di insolvenza della propria debitrice nel lasso temporale di esecuzione dei pagamenti dedotti in giudizio possano effettivamente ritenersi utili e conducenti a tale risultato.
Parte attrice, come riportato nella superiore narrativa,ha inizialmente ritenuto di fare a tale fine riferimento ad una pluralità di circostanze cha ritenuto dotate di efficacia rappresentativa e nella specie: alle risultanze dei bilanci relativi agli esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016 che avrebbero dato risalto ad un progressivo 'squilibrio finanziario' appalesato sia dall'incremento del ricorso all'indebitamento a medio termine, sia dalla riduzione dei ricavi, sia da aumento delle iscrizioni di riserve, sia da calo delle risorse liquide;
inoltre, con riferimento all'esercizio
2017, ha sostenuto che si sarebbe registrata apprezzabile perdita di esercizio pari ad euro
364.795.382,00 -laddove nei precedenti esercizi 2016 e 2015 risultavano stati conseguiti utili per i rispettivi importi di euro 6.000.000,00 e per euro 13.000.000,00- oltre che patrimonio netto negativo per euro 168.642.587,00; ulteriori manifestazioni di insolvenza dovrebbero, poi, trarsi dall'omesso pagamento dei debiti erariali e previdenziali dal settembre 2017, dalle notizie di stampa e dal promuovimento, nei confronti della società debitrice, di procedimenti ingiuntivi ed azioni esecutive.
Parte convenuta nei propri scritti processuali ha dato riscontro a tali asserti, proponendo, con riferimento a ciascun punto, plausibili letture alternative circa la loro idoneità a dare evidenza pagina 6 di 10 a propria consapevolezza della condizione di insolvenza della mutuataria nel lasso temporale di pertinenza.
Deve, sul punto, premettersi che ai fini della verifica che, in parte qua, occupa il presente procedimento tale compendio fattuale non può essere di per sé solo acriticamente considerato ma va, invece, accertato se, ex ante, di tali situazioni la banca accipiente potesse averne avuto conoscenza per, quindi, poter ritenere integrato il requisito subiettivo richiesto dall'art. 67 comma 2 l. fall., trattandosi di soggetto operante nel settore delle relazioni economico-finanziarie.
Atteso, pertanto, che la sanzione giudiziale di inefficacia potrebbe intervenire con riferimento agli atti di adempimento la cui esecuzione registrava, in capo al pertinente accipiens, la conoscenza della condizione di insolvenza della debitrice, sulla scorta del complesso delle risultanze istruttorie in atti, ad opinione del decidente tale consapevolezza da parte dell'istituto di credito convenuto in relazione ai pagamenti dedotti in giudizio può ritenersi effettivamente conseguita solamente dopo la loro ricezione.
Le circostanze cui la procedura attrice ha dato rilievo e in precedenza riassuntivamente riportate, per quel che concerne le situazioni riferibili agli esercizi sino al 2016 danno invero manifestazione ad una condizione che potrebbe, al limite, essere definita di tensione finanziaria e che -come condivisibilmente osservato da parte convenuta- deve ritenersi connaturata e quasi fisiologica all'azione gestoria di imprese societarie, quali quella sottoposta a procedura concorsuale, il cui oggetto sociale, ricavabile dalla visura camerale prodotta in atti da parte attrice, era costituito da attività costruttiva e cantieristica a livello anche internazionale, con conseguente costante necessità di accesso al credito bancario e determinazione delle modalità di rimborso con differenti forme, utili a conciliare tale dovere restitutorio con le contingenti necessità di prosecuzione della continuità aziendale. In tale ottica anche il richiamo operato da parte attrice all'iscrizione, nei bilanci precedenti quello di interesse per il presente procedimento, di crediti derivanti da riserve, se, in ipotesi, retrospettivamente apprezzata potrebbe essere espressiva di probabile o imminente condizione di squilibrio finanziario conseguente alla loro omessa esazione, riguardata ex ante
e in mancanza di elemento alcuno avente diretta o inferenziale efficacia rappresentativa di stato di insolvenza–la cui deduzione e prova era onere della procedura attrice- deve ritenersi rientrare nella fisiologia operativa dell'impresa gravitante nel settore degli appalti pubblici e privati e, comunque, non può qualificarsi ex se come espressiva di patologia gestionale sfociante in insolvenza. pagina 7 di 10 Parte convenuta ha, di contro, allegato e documentalmente dimostrato la ricorrenza di concorrenti situazioni che, in contrasto con tale condizione di possibile precarietà, se non la escludevano comunque fornivano plurimi elementi alla stregua dei quali avrebbe potuto fondatamente ritenersene il suo imminente superamento.
In tal senso intervenivano: il 'business plan' afferente il 'piano triennale 2017-2019' inviato al con pec del 24.07.2017 (all. 8 e 13) che prospettava, con riferimento a tale futuro arco CP_1 temporale, incremento dei ricavi e riduzione dell'indebitamento, e ciò all'esito di valutazioni espressamente qualificante come 'prudenziali', come, nel caso delle 'riserve' ossia dei
'claims', di cui era ipotizzato l'incasso nella misura del 30% di quanto iscritto in bilancio (all. 8 produzione parte convenuta); il bilancio consolidato al 31.12.2016, trasmesso il 18.07.2021, che formalizzava tale programmazione espansiva, corroborandola di elementi di dettaglio (all.
12 relativo fascicolo); l'informativa inviata via pec al il 23.10.2017, con cui la CP_1 mutuataria lo informava dell'intervenuta aggiudicazione dei lavori relativi allo 'Storstrom
Bridge' in Danimarca, in joint venture con altri primati operatori operanti nel settore delle opere pubbliche a livello internazione, per un importo di complessivi euro 277.000.000,00 (all.
15 relativo fascicolo); tale prospettiva futura trovava ulteriore enunciazione di concreta fattibilità nel 'verbale della riunione di sorveglianza del 23 giugno 2017' che corredava il bilancio della debitrice e quello consolidato delle controllate al 31.12.2016 e depositati in data
24.07.2017 presso il registro delle imprese (all. 16, 17 e 17 relativo fascicolo); ulteriore valutazione di affidabilità della debitrice era, poi, espressa da 'Cerved Rating Agency' nel report alla data del 28.07.2017 in atti (all. 21 e 22 relativo fascicolo) che non accertava, all'esito delle approfondite relative verifiche di prassi, condizione di insolvenza.
Quanto alle notizia di stampa, quelle prodotte in atti dalla procedura attrice alcune devono ritenersi non pertinenti al periodo di interesse (così l'articolo de ' in data CP_3
13.12.2017 all. 6), il titolo di articolo –non prodotto nella sua interezza- di 'Milano Finanza' C (all. 6bis), l'articolo de ' del 24.01.2018) mentre l'ulteriore prodotto in allegato CP_4
Contr alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. tratto da ' el 31 ottobre 2017 si limitava a dare atto di un ridimensionamento di precedenti obiettivi programmatici senza, quindi, riferimento alcuno a condizione di insolvenza della società ad essi interessata.
Nelle memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 nn. 2 e 3 c.p.c. la procedura attrice, al fine di rendere dimostrazione della consapevolezza, in capo all'istituto di credito convenuto, della condizione di insolvenza della propria debitrice ha, poi, operato riferimento alla mancata emissione, da parte di , di bond nell'anno 2015 relativi a programmato prestito Pt_1
pagina 8 di 10 obbligazionario per complessivi euro 350.000.000,00 che sarebbe stata impedita dalla non appetibilità del tasso di interesse previsto e dall'assenza di investitori nonostante le modifiche migliorative delle relative condizioni, situazioni alle quali la stampa avrebbe dato pubblicizzazione;
va, sul punto, osservato che trattasi di vicenda risalente nel tempo rispetto alla collocazione cronologica dei fatti oggetto di processuale verifica e che, anch'essa, nulla esprime circa eventuale sottesa condizione di insolvenza dell'emittente.
Quanto, ancora, alla proposizione, nei confronti della società debitrice, di ingiunzioni giudiziali di pagamento e procedure esecutive, trattasi di situazione che non può di certo ritenersi presuntivamente essere stata a conoscenza di creditori che non siano stati ad essi attivamente interessati –quali e, pertanto, non può utilmente apprezzarsi agli invocati CP_1 fini dimostrativi.
A tali risultanze si correla, poi, l'ulteriore, dedotta incontestatamente da parte convenuta, per la quale la debitrice provvedeva al regolare adempimento dei pagamenti a proprio onere incorrendo in un minimo ritardo di cinque giorni cui rimediava corrispondendo, propria sponte,
i relativi interessi e ciò, ab extrinseco, non poteva che ritenersi segno eloquente della sua ordinaria e fisiologica capacità solutoria.
Tale quadro ricostruttivo si collega, secondo coerenza, a quanto dedotto dalla procedura attrice già nel libello introduttivo del presente procedimento, laddove ha sostenuto che
'nell'esercizio 2017' sarebbe emersa la condizione di default di con: perdita di Pt_1 esercizio di euro 364.795.382,00 che poneva in raffronto 'agli utili .. registrati nel periodo precedente'; la emersione di 'patrimonio netto negativo' per euro168.642.587,00; il mancato versamento di 'oneri previdenziali e fiscali dal settembre 2017'.
Tali situazioni, va osservato, potevano trovare formalizzazione solamente nel relativo bilancio di esercizio 2017, la cui redazione e approvazione sarebbe comunque intervenuta successivamente ai pagamenti di cui si controverte e nel quale avrebbe dovuto avere evidenza, in particolare, anche il passaggio –come dedotto dalla medesima procedura attrice- dagli utili del precedente esercizio 2016 alla apprezzabile perdita di esercizio potenzialmente espressiva di insolvenza.
Deve, pertanto, escludersi che l'istituto di credito convenuto avesse potuto avere consapevolezza della situazione di incapacità adempitiva della propria debitrice, stante l'inidoneità degli elementi addotti da parte attrice a renderne la dimostrazione, e ciò anche alla luce delle deduzioni e riscontri controfattuali di parte resistente.
pagina 9 di 10 La patrocinata soluzione motiva, conducente al rigetto della domanda per accertata carenza di uno degli elementi costitutivi della promossa azione, esclude, in ragione della sua superfluità ai fini del decidere, lo scrutinio circa la ricorrenza dell'ulteriore di natura oggettiva afferente l'eventuale operatività dell'esimente di cui all'art. 67 comma 3, lett. a) l. fall., pure invocata dall'istituto di credito convenuto.
Quanto al governo delle spese processuali, la soccombenza della procedura attrice vede la sua condanna al loro pagamento in favore di parte convenuta per l'importo che viene determinato in dispositivo in applicazione dei parametri del d.m. n. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da '
[...] nei confronti di ' Parte_1 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la Controparte_1 domanda e condanna la procedura attrice al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta e che determina in euro 64.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014.
Roma 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Claudio Tedeschi
pagina 10 di 10