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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 519/22 posta in decisione all'udienza collegiale del
27/11/2024 promossa d a
OGGETTO: Controparte_1
[...]
, rappresentato e difeso
[...] sentenza ex artt. 395 e ss. dall'avv. LUPO SABINA elettivamente domiciliato in VIA CEFALONIA 50 c.p.c.
25125 BRESCIA presso il difensore avv. LUPO SABINA, come da mandato generale alle liti Notaio Rep. N. 31279 Racc. 17648 Per_1
ATTRICE IN REVOCAZIONE
c o n t r o pagina 1 di 4 rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
LAZZARI SILVIA elettivamente domiciliata in VIA TARAMELLI, 2 24121
BERGAMO presso il difensore avv. LAZZARI SILVIA, come da procura generale alle liti per atto Rep. n. 186905 Racc. n. Parte_1
30367
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
In punto: revocazione sentenza n. 506/22 della Corte d'Appello di Brescia
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha chiesto la revocazione della sentenza n. 506/22 con cui questa Corte, CP_1
confermando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo, ha dichiarato prescritta l'azione di regresso, esercitata dall'Ente nei confronti di
[...]
, attesa l'irrilevanza della lettera raccomandata inviata il 9 Controparte_2
aprile 2010, prodotta in giudizio senza la ricevuta di spedizione attestata dall'ufficio postale, con l'indicazione del numero della raccomandata.
Assume a tal fine che, la Corte sarebbe incorsa in un errore di fatto, decisivo ed immediatamente percepibile, laddove aveva ritenuto l'inesistenza di un'idonea ricevuta di ritorno della diffida datata 9.4.2010 che, al contrario,
risultava positivamente documentata dall'allegato 8) del fascicolo dei pagina 2 di 4 documenti prodotti in primo grado.
La domanda di revocazione è infondata.
In relazione alla lettera raccomandata inviata da il 9 aprile 2010 a CP_1
questa Corte – diversamente da quanto CP_3 Parte_2
prospettato da - riteneva non già che difettase agli atti la ricevuta quanto, CP_1
piuttosto, che a detta ricevuta non si potesse attribuire efficacia interruttiva della prescrizione e ciò sia in ragione delle contestazioni sollevate da
[...]
sia in ragione dell'incompletezza della ricevuta stessa, priva CP_4
dell'indicazione del numero della raccomandata.
Stante l'impossibilità di riferire la ricevuta prodotta in giudizio alla raccomandata del 9.4.2010 la Corte riteneva, pertanto, che essa non poteva produrre gli effetti interruttivi della prescrizione invocati dall'appellante/Inail.
Diversamente da quanto prospettato, non ricorre, pertanto, nel caso di specie,
l'ipotesi di un errore revocatorio, concretatosi in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione, in quanto il documento in questione (avviso di spedizione) è stato oggetto di valutazione da parte della Corte che l'ha ritenuto privo di rilevanza.
va condannata a rifondere in favore di le spese del CP_1 Controparte_4
giudizio che si liquidano in complessivi euro 4.997 ( di cui euro 1.489 per la fase di studio, euro 956 per la fase introduttiva e euro 2.552 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge la domanda di revocazione della sentenza n. 506/22 della Corte
d'Appello di Brescia;
condanna a rifondere in favore di le spese del giudizio. CP_1 Controparte_4
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 4 di 4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 519/22 posta in decisione all'udienza collegiale del
27/11/2024 promossa d a
OGGETTO: Controparte_1
[...]
, rappresentato e difeso
[...] sentenza ex artt. 395 e ss. dall'avv. LUPO SABINA elettivamente domiciliato in VIA CEFALONIA 50 c.p.c.
25125 BRESCIA presso il difensore avv. LUPO SABINA, come da mandato generale alle liti Notaio Rep. N. 31279 Racc. 17648 Per_1
ATTRICE IN REVOCAZIONE
c o n t r o pagina 1 di 4 rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
LAZZARI SILVIA elettivamente domiciliata in VIA TARAMELLI, 2 24121
BERGAMO presso il difensore avv. LAZZARI SILVIA, come da procura generale alle liti per atto Rep. n. 186905 Racc. n. Parte_1
30367
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
In punto: revocazione sentenza n. 506/22 della Corte d'Appello di Brescia
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha chiesto la revocazione della sentenza n. 506/22 con cui questa Corte, CP_1
confermando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo, ha dichiarato prescritta l'azione di regresso, esercitata dall'Ente nei confronti di
[...]
, attesa l'irrilevanza della lettera raccomandata inviata il 9 Controparte_2
aprile 2010, prodotta in giudizio senza la ricevuta di spedizione attestata dall'ufficio postale, con l'indicazione del numero della raccomandata.
Assume a tal fine che, la Corte sarebbe incorsa in un errore di fatto, decisivo ed immediatamente percepibile, laddove aveva ritenuto l'inesistenza di un'idonea ricevuta di ritorno della diffida datata 9.4.2010 che, al contrario,
risultava positivamente documentata dall'allegato 8) del fascicolo dei pagina 2 di 4 documenti prodotti in primo grado.
La domanda di revocazione è infondata.
In relazione alla lettera raccomandata inviata da il 9 aprile 2010 a CP_1
questa Corte – diversamente da quanto CP_3 Parte_2
prospettato da - riteneva non già che difettase agli atti la ricevuta quanto, CP_1
piuttosto, che a detta ricevuta non si potesse attribuire efficacia interruttiva della prescrizione e ciò sia in ragione delle contestazioni sollevate da
[...]
sia in ragione dell'incompletezza della ricevuta stessa, priva CP_4
dell'indicazione del numero della raccomandata.
Stante l'impossibilità di riferire la ricevuta prodotta in giudizio alla raccomandata del 9.4.2010 la Corte riteneva, pertanto, che essa non poteva produrre gli effetti interruttivi della prescrizione invocati dall'appellante/Inail.
Diversamente da quanto prospettato, non ricorre, pertanto, nel caso di specie,
l'ipotesi di un errore revocatorio, concretatosi in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione, in quanto il documento in questione (avviso di spedizione) è stato oggetto di valutazione da parte della Corte che l'ha ritenuto privo di rilevanza.
va condannata a rifondere in favore di le spese del CP_1 Controparte_4
giudizio che si liquidano in complessivi euro 4.997 ( di cui euro 1.489 per la fase di studio, euro 956 per la fase introduttiva e euro 2.552 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge la domanda di revocazione della sentenza n. 506/22 della Corte
d'Appello di Brescia;
condanna a rifondere in favore di le spese del giudizio. CP_1 Controparte_4
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 4 di 4