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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 3173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3173 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di LI - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.3425/2023 avente ad oggetto: Responsabilità professionale, vertente
TRA
, codice fiscale , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato Carlo Marino, codice fiscale e dall'avv. C.F._2
Claudio Spinosa, codice fiscale , tutti elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio dell'avv. Carlo Marino in Caserta alla via Turati n.34, giusta procura in atti, p.e.c.: e Email_1
Appellante Email_2
CONTRO soggetta alla Direzione ed al Coordinamento, ex art. Controparte_1
2497 bis c.c., esercitata da con sede in LI/Via G. Controparte_2
Pergolesi n. 1b P.I. ed iscrizione registro imprese LI , in persona P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., Vice Presidente- Amministratore Delegato
[...]
(P. Iva ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_3 P.IVA_2
procura in atti, dall' avv. Steve Fucci codice fiscale e C.F._4
Giuseppe Stellato codice fiscale , ed elettivamente C.F._5
domiciliata presso lo studio degli stessi in S. Maria C.V., al C.so Garibaldi 8, fax
0823/589064, p.e.c.: ; -Appellata - Email_3
OGGETTO: impugnazione avverso la sentenza n. 1400/2023 del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 11.04.2023, come corretta con ordinanza n. cronol. 8962/2023 del 19.06.2023, alla pagina 13.
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“1) in via principale accogliere l'appello proposto per i motivi dedotti in narrativa e, per
l'effetto, in riforma della sentenza 1400.2023 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere pubblicata in data 11.04.2023, come corretta e notificata all'odierna appellante in data 20.06.2023, accogliendo tutte le conclusioni rassegnate nel giudizio di prime cure che qui si riportano riconoscere l'errore compiuto dal Magistrato di prime cure:
- nella quantificazione dei danni come riportati alla pagina 13 (tredici) dal rigo 1 (uno) al 9
(nove), alla pagina 13 (tredici) al punto a) e alle righe 14 (quattordici), 15 (quindici), 22
(ventidue), 31 (trentuno);
- nel
PQM
al punto 2 (due);
- per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t., al pagamento, in Controparte_1 favore dell'attore, della somma a titolo di risarcimento pari ad euro in euro 292.527,00 al netto degli interessi e rivalutazione fino all'integrale soddisfo.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio a favore dei difensori antistatari, oltre ad IVA e CPA, rimborso del contributo unificato e accessori, come per legge per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata Controparte_1
“- rigettare l'appello come formulato perché inammissibile ed infondato per i motivi sopra evidenziati, confermando l'impugnata Sentenza.
- Vittoria di spese e competenze con attribuzione”.
Svolgimento del processo
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con atto ritualmente notificato il sig. chiedeva il risarcimento Parte_1 dei danni patiti a causa della errata assistenza medico-sanitaria ricevuta dai sanitari della clinica , premettendo che: Controparte_1
a seguito di un sinistro stradale occorsogli in data 06.02.2000, veniva accompagnato al P.S. dell'Ospedale civile di Caserta e, successivamente, ricoverato presso la di Castelvolturno ove gli veniva Controparte_4 diagnosticato “Frattura scomposta pluriframmentaria II superiore e III inferiore femore
2 sinistro, trauma cranico non commotivo, frattura falange basale IV dito mano destra, frattura falange distale I dito piede sinistro”.
In data 08.02.2000 veniva sottoposto ad intervento chirurgico cui seguiva, nei giorni successivi, terapia profilattica antitrombotica ed antibiotica.
Dimesso il 15.02.2000, si sottoponeva presso la medesima struttura a diversi controlli;
gli venivano rimossi i punti di sutura e prescritta una terapia iperbarica nel corso della quale subiva trauma contusivo accidentale alla coscia sinistra tale da rendere necessario un suo secondo ricovero. Successivamente, modificata la terapia antibiotica, veniva sottoposto ad ulteriore intervento chirurgico a seguito del quale manifestava febbre e fuoriuscita di secrezione purulenta dalla ferita chirurgica. Pertanto il sig. veniva ricoverato presso l'Istituto Ortopedico Pt_1
“Rizzoli” di Bologna ove, il 17 luglio 2000, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di rimozione del chiodo endomidollare, parziale resezione del femore ed applicazione di fissatori esterni nel corso del quale si evidenziava la presenza di una abbondante raccolta purulenta.
Alle dimissioni, avvenute il 21 luglio, a distanza di due mesi, seguiva ulteriore ricovero (dal 25 settembre al 5 ottobre 2000) all'esito del quale veniva diagnosticata una pseudoartrosi infetta tale da rendere necessario un intervento chirurgico di corticotomia prossimale a modulazione dell' . Pt_2
Dopo un ulteriore ricovero effettuato nel novembre 2000 per algie a carico dell'arto inferiore, nel dicembre successivo si provvedeva alla regolazione dell' . Pt_2
Nel gennaio 2001 veniva formulata la diagnosi di ostruzione venosa poplitea e femorale superficiale.
Seguivano ulteriori ricoveri presso l'Istituto Ortopedico “Rizzoli” di Bologna sino al marzo 2002, quando venivano rimossi i fissatori esterni, effettuato innesto corticale ed applicato chiodo GK, regolato poi nell'agosto 2002.
Nonostante i trattamenti chirurgici subiti, il continuava a manifestare Pt_1
sintomatologia dolorosa. Fallito il tentativo di definire bonariamente la lite, avuto esito negativo il procedimento di mediazione, adiva il Parte_1
3 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo il ristoro dei danni patrimoniali e non, dal medesimo subiti a seguito della grave negligenza e/o imperizia dei sanitari della di Castel Volturno che avevano eseguito Controparte_5 sulla sua persona il primo intervento di sintesi femorale, concludendo per la condanna in solido dei resistenti al risarcimento dei danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali) quantificati in € 250,000,00 o nella maggiore/minore misura ritenuta equa dal Giudice, oltre interessi compensativi e legali e svalutazione monetaria;
con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Il procedimento veniva iscritto al n.r.g.c. 674 /2013.
Si costituiva la in persona del l.r.p.t., la quale Controparte_5
eccepiva:
1) la prescrizione del diritto vantato dall'attore in mancanza di atti interruttivi nel termine previsto dalla legge (prima lettera di messa in mora risaliva al 19.02.2010);
2) il difetto di interesse ad agire incombendo su parte attorea dimostrare di non essere stata risarcita per le lesioni riportate a seguito del sinistro stradale, non potendo ottenere la duplicazione del danno;
3) la nullità dell'atto di citazione per genericità;
4) nel merito, l'infondatezza della pretesa risarcitoria attesa la diligenza, prudenza e perizia del personale sanitario.
Concludeva per il rigetto della domanda o, tutt'al più, per una congrua riduzione del risarcimento del danno nella misura imputabile alla ”. Controparte_5
Concessi i termini di cui all'art.183 VI comma c.p.c., esperita la CTU medico- legale, rigettata dalla convenuta clinica la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., all'udienza del 22.12.2022, rassegnate le conclusioni il Giudice riservava la causa in decisione con i termini di cui all'art 190 cpc.
Con sentenza n. 1400/2023 pubblicata il 11.04.2023 (corretta il 19.06.2023) il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvedeva:
“1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la responsabilità della Controparte_6
[..
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, per i danni subiti da
[...] per la non adeguata esecuzione della prestazione professionale resa e Parte_1 precisamente descritta in parte motiva;
2. condanna, per l'effetto, la in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore al pagamento in favore di della somma di Parte_1 euro 144.508,25, oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo;
3. condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, al pagamento in favore di delle spese processuali, che liquida in Parte_1 euro 668,00 per esborsi ed euro 7.052,00 per compenso professionale ai sensi del D.M.
147/22, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari avv. Carlo Marino ed avv. Fernanda D'Ambrogio;
4. pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della convenuta , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_5 con vincolo di solidarietà di tutte le parti costituite nei rapporti esterni con il consulente
d'ufficio”.
Con ordinanza n. cronol. 8962/2023 del 19.06.2023 si rettificava l'errore materiale in cui era incorso il Giudicante nella stesura della sentenza in parola, sia la parte motiva che dispositiva nel senso che “Nel
P.Q.M.
al punto n. 2 laddove si legge: “ condanna, per l'effetto, la , in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro tempore al pagamento in favore di della somma di euro 144.508,25, Parte_1 oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo” si deve leggere ed intendere
“condanna, per l'effetto, la , in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro tempore al pagamento in favore di della somma di euro 78.178,25, Parte_1 oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo. Con annotazione dell'ordinanza a margine dell'originale della sentenza a cura della cancelleria.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato il 18.07.2023, l'appellante proponeva impugnazione avverso la prefata sentenza chiedendone la riforma in ragione di un unico motivo di censura.
La causa veniva iscritta al r.g.c.n. 3425/2023.
Si costituiva in giudizio la che impugnava il Controparte_5
5 gravame eccependo l'inammissibilità ed infondatezza di tutti i motivi di censura perché inammissibili, improponibili, improcedibili ed infondati sia in fatto che in diritto.
Alla prima udienza del 22.12.2023, la Corte rinviava ai sensi dell'articolo 352 c.p.c. all'udienza del 10.01.2025, ed all'esito tratteneva la causa in decisione.
Ciò posto va dichiarata la tempestività del gravame introdotto con atto notificato il
18.07.2023 a fronte della sentenza n. 1400/2023, pubblicata il 11.04.2023, corretta il
27.04.2023 e notificata il 20.06.2023 il cui termine utile per proporre l'appello de quo sarebbe spirato il 20/07/2023, nel rispetto dell'art. 325 cpc.
In rito: in via preliminare occorre disattendere le eccezioni sollevate da parte appellata. Invero, non si ravvisano gli estremi della violazione dell'articolo 342 cpc, come novellato nel 2012, avendo l'appellante individuato in modo chiaro ed esauriente la materia del contendere devoluta al giudice di appello atteso che le censure in esso contenute hanno investito puntualmente il "decisum" di primo grado, con specificazione dei motivi per i quali la decisione impugnata è stata intesa come erronea e da riformare (cfr., tra le tante, Cass n. 359/2005, e, successivamente, anche SU n. 7074/2017).
Né è configurabile il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione ex art 348 bis cpc.
Difatti il giudizio de quo è stato rinviato dapprima per la trattazione, poi per la precisazione delle conclusioni (e di seguito più volte rinviato) per ragioni di ruolo, con preclusione dell'invocata declaratoria d'inammissibilità atteso che, la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché essa va negata ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 cpc (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14696 del 19 luglio
2016).
Nel merito
Con un unico motivo di appello: rubricato: “VIOLAZIONE E FALSA INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE
6 ISTRUTTORIE; ERRATA VALUTAZIONE DELLA CTU” l'appellante censura la sentenza gravata per l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure nell'interpretare gli esiti della Consulenza Tecnica di Ufficio redatta dal Professor (ai punti 8 e 12 Per_1 dell'elaborato nel capitolo “risposta ai quesiti”) laddove ha disposto che “all'attore va, liquidata la complessiva somma di euro 78.178,25 già comprensiva di svalutazione, oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo”.
Deduce l'appellante che, al contrario, dalla relazione medica in atti, emergeva che:
l'iniziale lesività, con riferimento prettamente all'arto inferiore sinistro, era indicativa di una frattura a carico della diafisi femorale con interessamento articolare del ginocchio sinistro che, autonomamente, risulta idonea a determinare un danno anatomo-funzionale orientabile nella misura del 14-15% cui deve sommarsi il danno estetico (5%) conseguente alla ferita lacerocontusa patita a causa del trauma originario e i postumi delle fratture a carico del IV dito mano destra e del I dito del piede destro.”
Evidenzia che “per quanto attiene la valutazione del danno biologico si deve tener da conto che i postumi a carico dell'arto inferiore sinistro (anchilosi del ginocchio, accorciamento di 5 cm, accentuata valgizzazione), ai quali deve aggiungersi la flebolinfostasi, la fistola secernente e il notevole danno estetico, secondo i baremes di usuale riferimento medico legale, può essere quantificato nella misura complessiva del 40%.
Tale valutazione dovrà essere scorporata da quanto è possibile ipotizzare si sarebbe verificato in assenza di infezione nosocomiale (..) valutabile in circa la metà del danno complessivo (ovvero nel 20%). In tal senso, quindi, il danno alla salute di natura prettamente iatrogena è da orientare nella misura del 20%.”.
Deduce che, il Giudicante avrebbe dovuto utilizzare il criterio del maggior danno differenziale tra quello subito e quello effettivamente risarcibile considerato che il ristoro aumenta non in via aritmetica ma geometrica in funzione dei punti d'invalidità riconosciuti.
In particolare, assume che il Giudice ha errato nel quantificare il danno iatrogeno nella misura del 15% tenuto conto del danno estetico calcolato nella misura del 5% dal CTU.
Per le difese della il motivo è infondato, atteso che Controparte_5
7 effettivamente nella CTU il Prof. dichiara che il 5% di danno estetico è ascrivibile Per_1 alla “ferita lacero contusa patita a causa del trauma originario complessivamente il danno nel 40%, e poi, scorpora il 20% che si sarebbe avuto senza “sepsi”.
Obiettivamente se si computano i dati numerici, appare che il danno iniziale per il trauma
è pari al 20%, cui aggiungere il 5% di danno estetico (non risarcibile poiché riferibile all'iniziale sinistro). Ne segue che, non avendo azionato tale richiesta in primo grado essa
è inammissibile in appello, in violazione dell'art 345 cpc.
Il motivo è fondato.
Invero, non può ravvisarsi nel caso di specie la violazione del divieto di nova in appello atteso che la domanda riguarda l'esatta determinazione del quantum debeatur, così come formulata nell'atto di citazione, in ragione delle risultanze della CTU, tenuto conto della normativa in materia e degli orientamenti giurisprudenziali formatisi sul computo del danno differenziale tant'è che con l'appello ne viene censurata l'erroneità.
Nel merito, la decisione in parte qua è affetta da violazione e falsa applicazione degli articoli 1223, 1225, 1226 e 2056 c.c. perché pronunciata in contrasto con i criteri di liquidazione indicati dal giudice di legittimità secondo cui “in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario. (cfr. Cass. n.
6341 del 2014).
In tale prospettiva è ingiusta ed illegittima la liquidazione del danno permanente come operata nel caso di specie dal Giudice di prime cure laddove ha omesso di considerare che il danno da colpa medica costituisce danno iatrogeno diverso dal danno biologico tale che, per la sua liquidazione occorre far riferimento non al
8 valore numerico, puramente tabellare, (invalidità complessiva del 40% - invalidità da sinistro stradale del 20%) ma alla differenza tra il valore monetario delle due invalidità come quantificate dal CTU.
Invero, per la determinazione del danno differenziale (cfr. Cass. n. 28986 del 2019 poi ripresa da Cass. n. 514 del 2020 e da Cass. n. 26851 del 2023) occorre accertare se, in concreto ed ex post, la condizione preesistente (o contemporanea determinatasi per una causa indipendente) del soggetto leso abbia avuto o meno una incidenza causale sulla sua condizione finale in ragione del giudizio controfattuale o della "prognosi postuma", onde stabilire quali sarebbero state le conseguenze dell'illecito, in assenza della patologia preesistente. Per meglio dire:
1) la liquidazione del danno biologico cd. differenziale deve modellarsi sui criteri propri della causalità giuridica, con riferimento alla percentuale complessiva del danno interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale da cui sottrarre quella non imputabile all'errore medico quale differenza tra il primo ed il secondo valore numerico ove (stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare d'invalidità) il risultato sarà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale se calcolato da 0 a 20 applicando i punti tabellari e non il valore ad essi corrispondente;
2) nel caso di coesistenza di una menomazione non imputabile ad errore medico e di altra menomazione ad esso riconducibile, occorre riconoscere il diritto al risarcimento del danno differenziale, calcolato come sopra, soltanto nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, si accerti che le due tipologie di postumi
(quello indipendente dall'errore medico e quello dal medesimo provocato, sono in rapporto di concorrenza e non di semplice coesistenza, tale che la prima tipologia di postumi incide negativamente, aggravando la situazione del soggetto leso, sui postumi derivanti dall'errore medico). Ne segue che, sul piano medico-legale il grado di invalidità permanente sofferto dalla vittima andrà determinato apprezzando l'effettiva incidenza dei postumi sulle capacità, idoneità ed abilità possedute dalla vittima prima dell'infortunio. (cfr. ex plurimis Cassazione civile sez. III, 30/07/2024, dep. il 30/07/2024, n.21261).
9 Orbene, nel caso che ci occupa, formatosi il giudicato sul fatto storico e sulla sua riconducibilità causale all'operato della , la controversia Controparte_5
riguarda esclusivamente la determinazione del quantum debeatur relativo al danno biologico e non patrimoniale patito dal sig. in occasione Parte_1
del ricovero presso la convenuta a seguito del sinistro patito nel febbraio CP_5
del 2000. A tal proposito si riporta quanto riferito dalla CTU esperita in primo grado che, a pag. 21 evidenzia:
Nel caso in esame risulta evidente come si sia instaurato un processo settico osseo e pertanto, tenuto conto anche della non esposizione della originaria frattura, questa è da ritenere, con criterio di elevata probabilità, a genesi iatrogena. Il precoce tempo di comparsa del focolaio settico nella sede chirurgica deve far ritenere l'infezione a genesi nosocomiale
(correlata alle pratiche assistenziali) intendendo come tale, secondo la definizione del
Center Disease of Control, quella insorta durante il ricovero in ospedale o, in alcuni casi, dopo le dimissioni del paziente che non era manifesta clinicamente né in incubazione al momento della dimissione. (..) Negli ultimi vent'anni la frequenza di tale tipologia di infezione è notevolmente incrementata e ciò verosimilmente a causa dell'aumento del numero dei pazienti che richiedono un intervento sanitario, dell'aumento delle resistenze all'antibioticoterapia e dell'esposizione al rischio a seguito di manovre invasive.
Nel caso in esame (..) si verificava una osteomielite che rientra nel novero delle infezioni post-chirurgiche per inoculo diretto, rappresentando la fase chirurgica il momento in cui più verosimilmente, in assenza di ulteriori momenti eziologicamente idonei, può realizzarsi una contaminazione del campo operatorio cui consegue la colonizzazione del mezzo di sintesi, laddove è noto l'elevato tropismo dei patogeni per questi mezzi, essendo in grado di formare un biofilm con capacità nutritive e difensive.
Nel caso in discussione la frattura non era esposta e l'evidenziazione settica si verificava nel luglio successivo (ovvero a distanza di circa cinque mesi dal primo intervento chirurgico) potendo così classificare tale infezione post-chirurgica come di tipo ritardato, intendendo quel processo settico che si manifesta in un lasso di tempo compreso tra 1 e 24 mesi.”(…)
L'iniziale lesività, con riferimento prettamente all'arto inferiore sinistro, era indicativa di una frattura a carico della diafisi femorale con un interessamento articolare del ginocchio
10 sinistro che autonomamente risulta idoneo a determinare un danno anatomo-funzionale orientabile nella misura del 14-15% cui deve sommarsi il danno estetico conseguenza della ferita lacerocontusa patita a causa del trauma originario ed i postumi delle fratture a carico del IV dito mano destra e del I dito piede destro. (…)
Per quanto attiene il danno temporaneo, esclusi i primi tre mesi di malattia da attribuire alle originarie lesioni, al danno iatrogeno realizzatosi vanno computati complessivi 24
(ventiquattro) mesi di cui i primi 2 (due) da considerare quale temporanea totale;
gli ulteriori 8 (otto) mesi, in cui il è stato portatore dei fissatori esterni, andranno Pt_1 intesi quale temporanea parziale al valore medio del 75%; gli ulteriori 14 (quattordici) mesi, andranno intesi quale temporanea parziale al valore medio del 50%.
(..) L'evidenza clinica dell'arto inferiore sinistro del sig. permette di affermare che i Pt_1 postumi allo stato evidenziabili abbisognano di ulteriori interventi chirurgici;
(..) Per quanto attiene alla valutazione del danno biologico si deve tener da conto che i postumi a carico dell'arto inferiore sinistro (anchilosi del ginocchio, accorciamento di 5 cm, accentuata valgizzazione) ai quali deve aggiungersi la flebo-linfostasi, la fistola secernente ed il notevole danno estetico, secondo i barémes di usuale riferimento medico legale, può essere quantificato nella misura complessiva del 40%.
Tale valutazione dovrà essere scorporata da quanto è possibile ipotizzare si sarebbe verificato in assenza della sopravvenuta infezione nosocomiale, che è valutabile in circa la metà del danno complessivo (ovvero nel 20% del danno alla salute).
In tal senso, quindi, il danno alla salute di natura prettamente iatrogena è da orientare nella misura del 20%.
(..) Non è possibile determinare le spese future anche in considerazione della possibilità di avvalersi del S.S.N.
Alla luce delle conclusioni del CTU, in applicazione delle tabelle del Tribunale di
Milano aggiornate al 2024, si procede al seguente schema di : calcolo dell'invalidità complessiva patita dal danneggiato:
Età del danneggiato alla data del sinistro 41 anni
Percentuale di invalidità permanente 40%
Punto danno biologico € 6.204,45
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 3.102,23
11 Punto danno non patrimoniale € 9.306,68
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 240
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 420
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 198.542,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 297.814,00 invalidità temporanea totale € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 20.700,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 24.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 51.750,00
Totale generale: € 349.564,00;
L'importo andrà devalutato al momento del fatto illecito e maggiorato degli interessi legali maturati anno per anno sull'importo via via rivalutato, secondo il seguente schema di calcolo:
Importo da Devalutare: € 349.564,00
Dal mese di: maggio 2025
Al mese di: febbraio 2000
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice maggio 2025: 121,2
Indice febbraio 2000: 111
Raccordo Indici: 1,471
Indice di Devalutazione: 0,623
Totale Devalutazione: € 131.902,73
Importo Devalutato: € 217.661,27.
Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente
Capitale Iniziale: € 217.661,27
Data Iniziale: 06/02/2000
Data Finale: 31/05/2025
12 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: febbraio 2000
Scadenza Rivalutazione: maggio 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 111
Indice alla Scadenza: 121,2
Raccordo Indici: 1,471
Coefficiente di Rivalutazione: 1,606
Totale Rivalutazione: € 131.902,73
Capitale Rivalutato: € 349.564,00
Totale Colonna Giorni: 9246
Totale Interessi: € 131.297,73
Rivalutazione + Interessi: € 263.200,46
Capitale Rivalutato + Interessi: € 480.861,73
Calcolo dell'invalidità differenziale patita dal danneggiato: 40% - 20%= 20%
Età del danneggiato alla data del sinistro 41 anni
Percentuale di invalidità permanente 20%
Punto danno biologico € 3.809,75
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 36%) € 1.371,51
Punto danno non patrimoniale € 5.181,26
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 240
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 420
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 60.956,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 82.900,00
Invalidità temporanea totale € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 20.700,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 24.150,00
13 Totale danno biologico temporaneo € 51.750,00
Totale generale: € 134.650,00
L'importo andrà devalutato al momento del fatto illecito e maggiorato degli interessi legali maturati anno per anno sull'importo via via rivalutato, secondo il seguente schema di calcolo:
Importo da Devalutare: € 134.650,00
Dal mese di: maggio 2025
Al mese di: febbraio 2000
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice maggio 2025: 121,2
Indice febbraio 2000: 111
Raccordo Indici: 1,471
Indice di Devalutazione: 0,623
Totale Devalutazione: € 50.808,16
Importo Devalutato: € 83.841,84
Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente
Capitale Iniziale: € 83.841,84
Data Iniziale: 06/02/2000
Data Finale: 31/05/2025
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: febbraio 2000
Scadenza Rivalutazione: maggio 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 111
Indice alla Scadenza: 121,2
Raccordo Indici: 1,471
Coefficiente di Rivalutazione: 1,606
Totale Rivalutazione: € 50.808,16
Capitale Rivalutato: € 134.650,00
Totale Colonna Giorni: 9246
14 Totale Interessi: € 50.575,08
Rivalutazione + Interessi: € 101.383,24
Capitale Rivalutato + Interessi: € 185.225,08
Ne segue che per calcolare il danno differenziale patito dal sig. a Parte_1
causa della condotta negligente ed imperita della struttura sanitaria convenuta occorrerà detrarre dall'importo di € 480.861,73 (invalidità al 40%) € 185.225,08
(invalidità al 20%)= pervenendo così alla somma di € 295.636,65 oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
Pertanto, in accoglimento del gravame in parola la in Controparte_5
persona del l.r.p.t. andrà condannato a risarcire il danno cagionato a Pt_1
in conseguenza dei fatti di causa quantificato in € 295.636,65 oltre
[...] interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
Alla riforma della sentenza segue il nuovo governo delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in favore di (e per esso dei Parte_1
procuratori antistatari avv. Carlo Marino ed avv. Claudio Spinosa) : per il primo grado in € 759,00 per spese vive nonché in € 14.103,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per il grado di appello in € 1.138,50 per spese vive nonché € 9.991,00 per compensi professionali (esclusa l'istruttoria) oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Pone a carico della convenuta le spese di CTU in primo grado.
PQM
La Corte d'Appello di LI Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1400/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 11.04.2023, come corretta con ordinanza n. cronol. 8962/2023 del 19.06.2023 (alla pagina 13) pronunciata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna la in Controparte_5 persona del l.r.p.t. a rifondere a il danno cagionatogli per i fatti Parte_1
per cui è causa corrispondendogli la somma di € 295.636,65 oltre interessi legali
15 dalla pronuncia al soddisfo;
2) condanna la in persona del l.r.p.t. a rifondere a Controparte_5
(e per esso ai procuratori antistatari avv. Carlo Marino ed avv. Parte_1
Claudio Spinosa), le spese di lite che liquida per il doppio grado del giudizio come segue: per il primo grado in € 759,00 per spese vive nonché in € 14.103,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per il grado di appello in € 1.138,50 per spese vive nonché € 9.991,00 per compensi professionali (esclusa l'istruttoria) oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) condanna la convenuta in persona del l.r.p.t a Controparte_5
rifondere a le spese della CTU espletata in primo grado. Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17/06/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Alla stesura del provvedimento hanno collaborato i Funzionari UPP Dott.ssa Sara
Galletta e Dott.ssa Anna Mascia.
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