Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/12/2009, n. 26988
CASS
Sentenza 22 dicembre 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In caso di annullamento del licenziamento di un dipendente postale, con conseguente condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in misura pari alla differenza fra la retribuzione dovuta e l'importo dei ratei percepiti dopo il licenziamento a titolo di pensione, i ratei di pensione corrisposti devono considerarsi "sine titulo", per effetto del sopravvenuto venir meno del presupposto (collocamento a riposo) della loro erogazione; ne discende che il datore di lavoro, che ha ottenuto indebito arricchimento in ragione della commisurazione del risarcimento del danno al dipendente al trattamento economico differenziale, è tenuto a restituire all'ente previdenziale le somme corrisposte a titolo di ratei pensionistici, senza che assuma rilievo l'estraneità del primo al rapporto previdenziale, discendendo l'effetto restitutorio dal licenziamento illegittimo.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/12/2009, n. 26988
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26988
    Data del deposito : 22 dicembre 2009

    Testo completo