Sentenza 22 dicembre 2009
Massime • 1
In caso di annullamento del licenziamento di un dipendente postale, con conseguente condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in misura pari alla differenza fra la retribuzione dovuta e l'importo dei ratei percepiti dopo il licenziamento a titolo di pensione, i ratei di pensione corrisposti devono considerarsi "sine titulo", per effetto del sopravvenuto venir meno del presupposto (collocamento a riposo) della loro erogazione; ne discende che il datore di lavoro, che ha ottenuto indebito arricchimento in ragione della commisurazione del risarcimento del danno al dipendente al trattamento economico differenziale, è tenuto a restituire all'ente previdenziale le somme corrisposte a titolo di ratei pensionistici, senza che assuma rilievo l'estraneità del primo al rapporto previdenziale, discendendo l'effetto restitutorio dal licenziamento illegittimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/12/2009, n. 26988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26988 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere -
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere -
Dott. MELIADÒ Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 30226/2008 proposto da:
IPOST - ISTITUTO POSTELEGRAFONICI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. D'AREZZO 32, presso lo studio dell'avvocato MUNGARI Matteo, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato URSINO Anna Maria, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
- controricorrente -
e contro
CI NT;
- intimato -
avverso la sentenza n. 375/2007 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 19/12/2007 r.g.n. 121/06;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/11/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADÒ;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di accertamento dell'illegittimità del collocamento a riposo di ON LI, la Corte di appello di Campobasso, con sentenza n. 98/2001, condannava le Poste Italiane a corrispondere al predetto, a titolo di risarcimento del danno subito, un'indennità commisurata alla retribuzione dovuta dal giorno dell'avvenuto collocamento a riposo e sino a quello del raggiungimento del 65^ anno di età, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, previa decurtazione degli importi percepiti nello stesso periodo per i ratei di pensione.
A seguito di ulteriore ricorso proposto innanzi al Tribunale di Isernia da ON LI nei confronti delle Poste Italiane e dell'IPOST- Istituto Postelegrafonici, il giudice adito, con sentenza del 10.2.1996, dichiarava che il LI non era tenuto a corrispondere alcuna somma all'IPOST ed, in accoglimento della relativa domanda riconvenzionale, dichiarava il diritto di quest'ultimo a percepire da parte delle Poste le somme erogate al LI a titolo di ratei pensionistici per il periodo compreso fra il collocamento a riposo e sino al compimento del 65^ anno di età.
Proposta impugnazione, la corte di appello di Campobasso, con sentenza del 17.10/19.12.2007, rigettava, in parziale riforma della sentenza censurata, la domanda riconvenzionale proposta dall'IPOST nei confronti delle Poste Italiane.
Osservava la corte territoriale che, dovendosi il lavoratore considerare in servizio nel periodo ricompreso fra il 19.6.1995 (data di collocamento a riposo) e la data di raggiungimento della massima anzianità contributiva (1.3.1998), l'unico soggetto tenuto alla restituzione dei ratei pensionistici non avrebbe potuto che essere il lavoratore stesso, per risultare le Poste del tutto estranee al rapporto previdenziale.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l'IPOST, affidandolo a due motivi, illustrati con memoria.
Resistono con controricorso le Poste italiane spa.
Non si è costituito ON LI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'Istituto ricorrente prospetta il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione della Corte dei Conti, ai sensi del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 62, per trattarsi di controversia il cui petitum sostanziale è
costituito dalla sussistenza del diritto del dipendente a conseguire il trattamento pensionistico e del conseguente diritto dell'IPOST, quale soggetto erogatore, ad ottenerne la restituzione. Con il secondo motivo, il ricorrente prospetta violazione dell'art.2033 c.c., osservando che, annullato il licenziamento, la società
intimata non aveva più titolo per beneficiare della detrazione dei ratei pensionistici dalla retribuzione dovuta allo stesso LI, con la conseguenza che la detrazione operata ha costituito un indebito arricchimento ad esclusivo vantaggio della stessa, avendo l'Istituto erogato i ratei di pensione, pur nell'assenza del relativo presupposto legale, e cioè il collocamento in quiescenza del dipendente.
La questione di giurisdizione prospettata, con il primo motivo, dall' IPOST deve ritenersi preclusa per effetto di giudicato interno. In conformità, infatti, all'interpretazione che dell'art. 37 c.p.c., hanno dato le SU con il noto arresto del 9.10.2008 n. 24883, la possibilità di rilevare il difetto di giurisdizione "anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo", dovendo coordinarsi con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, assume un ambito restrittivo e residuale, che si articola nei seguenti passaggi: l'eccezione può essere sollevata dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 38 c.p.c., fino a quando la causa non sia decisa nel merito in primo grado;
le sentenze di primo grado di merito possono essere sempre impugnate per difetto di giurisdizione;
le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione solo se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, il quale ultimo, in particolare, presuppone che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione delle sole decisioni che non contengono statuizioni che implicano l'affermazione della giurisdizione.
Nel caso in esame, risulta che nelle precedenti fasi del giudizio non è stata mai prospettata, ne' rilevata alcuna questione di giurisdizione e che la causa è stata decisa con la trattazione delle questioni di merito controverse.
Deve, pertanto, ritenersi inammissibile l'eccezione sollevata per la prima volta in questa sede dall'Istituto ricorrente, essendo stata la giurisdizione implicitamente ma irrevocabilmente affermata con le precedenti statuizioni di merito.
Il secondo motivo è fondato.
È indubbio che la società resistente, a seguito dell'annullamento del licenziamento del dipendente ON LI, è stata condannata a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno, un'indennità commisurata alla differenza fra l'importo della retribuzione dovuta dal giorno dell'avvenuto collocamento a riposo sino a quello del raggiungimento del 65^ anno di età e l'importo dei ratei percepiti nello stesso periodo a titolo di pensione ed, al tempo stesso, che, a seguito della dichiarazione di illegittimità del recesso, la corresponsione di tali ratei da parte dell'IPOST è divenuta sine titulo, per il sopravvenuto venir meno del presupposto (il collocamento a riposo) per la loro erogazione.
Ne discende, in ulteriore sequenza, che la commisurazione del risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro al trattamento economico differenziale, nei termini indicati, ha determinato per le Poste Italiane un indebito arricchimento, con conseguente diritto per l'IPOST di ripetere (nel caso, di ritenere, avendo le Poste già provveduto alla restituzione) le somme corrisposte a titolo di ratei pensionistici, che il datore di lavoro aveva portato in detrazione dalle somme corrisposte a titolo risarcitorio, sebbene, con l'annullamento del licenziamento, fosse venuta meno la causa dell'attribuzione.
Del tutto irrilevante appare, pertanto, che la società resistente fosse estranea al rapporto previdenziale, che intercorre tra il dipendente e l'ente previdenziale, dal momento che quel che rileva, ai fini della domanda introdotta dall'IPOST, è il licenziamento illegittimo ed i suoi effetti, in relazione alla causa delle erogazioni dallo stesso eseguite ed agli obblighi restitutori che, nel concreto atteggiarsi della fattispecie controversa, ne sono derivati.
Non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa ben può essere, pertanto, decisa nel merito con la conferma della sentenza di primo grado, anche con riferimento alle spese. Quanto alle spese del giudizio di appello appaiono ricorrere giusti motivi per compensarle integralmente fra le parti costituite, tenuto conto della peculiarità della fattispecie, seguendo, invece, il criterio della soccombenza quelle del giudizio di cassazione. Nessuna statuizione, in punto di spese, va adottata riguardo alla posizione di ON LI, non avendo lo stesso svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte accoglie, cassa e, decidendo nel merito, conferma la sentenza di primo grado anche per le spese;
compensa le spese del giudizio di appello;
condanna le Poste Italiane spa al pagamento in favore dell'Istituto ricorrente delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 20,00, oltre ad Euro 2000,00 per onorario di avvocato, nonché spese generali, I.V.A. e C.P.A.. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2009