Decreto cautelare 5 ottobre 2020
Ordinanza cautelare 16 novembre 2020
Rigetto
Sentenza 30 maggio 2023
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 23/06/2025, n. 12303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12303 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12303/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05776/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5776 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da IT GI, DA RO, NG SO, CO RO e TO LI TT, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
A) del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione n. 510 del 23 aprile 2020 (pubblicato sulla GURI – 4° serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020), recante il bando di indizione della procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, nella parte in cui disciplina i requisiti di ammissione (art. 2, comma 1) e non consente la partecipazione in favore dei docenti che hanno già svolto tre anni di servizio negli ultimi otto anni nella classe di concorso ad esaurimento A-66 (Trattamento testi, dati ed applicazioni, informatica) e che risultano privi del diploma di laurea previsto invece per l'attinente classe di concorso A-41 (Scienze e tecnologie informatiche) e non consente la partecipazione ai docenti che risultano privi dell'annualità di servizio specifico nella predetta classe di concorso, e nella parte in cui viene previsto lo svolgimento di una prova scritta in lingua inglese di livello almeno B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (art. 13), nella parte in cui viene richiesto un contributo di segreteria pari ad € 40,00 per ciascuna procedura (art. 3), nonché nella parte in cui, all'art. 13 comma 8, subordina il superamento della prova concorsuale al raggiungimento del punteggio minimo di 56/80 (art. 13);
B) del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione n. 510 del 23 aprile 2020 (pubblicato sulla GURI – 4° serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020) nella parte in cui non viene stabilita alcuna prova d'informatica sebbene obbligatoriamente prevista per tutti i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni dall'art. 37 del D.lgs. 165/2001;
D) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti;
PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE
del diritto dei docenti ricorrenti di essere ammessi a partecipare al concorso straordinario per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, in quanto docenti che hanno prestato tre anni di servizio negli ultimi otto anni nella classe di concorso ad esaurimento A-66 (Trattamento testi, dati ed applicazioni, informatica) ma sono privi del titolo di studio, ovvero il diploma di laurea, richiesto dalla nuova classe di concorso (di confluenza) A-41 (Scienze e tecnologie informatiche) e dell'annualità di servizio specifico in tale classe di concorso;
Per quanto riguarda i motivi:
A) del “ Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 29.09.2020 nella parte in cui prevede che “ Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 5, comma 1, del D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 28 aprile 2020, si comunica che le prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno si svolgeranno secondo il calendario pubblicato in data 29 settembre 2020 sul sito del Ministero dell'istruzione. Ai sensi dell'art. 400, comma 02, del testo unico, in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l’USR, individuato nell'Allegato B del D.D. n. 783 dell'8 luglio 2020 quale responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale, provvede all’approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell’Allegato B medesimo. Pertanto, i candidati che abbiano presentato domanda per le regioni per le quali è disposta l’aggregazione territoriale delle prove, espleteranno le prove concorsuali nella regione individuata quale responsabile della procedura concorsuale. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR responsabili della procedura almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di quanto prescritto dal protocollo di sicurezza che sarà pubblicato sul sito del Ministero. La prova scritta avrà la durata di 150 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura concorsuale è disponibile all'indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/procedura-straordinaria-per-immissi one-in-ruolo-scuola-secondaria ”;
B) del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 783 del 08.07.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 10.07.2020, avente ad oggetto le “ Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510” nella parte in cui, all'articolo 1 comma 5 prevede che “L'art. 3, comma 5, del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 è così sostituito: «Per la partecipazione alla procedura è dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107 nonché dell'art. 1, comma 11, lettera f) del decreto legge, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 50 per ciascuna delle procedure cui si concorre» ”;
C) del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 783 del 08.07.2020 nella parte in cui in violazione della legge n. 41 del 06.06.2020 e del D. Lgs. n. 165/01, non prevede lo svolgimento della prova d'informatica;
D) del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 783 del 08.07.2020, nella parte in cui non consente la partecipazione ai docenti che hanno già svolto tre anni di servizio negli ultimi otto anni nella classe di concorso ad esaurimento A-66 (Trattamento testi, dati ed applicazioni, informatica) e che risultano privi del diploma di laurea previsto invece per l'attinente classe di concorso A-41 (Scienze e tecnologie informatiche) e non consente la partecipazione ai docenti che risultano privi dell'annualità di servizio specifico nella predetta classe di concorso;
E) Del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 783 del 08.07.2020, nella parte in cui, all'articolo 1 comma 9 prevede che “ L'art. 13 del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 è così sostituito: Art. 13 (Prova scritta) – […] 2. La prova scritta per i posti comuni, è finalizzata alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese ed è articolata come segue: a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento; b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue ”;
F) del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 783 del 08.07.2020, nella parte in cui, all'articolo 1 comma 9 prevede che “ 5. I quesiti di cui al comma 2, lettera a) delle classi di concorso relative alle restanti lingue straniere, sono svolti nelle rispettive lingue, ferma restando la valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese al libello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue di cui al comma 2, lettera b) ”;
G) del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 783 del 08.07.2020, nella parte in cui, all'articolo 1 comma 9 prevede che “ 11. Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio complessivo non inferiore a 56/80, ottenuto dalla somma dei punteggi di cui al comma 8. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura ”;
e di quelli che sono già stati oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 giugno 2025 la dott.ssa TO Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, integrato da motivi aggiunti i ricorrenti, tutti docenti che hanno già svolto almeno tre anni di servizio sul sostegno negli ultimi otto anni ma sono privi del relativo titolo di specializzazione, hanno impugnato gli atti di cui in epigrafe, con riferimento alla loro mancata ammissione al concorso straordinario indetto ai sensi del d.m. n. 510/2020: col gravame hanno contestato le previsione del bando di concorso, specificamente individuate, aventi effetto escludente nei loro confronti nonché una serie di previsioni regolanti la selezione concorsuale;
- il Ministero intimato si è costituito in resistenza al ricorso;
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 giugno 2025 - dato avviso alle parti ex art. 73, comma 3 del cod.proc.amm. della questione relativa alla possibile improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per mancata tempestiva impugnazione delle graduatorie finali del concorso di cui è causa successivamente approvate e pubblicate - la causa è stata assunta in decisione;
Considerato che:
- è pacifico che nella fattispecie all’esame:
i) le graduatorie finali del predetto concorso sono state ritualmente approvate e pubblicate;
ii) cionondimeno, non risulta al Collegio che i ricorrenti le abbiano impugnate;
- sul punto, il Collegio non intende discostarsi dal consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, secondo cui:
i) l’impugnativa dell'atto di estromissione da un concorso non esime il candidato dal proporre gravame anche avverso la graduatoria, con notifica ad almeno uno dei controinteressati c.d. “successivi” (cfr. Cons. St., V, n. 4204/2010), dovendosi escludere che tra la gravata deliberazione di esclusione e l'approvazione della graduatoria finale possa sussistere un rapporto di consequenzialità diretta ed immediata tale da giustificare l'automatica caducazione di quest'ultima per effetto dell'eventuale illegittimità dei primi, atteso che l'approvazione della graduatoria definitiva è il risultato di ulteriori e più ampie valutazioni rispetto a quelle compiute in sede di adozione della lex specialis e dei successivi atti endoprocedimentali (cfr., in termini, la consolidata giurisprudenza in materia: Cons. St., V, n. 1347/2012; n. 622/2010; VI, n. 207/2008; III, n. 503/2012);
ii) “ la mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell’esclusione [...] non può incidere sulla citata graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile ” (cfr., ex pluris , Cons. St., II, n. 8935/2024; III, n. 11148/2022; VI, n. 2119/2022; II, n. 3792/2021 e VI, n. 6959/2020; T.A.R. Lazio, Roma, I, n. 15928/2023 e I, n. 1786/2023);
iii) pertanto, il partecipante ad un concorso, che ha impugnato il proprio atto di esclusione ha l’onere di impugnare la graduatoria conclusiva del procedimento, la cui inoppugnabilità consolida le posizioni dei candidati ivi inseriti (cfr. sempre T.A.R. Lazio, Roma, IV ter, n. 23117/2024; I, n. 15928/2023 e n. 1786/2023; Cons. St., III, n. 11148/2022);
- costituisce, quindi, ius receptum il principio secondo cui, in assenza di rituale impugnazione della graduatoria finale di un concorso, il concorrente in precedenza escluso, che pure abbia contestato in giudizio detta esclusione, rimane privo di interesse alla coltivazione del ricorso ed alla decisione finale dello stesso, in quanto comunque rimarrebbe inattaccabile la menzionata graduatoria finale e pertanto precluso il conseguimento del bene della vita anelato;
Ritenuto che:
- alla luce dei postulati sopra enucleati, il ricorso e i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse;
- quanto al regime delle spese di lite, sussistenti giusti motivi, in ragione della definizione in rito della controversia e dell’assenza di attività difensiva da parte dell’amministrazione resistente, per disporre la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF
TO Giudice, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO Giudice | Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO