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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 2468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2468 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8224/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8224/2022
IL giudice lette le note di trattazione scritta si ritira in camera di consiglio e all'esito della quale dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa. il Giudice
Cristina Denaro
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Palermo Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice
Cristina Denaro lette le note di trattazione scritta sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8224/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
cf nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Palermo, Via Isidoro Carini n. 18, presso lo studio dell'Avv. Daniele Raffa, (c.f.
– PEC tgiusta) giusta procura allegata in calce C.F._2 Email_1
all'atto di citazione;
-attrice-
CONTRO
cf , in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Palermo, Piazza Marina n. 39, presso lo studio dell'Avv. Silvana
Celesia c.f. , ( alermo.it), che lo rappresenta e difende C.F._3 Email_2 CP_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
2 -convenuto-
E NEI CONFRONTI DI
P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentantepro tempore, con sede legale in Palermo, Piazzetta B. Cairoli, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo (C.F. – Fax 095 382264 – PEC: CodiceFiscale_4
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito Email_3
in Palermo, Via M. D'Azeglio n. 5, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-terza chiamata-
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale il , in persona del Sindaco pro tempore, per sentirlo condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati nella somma di euro 36.711,75
o in quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
In particolare, parte attrice, deduceva che:
- in data 29 luglio 2021, alle ore 12,25 circa, mentre si trovava a transitare in Corso
Finocchiaro Aprile, a Palermo, pervenuta all'altezza di via Re Federico, scendendo dal marciapiede, a causa della pavimentazione in pendenza che si presentava liscia, scivolosa e priva di segnalazione, era caduta al suolo, subendo lesioni;
- ella veniva soccorsa e trasportata da un'ambulanza del 118 presso il Pronto Soccorso
dell'Ospedale Policlinico di Palermo, ove i sanitari, a seguito di consulenza ortopedica e controlli radiografici, ponevano la diagnosi di “frattura scomposta pluriframmentaria epifisi
prossimale omero destro”;
3 - in data 02.08.2021, aveva fatto nuovamente accesso al P.S. del Policlinico dove veniva ricoverata presso la divisione di ortopedia, ove la frattura le veniva ridotta ed osteosintetizzata con chiodo endomidollare;
- successivamente alla dimissione, avvenuta il 5.08.2021, le veniva consigliato di dismettere gradatamente il tutore;
ella si era sottoposta, quindi, ai prescritti cicli di terapia riabilitativa;
- -a seguito del sinistro, aveva riportato un danno biologico da invalidità permanente pari all'11%, oltre giorni 7 (sette) di inabilità temporanea assoluta, giorni 35 (trentacinque) di inabilità temporanea parziale al 75%, ulteriori giorni 15 (quindici) di inabilità temporanea parziale al 50% e ulteriori giorni 30 (trenta) di inabilità temporanea parziale al 25% come da
CTP che allegava.
Sulla base di tali premesse, adducendo la responsabilità del convenuto, proprietario e CP_1
custode della cosa, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali nonché di quelli patrimoniali subìti concludendo “-Nel merito: ritenere e dichiarare responsabile ex art. 2051 c.c. il
in persona del sindaco pro tempore, dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti Controparte_1
dall'attrice, signora in conseguenza del sinistro causato dall'insidia di un marciapiede scivoloso Parte_1
e non segnalata presente in Corso Finocchiaro Aprile all'altezza di MA CA (via Re Federico) e, per
l'effetto, condannare la parte convenuta, al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1
che si indicano in complessivi euro 36.711,75, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del
fatto (29.07.2021) sino al concreto soddisfo o nella maggiore o minore somma accertata in corso di giudizio o
ritenuta congrua da parte del decidente anche con applicazione del disposto ex art. 1226 c.c.. Condannare
controparte all'integrale refusione delle spese, competenze ed onorari di causa, ai sensi di cui al novellato art.
91 c.p.c., il tutto oltre IVA e C.P.A. come per legge, di cui si chiede sin d'ora la distrazione”.
Con comparsa del 14.10.22 si costituiva il deducendo l'infondatezza della Controparte_1
domanda attorea chiedendone il rigetto o, in subordine, la riduzione di quanto dovuto per colpa concorrente dell'attrice.
4 Chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio richiamando il contratto di CP_2
servizio intercorrente tra le parti, avente ad oggetto la custodia e gestione dei servizi di manutenzione della rete viaria urbana, per essere da questa manlevato.
Con comparsa del 3.03.2023, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il CP_2
proprio difetto di legittimazione passiva, per non essere lo stato di dissesto imputabile ad inadempimento delle specifiche obbligazioni da essa assunte con il contratto di servizio, atteso,
peraltro, che il tratto di strada teatro dell'asserito sinistro non rientrava tra quelli demandati al proprio monitoraggio e controllo.
Deduceva , quindi, la sua estraneità rispetto al rapporto controverso e la conseguente infondatezza della domanda di manleva proposta dal nei suoi confronti. CP_1
Con Quanto alla domanda attorea, la ne affermava l'infondatezza, chiedendone conseguentemente il rigetto o la riduzione in proporzione al concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c.
La causa , istruita a mezzo prova orale e CTU medico legale, all'udienza del 05.06.2025 veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note di trattazione scritta.
***
Ciò premesso occorre preliminarmente esaminare l'eccezione del – inerente in realtà al CP_1
merito, sub specie effettiva titolarità del rapporto obbligatorio- tesa a indicare in unico CP_2
soggetto titolare dell'obbligo di custodia.
L'eccezione è infondata.
Giova premettere che la fattispecie in esame va pacificamente inquadrata nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c., a mente dell'ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte –
condiviso da questo giudice – secondo cui “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di
cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla
causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri
che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né
5 eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una
situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la
rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo
esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore
dell'ente custode” (in termini la massima di Cass. n.6101/ 2013; conformi di recente Cass. n.
7805/2017 e in precedenza Cass. n.15042/2008, n.20427/2008, e n.12449/2008, n. 8157/2009,
24419/2009, n. 24529/2009, 15389/2011, n.15720/2011, n. 21508/2011; nel medesimo senso Cass. n.
4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n. 15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità
prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Ora, assodato che il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di CP_1
provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14
del vigente C.d.S.., il contratto di appalto/servizio stipulato dall'amministrazione comunale con altre imprese costituisce soltanto uno strumento tecnico giuridico per la realizzazione in concreto del suo compito istituzionale.
Pertanto, l'affidamento del servizio di manutenzione stradale a dette imprese non fa venire meno l'obbligo di sorveglianza e di controllo del per trasferirlo all'impresa appaltatrice del CP_1
servizio nè vale ad escludere la responsabilità del nei confronti degli utenti delle singole CP_1
strade ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n.1691 del 2009).
Ne consegue che la stipula del contratto di servizio del 10 luglio 2020 tra il e la Controparte_1
Con
, non fa venire meno la relazione di custodia con il bene da parte del che Controparte_1
ne è proprietario, rientrando l'affidamento del servizio in una scelta di gestione organizzativa da parte dell'ente territoriale.
Il , in quanto custode, deve quindi rispondere direttamente ed in via esclusiva Controparte_1
dei danni subiti dalla Pt_1
6 Passando al merito della domanda va ricordato che dall'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art 2051 c.c. discende, in tema di riparto dell'onere probatorio, che sul danneggiato grava l'obbligo di dimostrare, da un lato, che il fatto dannoso si è prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene e dall'altro che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno,
costituisce la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. civ. n. 25243/2006); mentre sul custode grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n.
8229/2010 e n. 24419/2009).
Va poi precisato che la responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. richiamato, in tema di responsabilità
aquiliana, dall'art. 2056 c.c.
Invero come è noto “il comportamento colposo del danneggiato, anche se non è idoneo da solo ad
interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, può,
tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente
diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato” (cfr.
cass. sez. III civ. n. 1127/08); ciò anche in ossequio al principio generale dell'autoresponsabilità che impone al danneggiato cautela nell'uso della cosa pubblica. (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n.
11414/2004).
Ora, in punto di fatto, deve evidenziarsi che le allegazioni di parte attrice in relazione alla dinamica del sinistro, sono state confermate dalle convergenti dichiarazioni dei testi escussi in corso di causa, della cui attendibilità non è emerso alcun motivo per dubitare.
Il teste , escussa all'udienza del 6.11.23 ha, infatti, riferito: “Preciso che io mi Testimone_1
trovavo sul marciapiede, ove c'è la vetrina della gioielleria Gagliano e mi accingevo ad attraversare. Ad un
certo punto ho visto una signora che cadeva ma non ha notato nulla di anomalo, ho sentito anche le grida. A
quel punto, mi sono avvicinata ed ho visto l'attrice su un fianco. Non ho fatto caso se accanto ci fossero
7 insidie o altro. L'attrice si lamentava, ma non ricordo dove;
non c'era segnaletica alcuna sul posto. E' stata
chiamata l'ambulanza, ma non da me, io ero presente quando è arrivata, io ho lasciato i miei dati alla figlia
dell'attrice arrivata dopo” (cfr. verbale udienza del 6.11.23).
Anche il teste , escusso in pari data, ha riferito che “Premetto che io ero appena Testimone_2
uscito dalla farmacia, sita in via Imera, e stavo andando al mio negozio, in particolare stavo attraversando la
via Finocchiaro Aprile, ad un certo punto ho visto l'attrice cadere sul marciapiede, presumo che sia dipeso
dallo scivolo per disabili presente in quel tratto di marciapiede, la cui pavimentazione è scivolosa. Io mi sono
avvicinato per soccorrere l'attrice, e la stessa diceva che non poteva muovere la spalla non ricordo quale. Io
ho chiamato il figlio, e sono andato al negozio. Poco dopo è arrivato il 118. Preciso che lo scivolo in questione
non è segnalato. Preciso che in passato dal mio negozio, che dista circa 300 metri, ho visto altri passanti
cadere per questo scivolo;
qualcuno si è alzato da solo, ed altro è rimasto a terra. Sul punto aggiungo che io
ho visto in passato cumuli di persone su quel tratto di marciapiede, interessate a viandanti caduti in terra, se
per quello specifico scivolo o altro non lo posso precisare. Comunque, voglio aggiungere che quel tratto di
marciapiede, dove c'è lo scivolo in pendenza, è parecchio insidioso perché scivoloso e perché dello stesso colore
del restante marciapiede. In ogni caso aggiungo che lo scivolo è in corrispondenza dell'attraversamento
pedonale” (cfr verbale udienza del 6.11.23).
Converge con le dichiarazioni del teste testi escussi, infine, anche quanto emerge dal verbale di Ps
dell'Ospedale Policlinico le cui note riportano: “frattura scomposta pluriframmentaria epifisi prossimale
omero destro” (cfr cartella di PS in produzione parte attrice, doc. 2).
Nel caso di specie risulta, dunque certamente, provata la sussistenza di una anomalia della cosa,
non segnalata.
Dall'esame della documentazione fotografica in atti e dalle deposizioni assunte emerge che lo scivolo dei disabili è stato realizzato con lo stesso materiale della restante parte di marciapiedi e,
nella specie, avuto riguardo alla parte terminale del marciapiede e dello scivolo, con pietra basolato , che, evidentemente , tenuto conto della pendenza di quel tratto , deve ritenersi materiale
8 del tutto inadatto, per la sua scarsa ruvidità, al rivestimento di uno scivolo ( tanto che molti passanti erano scivolati proprio in quel tratto ).
Risulta, dunque, assolto l'onere della prova da parte dell'attrice che ha dimostrato il verificarsi del fatto storico posto a base della sua pretesa, il nesso di causalità tra l'anomalia dello scivolo come sopra indicata e la caduta nonché tra quest'ultima e le conseguenze dannose riportate
Circa tale ultimo aspetto (nesso causale tra evento e danno) nella relazione di CTU a firma del
Dott.ssa pag. 11 si legge “Si può affermare che indipendentemente dalla natura della Persona_1
causa primigenia responsabile della caduta, una frattura pluriframmentaria dell'epifesi prossimale
dell'omero, come quella accertata in capo a in data 29.07.2021, stante l'età della donna Parte_1
(61enne), risulta eziologicamente compatibile sia con un trauma diretto della spalla per impatto contro una
superficie rigida e dura (come il manto stradale), sia con un trauma indiretto come quello che si verifica in
seguito ad una caduta sulla mano con l'arto teso”.
Non è stata fornita, invece, dall'ente locale la prova liberatoria richiesta ex art. 2051 c.c. (cfr. da ultimo Sez. 3, Ord. n. 16295 del 18/06/2019: “la responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c.
opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno,
rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato
determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con
immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale
imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva
prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode”).
Non è stato, infatti, provato dall'amministrazione convenuta l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di alcun fattore estraneo alla “cosa in custodia”, imprevedibile e straordinario, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo (e pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode).
In assenza, dunque, della citata prova liberatoria il proprietario della cosa, è chiamato a CP_1
rispondere ex art. 2051 c.c.
9 A tal proposito deve rilevarsi che “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai
sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo
connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per
l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere
tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato
attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima
incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere” o diminuire come nel caso di specie “il nesso
eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso”. (Sez. 3, Sentenza n. 23919 del
22/10/2013).
Ora, va certamente ravvisato un concorso di colpa della attrice nella causazione del danno, da determinarsi nella misura del 40% avuto riguardo :
- alla circostanza che trattandosi di scivolo per disabili esso non è normalmente deputato al passaggio pedonale;
- alla circostanza che la presenza del basolato , che è un materiale notoriamente scivoloso ,
era del tutto visibile , essendo la caduta avvenuta in pieno giorno;
- alla circostanza che la aveva già percorso altre volte il tratto Pt_1
stradale ove si è verificato il sinistro (cfr. interrogatorio formale del 16.11.23 deferitole dalla
RAP “confermo gli articolati di cui alla comparsa, e preciso che io abito in via Gemellaro (zona via
Dante)”;
- alla tipologia di scarpe indossate dalla donna, che doveva indurla a non attraversare lo scivolo .
Quanto alla liquidazione del danno patito dall'attrice, va rilevato che la ctu svolta nel corso del giudizio, supportata oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, anche da un iter argomentativo lineare e rigoroso, ha consentito di accertare, oltre alla riconducibilità causale delle lesioni subite al sinistro in oggetto, che la ha riportato in esito alla caduta un danno Pt_1
10 permanente del 9% , oltre ITT per giorni 7 ed ITP per giorni 27 al 75%, per giorni 15 al 50% e per giorni 30 al 25%; il CTU ha inoltre ritenuto congrue le spese mediche documentate per € 192,41.
Ora, circa criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte
di Cassazione, - condiviso da questo giudice – “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed
omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a
qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione
economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le
conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare
duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquazione , si deve procedere
ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a
tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni,
valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze
subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna,
della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico
relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” (in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di
Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto
danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti.
Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad
una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a
quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice
di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una
tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con riferimento a parametri non
11 aggiornati alla data della decisione)” (in termini la massima di Cass. 17018/18) - cfr anche ord. Cass.
Civ se ez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà
compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le recenti tabelle del
Tribunale di Milano del 2024. Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi z. 3 -, Ordinanza n. 17018 del
28/06/2018 Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati (tabelle di Milano), con riferimento al periodo di inabilità
temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di euro ad €
4.858,75 (invalidità temporanea totale gg 7 euro 805,00; invalidità temporanea parziale gg 27 al
75% euro 2328,75; invalidità temporanea parziale gg 15 al 50% euro 862,50, invalidità temporanea parziale gg 30 al 25 % euro 862,50), come sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 9% e dell'età
del soggetto all'epoca del sinistro (61 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € € 19.201,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto biologico” € 3.047,80 ()
12 (incluso l'aumento per il danno morale), da moltiplicare per il grado di invalidità (9) e per il coefficiente (0,700) corrispondente all'età della persona danneggiata (61 anni).
Si ritiene, infatti, di riconoscere la percentuale di danno morale prevista dalla Tabelle di Milano, in considerazione della circostanza che la donna ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico , della non esigua durata del percorso riabilitativo e del persistente dolore fisico patito dalla . Pt_1
Per converso , non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attrice che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore dell'ammontare ad euro 24.059,75
in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente.
A tale somma va poi aggiunto quanto già versato dalla danneggiata per spese mediche, per un importo pari ad euro 192,41, pervenendosi all'importo di euro € 24.252,16.
Tale importo va in ultimo ridotto del 40% per effetto del concorso di colpa del di modo che Pt_1
la somma complessivamente riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale è di euro 14.551,30
Su quest'importo compete dalla data del commesso illecito la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare.do di invalidità accertato.
Su quest'importo poi compete dalla data del commesso illecito la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare.
Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto, la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U. n.
13 1772/1995). Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT.
Orbene, devalutando allora l'importo sopra indicato al momento del fatto (12.501,12) e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicata con decorrenza dalla data dell'illecito per il danno temporaneo (tenuto conto della non rilevante durata della IT), si perviene all'importo di € 15.898,05 (di cui € 3.396,93 per rivalutazione + Interessi)
****
La domanda di manleva proposta dal nei confronti di è infondata e va rigettata CP_1 CP_2
Al riguardo deve osservarsi come si evince dall'allegato l'art. 6 del contratto di servizio (sezione
Con
“altri servizi”, lettere f e g), pone in capo alla ha l'obbligo di espletare “il servizio di monitoraggio della rete stradale cittadina”, nonché “il servizio di Pronto Intervento per il ripristino di inefficienze strutturali su qualsiasi tipo di pavimentazione (sede stradale o marciapiede) nei casi in cui sussista pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità”, secondo le modalità
descritte nell'allegato 1 del suddetto contratto (Allegato 1 di cui alla comparsa del . CP_1
Nell'allegato uno l'oggetto del servizio di sorveglianza del territorio è indicato nel “ Monitoraggio
degli ammaloramenti delle pavimentazioni stradali (viarie e pedonali) finalizzato, prioritariamente, alla
individuazione ed alla registrazione dei degradi sovrastrutturali delle pavimentazioni stradali (superfici
viarie e pedonali) dovuti al normale decadimento (vetustà) delle loro caratteristiche superficiali, con
particolare riguardo a quelli di alta gravità (grado 3)
L'oggetto del servizio di pronto intervento è invece indicato nel ripristino di inefficienze strutturali
circoscritte su qualunque tipo di pavimentazione (sede stradale e/o marciapiede) nei casi in cui sussista
pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità. Sostituzione di tratti di guard rails danneggiati
14 e/o nuova collocazione di guard rails. Apertura/chiusura/manutenzione di passi carrabili (servizio conto
terzi).
Quindi , l'attività di monitoraggio da contratto è circoscritta agli ammaloramenti - soprattutto dovuti a vetustà , e ai degradi sovrastrutturali delle pavimentazioni stradali - per tali dovendosi intendere i deterioramenti che interessano la parte superiore della strada, ovvero lo strato di asfalto o di altro materiale che si trova in contatto diretto con il traffico - mentre il servizio di pronto intervento è circoscritto alle inefficienze strutturali, per tali dovendosi intendere i cedimenti, sollevamenti, crepe e fessure, spesso causate da problemi del sottofondo o del terreno.
Sicchè dall'ambito del contratto vanno escluse inefficienze che non sono conseguenti ad ammaloramenti, degradi sovrastrutturali o inefficienze strutturali ma a monte, come nel caso di specie, alla scelta del materiale di costruzione del marciapiede.
Pertanto, va rigettata la domanda di manleva proposta dal CP_1
In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art.91 c.p.c., il convenuto CP_1
va condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice e del terzo chiamato.
Tali spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella 2 dei parametri contenuti nel DMG 147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi del giudizio (studio,
introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale) con riferimento allo scaglione in cui rientra il valore della domanda accolta, abbattuta del 30% tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
PQM
Il Tribunale di Palermo – sezione terza civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 15.898,05, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia Parte_1
fino al soddisfo;
Con 2) rigetta della domanda di manleva proposta dal contro la;
Controparte_1
15 3) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1
Contr di e di delle spese di lite che liquida in euro € 3.553,90per ciascuna parte per Parte_1
compensi, oltre ad euro € 545,00 (€ 518,00 c.u. + € 27,00 marca da bollo) per spese vive in favore della sola , oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge , con Parte_1
distrazione – con riguardo alle spese liquidate all'attrice , in favore del procuratore antistatario;
3) pone definitivamente le spese di ctu per intero a carico del convenuto;
CP_1
Così deciso, in Palermo in data 05.06.2025
Il Giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
16
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8224/2022
IL giudice lette le note di trattazione scritta si ritira in camera di consiglio e all'esito della quale dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa. il Giudice
Cristina Denaro
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Palermo Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice
Cristina Denaro lette le note di trattazione scritta sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8224/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
cf nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Palermo, Via Isidoro Carini n. 18, presso lo studio dell'Avv. Daniele Raffa, (c.f.
– PEC tgiusta) giusta procura allegata in calce C.F._2 Email_1
all'atto di citazione;
-attrice-
CONTRO
cf , in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Palermo, Piazza Marina n. 39, presso lo studio dell'Avv. Silvana
Celesia c.f. , ( alermo.it), che lo rappresenta e difende C.F._3 Email_2 CP_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
2 -convenuto-
E NEI CONFRONTI DI
P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentantepro tempore, con sede legale in Palermo, Piazzetta B. Cairoli, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo (C.F. – Fax 095 382264 – PEC: CodiceFiscale_4
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito Email_3
in Palermo, Via M. D'Azeglio n. 5, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-terza chiamata-
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale il , in persona del Sindaco pro tempore, per sentirlo condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati nella somma di euro 36.711,75
o in quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
In particolare, parte attrice, deduceva che:
- in data 29 luglio 2021, alle ore 12,25 circa, mentre si trovava a transitare in Corso
Finocchiaro Aprile, a Palermo, pervenuta all'altezza di via Re Federico, scendendo dal marciapiede, a causa della pavimentazione in pendenza che si presentava liscia, scivolosa e priva di segnalazione, era caduta al suolo, subendo lesioni;
- ella veniva soccorsa e trasportata da un'ambulanza del 118 presso il Pronto Soccorso
dell'Ospedale Policlinico di Palermo, ove i sanitari, a seguito di consulenza ortopedica e controlli radiografici, ponevano la diagnosi di “frattura scomposta pluriframmentaria epifisi
prossimale omero destro”;
3 - in data 02.08.2021, aveva fatto nuovamente accesso al P.S. del Policlinico dove veniva ricoverata presso la divisione di ortopedia, ove la frattura le veniva ridotta ed osteosintetizzata con chiodo endomidollare;
- successivamente alla dimissione, avvenuta il 5.08.2021, le veniva consigliato di dismettere gradatamente il tutore;
ella si era sottoposta, quindi, ai prescritti cicli di terapia riabilitativa;
- -a seguito del sinistro, aveva riportato un danno biologico da invalidità permanente pari all'11%, oltre giorni 7 (sette) di inabilità temporanea assoluta, giorni 35 (trentacinque) di inabilità temporanea parziale al 75%, ulteriori giorni 15 (quindici) di inabilità temporanea parziale al 50% e ulteriori giorni 30 (trenta) di inabilità temporanea parziale al 25% come da
CTP che allegava.
Sulla base di tali premesse, adducendo la responsabilità del convenuto, proprietario e CP_1
custode della cosa, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali nonché di quelli patrimoniali subìti concludendo “-Nel merito: ritenere e dichiarare responsabile ex art. 2051 c.c. il
in persona del sindaco pro tempore, dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti Controparte_1
dall'attrice, signora in conseguenza del sinistro causato dall'insidia di un marciapiede scivoloso Parte_1
e non segnalata presente in Corso Finocchiaro Aprile all'altezza di MA CA (via Re Federico) e, per
l'effetto, condannare la parte convenuta, al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1
che si indicano in complessivi euro 36.711,75, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del
fatto (29.07.2021) sino al concreto soddisfo o nella maggiore o minore somma accertata in corso di giudizio o
ritenuta congrua da parte del decidente anche con applicazione del disposto ex art. 1226 c.c.. Condannare
controparte all'integrale refusione delle spese, competenze ed onorari di causa, ai sensi di cui al novellato art.
91 c.p.c., il tutto oltre IVA e C.P.A. come per legge, di cui si chiede sin d'ora la distrazione”.
Con comparsa del 14.10.22 si costituiva il deducendo l'infondatezza della Controparte_1
domanda attorea chiedendone il rigetto o, in subordine, la riduzione di quanto dovuto per colpa concorrente dell'attrice.
4 Chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio richiamando il contratto di CP_2
servizio intercorrente tra le parti, avente ad oggetto la custodia e gestione dei servizi di manutenzione della rete viaria urbana, per essere da questa manlevato.
Con comparsa del 3.03.2023, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il CP_2
proprio difetto di legittimazione passiva, per non essere lo stato di dissesto imputabile ad inadempimento delle specifiche obbligazioni da essa assunte con il contratto di servizio, atteso,
peraltro, che il tratto di strada teatro dell'asserito sinistro non rientrava tra quelli demandati al proprio monitoraggio e controllo.
Deduceva , quindi, la sua estraneità rispetto al rapporto controverso e la conseguente infondatezza della domanda di manleva proposta dal nei suoi confronti. CP_1
Con Quanto alla domanda attorea, la ne affermava l'infondatezza, chiedendone conseguentemente il rigetto o la riduzione in proporzione al concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c.
La causa , istruita a mezzo prova orale e CTU medico legale, all'udienza del 05.06.2025 veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note di trattazione scritta.
***
Ciò premesso occorre preliminarmente esaminare l'eccezione del – inerente in realtà al CP_1
merito, sub specie effettiva titolarità del rapporto obbligatorio- tesa a indicare in unico CP_2
soggetto titolare dell'obbligo di custodia.
L'eccezione è infondata.
Giova premettere che la fattispecie in esame va pacificamente inquadrata nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c., a mente dell'ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte –
condiviso da questo giudice – secondo cui “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di
cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla
causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri
che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né
5 eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una
situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la
rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo
esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore
dell'ente custode” (in termini la massima di Cass. n.6101/ 2013; conformi di recente Cass. n.
7805/2017 e in precedenza Cass. n.15042/2008, n.20427/2008, e n.12449/2008, n. 8157/2009,
24419/2009, n. 24529/2009, 15389/2011, n.15720/2011, n. 21508/2011; nel medesimo senso Cass. n.
4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n. 15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità
prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Ora, assodato che il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di CP_1
provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14
del vigente C.d.S.., il contratto di appalto/servizio stipulato dall'amministrazione comunale con altre imprese costituisce soltanto uno strumento tecnico giuridico per la realizzazione in concreto del suo compito istituzionale.
Pertanto, l'affidamento del servizio di manutenzione stradale a dette imprese non fa venire meno l'obbligo di sorveglianza e di controllo del per trasferirlo all'impresa appaltatrice del CP_1
servizio nè vale ad escludere la responsabilità del nei confronti degli utenti delle singole CP_1
strade ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n.1691 del 2009).
Ne consegue che la stipula del contratto di servizio del 10 luglio 2020 tra il e la Controparte_1
Con
, non fa venire meno la relazione di custodia con il bene da parte del che Controparte_1
ne è proprietario, rientrando l'affidamento del servizio in una scelta di gestione organizzativa da parte dell'ente territoriale.
Il , in quanto custode, deve quindi rispondere direttamente ed in via esclusiva Controparte_1
dei danni subiti dalla Pt_1
6 Passando al merito della domanda va ricordato che dall'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art 2051 c.c. discende, in tema di riparto dell'onere probatorio, che sul danneggiato grava l'obbligo di dimostrare, da un lato, che il fatto dannoso si è prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene e dall'altro che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno,
costituisce la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. civ. n. 25243/2006); mentre sul custode grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n.
8229/2010 e n. 24419/2009).
Va poi precisato che la responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. richiamato, in tema di responsabilità
aquiliana, dall'art. 2056 c.c.
Invero come è noto “il comportamento colposo del danneggiato, anche se non è idoneo da solo ad
interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, può,
tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente
diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato” (cfr.
cass. sez. III civ. n. 1127/08); ciò anche in ossequio al principio generale dell'autoresponsabilità che impone al danneggiato cautela nell'uso della cosa pubblica. (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n.
11414/2004).
Ora, in punto di fatto, deve evidenziarsi che le allegazioni di parte attrice in relazione alla dinamica del sinistro, sono state confermate dalle convergenti dichiarazioni dei testi escussi in corso di causa, della cui attendibilità non è emerso alcun motivo per dubitare.
Il teste , escussa all'udienza del 6.11.23 ha, infatti, riferito: “Preciso che io mi Testimone_1
trovavo sul marciapiede, ove c'è la vetrina della gioielleria Gagliano e mi accingevo ad attraversare. Ad un
certo punto ho visto una signora che cadeva ma non ha notato nulla di anomalo, ho sentito anche le grida. A
quel punto, mi sono avvicinata ed ho visto l'attrice su un fianco. Non ho fatto caso se accanto ci fossero
7 insidie o altro. L'attrice si lamentava, ma non ricordo dove;
non c'era segnaletica alcuna sul posto. E' stata
chiamata l'ambulanza, ma non da me, io ero presente quando è arrivata, io ho lasciato i miei dati alla figlia
dell'attrice arrivata dopo” (cfr. verbale udienza del 6.11.23).
Anche il teste , escusso in pari data, ha riferito che “Premetto che io ero appena Testimone_2
uscito dalla farmacia, sita in via Imera, e stavo andando al mio negozio, in particolare stavo attraversando la
via Finocchiaro Aprile, ad un certo punto ho visto l'attrice cadere sul marciapiede, presumo che sia dipeso
dallo scivolo per disabili presente in quel tratto di marciapiede, la cui pavimentazione è scivolosa. Io mi sono
avvicinato per soccorrere l'attrice, e la stessa diceva che non poteva muovere la spalla non ricordo quale. Io
ho chiamato il figlio, e sono andato al negozio. Poco dopo è arrivato il 118. Preciso che lo scivolo in questione
non è segnalato. Preciso che in passato dal mio negozio, che dista circa 300 metri, ho visto altri passanti
cadere per questo scivolo;
qualcuno si è alzato da solo, ed altro è rimasto a terra. Sul punto aggiungo che io
ho visto in passato cumuli di persone su quel tratto di marciapiede, interessate a viandanti caduti in terra, se
per quello specifico scivolo o altro non lo posso precisare. Comunque, voglio aggiungere che quel tratto di
marciapiede, dove c'è lo scivolo in pendenza, è parecchio insidioso perché scivoloso e perché dello stesso colore
del restante marciapiede. In ogni caso aggiungo che lo scivolo è in corrispondenza dell'attraversamento
pedonale” (cfr verbale udienza del 6.11.23).
Converge con le dichiarazioni del teste testi escussi, infine, anche quanto emerge dal verbale di Ps
dell'Ospedale Policlinico le cui note riportano: “frattura scomposta pluriframmentaria epifisi prossimale
omero destro” (cfr cartella di PS in produzione parte attrice, doc. 2).
Nel caso di specie risulta, dunque certamente, provata la sussistenza di una anomalia della cosa,
non segnalata.
Dall'esame della documentazione fotografica in atti e dalle deposizioni assunte emerge che lo scivolo dei disabili è stato realizzato con lo stesso materiale della restante parte di marciapiedi e,
nella specie, avuto riguardo alla parte terminale del marciapiede e dello scivolo, con pietra basolato , che, evidentemente , tenuto conto della pendenza di quel tratto , deve ritenersi materiale
8 del tutto inadatto, per la sua scarsa ruvidità, al rivestimento di uno scivolo ( tanto che molti passanti erano scivolati proprio in quel tratto ).
Risulta, dunque, assolto l'onere della prova da parte dell'attrice che ha dimostrato il verificarsi del fatto storico posto a base della sua pretesa, il nesso di causalità tra l'anomalia dello scivolo come sopra indicata e la caduta nonché tra quest'ultima e le conseguenze dannose riportate
Circa tale ultimo aspetto (nesso causale tra evento e danno) nella relazione di CTU a firma del
Dott.ssa pag. 11 si legge “Si può affermare che indipendentemente dalla natura della Persona_1
causa primigenia responsabile della caduta, una frattura pluriframmentaria dell'epifesi prossimale
dell'omero, come quella accertata in capo a in data 29.07.2021, stante l'età della donna Parte_1
(61enne), risulta eziologicamente compatibile sia con un trauma diretto della spalla per impatto contro una
superficie rigida e dura (come il manto stradale), sia con un trauma indiretto come quello che si verifica in
seguito ad una caduta sulla mano con l'arto teso”.
Non è stata fornita, invece, dall'ente locale la prova liberatoria richiesta ex art. 2051 c.c. (cfr. da ultimo Sez. 3, Ord. n. 16295 del 18/06/2019: “la responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c.
opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno,
rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato
determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con
immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale
imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva
prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode”).
Non è stato, infatti, provato dall'amministrazione convenuta l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di alcun fattore estraneo alla “cosa in custodia”, imprevedibile e straordinario, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo (e pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode).
In assenza, dunque, della citata prova liberatoria il proprietario della cosa, è chiamato a CP_1
rispondere ex art. 2051 c.c.
9 A tal proposito deve rilevarsi che “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai
sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo
connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per
l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere
tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato
attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima
incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere” o diminuire come nel caso di specie “il nesso
eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso”. (Sez. 3, Sentenza n. 23919 del
22/10/2013).
Ora, va certamente ravvisato un concorso di colpa della attrice nella causazione del danno, da determinarsi nella misura del 40% avuto riguardo :
- alla circostanza che trattandosi di scivolo per disabili esso non è normalmente deputato al passaggio pedonale;
- alla circostanza che la presenza del basolato , che è un materiale notoriamente scivoloso ,
era del tutto visibile , essendo la caduta avvenuta in pieno giorno;
- alla circostanza che la aveva già percorso altre volte il tratto Pt_1
stradale ove si è verificato il sinistro (cfr. interrogatorio formale del 16.11.23 deferitole dalla
RAP “confermo gli articolati di cui alla comparsa, e preciso che io abito in via Gemellaro (zona via
Dante)”;
- alla tipologia di scarpe indossate dalla donna, che doveva indurla a non attraversare lo scivolo .
Quanto alla liquidazione del danno patito dall'attrice, va rilevato che la ctu svolta nel corso del giudizio, supportata oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, anche da un iter argomentativo lineare e rigoroso, ha consentito di accertare, oltre alla riconducibilità causale delle lesioni subite al sinistro in oggetto, che la ha riportato in esito alla caduta un danno Pt_1
10 permanente del 9% , oltre ITT per giorni 7 ed ITP per giorni 27 al 75%, per giorni 15 al 50% e per giorni 30 al 25%; il CTU ha inoltre ritenuto congrue le spese mediche documentate per € 192,41.
Ora, circa criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte
di Cassazione, - condiviso da questo giudice – “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed
omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a
qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione
economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le
conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare
duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquazione , si deve procedere
ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a
tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni,
valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze
subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna,
della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico
relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” (in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di
Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto
danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti.
Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad
una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a
quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice
di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una
tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con riferimento a parametri non
11 aggiornati alla data della decisione)” (in termini la massima di Cass. 17018/18) - cfr anche ord. Cass.
Civ se ez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà
compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le recenti tabelle del
Tribunale di Milano del 2024. Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi z. 3 -, Ordinanza n. 17018 del
28/06/2018 Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati (tabelle di Milano), con riferimento al periodo di inabilità
temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di euro ad €
4.858,75 (invalidità temporanea totale gg 7 euro 805,00; invalidità temporanea parziale gg 27 al
75% euro 2328,75; invalidità temporanea parziale gg 15 al 50% euro 862,50, invalidità temporanea parziale gg 30 al 25 % euro 862,50), come sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 9% e dell'età
del soggetto all'epoca del sinistro (61 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € € 19.201,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto biologico” € 3.047,80 ()
12 (incluso l'aumento per il danno morale), da moltiplicare per il grado di invalidità (9) e per il coefficiente (0,700) corrispondente all'età della persona danneggiata (61 anni).
Si ritiene, infatti, di riconoscere la percentuale di danno morale prevista dalla Tabelle di Milano, in considerazione della circostanza che la donna ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico , della non esigua durata del percorso riabilitativo e del persistente dolore fisico patito dalla . Pt_1
Per converso , non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attrice che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore dell'ammontare ad euro 24.059,75
in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente.
A tale somma va poi aggiunto quanto già versato dalla danneggiata per spese mediche, per un importo pari ad euro 192,41, pervenendosi all'importo di euro € 24.252,16.
Tale importo va in ultimo ridotto del 40% per effetto del concorso di colpa del di modo che Pt_1
la somma complessivamente riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale è di euro 14.551,30
Su quest'importo compete dalla data del commesso illecito la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare.do di invalidità accertato.
Su quest'importo poi compete dalla data del commesso illecito la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare.
Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto, la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U. n.
13 1772/1995). Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT.
Orbene, devalutando allora l'importo sopra indicato al momento del fatto (12.501,12) e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicata con decorrenza dalla data dell'illecito per il danno temporaneo (tenuto conto della non rilevante durata della IT), si perviene all'importo di € 15.898,05 (di cui € 3.396,93 per rivalutazione + Interessi)
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La domanda di manleva proposta dal nei confronti di è infondata e va rigettata CP_1 CP_2
Al riguardo deve osservarsi come si evince dall'allegato l'art. 6 del contratto di servizio (sezione
Con
“altri servizi”, lettere f e g), pone in capo alla ha l'obbligo di espletare “il servizio di monitoraggio della rete stradale cittadina”, nonché “il servizio di Pronto Intervento per il ripristino di inefficienze strutturali su qualsiasi tipo di pavimentazione (sede stradale o marciapiede) nei casi in cui sussista pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità”, secondo le modalità
descritte nell'allegato 1 del suddetto contratto (Allegato 1 di cui alla comparsa del . CP_1
Nell'allegato uno l'oggetto del servizio di sorveglianza del territorio è indicato nel “ Monitoraggio
degli ammaloramenti delle pavimentazioni stradali (viarie e pedonali) finalizzato, prioritariamente, alla
individuazione ed alla registrazione dei degradi sovrastrutturali delle pavimentazioni stradali (superfici
viarie e pedonali) dovuti al normale decadimento (vetustà) delle loro caratteristiche superficiali, con
particolare riguardo a quelli di alta gravità (grado 3)
L'oggetto del servizio di pronto intervento è invece indicato nel ripristino di inefficienze strutturali
circoscritte su qualunque tipo di pavimentazione (sede stradale e/o marciapiede) nei casi in cui sussista
pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità. Sostituzione di tratti di guard rails danneggiati
14 e/o nuova collocazione di guard rails. Apertura/chiusura/manutenzione di passi carrabili (servizio conto
terzi).
Quindi , l'attività di monitoraggio da contratto è circoscritta agli ammaloramenti - soprattutto dovuti a vetustà , e ai degradi sovrastrutturali delle pavimentazioni stradali - per tali dovendosi intendere i deterioramenti che interessano la parte superiore della strada, ovvero lo strato di asfalto o di altro materiale che si trova in contatto diretto con il traffico - mentre il servizio di pronto intervento è circoscritto alle inefficienze strutturali, per tali dovendosi intendere i cedimenti, sollevamenti, crepe e fessure, spesso causate da problemi del sottofondo o del terreno.
Sicchè dall'ambito del contratto vanno escluse inefficienze che non sono conseguenti ad ammaloramenti, degradi sovrastrutturali o inefficienze strutturali ma a monte, come nel caso di specie, alla scelta del materiale di costruzione del marciapiede.
Pertanto, va rigettata la domanda di manleva proposta dal CP_1
In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art.91 c.p.c., il convenuto CP_1
va condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice e del terzo chiamato.
Tali spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella 2 dei parametri contenuti nel DMG 147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi del giudizio (studio,
introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale) con riferimento allo scaglione in cui rientra il valore della domanda accolta, abbattuta del 30% tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
PQM
Il Tribunale di Palermo – sezione terza civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 15.898,05, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia Parte_1
fino al soddisfo;
Con 2) rigetta della domanda di manleva proposta dal contro la;
Controparte_1
15 3) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1
Contr di e di delle spese di lite che liquida in euro € 3.553,90per ciascuna parte per Parte_1
compensi, oltre ad euro € 545,00 (€ 518,00 c.u. + € 27,00 marca da bollo) per spese vive in favore della sola , oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge , con Parte_1
distrazione – con riguardo alle spese liquidate all'attrice , in favore del procuratore antistatario;
3) pone definitivamente le spese di ctu per intero a carico del convenuto;
CP_1
Così deciso, in Palermo in data 05.06.2025
Il Giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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