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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/02/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 664/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Rossella Milone Presidente rel.
Anna Ferrari Consigliere
Manuela Cortelloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 664/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
QUARENGHI 13 24122 BERGAMO presso lo studio dell'avv. CASTELLANO
GLADYS, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
STIAFFINI NICOLA ( C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA FONTANA, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ROMANO
ANDREA EUGENIO MARIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 17 APPELLATA
(C.F. Controparte_2
), elettivamente domiciliata in PIAZZALE BELLE ARTI, 8 00196 ROMA P.IVA_2
presso lo studio dell'avv. ABRIGNANI IGNAZIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni
Per Parte_2
MERITO
[...]
Rigettarsi il proposto appello incidentale da parte di Controparte_2
nonché accogliersi integralmente l'appello proposto da Sig.
[...]
ed in parziale riforma della sentenza impugnata: Parte_1
a) in VIA PREGIUDIZIALE, dichiarare la nullità della cartella n.
06820170057636565002 (ruolo n. 2017/013723) notificata al sig. il 6 Parte_1
ottobre 2017 (e relativa intimazione di pagamento n. 06820189029370004/000 notificatagli in data 31 agosto 18) in quanto emessa in assenza di previsione legislativa
e altresì in assenza di un valido titolo esecutivo al fine dell'iscrizione a ruolo ex artt. 17
e 21 dlgs n.46/99
b) in VIA PRINCIPALE, dichiarare l'illegittimità delle somme richieste con la cartella
n. 06820170057636565002 (ruolo n. 2017/013723) notificata al sig. il Parte_1
pagina 2 di 17 - della nullità delle clausole 2,6,8 contenute nella fideiussione n. 290445 del 9 maggio
2013 per contrarietà alla normativa anticoncorrenziale (L. 287/1990) ovvero della clausola ex art. 6 (deroga all'art.1957 c.c.) per contrarietà ai doveri di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 cc, e per l'effetto
- dell'intervenuta estinzione della garanzia ai sensi e per gli effetti dell'art.1957c.c, e quindi dichiarare l'illegittimità delle somme richieste da Controparte_3
con la cartella n. 06820170057636565002 (ruolo n. 2017/013723)
[...]
notificata al sig. il 6 ottobre 2017 (e relativa intimazione di Parte_1
pagamento n. 06820189029370004/000 notificatagli in data 31 agosto 2018).
IN OGNI CASO con VITTORIA di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei difensori antistatari ovvero, in subordine, con compensazione delle stesse.
IN VIA ISTRUTTORIA
Previa rimessione della causa in istruttoria, si chiede di accogliere le istanze formulate
e non accolte nel giudizio di primo grado (ordini di esibizione sub nn.
1.B e 1.C). Si chiede, inoltre, l'acquisizione ufficiosa delle cd. NUB (circolare ABI n.20/1987, cfr. doc.D) e del provvedimento antitrust n. 12/1994 (cfr. doc.E). Pur essendo tali documenti notori, citati e presupposti anche al Provvedimento BDI n.55/2005 che ne è diretta evoluzione in termini di accertamento della lesività delle condizioni standard riprodotte nel testo base in tutti gli schemi-tipo di fideiussione per operazione di credito bancarie concertate in seno all'ABI, si chiede di acquisire ex officio le NUB Circolare ABI
20/01987 ed il provvedimento antitrust n. 12/1994, pubblicato nel Bollettino n. 48 del 19 dicembre 1994 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato anche ex art.
213 c.p.c. presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
La scrivente difesa chiede in subordine che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. pagina 3 di 17 Per Controparte_1
Voglia la Corte d'Appello adita adito nel merito
-previo rigetto dell'istanza di rinvio pregiudiziale e accertamento del difetto di legittimazione e/o comunque totale carenza di responsabilità dell'odierna deducente, adottare i provvedimenti di giustizia
Con vittoria di spese ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarre a favore dello scrivente Difensore che si dichiara antistatario
Per Controparte_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, adversiis reiectis, rigettare in toto
l'interposto appello, siccome inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto e non provato.
In accoglimento dell'interposto appello incidentale, Voglia l'Ecc.ma Corte adita accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia della fideiussione omnibus rilasciata dal sig. (e da in data 24.6.2011, n. Parte_1 Controparte_4
990/509263; ferma nel resto l'impugnata sentenza n. 107/2023.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di Impresa, ha parzialmente accolto, con la sentenza n. 107/23, le domande svolte da in opposizione ad Parte_1
una cartella esattoriale notificatagli da per ottenere in Controparte_1
favore di il pagamento di un Controparte_5
credito per il quale aveva prestato garanzie. Parte_1
pagina 4 di 17 Dalla sentenza (poi qui appellata) si desume, in fatto, che:
-l'opposizione proposta davanti al Tribunale (nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c.) aveva ad oggetto “la cartella di pagamento n.06820170057636565002 (ruolo n.2017/013723) notificata il 06/10/2017 e la relativa intimazione di pagamento
n.06820189029370004/000 notificata il 31/08/2018”;
-in subordine e nel merito l'opponente chiedeva accertarsi la nullità totale o parziale della “fideiussione omnibus n.990/509263 del 24/06/2011 e della fideiussione specifica
n.290445 del 09/05/2013”;
-il credito oggetto di riscossione era pari ad euro 67.151,02 e derivava dal “mutuo chirografario n.140422/63, dell'importo di €100.000,00, erogato in data 14/05/2013 da
a favore di Controparte_6 [...]
; Controparte_7
-il credito derivante dal suddetto mutuo, per quanto qui rileva, era assistito dalla
“garanzia rilasciata il 14/05/2013 dal Fondo di Garanzia per l'importo €70.000,00 Contr (pari al 70% del finanziamento erogato da;
doc.3 attore) e, inoltre, dalle seguenti garanzie: fideiussione specifica (n.290445) rilasciata il 09/05/2013 da Parte_1
insieme con altri fideiussori (doc.5 attore), fideiussione omnibus (n.990/509263) rilasciata il 24/06/2011 da insieme a (doc.6 attore)”; Parte_1 Controparte_4
Contr
-a seguito dell'inadempimento della mutuataria, nelle more fallita, chiedeva e otteneva dal Tribunale di Monza un decreto ingiuntivo per l'importo di euro 97.071,51 ed escuteva la garanzia “fornita dal Fondo di Garanzia, ottenendo in data 10/10/2014 il Contro pagamento da parte di ( , Controparte_9
Contro per conto del Fondo di Garanzia, della somma di €67.151,02, per la quale si Contr surrogava ex lege nei diritti di , dandone comunicazione ai fideiussori (tra cui
l'attore) con lettera del 19/05/2015 (doc.4 attore), e chiedendo la restituzione di tale somma, con incarico ad del relativo Controparte_10
recupero, mediante riscossione coattiva tramite ruolo”. pagina 5 di 17 Il Tribunale, a definizione del giudizio, dichiarava la nullità parziale, per violazione della normativa antitrust, della sola fideiussione omnibus prestata da Parte_1
respingendo le altre domande volte a contestare sotto molteplici profili la riscossione coattiva intrapresa.
ha appellato la sentenza davanti a questa Corte per ottenerne la riforma Parte_1
parziale, sulla base di cinque motivi, dei quali si dirà oltre.
L'appellata si è costituita ed ha Controparte_5
chiesto il rigetto dell'appello principale, svolgendo appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità parziale della fideiussione omnibus.
Si è costituita anche concludendo come in epigrafe. Controparte_1
La causa è stata, quindi, posta in decisione sulle conclusioni delle parti, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello principale, rubricato “L'erronea possibilità di procedere Contro con riscossione coattiva mediante ruolo per il recupero del credito di nei confronti del garante privato dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione Nullità della sentenza per violazione dell'art.132 n.4 c.p.c. Violazione e falsa applicazione del d.lgs
n.123/1998, dell'art.2 comma 100 lett.A) L.662/1996, dell'art.1203 c.c., dell'art.8 bis
L.33/2015, degli artt.11,12,14 delle preleggi, degli artt.17 e 21 bis d.lgs n.46/1999 e dell'art.474 c.p.c.” l'appellante contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui ritiene applicabile la procedura di riscossione esattoriale anche “in caso
d'inadempimento degli obblighi privatistici da parte del beneficiario delle agevolazioni”
pagina 6 di 17 Il Tribunale ha ritenuto, infatti, che la norma applicata “si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione” richiamando in proposito “l'art.
8-bis del D.L. n.3/2015, convertito in L.n.33/2015, secondo cui, ai fini del recupero del predetto credito, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzia, “si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art.17 D.lgs. n.46/1999”… L'art.
8-bis D.L. n.3/2015 è, infatti, norma
d'interpretazione autentica e, conseguentemente di applicazione retroattiva
(Cass.n.3025/'21; Cass.n.30739/'19), e si applica estensivamente, non solo all'ipotesi di revoca amministrativa del finanziamento agevolato, ma anche a quella -qui ricorrente -
d'inadempimento del beneficiario del finanziamento”.
L'appellante deduce che solo il rapporto tra Fondo e impresa beneficiaria avrebbe natura pubblicistica mentre il rapporto tra garanti e banca finanziatrice avrebbe natura privatistica e non potrebbe, quindi, ammettersi la surroga ex art. 1203 c.c. né il regresso, che sono istituti privatistici, in favore del Fondo che avrebbe un diritto di natura pubblicistica (v. atto di appello “Nello specifico, né il d. lgs n. 123/98, né la L. 662/96, art. 2, comma 100, lett. a) prevedono, nel caso che ci occupa, un diritto di surroga di Contro
proprio perché incompatibile con la natura pubblicistica del diritto alla ripetizione delle somme pagate e delle prerogative (privilegio e se previsto riscossione tramite ruolo) che ne derivano. D'altro canto, il DM 20 giugno 2005 non può essere ritenuto fonte da legittimare neppure un'ipotesi di surrogazione legale ai sensi dell'art.1203, n. 5 c.c. Per quanto sopra ha errato il giudice di prime cure, perché ha sussunto la fattispecie nell'istituto della surrogazione che, per le ragioni sopra esposte, non ricorre, come non ricorre l'ipotesi di regresso tra coobbligati”).
L'appellante contesta l'applicabilità degli istituti della surroga e del regresso anche sulla base della natura di garanzia autonoma della garanzia prestata dal Fondo e contesta pagina 7 di 17 altresì l'affermazione dell'applicabilità retroattiva delle disposizioni richiamate dal
Tribunale (che prevedono il ricorso all'esecuzione esattoriale anche contro i garanti privati), disposizioni che non sarebbero norme di interpretazione autentica bensì innovative.
Dalla natura privatistica del rapporto di garanzia riguardante l'appellante, questi fa discendere infine la necessità della precostituzione di un titolo esecutivo per l'esecuzione coattiva e censura la sentenza anche per aver ritenuto ammissibile l'esecuzione coattiva in mancanza di un titolo esecutivo.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
La S.C., con decisione che ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.
3448/21, qui richiamata anche ai fini di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., essendo ivi affrontate questioni identiche a quelle sollevate nel presente giudizio, ha, infatti, osservato che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente” (Cass.
9657/24).
pagina 8 di 17 Con il secondo motivo, rubricato “L'erroneo rigetto dell'eccezione di violazione del divieto di doppia garanzia ex punto 4.4 Parte III dell'Allegato al DM 23 settembre 2005
e L.662/1996 Violazione e/o falsa applicazione del DM 23 settembre 2005 e L.
662/1996, carente e/o illogica motivazione” l'appellante censura la decisione nella parte in cui ha respinto il motivo attinente alla violazione della norma sul divieto di doppia garanzia, che, secondo l'appellante, precluderebbe all'istituto di credito erogante di munirsi di ulteriore garanzia reale, bancaria o assicurativa sulla parte di finanziamento garantita dal Fondo di Garanzia.
Il Tribunale ha ritenuto, infatti, che “il predetto divieto non risulta testualmente esteso alla garanzia personale, quale è la fideiussione in questione, rilasciata da persona fisica;
inoltre, il disposto di cui al punto sub n.
4.4 pare applicabile solo nell'ambito del rapporto interno tra Fondo di garanzia e soggetto finanziatore -rapporto rispetto al quale il beneficiario del finanziamento si pone come terzo estraneo”.
L'appellante ritiene, invece, che la disposizione che vieta la c.d. doppia garanzia riguarderebbe anche la fideiussione da egli prestata, da farsi rientrare nella nozione di
“garanzia bancaria”.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
L'interpretazione della norma che stabilisce il divieto, offerta dalla parte appellante, non risulta, infatti, condivisibile.
Il divieto di “garanzia bancaria”, unitamente a quello di garanzia reale e di garanzia assicurativa, per i crediti assistiti da garanzia prestata dal Fondo non riguarda, infatti, a differenza di quanto sostiene l'appellante, le fideiussioni prestate da persone fisiche estranee all'imprenditore beneficiario, non potendosi desumere tale interpretazione né dalla lettera né dalla ratio della norma. pagina 9 di 17 La “garanzia bancaria” alla quale la norma fa riferimento non può essere la garanzia prestata in favore di una banca ma è bensì la garanzia prestata da una banca, così come la garanzia assicurativa è quella prestata da un'impresa assicurativa.
I finanziamenti assistiti da garanzia del Fondo sono quelli concessi da “istituti di credito” (v. art. 2 co. 100, lett. a L. 662/96) e, quindi, non può ipotizzarsi che un'impresa assicurativa sia il soggetto in favore del quale è prestata la garanzia, potendo essere soltanto, nel quadro di tale norma, il soggetto che presta la garanzia.
Allo stesso modo, pertanto, la garanzia bancaria (vietata) è quella prestata da una banca.
Si può poi osservare che la ratio del divieto, contenuto in una disposizione di attuazione di una legge che presidia interessi di natura pubblicistica relativi allo sviluppo e promozione delle PMI, è quella di salvaguardare la ricchezza dell'impresa garantita vietando l'ipoteca e il pegno sui beni della stessa società e il ricorso a garanzie bancarie e assicurative: le garanzie personali prestate da persone fisiche terze rispetto all'impresa beneficiaria non si pongono in contrasto con tale ratio e non rientrano, quindi, nell'ambito del divieto.
Il terzo motivo di appello è così rubricato: “L'erroneo rigetto dell'eccezione di nullità
(parziale) della fideiussione senza clausola omnibus (cd. fideiussione specifica)
n.290455 del 9 maggio 2013 nonostante la conformità al cd. schema ABI;
la presenza nella fideiussione delle clausole poste in violazione della L.287/1990; la conseguente erronea dichiarazione di validità della fideiussione stessa Omessa motivazione su un fatto decisivo per la controversia e/o falsa applicazione della L. 287/1990 artt. 2,14,20, dell'art.41 Cost, dell'art.101 TFUE, degli artt. 1419, 2697, 2729 c.c. nonché degli artt.
115 e 116 c.p.c.; illogica e contraddittoria motivazione”.
Il Tribunale ha respinto la domanda di nullità per violazione della normativa antitrust della fideiussione specifica prestata dall'appellante con la seguente motivazione “…in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di pagina 10 di 17 vigilanza competente (ora AGCM) nei confronti della banca mutuante o di altro istituto di credito che -eventualmente attivata ex art.12 L.n.287/1990 -abbia accertato
l'esistenza, all'epoca della fideiussione specifica per cui è causa (2013), di una intesa anticoncorrenziale per l'utilizzo uniforme delle clausole suddette nelle fideiussioni specifiche, in violazione dell'art.2, comma 2, lettera a) della L.n.287/1990, manca in atti la prova dell'esistenza di una intesa illecita “a monte” fra banche, riferita in particolare all'utilizzo nelle fideiussioni specifiche delle tre clausole dello schema ABI contestate dall'attore. Per tali motivi la domanda attorea di accertamento e declaratoria di nullità per violazione della normativa antitrust della fideiussione specifica del 09/05/2013 non può trovare accoglimento”.
L'appellante censura tale parte della decisione rilevando che per l'altra fideiussione, munita della clausola omnibus, il Tribunale ha dichiarato la nullità, ritenendo provata l'intesa anticoncorrenziale, sulla base del provvedimento di Banca d'Italia n. 55/05, e l'applicazione uniforme delle clausole censurate del modulo ABI anche in epoca successiva, sulla base della documentazione acquisita presso le Banche mediante l'ordine di esibizione impartito in fase istruttoria.
Secondo l'appellante sia il provvedimento di Banca d'Italia che la documentazione acquisita sarebbero prove idonee dell'illecito anticoncorrenziale idoneo a viziare anche la fideiussione specifica.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
La valutazione di nullità parziale delle tre clausole contenute nel modulo ABI è, infatti, derivata dall'accertamento da parte dell'Autorità garante del carattere anticoncorrenziale delle previsioni contenute in tali clausole, accertamento che ha riguardato fideiussioni omnibus e non anche fideiussioni specifiche.
pagina 11 di 17 Come ha ritenuto la S.C., con interpretazione alla quale questa Corte aderisce, il provvedimento antitrust di Banca d'Italia costituisce prova privilegiata per le fideiussioni omnibus e non anche per le fideiussioni specifiche (v. Cass. 19401/24, in motivazione;
v. anche Cass. 21841/24 “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla
Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”).
Con il quarto motivo l'appellante censura “in subordine l'erronea mancata rilevazione
d'ufficio della nullità della deroga all'art.1957 c.c. quale norma inderogabile in quanto poggia sul dovere di buona fede, che è dovere di ordine pubblico Violazione e falsa applicazione dell'art.183 c.p.c., dell'art.1421 c.c. in combinato disposto con l'art.1957
c.c. (omesso rilievo d'ufficio di altra ragione di nullità contrattuale).
Con il quinto motivo viene infine censurata “L'erronea condanna dell'appellato e, in subordine, la necessità di compensazione (stante la soccombenza parziale) e, in ogni Contro caso, l'erronea condanna al pagamento delle spese di quale terzo chiamato su istanza di e/o illogica motivazione;
violazione e/o falsa Controparte_11
applicazione art.91c.p.c.”.
Ritiene la Corte che sia pregiudiziale all'esame di tali motivi l'esame dell'appello incidentale svolto dall'appellata Controparte_5
pagina 12 di 17 poiché l'eventuale fondatezza dell'appello incidentale risulterebbe assorbente dei suddetti due motivi di appello principale.
Con l'appello incidentale l'appellata chiede che venga dichiarata la validità ed efficacia della fideiussione omnibus, che il Tribunale ha dichiarato parzialmente nulla e, a sostegno del motivo di appello, oltre a contestare di aver partecipato ad intese anticoncorrenziali, l'appellata medesima fa rilevare che, anche ove si considerasse
(seppure, secondo la difesa, erroneamente) nulla la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., non vi sarebbe comunque estinzione della garanzia poiché il termine sarebbe stato rispettato con la richiesta stragiudiziale inviata al fideiussore contestualmente alla risoluzione del mutuo.
Ritiene la Corte che il motivo sia parzialmente fondato, nei termini seguenti.
Il Tribunale, dopo aver (condivisibilmente) accertato la nullità parziale della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, ha ritenuto che la garanzia si fosse estinta per il mancato rispetto (essendo mancate tempestive iniziative giudiziali) del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., applicabile per effetto della nullità della clausola di deroga contenuta nell'art. 6 della fideiussione.
Nel dispositivo della sentenza appellata, è stato, quindi, così statuito: “in parziale accoglimento delle domande dell'attore accerta e dichiara la nullità Parte_1
parziale, per violazione dell'art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, della fideiussione omnibus n.990/509263 rilasciata in data 24/06/2011 da e da Parte_1
a favore della Controparte_4 Controparte_6
nell'interesse di (ora , limitatamente agli CP_12 Controparte_7
articoli 2,6 e 8 della fideiussione; dichiara, altresì, la decadenza ex art.1957 c.c. dal diritto di azionare la detta garanzia fideiussoria, a valere anche nei confronti della
attore in via di surrogazione ex Controparte_5
art.1203 c.c., tramite l' ”. Controparte_13
pagina 13 di 17 Per completezza va aggiunto che tale statuizione non ha avuto un concreto effetto sull'efficacia della cartella e sull'intimazione di pagamento poiché il Tribunale ha osservato che “… la cartella esattoriale qui opposta -così come la relativa intimazione di pagamento -poggia anche sulla fideiussione specifica, con la conseguenza che entrambi gli atti impugnati conservano piena validità e idoneità a sorreggere l'azione esecutiva nei confronti dell'attore la cui domanda di Parte_1
nullità/invalidità/inefficacia dev'essere, perciò, respinta”.
Dai documenti agli atti si evince, infatti, che l'obbligazione principale era garantita
(anche) dalla fideiussione specifica di cui si è detto, sino alla concorrenza di euro
150.000,00 (v. doc. 5 appellante).
Ritiene la Corte che la dichiarazione di nullità parziale della fideiussione, limitatamente alle clausole 2, 6, e 8, debba essere confermata, essendo condivisibile la motivazione della sentenza appellata, conforme all'elaborazione della giurisprudenza di legittimità e non adeguatamente contrastata dal motivo di impugnazione.
Contro L'appellata contesta, tuttavia, in modo specifico anche che da tale dichiarazione di nullità parziale (specificamente dalla nullità della clausola 6 che contiene deroga all'art. 1957 c.c.) il Tribunale abbia fatto derivare la decadenza dalla fideiussione omnibus, per il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 1957 c.c.
L'appellata ritiene, infatti, come si è accennato, che la norma di cui all'art. 1957 c.c.
(applicabile se si ritiene inoperante la clausola di deroga) sia stata comunque rispettata con l'invio di una richiesta stragiudiziale di pagamento.
Ritiene la Corte che tale doglianza sia fondata.
In punto di fatto, dai documenti prodotti risulta che:
pagina 14 di 17 -la ha comunicato la risoluzione del contratto di mutuo, fonte dell'obbligazione CP_5
principale, chiedendo il pagamento dell'intera somma dovuta, sia alla debitrice principale che ai fideiussori con lettera datata 25.9.2013, ricevuta dall'odierno appellante l'8.10.2013 (doc. 9 appellante)
-la fideiussione omnibus (doc. 6 appellante) contiene una clausola in base alla quale il garante dovrà “pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta” (art. 7).
In punto di diritto si può, pertanto, ritenere che il tenore della garanzia prestata dall'odierna parte appellante depone per la qualificazione della stessa come garanzia a prima richiesta e consente, quindi, di ritenere osservato il termine previsto dall'art. 1957
c.c. anche ove l'iniziativa del creditore venga assunta mediante una richiesta stragiudiziale (v. Cass. 22346/17, secondo cui “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”).
Nel caso di specie, quindi, la missiva inviata dalla al debitore principale e alla CP_5
garante in data 25.9.2013 per richiedere il pagamento contestualmente alla risoluzione del contratto (che ha determinato l'esigibilità del credito e, quindi, la decorrenza del termine ex art. 1957 c.c.), consente di ritenere il termine rispettato.
L'accoglimento parziale dell'appello incidentale, che determina la riforma della sentenza appellata nella sola parte in cui ha dichiarato la decadenza dalla fideiussione, assorbe il quarto motivo di appello principale, volto a contestare l'omesso rilievo d'ufficio di altra ragione di nullità della deroga all'art. 1957 c.c., motivo che comunque pagina 15 di 17 non sarebbe idoneo, anche ove fondato, a determinare la riforma della sentenza in senso favorevole all'appellante: il rigetto dell'opposizione alla cartella e all'intimazione di pagamento è, infatti, dipeso dalla accertata validità ed efficacia della fideiussione specifica, rispetto alla quale nessun rilievo assume l'eventuale dichiarazione di nullità della deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione omnibus (come ha rilevato il
Tribunale), indipendentemente dalle ragioni di nullità.
Anche il sesto motivo di appello principale, riguardante la statuizione sulle spese di lite, rimane assorbito dall'accoglimento dell'appello incidentale, che impone una nuova regolazione delle spese per entrambi i gradi, secondo l'esito complessivo ((v. Cass.
14916/20 “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”).
L'esito complessivo vede la soccombenza prevalente dell'odierno appellante, essendo accolta soltanto la sua domanda di nullità parziale della fideiussione omnibus (senza riflessi sulla decadenza ex art. 1957 c.c. e sulla validità ed efficacia della cartella opposta) ed essendo respinti tutti gli altri motivi di opposizione.
Le spese di lite, pertanto, possono essere compensate nella misura di 1/3 e poste per i residui 2/3, liquidati in dispositivo, a carico di sulla base dei parametri Parte_1
previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone: pagina 16 di 17 1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie parzialmente l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza appellata, revoca la dichiarazione di decadenza dal diritto di azionare la garanzia contenuta nel capo 1 del dispositivo, che conferma nel resto;
3. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/3;
4. condanna l'appellante al pagamento dei residui 2/3 delle spese di Parte_1
lite, che liquida per compensi in favore di ciascuna delle parti appellate in euro
9.402,00 per il primo grado e in euro 6.660,00 per il secondo grado, oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
5. dispone la distrazione delle spese liquidate ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore di;
Controparte_1
6. dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui Parte_1
all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 12.9.2024
Il Presidente est.
Rossella Milone
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 ottobre 2017 (e relativa intimazione di pagamento n. 06820189029370004/000 notificatagli in data 31 agosto 2018) in quanto non potevano essere concesse garanzie ulteriori sulla quota di finanziamento già garantita dal Fondo ex D.M. 23 settembre
2005;
c) in VIA SUBORDINATA, previo accertamento in via incidentale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Rossella Milone Presidente rel.
Anna Ferrari Consigliere
Manuela Cortelloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 664/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
QUARENGHI 13 24122 BERGAMO presso lo studio dell'avv. CASTELLANO
GLADYS, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
STIAFFINI NICOLA ( C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA FONTANA, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ROMANO
ANDREA EUGENIO MARIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 17 APPELLATA
(C.F. Controparte_2
), elettivamente domiciliata in PIAZZALE BELLE ARTI, 8 00196 ROMA P.IVA_2
presso lo studio dell'avv. ABRIGNANI IGNAZIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni
Per Parte_2
MERITO
[...]
Rigettarsi il proposto appello incidentale da parte di Controparte_2
nonché accogliersi integralmente l'appello proposto da Sig.
[...]
ed in parziale riforma della sentenza impugnata: Parte_1
a) in VIA PREGIUDIZIALE, dichiarare la nullità della cartella n.
06820170057636565002 (ruolo n. 2017/013723) notificata al sig. il 6 Parte_1
ottobre 2017 (e relativa intimazione di pagamento n. 06820189029370004/000 notificatagli in data 31 agosto 18) in quanto emessa in assenza di previsione legislativa
e altresì in assenza di un valido titolo esecutivo al fine dell'iscrizione a ruolo ex artt. 17
e 21 dlgs n.46/99
b) in VIA PRINCIPALE, dichiarare l'illegittimità delle somme richieste con la cartella
n. 06820170057636565002 (ruolo n. 2017/013723) notificata al sig. il Parte_1
pagina 2 di 17 - della nullità delle clausole 2,6,8 contenute nella fideiussione n. 290445 del 9 maggio
2013 per contrarietà alla normativa anticoncorrenziale (L. 287/1990) ovvero della clausola ex art. 6 (deroga all'art.1957 c.c.) per contrarietà ai doveri di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 cc, e per l'effetto
- dell'intervenuta estinzione della garanzia ai sensi e per gli effetti dell'art.1957c.c, e quindi dichiarare l'illegittimità delle somme richieste da Controparte_3
con la cartella n. 06820170057636565002 (ruolo n. 2017/013723)
[...]
notificata al sig. il 6 ottobre 2017 (e relativa intimazione di Parte_1
pagamento n. 06820189029370004/000 notificatagli in data 31 agosto 2018).
IN OGNI CASO con VITTORIA di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei difensori antistatari ovvero, in subordine, con compensazione delle stesse.
IN VIA ISTRUTTORIA
Previa rimessione della causa in istruttoria, si chiede di accogliere le istanze formulate
e non accolte nel giudizio di primo grado (ordini di esibizione sub nn.
1.B e 1.C). Si chiede, inoltre, l'acquisizione ufficiosa delle cd. NUB (circolare ABI n.20/1987, cfr. doc.D) e del provvedimento antitrust n. 12/1994 (cfr. doc.E). Pur essendo tali documenti notori, citati e presupposti anche al Provvedimento BDI n.55/2005 che ne è diretta evoluzione in termini di accertamento della lesività delle condizioni standard riprodotte nel testo base in tutti gli schemi-tipo di fideiussione per operazione di credito bancarie concertate in seno all'ABI, si chiede di acquisire ex officio le NUB Circolare ABI
20/01987 ed il provvedimento antitrust n. 12/1994, pubblicato nel Bollettino n. 48 del 19 dicembre 1994 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato anche ex art.
213 c.p.c. presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
La scrivente difesa chiede in subordine che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. pagina 3 di 17 Per Controparte_1
Voglia la Corte d'Appello adita adito nel merito
-previo rigetto dell'istanza di rinvio pregiudiziale e accertamento del difetto di legittimazione e/o comunque totale carenza di responsabilità dell'odierna deducente, adottare i provvedimenti di giustizia
Con vittoria di spese ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarre a favore dello scrivente Difensore che si dichiara antistatario
Per Controparte_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, adversiis reiectis, rigettare in toto
l'interposto appello, siccome inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto e non provato.
In accoglimento dell'interposto appello incidentale, Voglia l'Ecc.ma Corte adita accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia della fideiussione omnibus rilasciata dal sig. (e da in data 24.6.2011, n. Parte_1 Controparte_4
990/509263; ferma nel resto l'impugnata sentenza n. 107/2023.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di Impresa, ha parzialmente accolto, con la sentenza n. 107/23, le domande svolte da in opposizione ad Parte_1
una cartella esattoriale notificatagli da per ottenere in Controparte_1
favore di il pagamento di un Controparte_5
credito per il quale aveva prestato garanzie. Parte_1
pagina 4 di 17 Dalla sentenza (poi qui appellata) si desume, in fatto, che:
-l'opposizione proposta davanti al Tribunale (nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c.) aveva ad oggetto “la cartella di pagamento n.06820170057636565002 (ruolo n.2017/013723) notificata il 06/10/2017 e la relativa intimazione di pagamento
n.06820189029370004/000 notificata il 31/08/2018”;
-in subordine e nel merito l'opponente chiedeva accertarsi la nullità totale o parziale della “fideiussione omnibus n.990/509263 del 24/06/2011 e della fideiussione specifica
n.290445 del 09/05/2013”;
-il credito oggetto di riscossione era pari ad euro 67.151,02 e derivava dal “mutuo chirografario n.140422/63, dell'importo di €100.000,00, erogato in data 14/05/2013 da
a favore di Controparte_6 [...]
; Controparte_7
-il credito derivante dal suddetto mutuo, per quanto qui rileva, era assistito dalla
“garanzia rilasciata il 14/05/2013 dal Fondo di Garanzia per l'importo €70.000,00 Contr (pari al 70% del finanziamento erogato da;
doc.3 attore) e, inoltre, dalle seguenti garanzie: fideiussione specifica (n.290445) rilasciata il 09/05/2013 da Parte_1
insieme con altri fideiussori (doc.5 attore), fideiussione omnibus (n.990/509263) rilasciata il 24/06/2011 da insieme a (doc.6 attore)”; Parte_1 Controparte_4
Contr
-a seguito dell'inadempimento della mutuataria, nelle more fallita, chiedeva e otteneva dal Tribunale di Monza un decreto ingiuntivo per l'importo di euro 97.071,51 ed escuteva la garanzia “fornita dal Fondo di Garanzia, ottenendo in data 10/10/2014 il Contro pagamento da parte di ( , Controparte_9
Contro per conto del Fondo di Garanzia, della somma di €67.151,02, per la quale si Contr surrogava ex lege nei diritti di , dandone comunicazione ai fideiussori (tra cui
l'attore) con lettera del 19/05/2015 (doc.4 attore), e chiedendo la restituzione di tale somma, con incarico ad del relativo Controparte_10
recupero, mediante riscossione coattiva tramite ruolo”. pagina 5 di 17 Il Tribunale, a definizione del giudizio, dichiarava la nullità parziale, per violazione della normativa antitrust, della sola fideiussione omnibus prestata da Parte_1
respingendo le altre domande volte a contestare sotto molteplici profili la riscossione coattiva intrapresa.
ha appellato la sentenza davanti a questa Corte per ottenerne la riforma Parte_1
parziale, sulla base di cinque motivi, dei quali si dirà oltre.
L'appellata si è costituita ed ha Controparte_5
chiesto il rigetto dell'appello principale, svolgendo appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità parziale della fideiussione omnibus.
Si è costituita anche concludendo come in epigrafe. Controparte_1
La causa è stata, quindi, posta in decisione sulle conclusioni delle parti, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello principale, rubricato “L'erronea possibilità di procedere Contro con riscossione coattiva mediante ruolo per il recupero del credito di nei confronti del garante privato dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione Nullità della sentenza per violazione dell'art.132 n.4 c.p.c. Violazione e falsa applicazione del d.lgs
n.123/1998, dell'art.2 comma 100 lett.A) L.662/1996, dell'art.1203 c.c., dell'art.8 bis
L.33/2015, degli artt.11,12,14 delle preleggi, degli artt.17 e 21 bis d.lgs n.46/1999 e dell'art.474 c.p.c.” l'appellante contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui ritiene applicabile la procedura di riscossione esattoriale anche “in caso
d'inadempimento degli obblighi privatistici da parte del beneficiario delle agevolazioni”
pagina 6 di 17 Il Tribunale ha ritenuto, infatti, che la norma applicata “si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione” richiamando in proposito “l'art.
8-bis del D.L. n.3/2015, convertito in L.n.33/2015, secondo cui, ai fini del recupero del predetto credito, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzia, “si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art.17 D.lgs. n.46/1999”… L'art.
8-bis D.L. n.3/2015 è, infatti, norma
d'interpretazione autentica e, conseguentemente di applicazione retroattiva
(Cass.n.3025/'21; Cass.n.30739/'19), e si applica estensivamente, non solo all'ipotesi di revoca amministrativa del finanziamento agevolato, ma anche a quella -qui ricorrente -
d'inadempimento del beneficiario del finanziamento”.
L'appellante deduce che solo il rapporto tra Fondo e impresa beneficiaria avrebbe natura pubblicistica mentre il rapporto tra garanti e banca finanziatrice avrebbe natura privatistica e non potrebbe, quindi, ammettersi la surroga ex art. 1203 c.c. né il regresso, che sono istituti privatistici, in favore del Fondo che avrebbe un diritto di natura pubblicistica (v. atto di appello “Nello specifico, né il d. lgs n. 123/98, né la L. 662/96, art. 2, comma 100, lett. a) prevedono, nel caso che ci occupa, un diritto di surroga di Contro
proprio perché incompatibile con la natura pubblicistica del diritto alla ripetizione delle somme pagate e delle prerogative (privilegio e se previsto riscossione tramite ruolo) che ne derivano. D'altro canto, il DM 20 giugno 2005 non può essere ritenuto fonte da legittimare neppure un'ipotesi di surrogazione legale ai sensi dell'art.1203, n. 5 c.c. Per quanto sopra ha errato il giudice di prime cure, perché ha sussunto la fattispecie nell'istituto della surrogazione che, per le ragioni sopra esposte, non ricorre, come non ricorre l'ipotesi di regresso tra coobbligati”).
L'appellante contesta l'applicabilità degli istituti della surroga e del regresso anche sulla base della natura di garanzia autonoma della garanzia prestata dal Fondo e contesta pagina 7 di 17 altresì l'affermazione dell'applicabilità retroattiva delle disposizioni richiamate dal
Tribunale (che prevedono il ricorso all'esecuzione esattoriale anche contro i garanti privati), disposizioni che non sarebbero norme di interpretazione autentica bensì innovative.
Dalla natura privatistica del rapporto di garanzia riguardante l'appellante, questi fa discendere infine la necessità della precostituzione di un titolo esecutivo per l'esecuzione coattiva e censura la sentenza anche per aver ritenuto ammissibile l'esecuzione coattiva in mancanza di un titolo esecutivo.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
La S.C., con decisione che ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.
3448/21, qui richiamata anche ai fini di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., essendo ivi affrontate questioni identiche a quelle sollevate nel presente giudizio, ha, infatti, osservato che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente” (Cass.
9657/24).
pagina 8 di 17 Con il secondo motivo, rubricato “L'erroneo rigetto dell'eccezione di violazione del divieto di doppia garanzia ex punto 4.4 Parte III dell'Allegato al DM 23 settembre 2005
e L.662/1996 Violazione e/o falsa applicazione del DM 23 settembre 2005 e L.
662/1996, carente e/o illogica motivazione” l'appellante censura la decisione nella parte in cui ha respinto il motivo attinente alla violazione della norma sul divieto di doppia garanzia, che, secondo l'appellante, precluderebbe all'istituto di credito erogante di munirsi di ulteriore garanzia reale, bancaria o assicurativa sulla parte di finanziamento garantita dal Fondo di Garanzia.
Il Tribunale ha ritenuto, infatti, che “il predetto divieto non risulta testualmente esteso alla garanzia personale, quale è la fideiussione in questione, rilasciata da persona fisica;
inoltre, il disposto di cui al punto sub n.
4.4 pare applicabile solo nell'ambito del rapporto interno tra Fondo di garanzia e soggetto finanziatore -rapporto rispetto al quale il beneficiario del finanziamento si pone come terzo estraneo”.
L'appellante ritiene, invece, che la disposizione che vieta la c.d. doppia garanzia riguarderebbe anche la fideiussione da egli prestata, da farsi rientrare nella nozione di
“garanzia bancaria”.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
L'interpretazione della norma che stabilisce il divieto, offerta dalla parte appellante, non risulta, infatti, condivisibile.
Il divieto di “garanzia bancaria”, unitamente a quello di garanzia reale e di garanzia assicurativa, per i crediti assistiti da garanzia prestata dal Fondo non riguarda, infatti, a differenza di quanto sostiene l'appellante, le fideiussioni prestate da persone fisiche estranee all'imprenditore beneficiario, non potendosi desumere tale interpretazione né dalla lettera né dalla ratio della norma. pagina 9 di 17 La “garanzia bancaria” alla quale la norma fa riferimento non può essere la garanzia prestata in favore di una banca ma è bensì la garanzia prestata da una banca, così come la garanzia assicurativa è quella prestata da un'impresa assicurativa.
I finanziamenti assistiti da garanzia del Fondo sono quelli concessi da “istituti di credito” (v. art. 2 co. 100, lett. a L. 662/96) e, quindi, non può ipotizzarsi che un'impresa assicurativa sia il soggetto in favore del quale è prestata la garanzia, potendo essere soltanto, nel quadro di tale norma, il soggetto che presta la garanzia.
Allo stesso modo, pertanto, la garanzia bancaria (vietata) è quella prestata da una banca.
Si può poi osservare che la ratio del divieto, contenuto in una disposizione di attuazione di una legge che presidia interessi di natura pubblicistica relativi allo sviluppo e promozione delle PMI, è quella di salvaguardare la ricchezza dell'impresa garantita vietando l'ipoteca e il pegno sui beni della stessa società e il ricorso a garanzie bancarie e assicurative: le garanzie personali prestate da persone fisiche terze rispetto all'impresa beneficiaria non si pongono in contrasto con tale ratio e non rientrano, quindi, nell'ambito del divieto.
Il terzo motivo di appello è così rubricato: “L'erroneo rigetto dell'eccezione di nullità
(parziale) della fideiussione senza clausola omnibus (cd. fideiussione specifica)
n.290455 del 9 maggio 2013 nonostante la conformità al cd. schema ABI;
la presenza nella fideiussione delle clausole poste in violazione della L.287/1990; la conseguente erronea dichiarazione di validità della fideiussione stessa Omessa motivazione su un fatto decisivo per la controversia e/o falsa applicazione della L. 287/1990 artt. 2,14,20, dell'art.41 Cost, dell'art.101 TFUE, degli artt. 1419, 2697, 2729 c.c. nonché degli artt.
115 e 116 c.p.c.; illogica e contraddittoria motivazione”.
Il Tribunale ha respinto la domanda di nullità per violazione della normativa antitrust della fideiussione specifica prestata dall'appellante con la seguente motivazione “…in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di pagina 10 di 17 vigilanza competente (ora AGCM) nei confronti della banca mutuante o di altro istituto di credito che -eventualmente attivata ex art.12 L.n.287/1990 -abbia accertato
l'esistenza, all'epoca della fideiussione specifica per cui è causa (2013), di una intesa anticoncorrenziale per l'utilizzo uniforme delle clausole suddette nelle fideiussioni specifiche, in violazione dell'art.2, comma 2, lettera a) della L.n.287/1990, manca in atti la prova dell'esistenza di una intesa illecita “a monte” fra banche, riferita in particolare all'utilizzo nelle fideiussioni specifiche delle tre clausole dello schema ABI contestate dall'attore. Per tali motivi la domanda attorea di accertamento e declaratoria di nullità per violazione della normativa antitrust della fideiussione specifica del 09/05/2013 non può trovare accoglimento”.
L'appellante censura tale parte della decisione rilevando che per l'altra fideiussione, munita della clausola omnibus, il Tribunale ha dichiarato la nullità, ritenendo provata l'intesa anticoncorrenziale, sulla base del provvedimento di Banca d'Italia n. 55/05, e l'applicazione uniforme delle clausole censurate del modulo ABI anche in epoca successiva, sulla base della documentazione acquisita presso le Banche mediante l'ordine di esibizione impartito in fase istruttoria.
Secondo l'appellante sia il provvedimento di Banca d'Italia che la documentazione acquisita sarebbero prove idonee dell'illecito anticoncorrenziale idoneo a viziare anche la fideiussione specifica.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
La valutazione di nullità parziale delle tre clausole contenute nel modulo ABI è, infatti, derivata dall'accertamento da parte dell'Autorità garante del carattere anticoncorrenziale delle previsioni contenute in tali clausole, accertamento che ha riguardato fideiussioni omnibus e non anche fideiussioni specifiche.
pagina 11 di 17 Come ha ritenuto la S.C., con interpretazione alla quale questa Corte aderisce, il provvedimento antitrust di Banca d'Italia costituisce prova privilegiata per le fideiussioni omnibus e non anche per le fideiussioni specifiche (v. Cass. 19401/24, in motivazione;
v. anche Cass. 21841/24 “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla
Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”).
Con il quarto motivo l'appellante censura “in subordine l'erronea mancata rilevazione
d'ufficio della nullità della deroga all'art.1957 c.c. quale norma inderogabile in quanto poggia sul dovere di buona fede, che è dovere di ordine pubblico Violazione e falsa applicazione dell'art.183 c.p.c., dell'art.1421 c.c. in combinato disposto con l'art.1957
c.c. (omesso rilievo d'ufficio di altra ragione di nullità contrattuale).
Con il quinto motivo viene infine censurata “L'erronea condanna dell'appellato e, in subordine, la necessità di compensazione (stante la soccombenza parziale) e, in ogni Contro caso, l'erronea condanna al pagamento delle spese di quale terzo chiamato su istanza di e/o illogica motivazione;
violazione e/o falsa Controparte_11
applicazione art.91c.p.c.”.
Ritiene la Corte che sia pregiudiziale all'esame di tali motivi l'esame dell'appello incidentale svolto dall'appellata Controparte_5
pagina 12 di 17 poiché l'eventuale fondatezza dell'appello incidentale risulterebbe assorbente dei suddetti due motivi di appello principale.
Con l'appello incidentale l'appellata chiede che venga dichiarata la validità ed efficacia della fideiussione omnibus, che il Tribunale ha dichiarato parzialmente nulla e, a sostegno del motivo di appello, oltre a contestare di aver partecipato ad intese anticoncorrenziali, l'appellata medesima fa rilevare che, anche ove si considerasse
(seppure, secondo la difesa, erroneamente) nulla la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., non vi sarebbe comunque estinzione della garanzia poiché il termine sarebbe stato rispettato con la richiesta stragiudiziale inviata al fideiussore contestualmente alla risoluzione del mutuo.
Ritiene la Corte che il motivo sia parzialmente fondato, nei termini seguenti.
Il Tribunale, dopo aver (condivisibilmente) accertato la nullità parziale della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, ha ritenuto che la garanzia si fosse estinta per il mancato rispetto (essendo mancate tempestive iniziative giudiziali) del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., applicabile per effetto della nullità della clausola di deroga contenuta nell'art. 6 della fideiussione.
Nel dispositivo della sentenza appellata, è stato, quindi, così statuito: “in parziale accoglimento delle domande dell'attore accerta e dichiara la nullità Parte_1
parziale, per violazione dell'art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, della fideiussione omnibus n.990/509263 rilasciata in data 24/06/2011 da e da Parte_1
a favore della Controparte_4 Controparte_6
nell'interesse di (ora , limitatamente agli CP_12 Controparte_7
articoli 2,6 e 8 della fideiussione; dichiara, altresì, la decadenza ex art.1957 c.c. dal diritto di azionare la detta garanzia fideiussoria, a valere anche nei confronti della
attore in via di surrogazione ex Controparte_5
art.1203 c.c., tramite l' ”. Controparte_13
pagina 13 di 17 Per completezza va aggiunto che tale statuizione non ha avuto un concreto effetto sull'efficacia della cartella e sull'intimazione di pagamento poiché il Tribunale ha osservato che “… la cartella esattoriale qui opposta -così come la relativa intimazione di pagamento -poggia anche sulla fideiussione specifica, con la conseguenza che entrambi gli atti impugnati conservano piena validità e idoneità a sorreggere l'azione esecutiva nei confronti dell'attore la cui domanda di Parte_1
nullità/invalidità/inefficacia dev'essere, perciò, respinta”.
Dai documenti agli atti si evince, infatti, che l'obbligazione principale era garantita
(anche) dalla fideiussione specifica di cui si è detto, sino alla concorrenza di euro
150.000,00 (v. doc. 5 appellante).
Ritiene la Corte che la dichiarazione di nullità parziale della fideiussione, limitatamente alle clausole 2, 6, e 8, debba essere confermata, essendo condivisibile la motivazione della sentenza appellata, conforme all'elaborazione della giurisprudenza di legittimità e non adeguatamente contrastata dal motivo di impugnazione.
Contro L'appellata contesta, tuttavia, in modo specifico anche che da tale dichiarazione di nullità parziale (specificamente dalla nullità della clausola 6 che contiene deroga all'art. 1957 c.c.) il Tribunale abbia fatto derivare la decadenza dalla fideiussione omnibus, per il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 1957 c.c.
L'appellata ritiene, infatti, come si è accennato, che la norma di cui all'art. 1957 c.c.
(applicabile se si ritiene inoperante la clausola di deroga) sia stata comunque rispettata con l'invio di una richiesta stragiudiziale di pagamento.
Ritiene la Corte che tale doglianza sia fondata.
In punto di fatto, dai documenti prodotti risulta che:
pagina 14 di 17 -la ha comunicato la risoluzione del contratto di mutuo, fonte dell'obbligazione CP_5
principale, chiedendo il pagamento dell'intera somma dovuta, sia alla debitrice principale che ai fideiussori con lettera datata 25.9.2013, ricevuta dall'odierno appellante l'8.10.2013 (doc. 9 appellante)
-la fideiussione omnibus (doc. 6 appellante) contiene una clausola in base alla quale il garante dovrà “pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta” (art. 7).
In punto di diritto si può, pertanto, ritenere che il tenore della garanzia prestata dall'odierna parte appellante depone per la qualificazione della stessa come garanzia a prima richiesta e consente, quindi, di ritenere osservato il termine previsto dall'art. 1957
c.c. anche ove l'iniziativa del creditore venga assunta mediante una richiesta stragiudiziale (v. Cass. 22346/17, secondo cui “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”).
Nel caso di specie, quindi, la missiva inviata dalla al debitore principale e alla CP_5
garante in data 25.9.2013 per richiedere il pagamento contestualmente alla risoluzione del contratto (che ha determinato l'esigibilità del credito e, quindi, la decorrenza del termine ex art. 1957 c.c.), consente di ritenere il termine rispettato.
L'accoglimento parziale dell'appello incidentale, che determina la riforma della sentenza appellata nella sola parte in cui ha dichiarato la decadenza dalla fideiussione, assorbe il quarto motivo di appello principale, volto a contestare l'omesso rilievo d'ufficio di altra ragione di nullità della deroga all'art. 1957 c.c., motivo che comunque pagina 15 di 17 non sarebbe idoneo, anche ove fondato, a determinare la riforma della sentenza in senso favorevole all'appellante: il rigetto dell'opposizione alla cartella e all'intimazione di pagamento è, infatti, dipeso dalla accertata validità ed efficacia della fideiussione specifica, rispetto alla quale nessun rilievo assume l'eventuale dichiarazione di nullità della deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione omnibus (come ha rilevato il
Tribunale), indipendentemente dalle ragioni di nullità.
Anche il sesto motivo di appello principale, riguardante la statuizione sulle spese di lite, rimane assorbito dall'accoglimento dell'appello incidentale, che impone una nuova regolazione delle spese per entrambi i gradi, secondo l'esito complessivo ((v. Cass.
14916/20 “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”).
L'esito complessivo vede la soccombenza prevalente dell'odierno appellante, essendo accolta soltanto la sua domanda di nullità parziale della fideiussione omnibus (senza riflessi sulla decadenza ex art. 1957 c.c. e sulla validità ed efficacia della cartella opposta) ed essendo respinti tutti gli altri motivi di opposizione.
Le spese di lite, pertanto, possono essere compensate nella misura di 1/3 e poste per i residui 2/3, liquidati in dispositivo, a carico di sulla base dei parametri Parte_1
previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone: pagina 16 di 17 1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie parzialmente l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza appellata, revoca la dichiarazione di decadenza dal diritto di azionare la garanzia contenuta nel capo 1 del dispositivo, che conferma nel resto;
3. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/3;
4. condanna l'appellante al pagamento dei residui 2/3 delle spese di Parte_1
lite, che liquida per compensi in favore di ciascuna delle parti appellate in euro
9.402,00 per il primo grado e in euro 6.660,00 per il secondo grado, oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
5. dispone la distrazione delle spese liquidate ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore di;
Controparte_1
6. dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui Parte_1
all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 12.9.2024
Il Presidente est.
Rossella Milone
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6 ottobre 2017 (e relativa intimazione di pagamento n. 06820189029370004/000 notificatagli in data 31 agosto 2018) in quanto non potevano essere concesse garanzie ulteriori sulla quota di finanziamento già garantita dal Fondo ex D.M. 23 settembre
2005;
c) in VIA SUBORDINATA, previo accertamento in via incidentale: