TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza dell'11 febbraio 2025 e all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 273 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2022, vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07.05.1975, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo De Martis, presso il cui studio in
Grosseto Viale Ombrone n. 7, è elettivamente domiciliato in virtù di procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore sig. con sede in Follonica ma Controparte_2
elettivamente domiciliata in Grosseto, Viale Ombrone n.44, presso e nello studio dell'Avv. Marco Picchi, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti telematici.
CONVENUTA
OGGETTO: categoria e qualifica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto, accertato e dichiarato – previa occorrenda CTU contabile – che in relazione al rapporto lavorativo per cui è causa, intercorso tra le parti dal 16.05.2013 al
17.12.2018, il sig. ha maturato un credito per differenze retributive Parte_1 nella misura di complessivi € 59.120,91, giusto conteggio allegato sub n. 7, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà accertata in corso di causa, il tutto per le causali e le ragioni meglio esposte in atti, condannare la Controparte_1
al pagamento in favore del sig. dell'anzidetto credito retributivo
[...] Parte_1 nella misura di complessivi € 59.120,91, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà accertata in corso di causa, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo saldo.
Con vittoria dei compensi professionali e delle spese del giudizio. Rimborso forfettario, cap e iva come per legge”.
Convenuta: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere la domanda proposta dal ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”.
FATTO E DIR ITTO
1. Con ricorso depositato in data 21 giugno 2022, adiva il Parte_1
Tribunale di Grosseto, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di veder accertata e dichiarata la spettanza in proprio favore di differenze retributive in ragione della diversa quantità e qualità dei servizi prestati, con ogni conseguenza di legge secondo le conclusioni sopra trascritte. A tal fine rappresentava (i) di aver prestato servizio dal 16.05.2013 al 17.12.2018 alle dipendenze di azienda operante in Follonica nel Controparte_1
settore del riciclo e della gestione dei rifiuti, con la qualifica di Responsabile tecnico addetto all'impianto di frantumazione e recupero inerti e inquadramento al 2° livello ex CCNL Commercio (all. 2 e 3 ric.); (ii) che a partire dalla data di trasformazione del suo contratto a tempo pieno e indeterminato, quindi dal 1°.11.2014, le proprie mansioni – pur rimanendo formalmente inquadrate nel livello 2° - subivano una modifica qualitativa,
Pag. 2 di 20 tale da renderle riconducibili al livello superiore del CCNL Commercio, e quantitativa dal momento che, a fronte di un orario contrattuale di 40 ore, assumeva di aver lavorato 50 ore settimanali nel periodo dal 1°.11.2014 al
31.12.2015 distribuite su sei giorni (precisamente dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle 8.00 alle 13.00 il sabato); mentre dal 1°.01.2016 assumeva di aver lavorato 55 ore settimanali, cosi distribuite: dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00 il sabato.
2. Si costituiva la società convenuta in persona del Controparte_1
l.r. contestando in fatto e diritto l'avverso ricorso e Controparte_2
chiedendone il rigetto. In particolare, contestava il fondamento della domanda, deducendo che l'odierna vertenza si inserisce nel contesto di una lunga serie di iniziative giudiziarie intraprese negli ultimi anni nei confronti di da parte di un gruppo ben determinato di ex Controparte_1
dipendenti, facenti parte della famiglia o alla stessa legati. Pt_1
3. Acquisiti i documenti di cui alle ordinanze istruttorie in atti (tra cui i verbali delle dichiarazioni testimoniali rese dagli ex dipendenti di CP_1
nella causa n. 281/2022 tra e svoltasi in
[...] Controparte_1 Pt_2
parallelo), venivano poi escussi numerosi testimoni;
previo deposito di memorie autorizzate, all'odierna udienza la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza di cui è stata data lettura.
***
4. Va innanzitutto ricordato, circa la distribuzione dell'onere probatorio nelle fattispecie come quella in esame, che tanto nel caso in cui il lavoratore agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore quanto in quello in cui rivendichi solamente d'aver svolto un orario maggiore rispetto a quanto convenuto, egli ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda quali fatti costitutivi della pretesa fatta valere. Nel merito, la S.C. ha avuto modo di affermare, a più riprese,
Pag. 3 di 20 che nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (così le sentenze gemelle nn. 26233 e 26234 del 30.10.2008; si veda anche Cass.
28284/2009, 20272/2010 e 8589/2015).
Il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha quindi l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (si veda ancora
Cass. sez. lav. sent. 8025 del 21.5.2003 ove la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento superiore, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto).
5. Sebbene la deduzione e la prova dei necessari passaggi di siffatto procedimento logico-giuridico spetti ab imo a colui che agisce in giudizio, parte resistente ha inteso inficiare il materiale offerto minando in radice la credibilità dei testimoni e dell'intero contesto nel quale la domanda si innesta, ribadendo con forza il concetto che gli eventi descritti sarebbero vincolati dagli interessi sottostanti della famiglia e degli “storici” Pt_1
dipendenti tuttora a essa legati.
È indubbio che la vicenda presenti profili peculiari che impongono cautela nell'esame delle prove addotte dal ricorrente. Essa si innesta effettivamente
Pag. 4 di 20 nel contesto delle vicende relative alla gestione di alcune società facenti capo alla famiglia e, di riflesso, nel cono degli interessi dei loro Pt_1
dipendenti, da questi fatti valere anche in sede giudiziaria in tempi recenti.
L'odierno ricorrente è fratello di entrambi figli di Persona_1 [...]
(il quale pure lavorava per e ha intentato una CP_3 Controparte_1
causa di impugnazione del licenziamento, respinta da questo Tribunale con sentenza n.23/2021). intraprende l'attività imprenditoriale nel Persona_1
settore delle costruzioni e degli inerti sin dal 1994 con una propria impresa individuale. Nel dicembre 2005 viene costituita la il Controparte_4
cui capitale sociale risulta suddiviso tra i fratelli e , Per_1 Parte_1
odierno ricorrente, il quale assume anche il ruolo di Responsabile Tecnico.
Dieci anni dopo la società viene posta in liquidazione e, successivamente, ammessa alla procedura di concordato preventivo. Intanto, nel gennaio
2013, costituiva la società odierna Persona_1 Controparte_1
resistente. Le quote facevano capo ai congiunti e Persona_2 Per_3
(rispettivamente moglie e zia), nominata Amministratore Unico e
[...]
legale rappresentante. Certo non casualmente, subito dopo la costituzione e precisamente nel febbraio 2013, quale Amministratore Unico Persona_1
e legale rappresentante di locatrice, e , Controparte_4 Persona_3
quale Amministratrice Unica e legale rappresentante di Controparte_1
locataria, sottoscrivono un contratto di affitto del ramo di azienda
[...]
“multimateriale” avente durata ventennale.
Nel novembre 2014 le socie e escono dalla Persona_2 Persona_3
società, cedendo le quote al socio Alla Asta subentra quale Controparte_2
nuova Amministratrice Unica della IE GI BE CI
(teste di parte ricorrente, escussa all'udienza del giorno 8.11.2023, di cui appresso si dirà). Accade poi che due anni dopo, nel novembre 2016, la acquista da - come detto, in Controparte_1 Controparte_4
liquidazione e sottoposta a concordato preventivo - il ramo di azienda c.d.
“inerti” (dopo che – come appena ricordato – gestiva già, quale locataria, il
Pag. 5 di 20 ramo “multimateriale” della . Nel settembre del 2018 si Controparte_4
completa il passaggio di mano allorché il viene nominato CP_2
amministratore unico e l.r. della Qualche mese prima, nel marzo CP_1
2018, veniva in parallelo costituita la il cui capitale sociale, Controparte_5
inizialmente sottoscritto per una quota minoritaria anche dallo stesso viene sottoscritto interamente dalla moglie Persona_1 Persona_2
Amministratrice Unica della società. Ancora due anni dopo, nel settembre
2020, tutte le quote di vengono cedute al giovane Controparte_5 Parte_3
figlio di , che viene nominato Amministratore
[...] Parte_4
Unico della società; anch'egli è un ex dipendente di Controparte_1
(escusso nel contesto delle presente vicenda), oltre che marito di Per_4
cugina di
[...] Persona_1
Ulteriore fatto è che vari ex dipendenti dell'odierna resistente sono passati a lavorare per la e pure escussi quali CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
testimoni); lo stesso ricorrente ha riconosciuto in udienza di svolgere a titolo gratuito mansioni di responsabile tecnico della CP_5
A completare il quadro, è stata acquisita prova documentale della pendenza tra le parti ed di un contenzioso Controparte_1 CP_5
giudiziario, promosso nel febbraio 2022, con il quale CP_5 Persona_1
in proprio e quale liquidatore della venivano chiamati Controparte_4
a rispondere dei danni cagionati alla odierna resistente Controparte_1
innanzi alla Sezione Specializzata per le Imprese del Tribunale di Firenze, sull'assunto che avessero posto in essere atti di concorrenza sleale e sviamento della clientela ai danni di Solo quattro Controparte_1
mesi dopo veniva introdotto da il presente contenzioso. Parte_1
Questi i fatti e il contesto documentalmente risultante.
Esso certamente non può non sollevare interrogativi e suscitare perplessità
(che portarono, in effetti, questo stesso Tribunale a dubitare della genuinità del quadro emerso nel contesto della causa parallela n. 281/2022, decisa con
Pag. 6 di 20 sentenza n. 35 pubblicata in data 23.1.2024, il cui esito è stato tuttavia ribaltato dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 635/2024, depositata in atti quale all. F di parte ricorrente).
Purtuttavia, per quanto doverosamente valutati con la dovuta cautela, gli elementi offerti da parte ricorrente appaiono in questa sede convincenti e non sono suscettibili di essere adeguatamente erosi dalle contestazioni che parte resistente muove rispetto all'iniziativa giudiziaria del ricorrente e a quelle altre analoghe che l'hanno preceduta (il riferimento è all'elenco delle cause e iniziative intraprese dagli e dai loro dipendenti contro Pt_1 CP_1
riportato alle pagg. 2 e 3 della memoria di costituzione della
[...]
società nella presente causa).
Soprattutto non convince l'argomento, considerato decisivo dalla resistente, ovvero il dubbio che essa solleva su quale amministratore di Parte_1
fatto della . Argomenta infatti nelle memorie conclusive la Controparte_1
resistente che, salvo ritenere la totale inattendibilità dei testi tutti, alla stregua della chiara deposizione resa dall'ex amministratrice CI (e, a corollario, dagli altri testi di parte ricorrente), sarebbe stato Parte_1
il vero amministratore della società sino al luglio 2018 ovvero fino al momento il subentrava quale nuovo amministratore e veniva CP_2
nominato un direttore generale nella persona di (cfr. docc.12/14 Parte_5
res.). Quindi se era un amministratore di fatto – conclude parte resistente – tutte le mansioni e l'impegno lavorativo in genere, descritti in ricorso, devono essere ricondotti al suo profilo gestorio, con esclusione conseguenziale della natura di soggetto lavoratore subordinato in capo al ricorrente e con quanto da ciò dovrebbe conseguire in punto di domanda per le differenze retributive.
Si tratta di un assunto, sollevato solo in ultimo, che avrebbe chiesto ben altra deduzione e sviluppo. Sarà sufficiente ricordare che, già su un piano astratto, la figura dell'amministratore di una società a responsabilità limitata
Pag. 7 di 20 e la posizione di dipendente possono coesistere purché vengano rispettate talune condizioni, che – dato il contesto nel quale l'argomento è stato proposto – non occorre qui ulteriormente approfondire nel dettaglio. Si consideri poi che la CI è stata nominata nel 2014 ovvero dopo la cessione integrale delle quote societarie da parte dei prossimi congiunti dei fratelli quindi quando gli altri soci, in testa, considerati ostili, Pt_1 CP_2
avevano già il pieno controllo della società. Appare quantomeno strano che solo a distanza di anni essi si siano avveduti che la CI non avesse che un ruolo formale e che nessuno, per anni, abbia avuto nulla da ridire sul presunto ruolo di amministratore di fatto da parte dell Evidentemente Pt_1
quell'assetto era concordato e andava bene che il ricorrente continuasse a rivestire il ruolo di dipendente e responsabile tecnico dell'impianto senza formali poteri gestori.
6. Ritiene, in definitiva, il Tribunale che il corposo materiale istruttorio raccolto a sostegno delle tesi di parte ricorrente debba imporsi rispetto a una lettura meramente retrospettiva della vicenda, sprovvista di decisivi elementi a sostegno.
Il riferimento è alle deposizioni testimoniali tutte, comprese quelle relative ai testi che non erano dipendenti della e alle risultanze delle CP_1
trascrizioni sul registro “non ufficiale” delle presenze sul lavoro;
elementi considerati attendibili anche dalla Corte d'Appello fiorentina nella sentenza con la quale ha riformato la decisione di prime cure, sopra richiamata, all'interno del contenzioso tra la resistente e l' in relazione ai maggiori Pt_2
obblighi contributivi derivanti dall'effettivo impegno lavorativo dei dipendenti di . Controparte_1
7. Prendendo le mosse dal superiore inquadramento, appare opportuna una prima considerazione: nell'agosto 2018 il nuovo management nomina un direttore generale, nella persona del già ricordato Questi venne Parte_5
inquadrato nel 1° livello CCNL e gli vennero affidati incarichi di occuparsi
Pag. 8 di 20 del coordinamento, direzione ed organizzazione del personale, della verifica delle autorizzazioni all'esercizio delle varie attività nonché del controllo del rispetto delle normative sulla tutela ambientale, sulla conformità degli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (così riconosce la stessa parte resistente, citando i propri docc.12/14).
Ebbene, appare evidente che le mansioni appena descritte sono sovrapponibili a quelle svolte dall Peraltro, la teste comune ha Pt_1 CP_6
riferito che in realtà era sempre l a svolgere le mansioni suddette anche Pt_1
dopo che venne nominato lo in quanto questi “(…) si occupava di Pt_5 controllare e visionare l'operato dei dipendenti riferendo alla proprietà, non aveva le competenze tecniche per svolgere le mansioni per le quali era stato nominato, del resto non aveva esperienze pregresse in tal senso”, mentre la
CI “si occupava dei rapporti con le Banche, dei pagamenti, si recava alla posta. Per la parte finanziaria si relazionava con il ” (così la CP_2
teste all'udienza del 6.3.2024). In senso analogo, il teste di parte CP_6
ricorrente alla medesima udienza, ha riferito che “lo non aveva Tes_1 Pt_5
le qualifiche per svolgere le mansioni di direttore tecnico, non aveva
l'esperienza e la formazione necessarie, non avrei potuto farlo neppure io che ho più competenze ed esperienza di lui. Le svolgeva di fatto
[...]
. ADR Per quel che era la mia esperienza, lo fu messo a Parte_1 Pt_5 svolgere un'attività di controllo e raccordo con la proprietà su incarico del quando andò via la CI. Ricordo che lo nel relazionarsi CP_2 Pt_5 con noi dipendenti spesso usava espressioni del tipo: “mi ha detto CP_2
…”, nel senso cioè che egli riportava a noi le indicazioni del CP_2
. CP_2
La versione della è confermata dalla stessa amministratrice CI, CP_6
la quale ha riferito che ella si limitava a “curare la contabilità e a seguire i rapporti con le banche. Di fatto la società veniva gestita da Parte_1
” (udienza 08.11.2023, pag. 1).
[...]
Pag. 9 di 20 Sul piano delle risultanze della prova non orale utili al fine di inquadrare correttamente le mansioni svolte dal ricorrente, parte ricorrente all'udienza del 7.2.2023 ha depositato la scheda dell'Albo Nazionale Gestori
Ambientali (all. E), da cui si evince che l' ha sempre rivestito il ruolo di Pt_1
Responsabile tecnico, anche in presenza dello Ha altresì depositato in Pt_5
allegato al ricorso (doc. 9) una serie di lettere di incarico conferite al ricorrente a partire dal 2013 (dirigente indicato quale responsabile delle aree operative degli impianti, del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.), responsabile della produzione di fabbrica ai fini della marcatura europea dei prodotti, responsabile del controllo di produzione di fabbrica (FPC).
Queste e altre mansioni sono state poi confermate dai testi in risposta affermativa al cap. 9 e quindi a conferma che l' rivestisse una serie di Pt_1
incarichi e ruoli (Responsabile tecnico albo gestori ambientali;
Responsabile tecnico addetto agli impianti di frantumazione e recupero inerti;
Responsabile del controllo di produzione di fabbrica;
Responsabile dei due impianti di recupero inerti siti in Follonica e Caldana, dell'impianto di recupero rottami ferrosi e multimateriale sito in Follonica e dell'impianto di recupero carta e cartone presso Unicoop Tirreno Soc. Coop. a Vignale
Riotorto; Referente interno per l'attività di autotrasporto rifiuti per conto proprio e per conto terzi;
Gestione diretta o tramite incaricato dei registri e formulari, referente interno per la dichiarazione annuale 'Mud', gestione di provvedimenti di iscrizione o variazione dei titoli autorizzativi e documenti dei mezzi, verifica dei titoli autorizzativi per conferimento ai vari impianti;
Referente dei rapporti contrattuali con consulenti esterni e con produttori e destinatari;
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione).
Sempre in tema di prova testimoniale, è emerso in maniera netta che l' Pt_1
era responsabile sia dell'impianto dedicato al trattamento degli inerti che di quello dedicato a quello dei multimateriali (cfr. deposizione del teste di parte ricorrente all'udienza del 12.06.2024). Il teste di parte CP_8
ricorrente che lavorava presso l'impianto di multimateriali, distante Tes_1
Pag. 10 di 20 qualche centinaio di metri dall'altro impianto, ha precisato infatti che
“l'ufficio di fisicamente si trovava presso l'impianto Parte_1
multimateriali, ma lui andava e veniva tra i due impianti, era responsabile tecnico di entrambi gli impianti” (così all'udienza 06.03.2024). Le sue mansioni sonno state descritte puntualmente e riassunte nel cap. 1 di parte ricorrente al quale i testi CI, e hanno risposto CP_6 Tes_1
affermativamente, confermando che l era responsabile del Pt_1
coordinamento e della direzione di ciascun singolo gruppo o settore di lavoro relativo ai punti espressi nel detto capitolo.
Egli rivestiva altresì il ruolo di responsabile commerciale, provvedendo agli acquisti e occupandosi delle vendite e conduceva personalmente le trattative, come hanno confermato tutti i testi, anche quelli estranei alla cerchia dei dipendenti. Il riferimento è ai testi escussi all'udienza del
6.3.2024, Signori e , che hanno confermato il cap. 4 di parte Tes_2
ricorrente (in particolare, il Signori, dipendente di Unicoop, ha riferito che
“(…) Per il contratto di appalto per il ritiro dei rifiuti in quesitone ho trattato con nella persona dell' sia nel Controparte_1 Parte_1
periodo ottobre 2015 / gennaio 2016 che per i rinnovi successivi annuali.
Per ogni contratto d'appalto che stipuliamo il nostro ufficio legale da tempo ha istituito la prassi di indicare due figure di responsabili, una per Unicoop
e una per controparte che, nello specifico, era l'Asta appunto (…)”; il poi ha così riferito: “Sono dipendente di con Tes_2 Controparte_9
sede in Roma Circonvallazione Clodia. Circa 4 anni addietro, non so essere più preciso, ho trattato con per il conferimento presso Parte_1
degli inerti prodotti dalla nella zona alto Controparte_1 CP_9
grossetana. Abbiamo fissato prezzi e tipologia di materiale …”). Il primo teste, nel confermare le circostanze di cui al cap. 4, ha precisato che l'amministratrice CI si limitava a firmare il contratto.
È emerso poi che all'interno della società erano presenti tre settori, affidati alla per la parte contabile e amministrativa;
all per le CP_6 Tes_1
Pag. 11 di 20 relazioni esterne e all' per la parte relativa al controllo sul CP_3
personale dipendente e alla manutenzione dei mezzi. Tali figure professionali facevano capo al ricorrente, come hanno confermato i testi
CI, rispondendo affermativamente al capitolo di prova CP_6 Tes_1
n.
8. In proposito il teste di parte resistente, il sindacalista , ha Tes_3 affermato che “era colui che dava ordini ai dipendenti” Parte_1
(udienza 19.12.2023).
7.1. Ebbene, così riassunto il quadro probatorio, ritiene il Tribunale che tali elementi tutti non possano che imporre di ricondurre le dette mansioni all'interno del livello primo del CCNL applicato in azienda.
A questo livello infatti appartengono “i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate” (si menzionano espressamente tra questi i seguenti profili: capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale, marketing, legale;
gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico;
responsabile laureato in chimica – farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali;
gerente o capo di officina o di sede assistenziale con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa;
responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;
product manager;
esperto di sviluppo organizzativo;
capo dei processi formativi e altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione).
Al livello 2° appartengono invece “i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere
Pag. 12 di 20 di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica” (sono elencati espressamente i seguenti lavoratori: ispettore;
cassiere principale che sovraintenda a più casse;
propagandista scientifico;
addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi;
capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita;
contabile con mansioni di concetto;
segretario di direzione con mansioni di concetto;
consegnatario responsabile di magazzino;
agente acquisitore nelle aziende di legname;
agente esterno consegnatario delle merci;
determinatore di costi;
estimatore nelle aziende di arte e antichità; spedizioniere patentato;
enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;
chimico di laboratorio;
capitano di rimorchiatore;
tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio chimico;
interprete o traduttore simultaneo;
collaudatore e/o accettatore: il lavoratore che in piena autonomia provvede ad effettuare la prova e la diagnosi dell'autoveicolo, predispone il piano di lavorazione, effettua il controllo di accettazione e quello di delibera, provvede a valutare il costo della riparazione e ad intrattenere con la clientela rapporti rappresentativi nell'ambito della sua specifica funzione;
capo piazzale: coordina su specifico incarico del gestore il personale e le vendite in quegli impianti che per struttura ed importanza richiedono tale funzione;
svolge inoltre le normali mansioni di pompista specializzato;
programmatore di officina: il lavoratore che svolge congiuntamente i seguenti compiti: coordina l'attività di più linee di accettazione e, sulla base di piani di lavorazione sulle singole commesse predisposte dai vari accettatoli, pianifica, in piena autonomia operativa, l'attività dell'officina, ne predispone il piano di lavoro stabilendo la sequenza degli interventi sui singoli autoveicoli, determina autonomamente i relativi tempi di consegna e fornisce i dati e le relative imputazioni dei costi per la contabilità di officina;
assistente del product manager;
internai auditor;
specialista di controllo di qualità; analista di procedure organizzative;
optometrista laureato in Ottica e
Optometria con abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di
Ottico ai sensi dell'art. 6 decreto del Ministro della Sanità del 23.4.1992 o
Pag. 13 di 20 dell'art. 140 R.D. 27.7.1934, n. 1265; farmacista di parafarmacia e altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione).
Come è agevole evincere, nel primo livello si trovano lavoratori che - come l' - occupano ruoli di elevata importanza, con responsabilità direttive e Pt_1
alla guida di unità operative, in grado di intraprendere azioni indipendenti nell'ambito di una certa autonomia operativa, ma sempre accompagnata da responsabilità, quindi i responsabili di diversi servizi e dipartimenti, sia tecnici, sia amministrativi, sia commerciali, sia legali.
Al contrario non si addicono alla figura dell'Asta attività di mero concetto quali quelle descritte al secondo livello, caratterizzate dalla mancanza di funzioni direttive, con un grado di autonomia operativa ben più limitato.
La descrizione e la stessa elencazione esemplificativa dei due livelli rendono evidente che le minori competenze e responsabilità proprie del livello d'inquadramento formale dell'Asta siano incompatibili con le mansioni da questi in concreto svolte, caratterizzate da complessità e da elevato grado di responsabilità. Si pensi che nel primo livello viene indicato anche il semplice gestore di un negozio, laddove il target economico dei contratti indubbiamente negoziati dall'Asta renderebbe, per ciò solo, praticabile il suo inquadramento al primo livello.
8. Discorso analogo va fatto in ordine all'invocato straordinario.
I testi di parte ricorrente che lavoravano per la hanno Controparte_1
illustrato il contesto nel quale lavoratori e proprietà decisero di posticipare il pagamento dello straordinario al tempo in cui la società, impegnata nel
“salvataggio” di attraverso l'acquisizione e gestione dei Controparte_4
rami d'azienda a questa facenti capo (inerti e multimateriali), avrebbe consolidato la propria posizione. Così alla fine del 2014, dopo l'acquisto del
51% delle quote di da parte del e la nomina Controparte_1 CP_2
della nuova amministratrice CI, in un'ottica di solidarietà collettiva
Pag. 14 di 20 finalizzata, i dipendenti accettarono di posticipare il pagamento delle spettanze per le ore di straordinario svolte e i soci si impegnarono a non distribuire gli utili in proprio favore. All'interno di tale intesa, pur non formalizzata, si inserisce il registro non ufficiale di cui tanto s'è discusso e la cui esistenza è ormai difficile revocare in dubbio. È evidente che a un certo momento tale accordo venne meno;
parte ricorrente sostiene dopo la distribuzione degli utili in proprio favore decisa dai soci di maggioranza nel
2017 e nel 2018. Quindi, dopo la nomina nel settembre 2018 del nuovo amministratore nella persona del visto evidentemente come CP_2
soggetto ostile, i dipendenti decisero di aprire una vertenza sindacale, come
è stato confermato in udienza dal sindacalista , che, in merito CP_10 al registro, ha dichiarato: “Mi venne consegnata in azienda una copia di un registro ove erano segnati gli straordinari” (udienza 19.12.2023).
Il registro parallelo è stato acquisito in atti (cfr. all. D depositato dalla difesa della ricorrente all'udienza del 7.2.2023) e per quel che qui rileva riporta le annotazioni orarie dei dipendenti compreso l nel periodo dal gennaio Pt_1
2015 al marzo 2018; risulta che esso era materialmente detenuto e curato dalla responsabile amministrativa Quest'ultima – si Persona_5
ripete, teste comune - ha dichiarato in proposito di essere stata presente al momento in cui i lavoratori consegnarono in azienda il registro al sindacalista , aggiungendo che “…Fu presa quella decisione CP_10
perché ci stancammo di aspettare vedendo che la situazione non si sbloccava” (udienza del 14.02.2023, verbale acquisito dalla causa n.
281/2022, / ). Controparte_1 Pt_2
Il registro altro non era che una fotocopia di quello ufficiale inviato al consulente del lavoro, sul quale tuttavia venivano aggiunte le ore di straordinario.
La ha riferito infatti che “(…) i fogli presenza trasmessi mensilmente CP_6
allo studio di consulenza commerciale riportavano le sole ore
Pag. 15 di 20 contrattualmente previste, mentre le ore effettivamente lavorate, ovvero gli straordinari, erano periodicamente annotati su una copia di quegli stessi fogli presenza (che le si mostrano, cfr. all. D) secondo le indicazioni fornite dai singoli lavoratori, al fine di poter successivamente elaborare il conteggio delle differenze retributive maturate” (udienza 06.03.2024). Nel contesto delle dichiarazioni acquisite dal procedimento n. 281/22 R.G., la stessa ha precisato: “io parallelamente tenevo un registro informale dove annotavo le ore in più lavorate che, come ho detto, mi venivano indicate per iscritto o a voce dai lavoratori interessati (…) ADR: Di fatto custodivo il registro ufficiale e quello non ufficiale delle presenze. ADR: Nel giugno o luglio 2018 decidemmo di consegnare il registro non ufficiale al sindacato, che sulla scorta dei conteggi inviò una pec alla proprietà. (…)”
In senso conforme, l'ex amministratrice CI ha poi così dichiarato:
“(...) Sin dal mio ingresso in azienda, ho constatato che era presente un registro informale dove i dipendenti segnavano le ore. Per la precisione il registro era tenuto dalla e lei effettuava le annotazioni sulla scorta CP_6
delle informazioni ricevute dai dipendenti (…) ADR So che allo studio del commercialista veniva inviato il registro non contenente le ore CP_11
effettive, ma quelle delle buste paga. ADR In sostanza i registri erano identici nella loro redazione grafica, quello custodito dalla CP_6 conteneva l'aggiunta delle ore effettivamente lavorate (…) ADR Riconosco i fogli presenza curati e custoditi dalla in quelli che ora mi vengono CP_6
esibiti. Si dà atto che la difesa ha esibito alla teste il proprio allegato Pt_1
D) (…) ADR Non so dire per conoscenza diretta da che data la abbia CP_6
cominciato a registrare le ore effettive di straordinario. Ritengo che il registro informale da lei tenuto sia coevo all'accordo del novembre 2014 perché era funzionale all'accordo stesso” (udienza 08.11.2023).
Anche il teste ha riconosciuto in udienza i fogli del registro parallelo, CP_8 precisando che lui portava “settimanalmente i fogli presenza a Parte_4
che li raccoglieva e li consegnava alla responsabile amministrativa
[...]
Pag. 16 di 20 (udienza 12.06.2024). E anche la teste ha confermato CP_6 CP_7
l'esistenza di tale prassi (“…so che se ne occupava la e Persona_5 ho visto che teneva i fogli in un cassetto della sua scrivania”; così all'udienza del 12.06.2024).
Ebbene è sufficiente effettuare la media delle ore risultanti da tale registro relativamente alla specifica posizione di per avere Parte_1
sostanziale riscontro circa il dato allegato dalla ricorrente ovvero quello di un suo impegno lavorativo individuabile in 50 ore settimanali nel periodo dal 1°.11.2014 al 31.12.2015 e 55 ore settimanali dal 1°.01.2016 alla cessazione del rapporto (secondo l'articolazione oraria indicata nel capitolo
10 di parte ricorrente ovvero dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00 il sabato e successivamente, dal
1°.01.2016, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00 il sabato). Capitolo di prova che i testi CP_6
e hanno confermato senza riserva. CP_8 CP_7
Conferma è pervenuta poi da soggetti esterni all'azienda e, nello specifico, dai trasportatori e all'udienza 07.05.2024. Il primo, CP_12 Per_6
dipendente di una cooperativa che lavorava con ha Controparte_1 così riferito “(…) in sostanza quel centro era sempre aperto. Io chiamavo in ufficio e arrivava l' o il padre anche, ad esempio, la sera Parte_1
alle 19 e mi consentiva di fare il mio lavoro”. Il secondo, dipendente di
[...]
ha così dichiarato: “quando scaricavo il camion presso Parte_6
trovavo l' a qualsiasi ora della giornata, potevano Controparte_1 Pt_1
essere le 13 o le 18 della sera. Noi eravamo soliti chiamare, rispondeva la segretaria o padre in caso ci aprivano (…) ADR Capitava anche la Pt_1
sera dopo le 18, quindi ad esempio le 18,30 o le 19 o anche la mattina presto”.
L'art. 2108 c.c. stabilisce che il lavoratore ha diritto a una retribuzione maggiore per le ore di straordinario, che devono essere debitamente
Pag. 17 di 20 autorizzate. È principio indiscusso, tuttavia, che il consenso possa essere reso anche implicitamente dal datore di lavoro, il quale trae benefici dalle prestazioni del lavoratore e ciò in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Consapevolezza e assenso che, nel caso di specie, non possono non ritenersi sussistenti, come si evince dalla circostanza che tanto l'amministratrice CI che il socio di maggioranza
(poi amministratore) erano quotidianamente presenti in azienda CP_2
(cfr. dichiarazioni della CI rese all'udienza del giorno 8.11.2023 e della all'udienza del 6.3.2024 e “ciò sia prima (quando era solo CP_6
socio) che dopo che è diventato amministratore anche se ciò è avvenuto a settembre 2018 …”.
È quindi impensabile che essi, che rappresentavano l'organo di amministrazione e la proprietà dell'azienda, non fossero consapevoli dell'impegno richiesto dalle caratteristiche della prestazione lavorativa necessaria per assicurare che gli impianti funzionassero regolarmente, conformandosi alle variabili e imprevedibili esigenze dei maggiori fruitori di esso.
8.1. Ai fini della determinazione delle differenze retributive sia in ordine alla superiore qualifica che allo straordinario può essere utilizzato il conteggio depositato in atti da parte ricorrente (all. 7 e 8). Esso infatti è stato contestato unicamente con riguardo all'an della prestazione, senza indicare specificamente, una volta assunti il maggior orario e il superiore inquadramento del lavoratore, eventuali incongruenze o errori nei relativi calcoli.
L'unico rilievo accoglibile, che non attiene al calcolo in sé quanto alle voci in esso correttamente riconducibili, riguarda la determinazione dell'importo relativo alle ferie non godute, dal momento che in esso risulterebbero computate a tale titolo ore di cui, dalle risultanze delle buste paga, il ricorrente avrebbe invece regolarmente usufruito. Asta, in sede di
Pag. 18 di 20 interrogatorio libero, ha dichiarato che la circostanza non deve sorprendere poiché anche quando risultava in ferie in realtà lavorava, come sarebbe successo anche ad altri. E invocava, a riprova, l'acquisizione dei registri dei formulari da parte delle società , CO e il NO CP_1 Parte_6
per confermare che era presente personale della anche in giorni nei CP_1
quali esso risultava in ferie.
Si rileva tuttavia che sarebbe stato onere di parte ricorrente allegare compiutamente la circostanza e, a fronte della contestazione, indicare con precisione quali sarebbero stati i giorni effettivi in cui tale discrasia si sarebbe effettivamente realizzata. La richiesta istruttoria volta a sollecitare i poteri ufficiosi del Tribunale, ai sensi dell'art. 421 cpc., fatta propria dal procuratore dell' non ha trovato accoglimento poiché, nei termini in Pt_1
cui essa si presenta, risulta esplorativa e inoltre occorre considerare che dal registro dei formulari di scarico può risultare un orario e una firma, il che non vale certo a fornire riscontro dell'attività svolta per l'intero arco orario lavorativo giornaliero (stante la natura familiare della gestione non può escludersi, in astratto, che l' pur in ferie, presenziasse per lo stretto Pt_1
tempo necessario e al solo fine della regolarizzazione del carico sul formulario).
Pertanto, dall'importo calcolato dal ricorrente - pari a euro 59.120,91 - vanno detratte le differenze indicate tra quanto percepito e quanto asseritamente dovuto a titolo di ferie non godute per euro 2.860,56. Ne deriva un importo lordo riconoscibile pari a euro 56.260,35 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo saldo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al
D.M. 10.3.2014 n.55, tenuto conto del valore della causa, rientrante nella parte inferiore del quinto scaglione, e di tutte le fasi svolte.
Pag. 19 di 20
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di in persona del suo l.r. pro Parte_1 Controparte_1
tempore, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto a essere inquadrato al livello I del CCNL Commercio dal 1° novembre 2014 fino alla data di cessazione del rapporto, 17.12.2018;
- accerta e dichiara che il ricorrente, a fronte di un orario contrattuale di 40 ore, ha prestato attività lavorativa per 50 ore settimanali nel periodo dal
1°.11.2014 al 31.12.2015, secondo la seguente articolazione oraria: dalle
8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle 8.00 alle
13.00 il sabato;
nonché dal 1°.01.2016 fino alla cessazione del rapporto,
17.12.2018, per 55 ore settimanali, secondo la seguente articolazione oraria: dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00 il sabato;
per l'effetto,
- condanna la società resistente, in persona del suo l.r. pro tempore, al pagamento a titolo di complessive differenze retributive della somma lorda di euro 56.260,35 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo saldo;
- condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in 6.700 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e cpa come per legge;
Grosseto, 11 febbraio 2025
IL GIUDICE
Giuseppe Grosso
Pag. 20 di 20
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza dell'11 febbraio 2025 e all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 273 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2022, vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07.05.1975, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo De Martis, presso il cui studio in
Grosseto Viale Ombrone n. 7, è elettivamente domiciliato in virtù di procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore sig. con sede in Follonica ma Controparte_2
elettivamente domiciliata in Grosseto, Viale Ombrone n.44, presso e nello studio dell'Avv. Marco Picchi, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti telematici.
CONVENUTA
OGGETTO: categoria e qualifica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto, accertato e dichiarato – previa occorrenda CTU contabile – che in relazione al rapporto lavorativo per cui è causa, intercorso tra le parti dal 16.05.2013 al
17.12.2018, il sig. ha maturato un credito per differenze retributive Parte_1 nella misura di complessivi € 59.120,91, giusto conteggio allegato sub n. 7, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà accertata in corso di causa, il tutto per le causali e le ragioni meglio esposte in atti, condannare la Controparte_1
al pagamento in favore del sig. dell'anzidetto credito retributivo
[...] Parte_1 nella misura di complessivi € 59.120,91, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà accertata in corso di causa, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo saldo.
Con vittoria dei compensi professionali e delle spese del giudizio. Rimborso forfettario, cap e iva come per legge”.
Convenuta: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere la domanda proposta dal ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”.
FATTO E DIR ITTO
1. Con ricorso depositato in data 21 giugno 2022, adiva il Parte_1
Tribunale di Grosseto, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di veder accertata e dichiarata la spettanza in proprio favore di differenze retributive in ragione della diversa quantità e qualità dei servizi prestati, con ogni conseguenza di legge secondo le conclusioni sopra trascritte. A tal fine rappresentava (i) di aver prestato servizio dal 16.05.2013 al 17.12.2018 alle dipendenze di azienda operante in Follonica nel Controparte_1
settore del riciclo e della gestione dei rifiuti, con la qualifica di Responsabile tecnico addetto all'impianto di frantumazione e recupero inerti e inquadramento al 2° livello ex CCNL Commercio (all. 2 e 3 ric.); (ii) che a partire dalla data di trasformazione del suo contratto a tempo pieno e indeterminato, quindi dal 1°.11.2014, le proprie mansioni – pur rimanendo formalmente inquadrate nel livello 2° - subivano una modifica qualitativa,
Pag. 2 di 20 tale da renderle riconducibili al livello superiore del CCNL Commercio, e quantitativa dal momento che, a fronte di un orario contrattuale di 40 ore, assumeva di aver lavorato 50 ore settimanali nel periodo dal 1°.11.2014 al
31.12.2015 distribuite su sei giorni (precisamente dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle 8.00 alle 13.00 il sabato); mentre dal 1°.01.2016 assumeva di aver lavorato 55 ore settimanali, cosi distribuite: dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00 il sabato.
2. Si costituiva la società convenuta in persona del Controparte_1
l.r. contestando in fatto e diritto l'avverso ricorso e Controparte_2
chiedendone il rigetto. In particolare, contestava il fondamento della domanda, deducendo che l'odierna vertenza si inserisce nel contesto di una lunga serie di iniziative giudiziarie intraprese negli ultimi anni nei confronti di da parte di un gruppo ben determinato di ex Controparte_1
dipendenti, facenti parte della famiglia o alla stessa legati. Pt_1
3. Acquisiti i documenti di cui alle ordinanze istruttorie in atti (tra cui i verbali delle dichiarazioni testimoniali rese dagli ex dipendenti di CP_1
nella causa n. 281/2022 tra e svoltasi in
[...] Controparte_1 Pt_2
parallelo), venivano poi escussi numerosi testimoni;
previo deposito di memorie autorizzate, all'odierna udienza la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza di cui è stata data lettura.
***
4. Va innanzitutto ricordato, circa la distribuzione dell'onere probatorio nelle fattispecie come quella in esame, che tanto nel caso in cui il lavoratore agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore quanto in quello in cui rivendichi solamente d'aver svolto un orario maggiore rispetto a quanto convenuto, egli ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda quali fatti costitutivi della pretesa fatta valere. Nel merito, la S.C. ha avuto modo di affermare, a più riprese,
Pag. 3 di 20 che nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (così le sentenze gemelle nn. 26233 e 26234 del 30.10.2008; si veda anche Cass.
28284/2009, 20272/2010 e 8589/2015).
Il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha quindi l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (si veda ancora
Cass. sez. lav. sent. 8025 del 21.5.2003 ove la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento superiore, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto).
5. Sebbene la deduzione e la prova dei necessari passaggi di siffatto procedimento logico-giuridico spetti ab imo a colui che agisce in giudizio, parte resistente ha inteso inficiare il materiale offerto minando in radice la credibilità dei testimoni e dell'intero contesto nel quale la domanda si innesta, ribadendo con forza il concetto che gli eventi descritti sarebbero vincolati dagli interessi sottostanti della famiglia e degli “storici” Pt_1
dipendenti tuttora a essa legati.
È indubbio che la vicenda presenti profili peculiari che impongono cautela nell'esame delle prove addotte dal ricorrente. Essa si innesta effettivamente
Pag. 4 di 20 nel contesto delle vicende relative alla gestione di alcune società facenti capo alla famiglia e, di riflesso, nel cono degli interessi dei loro Pt_1
dipendenti, da questi fatti valere anche in sede giudiziaria in tempi recenti.
L'odierno ricorrente è fratello di entrambi figli di Persona_1 [...]
(il quale pure lavorava per e ha intentato una CP_3 Controparte_1
causa di impugnazione del licenziamento, respinta da questo Tribunale con sentenza n.23/2021). intraprende l'attività imprenditoriale nel Persona_1
settore delle costruzioni e degli inerti sin dal 1994 con una propria impresa individuale. Nel dicembre 2005 viene costituita la il Controparte_4
cui capitale sociale risulta suddiviso tra i fratelli e , Per_1 Parte_1
odierno ricorrente, il quale assume anche il ruolo di Responsabile Tecnico.
Dieci anni dopo la società viene posta in liquidazione e, successivamente, ammessa alla procedura di concordato preventivo. Intanto, nel gennaio
2013, costituiva la società odierna Persona_1 Controparte_1
resistente. Le quote facevano capo ai congiunti e Persona_2 Per_3
(rispettivamente moglie e zia), nominata Amministratore Unico e
[...]
legale rappresentante. Certo non casualmente, subito dopo la costituzione e precisamente nel febbraio 2013, quale Amministratore Unico Persona_1
e legale rappresentante di locatrice, e , Controparte_4 Persona_3
quale Amministratrice Unica e legale rappresentante di Controparte_1
locataria, sottoscrivono un contratto di affitto del ramo di azienda
[...]
“multimateriale” avente durata ventennale.
Nel novembre 2014 le socie e escono dalla Persona_2 Persona_3
società, cedendo le quote al socio Alla Asta subentra quale Controparte_2
nuova Amministratrice Unica della IE GI BE CI
(teste di parte ricorrente, escussa all'udienza del giorno 8.11.2023, di cui appresso si dirà). Accade poi che due anni dopo, nel novembre 2016, la acquista da - come detto, in Controparte_1 Controparte_4
liquidazione e sottoposta a concordato preventivo - il ramo di azienda c.d.
“inerti” (dopo che – come appena ricordato – gestiva già, quale locataria, il
Pag. 5 di 20 ramo “multimateriale” della . Nel settembre del 2018 si Controparte_4
completa il passaggio di mano allorché il viene nominato CP_2
amministratore unico e l.r. della Qualche mese prima, nel marzo CP_1
2018, veniva in parallelo costituita la il cui capitale sociale, Controparte_5
inizialmente sottoscritto per una quota minoritaria anche dallo stesso viene sottoscritto interamente dalla moglie Persona_1 Persona_2
Amministratrice Unica della società. Ancora due anni dopo, nel settembre
2020, tutte le quote di vengono cedute al giovane Controparte_5 Parte_3
figlio di , che viene nominato Amministratore
[...] Parte_4
Unico della società; anch'egli è un ex dipendente di Controparte_1
(escusso nel contesto delle presente vicenda), oltre che marito di Per_4
cugina di
[...] Persona_1
Ulteriore fatto è che vari ex dipendenti dell'odierna resistente sono passati a lavorare per la e pure escussi quali CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
testimoni); lo stesso ricorrente ha riconosciuto in udienza di svolgere a titolo gratuito mansioni di responsabile tecnico della CP_5
A completare il quadro, è stata acquisita prova documentale della pendenza tra le parti ed di un contenzioso Controparte_1 CP_5
giudiziario, promosso nel febbraio 2022, con il quale CP_5 Persona_1
in proprio e quale liquidatore della venivano chiamati Controparte_4
a rispondere dei danni cagionati alla odierna resistente Controparte_1
innanzi alla Sezione Specializzata per le Imprese del Tribunale di Firenze, sull'assunto che avessero posto in essere atti di concorrenza sleale e sviamento della clientela ai danni di Solo quattro Controparte_1
mesi dopo veniva introdotto da il presente contenzioso. Parte_1
Questi i fatti e il contesto documentalmente risultante.
Esso certamente non può non sollevare interrogativi e suscitare perplessità
(che portarono, in effetti, questo stesso Tribunale a dubitare della genuinità del quadro emerso nel contesto della causa parallela n. 281/2022, decisa con
Pag. 6 di 20 sentenza n. 35 pubblicata in data 23.1.2024, il cui esito è stato tuttavia ribaltato dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 635/2024, depositata in atti quale all. F di parte ricorrente).
Purtuttavia, per quanto doverosamente valutati con la dovuta cautela, gli elementi offerti da parte ricorrente appaiono in questa sede convincenti e non sono suscettibili di essere adeguatamente erosi dalle contestazioni che parte resistente muove rispetto all'iniziativa giudiziaria del ricorrente e a quelle altre analoghe che l'hanno preceduta (il riferimento è all'elenco delle cause e iniziative intraprese dagli e dai loro dipendenti contro Pt_1 CP_1
riportato alle pagg. 2 e 3 della memoria di costituzione della
[...]
società nella presente causa).
Soprattutto non convince l'argomento, considerato decisivo dalla resistente, ovvero il dubbio che essa solleva su quale amministratore di Parte_1
fatto della . Argomenta infatti nelle memorie conclusive la Controparte_1
resistente che, salvo ritenere la totale inattendibilità dei testi tutti, alla stregua della chiara deposizione resa dall'ex amministratrice CI (e, a corollario, dagli altri testi di parte ricorrente), sarebbe stato Parte_1
il vero amministratore della società sino al luglio 2018 ovvero fino al momento il subentrava quale nuovo amministratore e veniva CP_2
nominato un direttore generale nella persona di (cfr. docc.12/14 Parte_5
res.). Quindi se era un amministratore di fatto – conclude parte resistente – tutte le mansioni e l'impegno lavorativo in genere, descritti in ricorso, devono essere ricondotti al suo profilo gestorio, con esclusione conseguenziale della natura di soggetto lavoratore subordinato in capo al ricorrente e con quanto da ciò dovrebbe conseguire in punto di domanda per le differenze retributive.
Si tratta di un assunto, sollevato solo in ultimo, che avrebbe chiesto ben altra deduzione e sviluppo. Sarà sufficiente ricordare che, già su un piano astratto, la figura dell'amministratore di una società a responsabilità limitata
Pag. 7 di 20 e la posizione di dipendente possono coesistere purché vengano rispettate talune condizioni, che – dato il contesto nel quale l'argomento è stato proposto – non occorre qui ulteriormente approfondire nel dettaglio. Si consideri poi che la CI è stata nominata nel 2014 ovvero dopo la cessione integrale delle quote societarie da parte dei prossimi congiunti dei fratelli quindi quando gli altri soci, in testa, considerati ostili, Pt_1 CP_2
avevano già il pieno controllo della società. Appare quantomeno strano che solo a distanza di anni essi si siano avveduti che la CI non avesse che un ruolo formale e che nessuno, per anni, abbia avuto nulla da ridire sul presunto ruolo di amministratore di fatto da parte dell Evidentemente Pt_1
quell'assetto era concordato e andava bene che il ricorrente continuasse a rivestire il ruolo di dipendente e responsabile tecnico dell'impianto senza formali poteri gestori.
6. Ritiene, in definitiva, il Tribunale che il corposo materiale istruttorio raccolto a sostegno delle tesi di parte ricorrente debba imporsi rispetto a una lettura meramente retrospettiva della vicenda, sprovvista di decisivi elementi a sostegno.
Il riferimento è alle deposizioni testimoniali tutte, comprese quelle relative ai testi che non erano dipendenti della e alle risultanze delle CP_1
trascrizioni sul registro “non ufficiale” delle presenze sul lavoro;
elementi considerati attendibili anche dalla Corte d'Appello fiorentina nella sentenza con la quale ha riformato la decisione di prime cure, sopra richiamata, all'interno del contenzioso tra la resistente e l' in relazione ai maggiori Pt_2
obblighi contributivi derivanti dall'effettivo impegno lavorativo dei dipendenti di . Controparte_1
7. Prendendo le mosse dal superiore inquadramento, appare opportuna una prima considerazione: nell'agosto 2018 il nuovo management nomina un direttore generale, nella persona del già ricordato Questi venne Parte_5
inquadrato nel 1° livello CCNL e gli vennero affidati incarichi di occuparsi
Pag. 8 di 20 del coordinamento, direzione ed organizzazione del personale, della verifica delle autorizzazioni all'esercizio delle varie attività nonché del controllo del rispetto delle normative sulla tutela ambientale, sulla conformità degli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (così riconosce la stessa parte resistente, citando i propri docc.12/14).
Ebbene, appare evidente che le mansioni appena descritte sono sovrapponibili a quelle svolte dall Peraltro, la teste comune ha Pt_1 CP_6
riferito che in realtà era sempre l a svolgere le mansioni suddette anche Pt_1
dopo che venne nominato lo in quanto questi “(…) si occupava di Pt_5 controllare e visionare l'operato dei dipendenti riferendo alla proprietà, non aveva le competenze tecniche per svolgere le mansioni per le quali era stato nominato, del resto non aveva esperienze pregresse in tal senso”, mentre la
CI “si occupava dei rapporti con le Banche, dei pagamenti, si recava alla posta. Per la parte finanziaria si relazionava con il ” (così la CP_2
teste all'udienza del 6.3.2024). In senso analogo, il teste di parte CP_6
ricorrente alla medesima udienza, ha riferito che “lo non aveva Tes_1 Pt_5
le qualifiche per svolgere le mansioni di direttore tecnico, non aveva
l'esperienza e la formazione necessarie, non avrei potuto farlo neppure io che ho più competenze ed esperienza di lui. Le svolgeva di fatto
[...]
. ADR Per quel che era la mia esperienza, lo fu messo a Parte_1 Pt_5 svolgere un'attività di controllo e raccordo con la proprietà su incarico del quando andò via la CI. Ricordo che lo nel relazionarsi CP_2 Pt_5 con noi dipendenti spesso usava espressioni del tipo: “mi ha detto CP_2
…”, nel senso cioè che egli riportava a noi le indicazioni del CP_2
. CP_2
La versione della è confermata dalla stessa amministratrice CI, CP_6
la quale ha riferito che ella si limitava a “curare la contabilità e a seguire i rapporti con le banche. Di fatto la società veniva gestita da Parte_1
” (udienza 08.11.2023, pag. 1).
[...]
Pag. 9 di 20 Sul piano delle risultanze della prova non orale utili al fine di inquadrare correttamente le mansioni svolte dal ricorrente, parte ricorrente all'udienza del 7.2.2023 ha depositato la scheda dell'Albo Nazionale Gestori
Ambientali (all. E), da cui si evince che l' ha sempre rivestito il ruolo di Pt_1
Responsabile tecnico, anche in presenza dello Ha altresì depositato in Pt_5
allegato al ricorso (doc. 9) una serie di lettere di incarico conferite al ricorrente a partire dal 2013 (dirigente indicato quale responsabile delle aree operative degli impianti, del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.), responsabile della produzione di fabbrica ai fini della marcatura europea dei prodotti, responsabile del controllo di produzione di fabbrica (FPC).
Queste e altre mansioni sono state poi confermate dai testi in risposta affermativa al cap. 9 e quindi a conferma che l' rivestisse una serie di Pt_1
incarichi e ruoli (Responsabile tecnico albo gestori ambientali;
Responsabile tecnico addetto agli impianti di frantumazione e recupero inerti;
Responsabile del controllo di produzione di fabbrica;
Responsabile dei due impianti di recupero inerti siti in Follonica e Caldana, dell'impianto di recupero rottami ferrosi e multimateriale sito in Follonica e dell'impianto di recupero carta e cartone presso Unicoop Tirreno Soc. Coop. a Vignale
Riotorto; Referente interno per l'attività di autotrasporto rifiuti per conto proprio e per conto terzi;
Gestione diretta o tramite incaricato dei registri e formulari, referente interno per la dichiarazione annuale 'Mud', gestione di provvedimenti di iscrizione o variazione dei titoli autorizzativi e documenti dei mezzi, verifica dei titoli autorizzativi per conferimento ai vari impianti;
Referente dei rapporti contrattuali con consulenti esterni e con produttori e destinatari;
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione).
Sempre in tema di prova testimoniale, è emerso in maniera netta che l' Pt_1
era responsabile sia dell'impianto dedicato al trattamento degli inerti che di quello dedicato a quello dei multimateriali (cfr. deposizione del teste di parte ricorrente all'udienza del 12.06.2024). Il teste di parte CP_8
ricorrente che lavorava presso l'impianto di multimateriali, distante Tes_1
Pag. 10 di 20 qualche centinaio di metri dall'altro impianto, ha precisato infatti che
“l'ufficio di fisicamente si trovava presso l'impianto Parte_1
multimateriali, ma lui andava e veniva tra i due impianti, era responsabile tecnico di entrambi gli impianti” (così all'udienza 06.03.2024). Le sue mansioni sonno state descritte puntualmente e riassunte nel cap. 1 di parte ricorrente al quale i testi CI, e hanno risposto CP_6 Tes_1
affermativamente, confermando che l era responsabile del Pt_1
coordinamento e della direzione di ciascun singolo gruppo o settore di lavoro relativo ai punti espressi nel detto capitolo.
Egli rivestiva altresì il ruolo di responsabile commerciale, provvedendo agli acquisti e occupandosi delle vendite e conduceva personalmente le trattative, come hanno confermato tutti i testi, anche quelli estranei alla cerchia dei dipendenti. Il riferimento è ai testi escussi all'udienza del
6.3.2024, Signori e , che hanno confermato il cap. 4 di parte Tes_2
ricorrente (in particolare, il Signori, dipendente di Unicoop, ha riferito che
“(…) Per il contratto di appalto per il ritiro dei rifiuti in quesitone ho trattato con nella persona dell' sia nel Controparte_1 Parte_1
periodo ottobre 2015 / gennaio 2016 che per i rinnovi successivi annuali.
Per ogni contratto d'appalto che stipuliamo il nostro ufficio legale da tempo ha istituito la prassi di indicare due figure di responsabili, una per Unicoop
e una per controparte che, nello specifico, era l'Asta appunto (…)”; il poi ha così riferito: “Sono dipendente di con Tes_2 Controparte_9
sede in Roma Circonvallazione Clodia. Circa 4 anni addietro, non so essere più preciso, ho trattato con per il conferimento presso Parte_1
degli inerti prodotti dalla nella zona alto Controparte_1 CP_9
grossetana. Abbiamo fissato prezzi e tipologia di materiale …”). Il primo teste, nel confermare le circostanze di cui al cap. 4, ha precisato che l'amministratrice CI si limitava a firmare il contratto.
È emerso poi che all'interno della società erano presenti tre settori, affidati alla per la parte contabile e amministrativa;
all per le CP_6 Tes_1
Pag. 11 di 20 relazioni esterne e all' per la parte relativa al controllo sul CP_3
personale dipendente e alla manutenzione dei mezzi. Tali figure professionali facevano capo al ricorrente, come hanno confermato i testi
CI, rispondendo affermativamente al capitolo di prova CP_6 Tes_1
n.
8. In proposito il teste di parte resistente, il sindacalista , ha Tes_3 affermato che “era colui che dava ordini ai dipendenti” Parte_1
(udienza 19.12.2023).
7.1. Ebbene, così riassunto il quadro probatorio, ritiene il Tribunale che tali elementi tutti non possano che imporre di ricondurre le dette mansioni all'interno del livello primo del CCNL applicato in azienda.
A questo livello infatti appartengono “i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate” (si menzionano espressamente tra questi i seguenti profili: capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale, marketing, legale;
gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico;
responsabile laureato in chimica – farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali;
gerente o capo di officina o di sede assistenziale con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa;
responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;
product manager;
esperto di sviluppo organizzativo;
capo dei processi formativi e altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione).
Al livello 2° appartengono invece “i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere
Pag. 12 di 20 di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica” (sono elencati espressamente i seguenti lavoratori: ispettore;
cassiere principale che sovraintenda a più casse;
propagandista scientifico;
addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi;
capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita;
contabile con mansioni di concetto;
segretario di direzione con mansioni di concetto;
consegnatario responsabile di magazzino;
agente acquisitore nelle aziende di legname;
agente esterno consegnatario delle merci;
determinatore di costi;
estimatore nelle aziende di arte e antichità; spedizioniere patentato;
enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;
chimico di laboratorio;
capitano di rimorchiatore;
tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio chimico;
interprete o traduttore simultaneo;
collaudatore e/o accettatore: il lavoratore che in piena autonomia provvede ad effettuare la prova e la diagnosi dell'autoveicolo, predispone il piano di lavorazione, effettua il controllo di accettazione e quello di delibera, provvede a valutare il costo della riparazione e ad intrattenere con la clientela rapporti rappresentativi nell'ambito della sua specifica funzione;
capo piazzale: coordina su specifico incarico del gestore il personale e le vendite in quegli impianti che per struttura ed importanza richiedono tale funzione;
svolge inoltre le normali mansioni di pompista specializzato;
programmatore di officina: il lavoratore che svolge congiuntamente i seguenti compiti: coordina l'attività di più linee di accettazione e, sulla base di piani di lavorazione sulle singole commesse predisposte dai vari accettatoli, pianifica, in piena autonomia operativa, l'attività dell'officina, ne predispone il piano di lavoro stabilendo la sequenza degli interventi sui singoli autoveicoli, determina autonomamente i relativi tempi di consegna e fornisce i dati e le relative imputazioni dei costi per la contabilità di officina;
assistente del product manager;
internai auditor;
specialista di controllo di qualità; analista di procedure organizzative;
optometrista laureato in Ottica e
Optometria con abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di
Ottico ai sensi dell'art. 6 decreto del Ministro della Sanità del 23.4.1992 o
Pag. 13 di 20 dell'art. 140 R.D. 27.7.1934, n. 1265; farmacista di parafarmacia e altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione).
Come è agevole evincere, nel primo livello si trovano lavoratori che - come l' - occupano ruoli di elevata importanza, con responsabilità direttive e Pt_1
alla guida di unità operative, in grado di intraprendere azioni indipendenti nell'ambito di una certa autonomia operativa, ma sempre accompagnata da responsabilità, quindi i responsabili di diversi servizi e dipartimenti, sia tecnici, sia amministrativi, sia commerciali, sia legali.
Al contrario non si addicono alla figura dell'Asta attività di mero concetto quali quelle descritte al secondo livello, caratterizzate dalla mancanza di funzioni direttive, con un grado di autonomia operativa ben più limitato.
La descrizione e la stessa elencazione esemplificativa dei due livelli rendono evidente che le minori competenze e responsabilità proprie del livello d'inquadramento formale dell'Asta siano incompatibili con le mansioni da questi in concreto svolte, caratterizzate da complessità e da elevato grado di responsabilità. Si pensi che nel primo livello viene indicato anche il semplice gestore di un negozio, laddove il target economico dei contratti indubbiamente negoziati dall'Asta renderebbe, per ciò solo, praticabile il suo inquadramento al primo livello.
8. Discorso analogo va fatto in ordine all'invocato straordinario.
I testi di parte ricorrente che lavoravano per la hanno Controparte_1
illustrato il contesto nel quale lavoratori e proprietà decisero di posticipare il pagamento dello straordinario al tempo in cui la società, impegnata nel
“salvataggio” di attraverso l'acquisizione e gestione dei Controparte_4
rami d'azienda a questa facenti capo (inerti e multimateriali), avrebbe consolidato la propria posizione. Così alla fine del 2014, dopo l'acquisto del
51% delle quote di da parte del e la nomina Controparte_1 CP_2
della nuova amministratrice CI, in un'ottica di solidarietà collettiva
Pag. 14 di 20 finalizzata, i dipendenti accettarono di posticipare il pagamento delle spettanze per le ore di straordinario svolte e i soci si impegnarono a non distribuire gli utili in proprio favore. All'interno di tale intesa, pur non formalizzata, si inserisce il registro non ufficiale di cui tanto s'è discusso e la cui esistenza è ormai difficile revocare in dubbio. È evidente che a un certo momento tale accordo venne meno;
parte ricorrente sostiene dopo la distribuzione degli utili in proprio favore decisa dai soci di maggioranza nel
2017 e nel 2018. Quindi, dopo la nomina nel settembre 2018 del nuovo amministratore nella persona del visto evidentemente come CP_2
soggetto ostile, i dipendenti decisero di aprire una vertenza sindacale, come
è stato confermato in udienza dal sindacalista , che, in merito CP_10 al registro, ha dichiarato: “Mi venne consegnata in azienda una copia di un registro ove erano segnati gli straordinari” (udienza 19.12.2023).
Il registro parallelo è stato acquisito in atti (cfr. all. D depositato dalla difesa della ricorrente all'udienza del 7.2.2023) e per quel che qui rileva riporta le annotazioni orarie dei dipendenti compreso l nel periodo dal gennaio Pt_1
2015 al marzo 2018; risulta che esso era materialmente detenuto e curato dalla responsabile amministrativa Quest'ultima – si Persona_5
ripete, teste comune - ha dichiarato in proposito di essere stata presente al momento in cui i lavoratori consegnarono in azienda il registro al sindacalista , aggiungendo che “…Fu presa quella decisione CP_10
perché ci stancammo di aspettare vedendo che la situazione non si sbloccava” (udienza del 14.02.2023, verbale acquisito dalla causa n.
281/2022, / ). Controparte_1 Pt_2
Il registro altro non era che una fotocopia di quello ufficiale inviato al consulente del lavoro, sul quale tuttavia venivano aggiunte le ore di straordinario.
La ha riferito infatti che “(…) i fogli presenza trasmessi mensilmente CP_6
allo studio di consulenza commerciale riportavano le sole ore
Pag. 15 di 20 contrattualmente previste, mentre le ore effettivamente lavorate, ovvero gli straordinari, erano periodicamente annotati su una copia di quegli stessi fogli presenza (che le si mostrano, cfr. all. D) secondo le indicazioni fornite dai singoli lavoratori, al fine di poter successivamente elaborare il conteggio delle differenze retributive maturate” (udienza 06.03.2024). Nel contesto delle dichiarazioni acquisite dal procedimento n. 281/22 R.G., la stessa ha precisato: “io parallelamente tenevo un registro informale dove annotavo le ore in più lavorate che, come ho detto, mi venivano indicate per iscritto o a voce dai lavoratori interessati (…) ADR: Di fatto custodivo il registro ufficiale e quello non ufficiale delle presenze. ADR: Nel giugno o luglio 2018 decidemmo di consegnare il registro non ufficiale al sindacato, che sulla scorta dei conteggi inviò una pec alla proprietà. (…)”
In senso conforme, l'ex amministratrice CI ha poi così dichiarato:
“(...) Sin dal mio ingresso in azienda, ho constatato che era presente un registro informale dove i dipendenti segnavano le ore. Per la precisione il registro era tenuto dalla e lei effettuava le annotazioni sulla scorta CP_6
delle informazioni ricevute dai dipendenti (…) ADR So che allo studio del commercialista veniva inviato il registro non contenente le ore CP_11
effettive, ma quelle delle buste paga. ADR In sostanza i registri erano identici nella loro redazione grafica, quello custodito dalla CP_6 conteneva l'aggiunta delle ore effettivamente lavorate (…) ADR Riconosco i fogli presenza curati e custoditi dalla in quelli che ora mi vengono CP_6
esibiti. Si dà atto che la difesa ha esibito alla teste il proprio allegato Pt_1
D) (…) ADR Non so dire per conoscenza diretta da che data la abbia CP_6
cominciato a registrare le ore effettive di straordinario. Ritengo che il registro informale da lei tenuto sia coevo all'accordo del novembre 2014 perché era funzionale all'accordo stesso” (udienza 08.11.2023).
Anche il teste ha riconosciuto in udienza i fogli del registro parallelo, CP_8 precisando che lui portava “settimanalmente i fogli presenza a Parte_4
che li raccoglieva e li consegnava alla responsabile amministrativa
[...]
Pag. 16 di 20 (udienza 12.06.2024). E anche la teste ha confermato CP_6 CP_7
l'esistenza di tale prassi (“…so che se ne occupava la e Persona_5 ho visto che teneva i fogli in un cassetto della sua scrivania”; così all'udienza del 12.06.2024).
Ebbene è sufficiente effettuare la media delle ore risultanti da tale registro relativamente alla specifica posizione di per avere Parte_1
sostanziale riscontro circa il dato allegato dalla ricorrente ovvero quello di un suo impegno lavorativo individuabile in 50 ore settimanali nel periodo dal 1°.11.2014 al 31.12.2015 e 55 ore settimanali dal 1°.01.2016 alla cessazione del rapporto (secondo l'articolazione oraria indicata nel capitolo
10 di parte ricorrente ovvero dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00 il sabato e successivamente, dal
1°.01.2016, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00 il sabato). Capitolo di prova che i testi CP_6
e hanno confermato senza riserva. CP_8 CP_7
Conferma è pervenuta poi da soggetti esterni all'azienda e, nello specifico, dai trasportatori e all'udienza 07.05.2024. Il primo, CP_12 Per_6
dipendente di una cooperativa che lavorava con ha Controparte_1 così riferito “(…) in sostanza quel centro era sempre aperto. Io chiamavo in ufficio e arrivava l' o il padre anche, ad esempio, la sera Parte_1
alle 19 e mi consentiva di fare il mio lavoro”. Il secondo, dipendente di
[...]
ha così dichiarato: “quando scaricavo il camion presso Parte_6
trovavo l' a qualsiasi ora della giornata, potevano Controparte_1 Pt_1
essere le 13 o le 18 della sera. Noi eravamo soliti chiamare, rispondeva la segretaria o padre in caso ci aprivano (…) ADR Capitava anche la Pt_1
sera dopo le 18, quindi ad esempio le 18,30 o le 19 o anche la mattina presto”.
L'art. 2108 c.c. stabilisce che il lavoratore ha diritto a una retribuzione maggiore per le ore di straordinario, che devono essere debitamente
Pag. 17 di 20 autorizzate. È principio indiscusso, tuttavia, che il consenso possa essere reso anche implicitamente dal datore di lavoro, il quale trae benefici dalle prestazioni del lavoratore e ciò in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Consapevolezza e assenso che, nel caso di specie, non possono non ritenersi sussistenti, come si evince dalla circostanza che tanto l'amministratrice CI che il socio di maggioranza
(poi amministratore) erano quotidianamente presenti in azienda CP_2
(cfr. dichiarazioni della CI rese all'udienza del giorno 8.11.2023 e della all'udienza del 6.3.2024 e “ciò sia prima (quando era solo CP_6
socio) che dopo che è diventato amministratore anche se ciò è avvenuto a settembre 2018 …”.
È quindi impensabile che essi, che rappresentavano l'organo di amministrazione e la proprietà dell'azienda, non fossero consapevoli dell'impegno richiesto dalle caratteristiche della prestazione lavorativa necessaria per assicurare che gli impianti funzionassero regolarmente, conformandosi alle variabili e imprevedibili esigenze dei maggiori fruitori di esso.
8.1. Ai fini della determinazione delle differenze retributive sia in ordine alla superiore qualifica che allo straordinario può essere utilizzato il conteggio depositato in atti da parte ricorrente (all. 7 e 8). Esso infatti è stato contestato unicamente con riguardo all'an della prestazione, senza indicare specificamente, una volta assunti il maggior orario e il superiore inquadramento del lavoratore, eventuali incongruenze o errori nei relativi calcoli.
L'unico rilievo accoglibile, che non attiene al calcolo in sé quanto alle voci in esso correttamente riconducibili, riguarda la determinazione dell'importo relativo alle ferie non godute, dal momento che in esso risulterebbero computate a tale titolo ore di cui, dalle risultanze delle buste paga, il ricorrente avrebbe invece regolarmente usufruito. Asta, in sede di
Pag. 18 di 20 interrogatorio libero, ha dichiarato che la circostanza non deve sorprendere poiché anche quando risultava in ferie in realtà lavorava, come sarebbe successo anche ad altri. E invocava, a riprova, l'acquisizione dei registri dei formulari da parte delle società , CO e il NO CP_1 Parte_6
per confermare che era presente personale della anche in giorni nei CP_1
quali esso risultava in ferie.
Si rileva tuttavia che sarebbe stato onere di parte ricorrente allegare compiutamente la circostanza e, a fronte della contestazione, indicare con precisione quali sarebbero stati i giorni effettivi in cui tale discrasia si sarebbe effettivamente realizzata. La richiesta istruttoria volta a sollecitare i poteri ufficiosi del Tribunale, ai sensi dell'art. 421 cpc., fatta propria dal procuratore dell' non ha trovato accoglimento poiché, nei termini in Pt_1
cui essa si presenta, risulta esplorativa e inoltre occorre considerare che dal registro dei formulari di scarico può risultare un orario e una firma, il che non vale certo a fornire riscontro dell'attività svolta per l'intero arco orario lavorativo giornaliero (stante la natura familiare della gestione non può escludersi, in astratto, che l' pur in ferie, presenziasse per lo stretto Pt_1
tempo necessario e al solo fine della regolarizzazione del carico sul formulario).
Pertanto, dall'importo calcolato dal ricorrente - pari a euro 59.120,91 - vanno detratte le differenze indicate tra quanto percepito e quanto asseritamente dovuto a titolo di ferie non godute per euro 2.860,56. Ne deriva un importo lordo riconoscibile pari a euro 56.260,35 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo saldo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al
D.M. 10.3.2014 n.55, tenuto conto del valore della causa, rientrante nella parte inferiore del quinto scaglione, e di tutte le fasi svolte.
Pag. 19 di 20
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di in persona del suo l.r. pro Parte_1 Controparte_1
tempore, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto a essere inquadrato al livello I del CCNL Commercio dal 1° novembre 2014 fino alla data di cessazione del rapporto, 17.12.2018;
- accerta e dichiara che il ricorrente, a fronte di un orario contrattuale di 40 ore, ha prestato attività lavorativa per 50 ore settimanali nel periodo dal
1°.11.2014 al 31.12.2015, secondo la seguente articolazione oraria: dalle
8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle 8.00 alle
13.00 il sabato;
nonché dal 1°.01.2016 fino alla cessazione del rapporto,
17.12.2018, per 55 ore settimanali, secondo la seguente articolazione oraria: dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00 il sabato;
per l'effetto,
- condanna la società resistente, in persona del suo l.r. pro tempore, al pagamento a titolo di complessive differenze retributive della somma lorda di euro 56.260,35 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo saldo;
- condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in 6.700 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e cpa come per legge;
Grosseto, 11 febbraio 2025
IL GIUDICE
Giuseppe Grosso
Pag. 20 di 20