Art. 1. Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per le zone del Verbano, Cusio ed Ossola, il contratto collettivo 1 marzo 1956, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'attivita' di escavazione di sabbia, ghiaia e pietrame e la frantumazione di pietra, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attivita' di escavazione di sabbia, ghiaia e pietrame e la frantumazione di pietra delle zone del Verbano, Cusio e Ossola.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per le zone del Verbano, Cusio ed Ossola, il contratto collettivo 1 marzo 1956, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'attivita' di escavazione di sabbia, ghiaia e pietrame e la frantumazione di pietra, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attivita' di escavazione di sabbia, ghiaia e pietrame e la frantumazione di pietra delle zone del Verbano, Cusio e Ossola.