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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 22/09/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1341 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. DI CERBO GABRIELE, giusta Parte_1
delega in atti
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. NASUTI GIANFRANCO, giusta delega Controparte_1
in atti
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 8.12.1990 in Savona, trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di Savona al numero 185, parte II, serie A, anno 1990, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Savona, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza,
alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“Piaccia al Tribunale di Savona Ill.mo, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dalle parti e in Savona il giorno Parte_1 Controparte_1
8/12/1990, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Savona al n.
185, parte 2, serie A, anno 1990, e con ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione di legge dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
1) Le parti vivranno con l'obbligo del pieno e del reciproco rispetto. 2) La casa coniugale rimane nell'esclusivo possesso e utilizzo della ricorrente , Controparte_1
quale usufruttuaria.
Le parti convengono che il ricorrente (come ha fatto finora in forza degli Parte_1
accordi consensuali di separazione) continuerà ad occupare gratuitamente la ex casa coniugale sita in Savona, Via Vanini n. 13/6, fino alla data del 31/07/2025.
Al momento del rilascio egli potrà asportare dalla ex casa coniugale taluni beni da lui acquistati in prima persona dopo la separazione, ossia il televisore della sala, alcune pentole della cucina, alcuni corredi, ovviamente oltre a tutti i suoi effetti personali.
La casa e gli arredi che vi si trovavano al momento della separazione, a parte quanto sopra, verranno rilasciati e riconsegnati nello stato di fatto in cui attualmente si trovano, conosciuto e accettato dalla ricorrente . Controparte_1
Il ricorrente provvederà al pagamento delle utenze fino alla data del rilascio. Parte_1
Per provvedere a procurarsi altra idonea sistemazione abitativa, il ricorrente Parte_1
dichiara espressamente, e la ricorrente ne prende atto e, per quanto di ragione, Controparte_1
lo accetta fin d'ora, che venderà a terzi nel libero mercato la propria nuda proprietà del suddetto immobile senza che ciò possa comportare in futuro alcun diritto da parte della ricorrente
[...]
a titolo di modifica delle presenti condizioni consensuali di divorzio. CP_1
3) In considerazione dei loro redditi, pensionato, e , Parte_1 Controparte_1
esercente attività di lavoro dipendente come badante non convivente, nel dichiarare reciprocamente di avere definito ogni altro rapporto economico tra loro qui non disciplinato, convengono e, ciascuno per quanto di ragione, accettano, che il ricorrente versi alla ricorrente Parte_1 [...]
, entro il giorno 10 di ogni mese e con decorrenza dal 1°/08/2025, l'assegno divorzile di CP_1
Euro 50,00 (diconsi Euro cinquanta/00), oltre all'ISTAT di legge.
4) Le parti dichiarano di avere definito prima d'ora tutti gli altri rapporti economici e matrimoniali pregressi, in ordine ai quali, pertanto, dichiarano vicendevolmente di nulla più avere a pretendere l'una nei confronti dell'altra, e viceversa, per nessun titolo e/o ragione. 5) Le parti prestano reciproco e vicendevole consenso alla spedizione e/o al rinnovo dei passaporti.
6) Le parti dichiarano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, confermando altresì fin d'ora:
- sia la loro volontà di non riconciliarsi e di volersi divorziare alle condizioni sopra trascritte;
- sia la loro volontà di fare acquiescenza all'emananda sentenza (all'uopo hanno entrambi conferito specifico potere ai distinti difensori di rinunciare all'impugnazione della decisione);
- sia che non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande.
7) Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti, con rinuncia di entrambi i difensori alla solidarietà ex art. 13 comma 8 legge n. 247 del 31/12/2012”.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19.9.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo