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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/03/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Cappiello Raffaella Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2424 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...] – C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Gragnano alla via Castellammare n. 40, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Vicinanza, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura rilasciata su foglio separato al ricorso;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] – C.F. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Gragnano alla Via Nuova San Leone n. 6, presso lo studio dell'Avv. Marica Donnarumma, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 18.12.2024, le difese delle parti si sono riportate all'accordo dalle stesse raggiunto.
Il P.M., in data 17.02.2025, ha concluso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.05.2024, chiedeva Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con , in Gragnano Controparte_1 in data 14.02.2000, dalla cui unione erano nati due figli: in data 26.09.2001, e Per_1
, in data 02.10.2003. Il ricorrente deduceva che era separato dalla Persona_2 moglie dal 06.08.2020, allorquando i coniugi sottoscrivevano accordo di separazione concluso in seguito a negoziazione assistita, depositato come per Legge in data
07.10.2020, protocollo n.73/2020 alla Procura Della Repubblica di Torre Annunziata
Ufficio Affari Civili.
Con l'accordo su citato, il figlio (allora) minore veniva affidato Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, e regolamentazione del diritto di visita del padre;
l'Ingenito, inoltre, si impegnava a versare alla la somma mensile di euro 600,00 a CP_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e della figlia Persona_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (euro 300,00 per ciascun Per_1 figlio), oltre al 50 % delle spese straordinarie, e la somma mensile di euro 300,00 per il mantenimento della moglie.
Con verbale del 12.08.2020 depositato in pari data alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata Cancelleria affari civili, riscontrando il provvedimento adottato il 07.08.2020 dal Sostituto Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Torre Annunziata in calce al verbale sopra richiamato del 06.08.2020, i coniugi prevedevano a precisare i tempi di permanenza del figlio minore Per_2
presso il genitore non collocatario. Con provvedimento in calce al verbale sopra
[...] richiamato del 12.08.2020, adottato in data 05.10.2020, il Sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata autorizzava e omologava separazione consensuale dei coniugi e alle condizioni sopra Parte_1 Controparte_1 evidenziate.
Il ricorrente chiedeva, dunque, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, disponendo, a modifica di quanto concordato nella separazione consensuale, che nulla fosse dovuto a titolo di assegno divorzile in favore della in quanto CP_1 economicamente autosufficiente (a suo dire, infatti, la aveva cominciato a CP_1 svolgere mansioni domestiche presso terzi con un reddito mensile di euro 800,00).
Inoltre, il ricorrente chiedeva di dichiarare che nulla fosse dovuto anche a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, in quanto divenuti anch'essi economicamente autosufficienti.
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla richiesta di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, chiedendo di confermare l'assegnazione a lei della casa
2 coniugale, sita in Castellammare di Stabia alla via Vena della Fossa n.10, abitandola con i figli e non avendo altra abitazione disponibile, con divieto per il ricorrente Parte_1
previa restituzione delle chiavi, di accedere all'immobile indisturbatamente e
[...] senza alcun preavviso. Infine, deducendo la mancata indipendenza economica sua e dei figli maggiorenni, la resistente chiedeva di confermare l'obbligo a carico di Parte_1 di corrispondere in suo favore un assegno per il mantenimento dei figli
[...] maggiorenni ma non economicamente autosufficienti pari ad euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno divorzile in suo favore pari ad euro 300,00, secondo le modalità già statuite in sede di separazione, o con qualsiasi altra forma di pagamento tracciabile.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 18.12.2024, i difensori delle parti rappresentavano che queste ultime avevano raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio. Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, dunque, il Giudice delegato dal
Presidente disponeva, in via provvisoria, che i rapporti tra le parti fossero regolamentati in base alle condizioni di cui all'accordo raggiunto (come riportato nel verbale d'udienza), per quanto attiene all'importo dell'assegno di mantenimento a carico di Parte_1 in favore della moglie , rideterminandolo in euro 150,00
[...] Controparte_1 mensili;
revocava le disposizioni relative all'affidamento, alla collocazione e al diritto di visita del figlio minore ormai maggiorenne;
confermava per il resto le Persona_2 condizioni di cui alla separazione consensuale in sede di negoziazione assistita autorizzata in data 05.10.2020, dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Torre Annunziata;
riservava, infine, la causa in decisione al Collegio disponendo trasmettersi gli atti al P.M. per le conclusioni di sua competenza.
Il P.M., in data 17.02.2025, concludeva perché fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Vi è da osservare che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non lo scioglimento di esso, come domandato dal ricorrente, giacché risulta dal certificato prodotto che l'atto relativo è inserito nella Parte seconda Serie A, riservata dall'art. 125 del r.d. n. 1238/1939 - ordinamento dello stato civile - ai matrimoni celebrati con rito concordatario.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
3 Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L.
n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista all'art. 3 n. 2 lettera b) L.
898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie, relative alle condizioni di divorzio, le parti sono addivenute ad un accordo che, non contrastando con norme inderogabili, può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale.
In particolare, da quanto dedotto dalle parti e dalla documentazione allegata, è emerso che l' vive da solo in un'abitazione a Gragnano per la quale paga un fitto Pt_1 ad un canone di euro 150,00 mensili circa e che lo stesso lavora come manutentore con un reddito mensile di euro 1.700,00/1.800,00. Il ricorrente non ha altre fonti di reddito, né case di proprietà e la casa adibita ad abitazione coniugale è di proprietà del padre dell'Ingenito. Di contro, la ha dichiarato di non lavorare, di non aver mai lavorato CP_1 durante il matrimonio e di non avere altre fonti di reddito (cfr verbale di udienza del
18.12.2024 e cud anno 2022 relativo all' dal quale risulta un reddito imponibile Pt_1 annuo di euro 27830,55).
Per quanto riguarda i figli maggiorenni, conviventi con la madre, la ha CP_1 dedotto che lavora in una struttura come ragioniera con un contratto a tempo Per_1 determinato per il quale percepisce euro 500,00 mensili (in scadenza il 31.12.2024) e sta continuando a studiare all'università; mentre sta espletando il servizio Persona_2 civile con scadenza a settembre 2025.
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti e della mancata autosufficienza economica dei figli maggiorenni, così come sopra illustrati, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Gragnano in data 14.02.2000;
[...] Controparte_1
4 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gragnano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 5, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2000);
c) assegna la casa coniugale sita in Castellammare di Stabia alla via Vena della
Fossa n. 10, con tutti gli arredi e corredi, a , che continuerà ad Controparte_1 abitarla unitamente ai figli e , maggiorenni ma non Per_1 Persona_2 economicamente autosufficienti;
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli e , Per_1 Persona_2 maggiorenni ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro
600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo CP_1 bonifico bancario al seguente IBAN: [...], o con altra forma di pagamento tracciabile;
e) dispone che corrisponderà a la metà delle Parte_1 Controparte_1 spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, da concordare in via preventiva, salvo urgenze e da documentare in forma scritta.
f) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno divorzile, la somma mensile pari ad euro 150,00, entro il giorno
15 di ciascun mese e con le medesime modalità di corresponsione del contributo economico per la prole come su indicate, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
g) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio, in data 03.03.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Cappiello Raffaella Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2424 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...] – C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Gragnano alla via Castellammare n. 40, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Vicinanza, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura rilasciata su foglio separato al ricorso;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] – C.F. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Gragnano alla Via Nuova San Leone n. 6, presso lo studio dell'Avv. Marica Donnarumma, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 18.12.2024, le difese delle parti si sono riportate all'accordo dalle stesse raggiunto.
Il P.M., in data 17.02.2025, ha concluso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.05.2024, chiedeva Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con , in Gragnano Controparte_1 in data 14.02.2000, dalla cui unione erano nati due figli: in data 26.09.2001, e Per_1
, in data 02.10.2003. Il ricorrente deduceva che era separato dalla Persona_2 moglie dal 06.08.2020, allorquando i coniugi sottoscrivevano accordo di separazione concluso in seguito a negoziazione assistita, depositato come per Legge in data
07.10.2020, protocollo n.73/2020 alla Procura Della Repubblica di Torre Annunziata
Ufficio Affari Civili.
Con l'accordo su citato, il figlio (allora) minore veniva affidato Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, e regolamentazione del diritto di visita del padre;
l'Ingenito, inoltre, si impegnava a versare alla la somma mensile di euro 600,00 a CP_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e della figlia Persona_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (euro 300,00 per ciascun Per_1 figlio), oltre al 50 % delle spese straordinarie, e la somma mensile di euro 300,00 per il mantenimento della moglie.
Con verbale del 12.08.2020 depositato in pari data alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata Cancelleria affari civili, riscontrando il provvedimento adottato il 07.08.2020 dal Sostituto Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Torre Annunziata in calce al verbale sopra richiamato del 06.08.2020, i coniugi prevedevano a precisare i tempi di permanenza del figlio minore Per_2
presso il genitore non collocatario. Con provvedimento in calce al verbale sopra
[...] richiamato del 12.08.2020, adottato in data 05.10.2020, il Sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata autorizzava e omologava separazione consensuale dei coniugi e alle condizioni sopra Parte_1 Controparte_1 evidenziate.
Il ricorrente chiedeva, dunque, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, disponendo, a modifica di quanto concordato nella separazione consensuale, che nulla fosse dovuto a titolo di assegno divorzile in favore della in quanto CP_1 economicamente autosufficiente (a suo dire, infatti, la aveva cominciato a CP_1 svolgere mansioni domestiche presso terzi con un reddito mensile di euro 800,00).
Inoltre, il ricorrente chiedeva di dichiarare che nulla fosse dovuto anche a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, in quanto divenuti anch'essi economicamente autosufficienti.
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla richiesta di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, chiedendo di confermare l'assegnazione a lei della casa
2 coniugale, sita in Castellammare di Stabia alla via Vena della Fossa n.10, abitandola con i figli e non avendo altra abitazione disponibile, con divieto per il ricorrente Parte_1
previa restituzione delle chiavi, di accedere all'immobile indisturbatamente e
[...] senza alcun preavviso. Infine, deducendo la mancata indipendenza economica sua e dei figli maggiorenni, la resistente chiedeva di confermare l'obbligo a carico di Parte_1 di corrispondere in suo favore un assegno per il mantenimento dei figli
[...] maggiorenni ma non economicamente autosufficienti pari ad euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno divorzile in suo favore pari ad euro 300,00, secondo le modalità già statuite in sede di separazione, o con qualsiasi altra forma di pagamento tracciabile.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 18.12.2024, i difensori delle parti rappresentavano che queste ultime avevano raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio. Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, dunque, il Giudice delegato dal
Presidente disponeva, in via provvisoria, che i rapporti tra le parti fossero regolamentati in base alle condizioni di cui all'accordo raggiunto (come riportato nel verbale d'udienza), per quanto attiene all'importo dell'assegno di mantenimento a carico di Parte_1 in favore della moglie , rideterminandolo in euro 150,00
[...] Controparte_1 mensili;
revocava le disposizioni relative all'affidamento, alla collocazione e al diritto di visita del figlio minore ormai maggiorenne;
confermava per il resto le Persona_2 condizioni di cui alla separazione consensuale in sede di negoziazione assistita autorizzata in data 05.10.2020, dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Torre Annunziata;
riservava, infine, la causa in decisione al Collegio disponendo trasmettersi gli atti al P.M. per le conclusioni di sua competenza.
Il P.M., in data 17.02.2025, concludeva perché fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Vi è da osservare che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non lo scioglimento di esso, come domandato dal ricorrente, giacché risulta dal certificato prodotto che l'atto relativo è inserito nella Parte seconda Serie A, riservata dall'art. 125 del r.d. n. 1238/1939 - ordinamento dello stato civile - ai matrimoni celebrati con rito concordatario.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
3 Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L.
n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista all'art. 3 n. 2 lettera b) L.
898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie, relative alle condizioni di divorzio, le parti sono addivenute ad un accordo che, non contrastando con norme inderogabili, può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale.
In particolare, da quanto dedotto dalle parti e dalla documentazione allegata, è emerso che l' vive da solo in un'abitazione a Gragnano per la quale paga un fitto Pt_1 ad un canone di euro 150,00 mensili circa e che lo stesso lavora come manutentore con un reddito mensile di euro 1.700,00/1.800,00. Il ricorrente non ha altre fonti di reddito, né case di proprietà e la casa adibita ad abitazione coniugale è di proprietà del padre dell'Ingenito. Di contro, la ha dichiarato di non lavorare, di non aver mai lavorato CP_1 durante il matrimonio e di non avere altre fonti di reddito (cfr verbale di udienza del
18.12.2024 e cud anno 2022 relativo all' dal quale risulta un reddito imponibile Pt_1 annuo di euro 27830,55).
Per quanto riguarda i figli maggiorenni, conviventi con la madre, la ha CP_1 dedotto che lavora in una struttura come ragioniera con un contratto a tempo Per_1 determinato per il quale percepisce euro 500,00 mensili (in scadenza il 31.12.2024) e sta continuando a studiare all'università; mentre sta espletando il servizio Persona_2 civile con scadenza a settembre 2025.
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti e della mancata autosufficienza economica dei figli maggiorenni, così come sopra illustrati, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Gragnano in data 14.02.2000;
[...] Controparte_1
4 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gragnano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 5, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2000);
c) assegna la casa coniugale sita in Castellammare di Stabia alla via Vena della
Fossa n. 10, con tutti gli arredi e corredi, a , che continuerà ad Controparte_1 abitarla unitamente ai figli e , maggiorenni ma non Per_1 Persona_2 economicamente autosufficienti;
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli e , Per_1 Persona_2 maggiorenni ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro
600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo CP_1 bonifico bancario al seguente IBAN: [...], o con altra forma di pagamento tracciabile;
e) dispone che corrisponderà a la metà delle Parte_1 Controparte_1 spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, da concordare in via preventiva, salvo urgenze e da documentare in forma scritta.
f) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno divorzile, la somma mensile pari ad euro 150,00, entro il giorno
15 di ciascun mese e con le medesime modalità di corresponsione del contributo economico per la prole come su indicate, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
g) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio, in data 03.03.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano
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