Sentenza 20 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00754/2026REG.PROV.COLL.
N. 05142/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5142 del 2025, proposto da
PR s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Trobia, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
Sviluppo Basilicata s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Buscicchio, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
nei confronti
Tecnoparco Valbasento s.p.a. e Lear Corporation Italia s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 187/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sviluppo Basilicata s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. ER OT ed uditi per le parti gli avvocati Trobia e Colagrande, in dichiarata delega di Buscicchio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al Tribunale amministrativo della Basilicata, la società PR s.p.a. impugnava la nota di Sviluppo Basilicata s.p.a. del 30 aprile 2024, con la quale veniva data comunicazione della parziale ammissione della sua domanda “ come da piano investimento allegato ” alla deliberazione di Sviluppo Basilicata s.p.a. n. 197 del 24 aprile 2024, all’esito del procedimento avviato a seguito all’avviso pubblico “ interventi di risparmio energetico delle imprese ” – ex DGR Basilicata n. 587 dell’8 settembre 2022, deducendone l’illegittimità sotto diversi profili.
Costituitasi in giudizio, Sviluppo Basilicata s.p.a. eccepiva innanzitutto l’inammissibilità del ricorso e comunque, nel merito, la sua infondatezza.
Con successivo atto di motivi aggiunti, notificato il 15 ottobre 2024, la ricorrente impugnava quindi la deliberazione di Sviluppo Basilicata s.p.a. n. 197 del 24 aprile 2024; tale sopravvenuta impugnazione veniva però ritenuta irricevibile della resistente, che pure ne contestava la fondatezza nel merito.
Si costituiva in giudizio anche la Lear Corporation Italia s.r.l., con atto di stile.
Con sentenza 20 marzo 2025, n. 187, il giudice adito dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo (in quanto proposto contro un atto privo di autonoma lesività) ed irricevibili i motivi aggiunti, in quanto tardivi.
Avverso tale decisione PR s.p.a. interponeva appello, affidato ad un unico motivo di impugnazione, così rubricato: “ Violazione e falsa applicazione art. 100 c.p.c. – Interesse al ricorso – violazione e falsa applicazione artt. 29 e 41 c.p.a. – Termine per l’impugnazione ”. Riproponeva quindi i motivi di gravame non esaminati dal giudice di prime cure.
Sviluppo Basilicaa s.p.a. si costituiva in giudizio, insistendo per la reiezione del ricorso, siccome infondato.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 13 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con l’unico motivo di appello, la società PR s.p.a. impugna la sentenza di primo grado per erronea applicazione degli artt. 100 Cod. proc. civ. e 29 e 41 Cod. proc. amm., in ordine alla ritenuta inammissibilità del gravame principale per difetto di interesse – avendo la nota del 30 aprile 2024 di Sviluppo Basilicata s.p.a. valenza meramente comunicativa della precedente delibera dirigenziale n. 197 del 24 aprile 2024 ed alla conseguente irricevibilità (per tardività) dei motivi aggiunti proposti avverso tale delibera, dovendosi ritenere la stessa conosciuta dalla ricorrente sin dalla notificazione del provvedimento inizialmente impugnato.
Ciò in quanto l’unico vero provvedimento lesivo degli interessi della ricorrente (odierna appellante) sarebbe stato il piano di investimento che aveva esplicitato la volontà dell’amministrazione intimata – altresì fornendo delle pur scarne motivazioni al riguardo – di accogliere solo parzialmente la richiesta di finanziamento di PR s.p.a., piano appunto “ disposto con la deliberazione n 197 del 2024 ”.
In realtà – obietta l’appellante – la nota di Sviluppo Basilicata del 30 aprile 2024 si limitava ad indicare che la delibera dirigenziale n. 197 – non allegata alla nota in questione né in essa riportata, neppur succintamente, nel suo contenuto – aveva ammesso PR s.p.a. al finanziamento (dunque non palesando alcun elemento pregiudizievole per la ricorrente), altresì precisando che la detta ammissione era avvenuta come “ da piano di investimento allegato alla presente ”.
Desume pertanto l’appellante, da tali parole, che tale “piano” sarebbe stato “ redatto ed elaborato insieme alla nota del 30.04.2024, e non già alla delibera n.197, e risultava allegato esclusivamente a tale nota ”: dunque la suddetta nota ed il suindicato piano, lungi dall’avere valenza meramente comunicativa della delibera n. 197 “ costituivano gli unici atti ad aver esplicitato e resa edotta la PR che l’importo finanziato era minore della somma da essa PR richiesta indicando – altresì – le motivazioni di tale decurtazione ”.
In ragione di quanto precede, PR s.p.a. sarebbe stata pienamente legittimata ed interessata ad impugnarli.
Il motivo non è fondato.
Risulta dagli atti che con il ricorso introduttivo di primo grado l’odierna appellante impugnava esclusivamente la nota prot. n. 3888 del 30 aprile 2024, con cui la Sviluppo Basilicata s.p.a., richiamando espressamente la deliberazione n. 197 del 2024 ed il suo contenuto,
- comunicava alla PR SSA s.r.l. medesima l’ammissione della propria domanda;
- chiedeva alla stessa di trasmettere la documentazione strumentale al rilascio del provvedimento di concessione;
- allegava il quadro economico/piano di investimento (esplicitante, sia pur in modo sintetico e schematico, il dettaglio delle spese ammissibili al finanziamento).
Nonostante da tali richiami fosse evidente che il provvedimento di ammissione alle agevolazioni richieste era la deliberazione n. 197 del 2024, come dettagliate nel piano di investimento allegato (dal quale emergeva chiaramente che non tutte le agevolazioni richieste da PR s.p.a. erano state concesse), la stessa non veniva impugnata con il ricorso introduttivo.
In breve, è pacifico (ed incontestato) in atti che con nota del 30 aprile 2024, Sviluppo Basilicata s.p.a. comunicava a PR s.p.a. che con delibera dell’amministratore Unico n. 197 del 24 aprile 2024 (ossia, di soli sei giorni prima), delibera sia pur non allegata alla nota in questione, era stata deliberata l’ammissione della domanda, “ come da piano investimento allegato alla presente ”, ossia alla nota del 30 aprile 2024.
Nel suddetto allegato veniva però indicato che l’investimento era stato finanziato solo per 180.000 euro, motivando ciò con il fatto che si trattava di “ spesa non ammessa ai sensi dell’art. 5 punto 1) dell’avviso […] ”. Era quindi ben chiaro da subito quale fosse il provvedimento di ammissione solo parziale al beneficio, quale la data di sua pubblicazione legale e quale il contenuto sfavorevole.
Per contro, non poteva attribuirsi alcun contenuto volitivo o decisorio alla nota prot. n. 3888 del 30 aprile 2024, con la quale PR SSA s.r.l. veniva informata del fatto che “ è stata deliberata l’ammissione della domanda come da piano investimento allegato alla presente ”, espressamente richiamando la deliberazione n. 197 del 2024 ed il suo contenuto (“ con riferimento alla domanda di ammissione emarginata in epigrafe, esperita con esito positivo la verifica effettuata ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso, si comunica che con delibera dell’amministratore Unico di Sviluppo Basilicata S.p.a. n. 197 del 24/04/2024 è stata deliberata l’ammissione della domanda come da piano investimento allegato alla presente ”), chiedendo per l’effetto alla medesima società di trasmettere la documentazione indispensabile per il rilascio del provvedimento di concessione ed altresì inviando il quadro economico/piano di investimento.
Non essendo stata proposta impugnazione avverso la deliberazione n. 197 del 2024 nei termini decadenziali di legge (decorrenti dalla legale o presunta conoscenza della stessa, dunque – come si è detto – a far data dalla notifica della nota prot. n. 3888 del 30 aprile 2024), correttamente il primo giudice ha riconosciuto l’inammissibilità del ricorso principale (per difetto di interesse, essendo stato impugnato solamente un atto endoprocedimentale privo di autonoma efficacia lesiva) e la tardività dei successivi motivi aggiunti (in quanto proposti oltre il termine di sessanta giorni dalla conoscenza della deliberazione n. 197 del 2024), dichiarati pertanto irricevibili.
Come bene rilevato nella sentenza impugnata, “ il termine decorre dalla consapevolezza dell'esistenza del provvedimento e della sua potenzialità lesiva, mentre l'esistenza di ulteriori vizi o la compiuta conoscenza dei vizi inizialmente riscontrati, acquisita attraverso la conoscenza "integrale" del provvedimento medesimo o di ulteriore atti del procedimento, consente di proporre motivi aggiunti nell'ambito dell'impugnazione già proposta, giudiziale o anche giustiziale.
La conoscenza del provvedimento, da cui decorrono i termini per impugnare, si realizza quando la parte ricorrente abbia cognizione dell’esistenza del provvedimento, del suo contenuto dispositivo e della sua lesività rispetto ai suoi interessi, valorizzandosi nel contempo l'esigenza di certezza ”.
La reiezione dell’unico motivo di gravame esonera il Collegio dall’ulteriore esame dei riproposti motivi di ricorso, relativi al merito della res controversa .
Alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va dunque respinto. Le spese del grado di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti, in ragione della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA NI O' TI, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
ER OT, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER OT | PA NI O' TI |
IL SEGRETARIO