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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 2958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2958 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
RG. n. 18737/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XIV Civile
Specializzata in materia di Impresa - A
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Silvia Giani Presidente
- dott.ssa Lorena Casiraghi Giudice e rel.
- dott.ssa Mariachiara Lionella Vanini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18737 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2024 con concessione alle parti dei termini di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, Corso di Parte_1 C.F._1
Porta Vittoria n. 28 presso lo studio dell'avv. Antonino Marturano e rappresentato e difeso dall'avv.
Massimo Stefanutti, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
Attore
e
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Vigevano, via Merula n. 26, CP_1 C.F._2
presso lo studio degli avv.ti Michela Magagnato e Paolo Cervio, che la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
OGGETTO: Diritto d'autore.
CONCLUSIONI: Come da note depositate per l'udienza del 10.12.2024 da intendersi qui integralmente trascritte.
pagina 1 di 7 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di Impresa, affinchè, previo CP_1
accertamento dell'illegittimo utilizzo da parte della convenuta della fotografia intitolata “Salvataggio dalla nave Bergamini della Marina Militare Italiana 7.6.2024 nel Mar Mediterraneo”, venisse definitivamente inibito alla stessa l'utilizzo in qualsiasi forma della predetta fotografia e ordinata la rimozione della stessa da qualunque sito o pubblicazione, anche di terzi, con condanna al risarcimento del danno ex art. 158 L. 633/1941.
A fondamento della domanda, l'attore ha allegato di essere autore della fotografia intitolata
“Salvataggio dalla nave Bergamini della Marina Militare Italiana 7.6.2024 nel Mar Mediterraneo”; di avere visto, in data 13.10.2020, la predetta fotografia pubblicata sulle pagine Facebook e Twitter della convenuta, infermiera del Policlinico San Matteo di Pavia nonché assessore alle politiche per la famiglia e la genitorialità per la lista Lega Nord – Salvini Premier nella giunta Regionale della
Regione Lombardia, accompagnata dalla didascalia “dimentichi la mascherina 1000 euro di multa –
Arrivi con il barcone vitto, alloggio e ricarica telefonica”; di non avere mai ceduto alla convenuta i diritti di utilizzo della fotografia, per la quale aveva ricevuto il secondo premio al “World Press
Photo” nel 2014 per la categoria “General News” tanto che la stessa non era mai stata divulgata se non da parte dell'organizzatore dell'evento per la comunicazione collegata al premio.
Sul presupposto della violazione dei propri diritti autorali in ragione del carattere creativo della fotografia per cui è causa e della sua tutelabilità, in ogni caso, come fotografia semplice, ha concluso come in atti.
Si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della CP_2
domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa del proprio social manager, per essere dal Controparte_3
medesimo manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea. Nel merito ha concluso per il rigetto della domanda di cui ha contestato la fondatezza. In particolare, la convenuta ha allegato che, una volta nominata assessore della Regione Lombardia con deleghe alle politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, si era avvalsa della collaborazione di per la Controparte_3
gestione dei propri canali social e, in particolare della pagina Facebook e Instagram, e che la scelta della fotografia così come quella di pubblicarla in un post accostata alla didascalia censurata dall'attore erano tutte attività riconducibili al e alle quali ella era rimasta estranea tanto che, CP_3
pagina 2 di 7 ricevuta la segnalazione da parte dell'attore, aveva immediatamente provveduto alla rimozione della pubblicazione dalle proprie pagine social in data 16.10.2020.
Respinta la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di è stato Controparte_3 assegnato a parte attrice un termine per l'introduzione della procedura di negoziazione assistita.
La causa è stata istruita in via documentale sulla base della documentazione prodotta dalle parti e, all'udienza del 10.12.2024 fissata per la precisazione conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
*****
Preliminarmente si deve dare atto che, a fronte dell'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta, parte attrice ha introdotto, nel termine assegnato dal giudice, la procedura di negoziazione assistita che ha avuto esito negativo. La condizione di procedibilità deve, pertanto, ritenersi regolarmente assolta a nulla rilevando le considerazioni svolte dalla convenuta, solo in comparsa conclusionale, circa le motivazioni che avrebbero impedito alle parti di trovare una soluzione conciliativa.
Passando al merito, la domanda attorea è fondata nei limiti che seguono.
In primo luogo, è irrilevante in questa sede la circostanza dedotta dalla convenuta secondo la quale sarebbe esclusivamente riferibile al proprio social manager la decisione di pubblicare sui propri social la fotografia per cui è causa dal momento che l'art. 2055 c.c. rende solidalmente responsabili del risarcimento tutti i soggetti ai quali sia imputabile il fatto dannoso. La convenuta, infatti, è indubbiamente la titolare delle pagine Facebook e Instagram sulle quali è stata pubblicata la fotografia per cui è causa e, in quanto tale, è responsabile dei contenuti veicolati attraverso tali canali social qualora dalla sua condotta, anche omissiva, sia derivato un danno a terzi.
Quanto alla tutela accordabile alla fotografia in questione, giova rammentare che l'inclusione delle fotografie nel novero delle opere dell'ingegno non era contemplata dal testo originario dell'attuale legge sul diritto d'autore, nell'ambito della quale l'unica protezione ad esse accordata era basata sui diritti connessi.
La scelta compiuta dal legislatore italiano del 1941 era stata determinata, da un lato, dall'importanza del ruolo rivestito dalle fotografie nell'industria dell'informazione, in virtù della quale appariva preferibile limitare il più possibile il monopolio su di esse;
dall'altro, dalla difficoltà di rinvenire un pagina 3 di 7 quid creativo in opere in cui la natura tecnica del procedimento si reputava preminente rispetto all'apporto personale del fotografo nella realizzazione del risultato finale.
Tale regime normativo, tuttavia, si pose ben presto in conflitto con la disciplina internazionale in seguito alla ratifica del testo di Bruxelles del 1948 della Convenzione di Berna, nel quale le fotografie vennero espressamente elevate a rango di opere dell'ingegno.
Pertanto, con il D.P.R. dell'8 gennaio 1979, n. 19, il legislatore italiano provvide ad adeguare la normativa interna alle fonti di rango internazionale, inserendo espressamente le opere fotografiche al n. 7 dell'art. 2 l.d.a. e mantenendo la tutela nel quadro dei diritti connessi per le fotografie c.d.
“semplici” vale a dire le “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale”, prive del carattere creativo, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto “scritti, documenti, carte d'affari, oggetti materiali e prodotti simili”, che restavano escluse da qualsiasi protezione (art. 87 l.d.a.).
Nell'attuale assetto normativo, la disciplina della tutela del diritto d'autore sulle opere fotografiche contempla dunque tre ipotesi:
a) in presenza di un particolare grado di creatività (c.d. “qualificato”), la fotografia sarà protetta come opera dell'ingegno ai sensi dell'art. 2 n. 7 l.d.a. e godrà della tutela prevista dagli artt. 12 ss., 20 ss e
171 ss. l.d.a.;
b) in presenza di un livello di creatività semplice, la fotografia sarà oggetto (a certe condizioni) di diritto connesso, ex art. 87 e ss. l.d.a.;
c) in assenza di un qualsivoglia grado di creatività (ove si tratti, cioè, “fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”), ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 87 co. 2 l.d.a., si avrà una fotografia priva di qualunque tutela.
Ai fini della distinzione tra la prima e la seconda categoria di fotografie meritevoli di tutela, occorre verificare se sussista o meno un atto creativo, che sia espressione di un'attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7077 del 05/07/1990; Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 8186 del 1992; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8425 del 21/06/2000), così che la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso, rendendo una soggettiva interpretazione che permetta di individuare l'opera tra le altre analoghe.
La fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l'apporto personale del fotografo e non si limiti a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali. L'apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta o pagina 4 di 7 alla valorizzazione degli effetti ottenibili con l'apparecchio (inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari) o alla scelta del soggetto (intervenendo il fotografo sull'atteggiamento o sull'espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull'aspetto prettamente tecnico.
Secondo la Suprema Corte “Il discrimine tra opera protetta e semplice fotografia è incentrato nella capacità creativa dell'autore, vale a dire nella sua impronta personale, nella scelta e studio del soggetto da rappresentare e nella realizzazione e rielaborazione dello scatto, tali da suscitare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà rappresentata, mentre non fruiscono di protezione quelle fotografie che non richiedono alcun apporto creativo, poiché si limitano a riprodurre fedelmente la realtà, senza alcuna personale rielaborazione dell'autore” (cfr. Cassazione civile , sez. I , 20/12/2024 , n. 33599).
In sintesi, quindi, la professionalità elevata nella cura dell'inquadratura e la capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato non sono sufficienti a qualificare la fotografia come creativa, essendo invece a questo fine necessarie anche la originalità e la creatività della fotografia (Trib.
Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 24 settembre 2015, Ai. 2015, II.111/2).
Questo collegio ritiene che la fotografia scattata dall'attore sia dotata della necessaria creatività e ricada nell'ambito applicativo dell'art. 2 n. 7 l.d.a.
Tale conclusione poggia sulla duplice considerazione che la fotografia in questione ha pacificamente ottenuto il riconoscimento da parte di organismi tecnicamente qualificati essendosi aggiudicata il secondo posto in occasione della manifestazione “World Press Photo” del 2014 e che la stessa presenta caratteri idonei a distinguerla immediatamente da una fotografia che si limita a riprodurre meccanicamente una scena reale. Infatti, la ripresa aerea e sagittale di un barcone in mare aperto, affollato di migranti che guardano tutti contemporaneamente verso l'obbiettivo posto in alto su un elicottero, coglie un particolare della vita reale arricchendolo di capacità tecnica e di forza evocativa del dramma dell'umanità protagonista del fenomeno migratorio.
Tanto premesso, la pubblicazione della fotografia sulle pagine social riferibili alla convenuta e l'assenza del consenso da parte dell'autore sono pacifiche.
La violazione dei diritti di utilizzazione economica spettanti all'attore comporta a carico della convenuta l'obbligo di risarcire il danno ex art. 158 l.d.a., compreso il danno morale, richiamato dal comma 3. Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, infatti, in tema di tutela del diritto d'autore, la violazione di un diritto di esclusiva integra di per sè la prova dell'esistenza del danno (cfr. Cass., Sez. III, sent. n. 8730/2011).
pagina 5 di 7 Passando alla quantificazione del danno, parte attrice, nell'atto introduttivo, ha quantificato il risarcimento in complessivi € 5.000,00 salvo poi rideterminalo in € 12.000,00 con la prima memoria istruttoria ed in € 13.000,00 nella conclusionale.
Ritiene il Collegio che possa ritenersi congruo l'importo di € 3.000,00 per danno patrimoniale e di € 1.500,00 per danno non patrimoniale (pari alla metà del danno non patrimoniale) tenuto conto delle modalità della pubblicazione che è avvenuta su dei profili social che, pur essendo profili aperti come comprovato dal fatto che l'attore vi ha avuto libero accesso, non hanno un particolare seguito come evincibile dal numero dei followers, del presumibile numero di persone che possono avere visionato tali contenuti e soprattutto della permanenza on line della fotografia che si è ridotta a pochissimi giorni dal momento che la pubblicazione risale al 13.10.2020 e la convenuta ha documentato di avere rimosso la fotografia dai propri profili non appena ricevuta la diffida da parte dell'attore in data 16.10.2020 (doc. 3 convenuta).
Su tali somme, trattandosi di debito di valore, vanno poi riconosciuti interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione dell'illecito (16.10.2020).
Va poi disposta l'inibitoria dall'utilizzo in futuro della predetta fotografia mentre rispetto alla domanda di condanna alla rimozione della stessa da qualunque pubblicazione anche di terzi, al di là dell'indeterminatezza della medesima, deve darsi atto dell'intervenuta carenza di interesse da parte dell'attore avendo la convenuta pacificamente eliminato la fotografia in questione da ogni profilo alla medesima riferibile.
§§§§
La soccombenza regola le spese di lite che sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa come risultante all'esito del giudizio, dell'attività processuale svolta che non ha richiesto attività istruttoria e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
- Condanna al pagamento in favore di della complessiva somma di CP_1 Parte_1
€ 4.500,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dal 16.10.2020 al saldo;
- Inibisce a ogni ulteriore utilizzazione e pubblicazione della fotografia di cui CP_1
è titolare;
Parte_1
pagina 6 di 7 - Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che si CP_1 Parte_1 liquidano in € 3.723,00 (di cui € 3.500,00 per compensi di avvocato ed € 223,00 per esborsi) oltre il 15% del compenso a titolo di rimborso forfettario, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Presidente
dott.ssa Silvia Giani
Il Giudice relatore dott.ssa Lorena Casiraghi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XIV Civile
Specializzata in materia di Impresa - A
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Silvia Giani Presidente
- dott.ssa Lorena Casiraghi Giudice e rel.
- dott.ssa Mariachiara Lionella Vanini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18737 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2024 con concessione alle parti dei termini di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, Corso di Parte_1 C.F._1
Porta Vittoria n. 28 presso lo studio dell'avv. Antonino Marturano e rappresentato e difeso dall'avv.
Massimo Stefanutti, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
Attore
e
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Vigevano, via Merula n. 26, CP_1 C.F._2
presso lo studio degli avv.ti Michela Magagnato e Paolo Cervio, che la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
OGGETTO: Diritto d'autore.
CONCLUSIONI: Come da note depositate per l'udienza del 10.12.2024 da intendersi qui integralmente trascritte.
pagina 1 di 7 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di Impresa, affinchè, previo CP_1
accertamento dell'illegittimo utilizzo da parte della convenuta della fotografia intitolata “Salvataggio dalla nave Bergamini della Marina Militare Italiana 7.6.2024 nel Mar Mediterraneo”, venisse definitivamente inibito alla stessa l'utilizzo in qualsiasi forma della predetta fotografia e ordinata la rimozione della stessa da qualunque sito o pubblicazione, anche di terzi, con condanna al risarcimento del danno ex art. 158 L. 633/1941.
A fondamento della domanda, l'attore ha allegato di essere autore della fotografia intitolata
“Salvataggio dalla nave Bergamini della Marina Militare Italiana 7.6.2024 nel Mar Mediterraneo”; di avere visto, in data 13.10.2020, la predetta fotografia pubblicata sulle pagine Facebook e Twitter della convenuta, infermiera del Policlinico San Matteo di Pavia nonché assessore alle politiche per la famiglia e la genitorialità per la lista Lega Nord – Salvini Premier nella giunta Regionale della
Regione Lombardia, accompagnata dalla didascalia “dimentichi la mascherina 1000 euro di multa –
Arrivi con il barcone vitto, alloggio e ricarica telefonica”; di non avere mai ceduto alla convenuta i diritti di utilizzo della fotografia, per la quale aveva ricevuto il secondo premio al “World Press
Photo” nel 2014 per la categoria “General News” tanto che la stessa non era mai stata divulgata se non da parte dell'organizzatore dell'evento per la comunicazione collegata al premio.
Sul presupposto della violazione dei propri diritti autorali in ragione del carattere creativo della fotografia per cui è causa e della sua tutelabilità, in ogni caso, come fotografia semplice, ha concluso come in atti.
Si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della CP_2
domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa del proprio social manager, per essere dal Controparte_3
medesimo manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea. Nel merito ha concluso per il rigetto della domanda di cui ha contestato la fondatezza. In particolare, la convenuta ha allegato che, una volta nominata assessore della Regione Lombardia con deleghe alle politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, si era avvalsa della collaborazione di per la Controparte_3
gestione dei propri canali social e, in particolare della pagina Facebook e Instagram, e che la scelta della fotografia così come quella di pubblicarla in un post accostata alla didascalia censurata dall'attore erano tutte attività riconducibili al e alle quali ella era rimasta estranea tanto che, CP_3
pagina 2 di 7 ricevuta la segnalazione da parte dell'attore, aveva immediatamente provveduto alla rimozione della pubblicazione dalle proprie pagine social in data 16.10.2020.
Respinta la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di è stato Controparte_3 assegnato a parte attrice un termine per l'introduzione della procedura di negoziazione assistita.
La causa è stata istruita in via documentale sulla base della documentazione prodotta dalle parti e, all'udienza del 10.12.2024 fissata per la precisazione conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
*****
Preliminarmente si deve dare atto che, a fronte dell'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta, parte attrice ha introdotto, nel termine assegnato dal giudice, la procedura di negoziazione assistita che ha avuto esito negativo. La condizione di procedibilità deve, pertanto, ritenersi regolarmente assolta a nulla rilevando le considerazioni svolte dalla convenuta, solo in comparsa conclusionale, circa le motivazioni che avrebbero impedito alle parti di trovare una soluzione conciliativa.
Passando al merito, la domanda attorea è fondata nei limiti che seguono.
In primo luogo, è irrilevante in questa sede la circostanza dedotta dalla convenuta secondo la quale sarebbe esclusivamente riferibile al proprio social manager la decisione di pubblicare sui propri social la fotografia per cui è causa dal momento che l'art. 2055 c.c. rende solidalmente responsabili del risarcimento tutti i soggetti ai quali sia imputabile il fatto dannoso. La convenuta, infatti, è indubbiamente la titolare delle pagine Facebook e Instagram sulle quali è stata pubblicata la fotografia per cui è causa e, in quanto tale, è responsabile dei contenuti veicolati attraverso tali canali social qualora dalla sua condotta, anche omissiva, sia derivato un danno a terzi.
Quanto alla tutela accordabile alla fotografia in questione, giova rammentare che l'inclusione delle fotografie nel novero delle opere dell'ingegno non era contemplata dal testo originario dell'attuale legge sul diritto d'autore, nell'ambito della quale l'unica protezione ad esse accordata era basata sui diritti connessi.
La scelta compiuta dal legislatore italiano del 1941 era stata determinata, da un lato, dall'importanza del ruolo rivestito dalle fotografie nell'industria dell'informazione, in virtù della quale appariva preferibile limitare il più possibile il monopolio su di esse;
dall'altro, dalla difficoltà di rinvenire un pagina 3 di 7 quid creativo in opere in cui la natura tecnica del procedimento si reputava preminente rispetto all'apporto personale del fotografo nella realizzazione del risultato finale.
Tale regime normativo, tuttavia, si pose ben presto in conflitto con la disciplina internazionale in seguito alla ratifica del testo di Bruxelles del 1948 della Convenzione di Berna, nel quale le fotografie vennero espressamente elevate a rango di opere dell'ingegno.
Pertanto, con il D.P.R. dell'8 gennaio 1979, n. 19, il legislatore italiano provvide ad adeguare la normativa interna alle fonti di rango internazionale, inserendo espressamente le opere fotografiche al n. 7 dell'art. 2 l.d.a. e mantenendo la tutela nel quadro dei diritti connessi per le fotografie c.d.
“semplici” vale a dire le “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale”, prive del carattere creativo, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto “scritti, documenti, carte d'affari, oggetti materiali e prodotti simili”, che restavano escluse da qualsiasi protezione (art. 87 l.d.a.).
Nell'attuale assetto normativo, la disciplina della tutela del diritto d'autore sulle opere fotografiche contempla dunque tre ipotesi:
a) in presenza di un particolare grado di creatività (c.d. “qualificato”), la fotografia sarà protetta come opera dell'ingegno ai sensi dell'art. 2 n. 7 l.d.a. e godrà della tutela prevista dagli artt. 12 ss., 20 ss e
171 ss. l.d.a.;
b) in presenza di un livello di creatività semplice, la fotografia sarà oggetto (a certe condizioni) di diritto connesso, ex art. 87 e ss. l.d.a.;
c) in assenza di un qualsivoglia grado di creatività (ove si tratti, cioè, “fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”), ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 87 co. 2 l.d.a., si avrà una fotografia priva di qualunque tutela.
Ai fini della distinzione tra la prima e la seconda categoria di fotografie meritevoli di tutela, occorre verificare se sussista o meno un atto creativo, che sia espressione di un'attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7077 del 05/07/1990; Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 8186 del 1992; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8425 del 21/06/2000), così che la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso, rendendo una soggettiva interpretazione che permetta di individuare l'opera tra le altre analoghe.
La fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l'apporto personale del fotografo e non si limiti a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali. L'apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta o pagina 4 di 7 alla valorizzazione degli effetti ottenibili con l'apparecchio (inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari) o alla scelta del soggetto (intervenendo il fotografo sull'atteggiamento o sull'espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull'aspetto prettamente tecnico.
Secondo la Suprema Corte “Il discrimine tra opera protetta e semplice fotografia è incentrato nella capacità creativa dell'autore, vale a dire nella sua impronta personale, nella scelta e studio del soggetto da rappresentare e nella realizzazione e rielaborazione dello scatto, tali da suscitare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà rappresentata, mentre non fruiscono di protezione quelle fotografie che non richiedono alcun apporto creativo, poiché si limitano a riprodurre fedelmente la realtà, senza alcuna personale rielaborazione dell'autore” (cfr. Cassazione civile , sez. I , 20/12/2024 , n. 33599).
In sintesi, quindi, la professionalità elevata nella cura dell'inquadratura e la capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato non sono sufficienti a qualificare la fotografia come creativa, essendo invece a questo fine necessarie anche la originalità e la creatività della fotografia (Trib.
Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 24 settembre 2015, Ai. 2015, II.111/2).
Questo collegio ritiene che la fotografia scattata dall'attore sia dotata della necessaria creatività e ricada nell'ambito applicativo dell'art. 2 n. 7 l.d.a.
Tale conclusione poggia sulla duplice considerazione che la fotografia in questione ha pacificamente ottenuto il riconoscimento da parte di organismi tecnicamente qualificati essendosi aggiudicata il secondo posto in occasione della manifestazione “World Press Photo” del 2014 e che la stessa presenta caratteri idonei a distinguerla immediatamente da una fotografia che si limita a riprodurre meccanicamente una scena reale. Infatti, la ripresa aerea e sagittale di un barcone in mare aperto, affollato di migranti che guardano tutti contemporaneamente verso l'obbiettivo posto in alto su un elicottero, coglie un particolare della vita reale arricchendolo di capacità tecnica e di forza evocativa del dramma dell'umanità protagonista del fenomeno migratorio.
Tanto premesso, la pubblicazione della fotografia sulle pagine social riferibili alla convenuta e l'assenza del consenso da parte dell'autore sono pacifiche.
La violazione dei diritti di utilizzazione economica spettanti all'attore comporta a carico della convenuta l'obbligo di risarcire il danno ex art. 158 l.d.a., compreso il danno morale, richiamato dal comma 3. Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, infatti, in tema di tutela del diritto d'autore, la violazione di un diritto di esclusiva integra di per sè la prova dell'esistenza del danno (cfr. Cass., Sez. III, sent. n. 8730/2011).
pagina 5 di 7 Passando alla quantificazione del danno, parte attrice, nell'atto introduttivo, ha quantificato il risarcimento in complessivi € 5.000,00 salvo poi rideterminalo in € 12.000,00 con la prima memoria istruttoria ed in € 13.000,00 nella conclusionale.
Ritiene il Collegio che possa ritenersi congruo l'importo di € 3.000,00 per danno patrimoniale e di € 1.500,00 per danno non patrimoniale (pari alla metà del danno non patrimoniale) tenuto conto delle modalità della pubblicazione che è avvenuta su dei profili social che, pur essendo profili aperti come comprovato dal fatto che l'attore vi ha avuto libero accesso, non hanno un particolare seguito come evincibile dal numero dei followers, del presumibile numero di persone che possono avere visionato tali contenuti e soprattutto della permanenza on line della fotografia che si è ridotta a pochissimi giorni dal momento che la pubblicazione risale al 13.10.2020 e la convenuta ha documentato di avere rimosso la fotografia dai propri profili non appena ricevuta la diffida da parte dell'attore in data 16.10.2020 (doc. 3 convenuta).
Su tali somme, trattandosi di debito di valore, vanno poi riconosciuti interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione dell'illecito (16.10.2020).
Va poi disposta l'inibitoria dall'utilizzo in futuro della predetta fotografia mentre rispetto alla domanda di condanna alla rimozione della stessa da qualunque pubblicazione anche di terzi, al di là dell'indeterminatezza della medesima, deve darsi atto dell'intervenuta carenza di interesse da parte dell'attore avendo la convenuta pacificamente eliminato la fotografia in questione da ogni profilo alla medesima riferibile.
§§§§
La soccombenza regola le spese di lite che sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa come risultante all'esito del giudizio, dell'attività processuale svolta che non ha richiesto attività istruttoria e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
- Condanna al pagamento in favore di della complessiva somma di CP_1 Parte_1
€ 4.500,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dal 16.10.2020 al saldo;
- Inibisce a ogni ulteriore utilizzazione e pubblicazione della fotografia di cui CP_1
è titolare;
Parte_1
pagina 6 di 7 - Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che si CP_1 Parte_1 liquidano in € 3.723,00 (di cui € 3.500,00 per compensi di avvocato ed € 223,00 per esborsi) oltre il 15% del compenso a titolo di rimborso forfettario, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Presidente
dott.ssa Silvia Giani
Il Giudice relatore dott.ssa Lorena Casiraghi
pagina 7 di 7