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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Foggia, III Sezione Civile, in persona del dott. Michele Palagano, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel procedimento di cui al numero 3393 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 e avente ad oggetto Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare e vertente tra
c.f. , in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusto mandato in atti, Parte_1 P.IVA_1 dagli avvocati Angela Paradiso, Antonella Carlomagno e Renata Fiore, giusto mandato e elezione di domicilio in atti;
Attore
e
c.f. , in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Paolo Controparte_1 P.IVA_2
Caputo, giusto mandato ed elezione di domicilio in atti;
Convenuto
e
Controparte_2
Convenuto contumace
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.12.2024 le parti concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza è redatta in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. nonché in virtù dell'art. 19 co. 1 del d.l. 83/2015, nella parte in cui ha aggiunto il comma 9 octies all'art. 16 bis del d.l. 179/2012, a tenore del quale “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”.
La sentenza è emessa a definizione del giudizio di opposizione alla procedura esecutiva presso terzi n. 1770/2022 introdotta in qualità di debitore esecutato dall'odierno attore innanzi al GE con ricorso del 11.1.2023 ai sensi dell'art. 615 co. II c.p.c. nei confronti del creditore
[...]
e del terzo pignorato . Controparte_3 CP_2 Più precisamente, parte opponente ha contestato la carenza di titolo esecutivo, nella specie rappresentato da un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. emessa dal Tribunale di Roma a favore di una società che parte opponente ha ritenuto essere diversa dalla creditrice opposta recando, nel titolo esecutivo, la denominazione di “ senza Controparte_3 indicazione di codice fiscale o partita iva, con conseguente incertezza del soggetto creditore e, quindi, del diritto di credito indicato nel titolo. La società creditrice, peraltro, non risulterebbe più iscritta nel Registro delle Imprese.
Con ulteriore motivo di opposizione, parte opponente ha dedotto che l'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Roma in data 1.3.2022, con la quale il soggetto ivi debitore Parte_2
era stato indicato come creditore nei confronti sarebbe stata viziata
[...] Parte_1 da un'erronea applicazione del principio di non contestazione di cui agli artt. 548 e 549 c.p.c. non avendo operato il GE alcun accertamento e avendo invece ritenuto individuato il credito vantato da verso il nonostante difettasse il presupposto dell'esatta Parte_2 Parte_1 identificazione del credito pignorato. Parte opponente ha, inoltre, indicato come l'accesso agli atti del avrebbe consentito di verificare che quest'ultimo avrebbe versato, fino al Parte_1
2009, alla un importo superiore a quello indicato nell'ordinanza del Tribunale di Roma. Parte_2
Ulteriore motivo di opposizione, inoltre, è stato rappresentato dalla dedotta mancanza della firma digitale del Cancelliere alla formula esecutiva apposta all'ordinanza di assegnazione del 1.3.2022, dal che deriverebbe il mancato decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 per l'inizio dell'attività esecutiva dei creditori degli enti pubblici con conseguente mancato verificarsi dei presupposti per l'inizio dell'odierna esecuzione.
Infine, parte opponente ha contestato gli importi pretesi come quantificati nel precetto e nella nota di precisazione del credito del 9.1.2023. Preliminarmente, è stato prospettato che già il provvedimento del Tribunale di Roma conterrebbe un'erronea quantificazione delle somme dovute a dall'originario debitore nonostante non Controparte_3 Parte_2 venga contestata l'applicazione alla sorte capitale originaria (euro 110.098,00) degli interessi ex d.lgs. 231/2002. Inoltre, sia il precetto sia la richiamata nota precisativa del credito depositata innanzi al giudice dell'esecuzione della procedura di cui all'odierna opposizione prevederebbero ulteriori euro 21.022,24 con ciò superando anche il limite che era stato stabilito dal Tribunale di
Roma nella parte in cui aveva previsto che il credito assegnato non superasse in ogni caso l'importo di euro 220.000,00.
Ulteriore vizio del precetto, inoltre, sarebbe l'inclusione, tra le spese, anche delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo n. 1311/2020, che era il titolo posto a base della procedura romana, il cui costo di registrazione era già stato computato tra le spese dell'ordinanza del
Tribunale di Roma, producendo per dimostrare tale assunto anche la precisazione del credito prodotta ivi.
Per queste ragioni, parte attrice ha chiesto di accertare l'inesistenza del diritto di procedere a esecuzione della procedente, con condanna alle spese.
Si è costituita la già che ha contestato le Controparte_1 Controparte_3 avverse deduzioni.
Nonostante regolare notifica, non si è costituita che è rimasta contumace. Controparte_2
L'attività istruttoria è stata esclusivamente documentale con depositi effettuati con gli atti introduttivi ad eccezione del deposito del 16.11.2023 con cui il ha documentato Parte_1 la sospensione ex art. 283 c.p.c. del titolo vantato dalla nei confronti del Parte_2 del 6.11.2023. Parte_1 All'udienza del 18.4.2024 la causa era ritenuta matura per la decisione, rimessa in decisione giusto il disposto dell'art. 189 c.p.c. e all'udienza del 19.12.2024 questa era trattenuta in decisione ai sensi del novellato art. 281 quinquies c.p.c.
Tutto ciò premesso, l'opposizione deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Il primo motivo di opposizione, come detto, ha avuto ad oggetto la dedotta incertezza della pretesa creditoria come risultante dal titolo esecutivo in quanto questo individuerebbe il soggetto creditore nella società mentre l'azione esecutiva sarebbe stata azionata dalla Controparte_3 società ed, inoltre, il titolo esecutivo, non facendo riferimento al Controparte_3 codice fiscale o al numero di p. iva non consentirebbe di escludere che si tratti di soggetti diversi.
Il motivo è infondato. Infatti, il titolo esecutivo di formazione giudiziale, quale è l'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Roma, per giurisprudenza costante, può essere interpretato sulla base di elementi extra testuali, purchè gli stessi siano stati acquisiti regolarmente nel corso del giudizio da cui è scaturito detto titolo. Il titolo esecutivo, invero, è un comando che deve essere esclusivamente eseguito dal GE e, pertanto, occorre discernere tra integrazione, vietata, e interpretazione, concessa (vd. sul punto, SS.UU.
7.5.2024 nonché Cass. n. 14234/2023 ma, più precisamente, Cass. SS.UU. n. 11066/2012 che ha affermato il principio di diritto più volte successivamente ribadito – vd. Cass. n. 10806/2020 – secondo cui “in presenza di un contenuto ambiguo e bisognevole di chiarimenti è consentita l'interpretazione extra testuale del titolo esecutivo giudiziale, purchè avvenga sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo e
l'esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione. Al contrario, deve ritenersi esclusa la possibilità di integrare una pronuncia carente o dubbia facendo riferimento a regole di diritto o ad orientamenti giurisprudenziali in quanto in tal modo il giudice dell'esecuzione finirebbe per sovrapporre la propria valutazione giuridica a quella del giudice di merito”).
Nel caso di specie, orbene, non vi è dubbio che un accertamento di fatto conduca a ritenere che la società indicata nel titolo esecutivo giudiziale consistente nell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Roma del 1.3.2022 ed indicata dal GE come “ Controparte_4 Controparte_3
” sia lo stesso soggetto giuridico della che aveva
[...] Controparte_3 adito il predetto Tribunale con pignoramento presso terzi depositato il 24.11.2020 sulla base del decreto ingiuntivo n. 1311/2020 del Tribunale di Foggia e previo precetto del 1.9.2020 intimante il pagamento alla società di euro 199.433,42. In altri termini, in tutti questi Parte_2 atti, prodotti da parte opposta, il riferimento è sempre alla società e Controparte_3 sono atti da cui emerge il riferimento al rapporto con la originaria debitrice Pt_2 [...]
nonché del credito di quest'ultima con il Non vi è dubbio, dunque, Parte_2 Parte_1 che sulla base di un'interpretazione di elementi comunque acquisiti nel processo espropriativo presso terzi svoltosi innanzi al Tribunale di Roma, da cui è poi scaturito l'odierno titolo esecutivo, vi sia identità di soggetti giuridici tra la e la come indicata nel titolo. CP_3 CP_3
L'eccezione poi per cui detta società non risulterebbe iscritta nel Registro delle Imprese, oltre a essere del tutto generica e priva di riscontro documentale, si spiega probabilmente con la circostanza che detta società ha effettuato una trasformazione da a s.r.l. senza che, tuttavia, CP_3 questo incida sulla continuità dei rapporti giuridici giusto il disposto dell'art. 2948 c.c. Quanto al motivo attinente i vizi dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Roma per la non corretta applicazione del principio di non contestazione, questo è inammissibile in questa sede dal momento che doveva essere eccepito con l'opposizione agli atti esecutivi innanzi al medesimo GE che ha emesso l'ordinanza di assegnazione e, evidentemente, entro il relativo termine preclusivo.
Pertanto, più che tardivo, il motivo risulta introdotto dinanzi a un giudice errato.
L'ulteriore motivo, invece, della mancata sottoscrizione della formula esecutiva da parte della Cancelleria del Tribunale di Roma rappresenta una questione da cui non deriva l'inesistenza del titolo esecutivo bensì la nullità con conseguente irregolarità formale dell'atto da far valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi. Dal combinato disposto degli artt. 475 c.p.c. e 153 disp. att. c.p.c., applicabili ratione temporis, invero, si ricava che la spedizione del titolo in forma esecutiva è l'atto con cui il Cancelliere, nel caso di titolo giudiziale, rilascia al soggetto risultante dal titolo come creditore la copia esecutiva dell'atto e deve essere munito del sigillo della
Cancelleria, senza neanche far riferimento alla necessità della sottoscrizione del Cancelliere, il quale, tuttavia, nel caso di specie, indica che l'atto sia stato firmato digitalmente dal funzionario giudiziario, senza indicare visivamente, tuttavia, la stringa laterale della firma digitale.
Trattandosi, dunque, di vizio formale della formula esecutiva depositata agli atti dell'odierna procedura esecutiva, e non già della sua mancanza, il relativo vizio doveva essere dedotto entro il termine preclusivo di venti giorni dalla conoscenza dell'atto nella sfera giuridica dell'esecutato risalente al 15.3.2022, data di notifica del titolo esecutivo con contestuale Parte_1 concessione dei 120 giorni per adempiere giusto il disposto dell'art. 14 d.l. 669/1996. Periodo di tempo, peraltro, rispettato atteso che il precetto risulta notificato il 18.7.2022 e il pignoramento il
17.8.2022.
Quanto agli importi contestati, invece, occorre discernere le deduzioni mosse. Quelle relative all'erroneo calcolo degli interessi operato dal GE del Tribunale di Roma queste andavano mosse in quella sede con l'opposizione agli atti e, pertanto, vale il medesimo ragionamento operato per la questione della erronea applicazione dell'art. 549 c.p.c. Quanto a quelle attinenti all'atto di precetto e alla nota di precisazione del credito, invece, le stesse possono essere affrontate in questa sede.
Sul punto, non può non rilevarsi come l'ordinanza di assegnazione abbia espressamente fatto riferimento all'applicazione degli interessi ex d.lgs. 231/2002 sulla somma capitale complessiva successivi al 23.8.2020 e fino alla data del pagamento.
Anche in questo caso occorre interpretare il titolo esecutivo e gli atti del processo esecutivo celebratosi a Roma. Leggendo quell'atto di precetto, invero, si può notare come la sorta capitale su cui sono stati applicati gli interessi ex d.lgs. 231/2002 è pari ad euro 110.098,00. Fino al 23.8.2020, data dell'atto di precetto, gli interessi maturati erano pari ad euro 83.003,79 oltre ad euro 2.482,85
e, si è detto, su tale quantificazione non è possibile operare alcun sindacato. Così come non è possibile operare alcun sindacato sull'an dell'applicabilità dei super interessi anche per il periodo successivo all'ordinanza di assegnazione, bensì solo valutare la correttezza del calcolo effettuato dal creditore. Infatti l'ordinanza di assegnazione fa riferimento all'applicabilità di tali interessi fino alla data del pagamento.
Leggendo, orbene, sia gli interessi richiesti con l'atto di precetto, sia quelli con la nota di precisazione del credito del 9.1.2023, si denota la correttezza del calcolo effettuato posto, peraltro, che alcuna specifica contestazione è stata mossa sul punto, dolendosi parte opponente esclusivamente ed in maniera tautologica che vi sia stato “senz'altro” un errore.
Merita accoglimento, invece, l'eccezione, precisamente dedotta, per cui le spese di registrazione del d.i. 1311/2020 non sarebbero dovute essere inserite, non essendo questo il titolo esecutivo della procedura opposta e, pertanto, occorrerà stralciare l'importo di euro 2.954,00. Con riferimento, infine, all'eccepito limite di euro 220.000,00 fissato nell'ordinanza del Tribunale di Roma, occorre osservare che questo non è più opponibile al il quale non Parte_1 avendo provveduto al pagamento come stabilito nell'ordinanza è divenuto debitore diretto del creditore procedente.
Per queste ragioni, l'opposizione deve essere rigettata mentre andrà accolta relativamente all'esclusione dalle spese richieste nell'odierna procedura dei costi di registrazione del titolo azionato innanzi al Tribunale di Roma.
Per tale ragione, le spese di lite, che verranno poste a carico dell'opponente, verranno liquidate ai minimi previsti dal d.m. 55/2014 nello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00 giusto il parametro previsto dall'art. 17 c.p.c. e con esclusione della fase istruttoria per la quale non è stata compiuta alcuna attività.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
- Rigetta l'opposizione proposta dal dichiarando legittimamente intrapresa Parte_1
l'esecuzione mobiliare n. 1770/2022;
- Accoglie parzialmente il quarto motivo di opposizione dichiarando non dovute dal
[...]
le spese di registrazione del d.i. n. 1311/2020 pari ad euro 2.954,00; Parte_1
- Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] liquidandole in euro 4.217,00 oltre accessori di legge se previsti. Controparte_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Foggia, 13/01/2025
IL GIUDICE
MICHELE PALAGANO
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Foggia, III Sezione Civile, in persona del dott. Michele Palagano, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel procedimento di cui al numero 3393 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 e avente ad oggetto Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare e vertente tra
c.f. , in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusto mandato in atti, Parte_1 P.IVA_1 dagli avvocati Angela Paradiso, Antonella Carlomagno e Renata Fiore, giusto mandato e elezione di domicilio in atti;
Attore
e
c.f. , in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Paolo Controparte_1 P.IVA_2
Caputo, giusto mandato ed elezione di domicilio in atti;
Convenuto
e
Controparte_2
Convenuto contumace
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.12.2024 le parti concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza è redatta in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. nonché in virtù dell'art. 19 co. 1 del d.l. 83/2015, nella parte in cui ha aggiunto il comma 9 octies all'art. 16 bis del d.l. 179/2012, a tenore del quale “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”.
La sentenza è emessa a definizione del giudizio di opposizione alla procedura esecutiva presso terzi n. 1770/2022 introdotta in qualità di debitore esecutato dall'odierno attore innanzi al GE con ricorso del 11.1.2023 ai sensi dell'art. 615 co. II c.p.c. nei confronti del creditore
[...]
e del terzo pignorato . Controparte_3 CP_2 Più precisamente, parte opponente ha contestato la carenza di titolo esecutivo, nella specie rappresentato da un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. emessa dal Tribunale di Roma a favore di una società che parte opponente ha ritenuto essere diversa dalla creditrice opposta recando, nel titolo esecutivo, la denominazione di “ senza Controparte_3 indicazione di codice fiscale o partita iva, con conseguente incertezza del soggetto creditore e, quindi, del diritto di credito indicato nel titolo. La società creditrice, peraltro, non risulterebbe più iscritta nel Registro delle Imprese.
Con ulteriore motivo di opposizione, parte opponente ha dedotto che l'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Roma in data 1.3.2022, con la quale il soggetto ivi debitore Parte_2
era stato indicato come creditore nei confronti sarebbe stata viziata
[...] Parte_1 da un'erronea applicazione del principio di non contestazione di cui agli artt. 548 e 549 c.p.c. non avendo operato il GE alcun accertamento e avendo invece ritenuto individuato il credito vantato da verso il nonostante difettasse il presupposto dell'esatta Parte_2 Parte_1 identificazione del credito pignorato. Parte opponente ha, inoltre, indicato come l'accesso agli atti del avrebbe consentito di verificare che quest'ultimo avrebbe versato, fino al Parte_1
2009, alla un importo superiore a quello indicato nell'ordinanza del Tribunale di Roma. Parte_2
Ulteriore motivo di opposizione, inoltre, è stato rappresentato dalla dedotta mancanza della firma digitale del Cancelliere alla formula esecutiva apposta all'ordinanza di assegnazione del 1.3.2022, dal che deriverebbe il mancato decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 per l'inizio dell'attività esecutiva dei creditori degli enti pubblici con conseguente mancato verificarsi dei presupposti per l'inizio dell'odierna esecuzione.
Infine, parte opponente ha contestato gli importi pretesi come quantificati nel precetto e nella nota di precisazione del credito del 9.1.2023. Preliminarmente, è stato prospettato che già il provvedimento del Tribunale di Roma conterrebbe un'erronea quantificazione delle somme dovute a dall'originario debitore nonostante non Controparte_3 Parte_2 venga contestata l'applicazione alla sorte capitale originaria (euro 110.098,00) degli interessi ex d.lgs. 231/2002. Inoltre, sia il precetto sia la richiamata nota precisativa del credito depositata innanzi al giudice dell'esecuzione della procedura di cui all'odierna opposizione prevederebbero ulteriori euro 21.022,24 con ciò superando anche il limite che era stato stabilito dal Tribunale di
Roma nella parte in cui aveva previsto che il credito assegnato non superasse in ogni caso l'importo di euro 220.000,00.
Ulteriore vizio del precetto, inoltre, sarebbe l'inclusione, tra le spese, anche delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo n. 1311/2020, che era il titolo posto a base della procedura romana, il cui costo di registrazione era già stato computato tra le spese dell'ordinanza del
Tribunale di Roma, producendo per dimostrare tale assunto anche la precisazione del credito prodotta ivi.
Per queste ragioni, parte attrice ha chiesto di accertare l'inesistenza del diritto di procedere a esecuzione della procedente, con condanna alle spese.
Si è costituita la già che ha contestato le Controparte_1 Controparte_3 avverse deduzioni.
Nonostante regolare notifica, non si è costituita che è rimasta contumace. Controparte_2
L'attività istruttoria è stata esclusivamente documentale con depositi effettuati con gli atti introduttivi ad eccezione del deposito del 16.11.2023 con cui il ha documentato Parte_1 la sospensione ex art. 283 c.p.c. del titolo vantato dalla nei confronti del Parte_2 del 6.11.2023. Parte_1 All'udienza del 18.4.2024 la causa era ritenuta matura per la decisione, rimessa in decisione giusto il disposto dell'art. 189 c.p.c. e all'udienza del 19.12.2024 questa era trattenuta in decisione ai sensi del novellato art. 281 quinquies c.p.c.
Tutto ciò premesso, l'opposizione deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Il primo motivo di opposizione, come detto, ha avuto ad oggetto la dedotta incertezza della pretesa creditoria come risultante dal titolo esecutivo in quanto questo individuerebbe il soggetto creditore nella società mentre l'azione esecutiva sarebbe stata azionata dalla Controparte_3 società ed, inoltre, il titolo esecutivo, non facendo riferimento al Controparte_3 codice fiscale o al numero di p. iva non consentirebbe di escludere che si tratti di soggetti diversi.
Il motivo è infondato. Infatti, il titolo esecutivo di formazione giudiziale, quale è l'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Roma, per giurisprudenza costante, può essere interpretato sulla base di elementi extra testuali, purchè gli stessi siano stati acquisiti regolarmente nel corso del giudizio da cui è scaturito detto titolo. Il titolo esecutivo, invero, è un comando che deve essere esclusivamente eseguito dal GE e, pertanto, occorre discernere tra integrazione, vietata, e interpretazione, concessa (vd. sul punto, SS.UU.
7.5.2024 nonché Cass. n. 14234/2023 ma, più precisamente, Cass. SS.UU. n. 11066/2012 che ha affermato il principio di diritto più volte successivamente ribadito – vd. Cass. n. 10806/2020 – secondo cui “in presenza di un contenuto ambiguo e bisognevole di chiarimenti è consentita l'interpretazione extra testuale del titolo esecutivo giudiziale, purchè avvenga sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo e
l'esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione. Al contrario, deve ritenersi esclusa la possibilità di integrare una pronuncia carente o dubbia facendo riferimento a regole di diritto o ad orientamenti giurisprudenziali in quanto in tal modo il giudice dell'esecuzione finirebbe per sovrapporre la propria valutazione giuridica a quella del giudice di merito”).
Nel caso di specie, orbene, non vi è dubbio che un accertamento di fatto conduca a ritenere che la società indicata nel titolo esecutivo giudiziale consistente nell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Roma del 1.3.2022 ed indicata dal GE come “ Controparte_4 Controparte_3
” sia lo stesso soggetto giuridico della che aveva
[...] Controparte_3 adito il predetto Tribunale con pignoramento presso terzi depositato il 24.11.2020 sulla base del decreto ingiuntivo n. 1311/2020 del Tribunale di Foggia e previo precetto del 1.9.2020 intimante il pagamento alla società di euro 199.433,42. In altri termini, in tutti questi Parte_2 atti, prodotti da parte opposta, il riferimento è sempre alla società e Controparte_3 sono atti da cui emerge il riferimento al rapporto con la originaria debitrice Pt_2 [...]
nonché del credito di quest'ultima con il Non vi è dubbio, dunque, Parte_2 Parte_1 che sulla base di un'interpretazione di elementi comunque acquisiti nel processo espropriativo presso terzi svoltosi innanzi al Tribunale di Roma, da cui è poi scaturito l'odierno titolo esecutivo, vi sia identità di soggetti giuridici tra la e la come indicata nel titolo. CP_3 CP_3
L'eccezione poi per cui detta società non risulterebbe iscritta nel Registro delle Imprese, oltre a essere del tutto generica e priva di riscontro documentale, si spiega probabilmente con la circostanza che detta società ha effettuato una trasformazione da a s.r.l. senza che, tuttavia, CP_3 questo incida sulla continuità dei rapporti giuridici giusto il disposto dell'art. 2948 c.c. Quanto al motivo attinente i vizi dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Roma per la non corretta applicazione del principio di non contestazione, questo è inammissibile in questa sede dal momento che doveva essere eccepito con l'opposizione agli atti esecutivi innanzi al medesimo GE che ha emesso l'ordinanza di assegnazione e, evidentemente, entro il relativo termine preclusivo.
Pertanto, più che tardivo, il motivo risulta introdotto dinanzi a un giudice errato.
L'ulteriore motivo, invece, della mancata sottoscrizione della formula esecutiva da parte della Cancelleria del Tribunale di Roma rappresenta una questione da cui non deriva l'inesistenza del titolo esecutivo bensì la nullità con conseguente irregolarità formale dell'atto da far valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi. Dal combinato disposto degli artt. 475 c.p.c. e 153 disp. att. c.p.c., applicabili ratione temporis, invero, si ricava che la spedizione del titolo in forma esecutiva è l'atto con cui il Cancelliere, nel caso di titolo giudiziale, rilascia al soggetto risultante dal titolo come creditore la copia esecutiva dell'atto e deve essere munito del sigillo della
Cancelleria, senza neanche far riferimento alla necessità della sottoscrizione del Cancelliere, il quale, tuttavia, nel caso di specie, indica che l'atto sia stato firmato digitalmente dal funzionario giudiziario, senza indicare visivamente, tuttavia, la stringa laterale della firma digitale.
Trattandosi, dunque, di vizio formale della formula esecutiva depositata agli atti dell'odierna procedura esecutiva, e non già della sua mancanza, il relativo vizio doveva essere dedotto entro il termine preclusivo di venti giorni dalla conoscenza dell'atto nella sfera giuridica dell'esecutato risalente al 15.3.2022, data di notifica del titolo esecutivo con contestuale Parte_1 concessione dei 120 giorni per adempiere giusto il disposto dell'art. 14 d.l. 669/1996. Periodo di tempo, peraltro, rispettato atteso che il precetto risulta notificato il 18.7.2022 e il pignoramento il
17.8.2022.
Quanto agli importi contestati, invece, occorre discernere le deduzioni mosse. Quelle relative all'erroneo calcolo degli interessi operato dal GE del Tribunale di Roma queste andavano mosse in quella sede con l'opposizione agli atti e, pertanto, vale il medesimo ragionamento operato per la questione della erronea applicazione dell'art. 549 c.p.c. Quanto a quelle attinenti all'atto di precetto e alla nota di precisazione del credito, invece, le stesse possono essere affrontate in questa sede.
Sul punto, non può non rilevarsi come l'ordinanza di assegnazione abbia espressamente fatto riferimento all'applicazione degli interessi ex d.lgs. 231/2002 sulla somma capitale complessiva successivi al 23.8.2020 e fino alla data del pagamento.
Anche in questo caso occorre interpretare il titolo esecutivo e gli atti del processo esecutivo celebratosi a Roma. Leggendo quell'atto di precetto, invero, si può notare come la sorta capitale su cui sono stati applicati gli interessi ex d.lgs. 231/2002 è pari ad euro 110.098,00. Fino al 23.8.2020, data dell'atto di precetto, gli interessi maturati erano pari ad euro 83.003,79 oltre ad euro 2.482,85
e, si è detto, su tale quantificazione non è possibile operare alcun sindacato. Così come non è possibile operare alcun sindacato sull'an dell'applicabilità dei super interessi anche per il periodo successivo all'ordinanza di assegnazione, bensì solo valutare la correttezza del calcolo effettuato dal creditore. Infatti l'ordinanza di assegnazione fa riferimento all'applicabilità di tali interessi fino alla data del pagamento.
Leggendo, orbene, sia gli interessi richiesti con l'atto di precetto, sia quelli con la nota di precisazione del credito del 9.1.2023, si denota la correttezza del calcolo effettuato posto, peraltro, che alcuna specifica contestazione è stata mossa sul punto, dolendosi parte opponente esclusivamente ed in maniera tautologica che vi sia stato “senz'altro” un errore.
Merita accoglimento, invece, l'eccezione, precisamente dedotta, per cui le spese di registrazione del d.i. 1311/2020 non sarebbero dovute essere inserite, non essendo questo il titolo esecutivo della procedura opposta e, pertanto, occorrerà stralciare l'importo di euro 2.954,00. Con riferimento, infine, all'eccepito limite di euro 220.000,00 fissato nell'ordinanza del Tribunale di Roma, occorre osservare che questo non è più opponibile al il quale non Parte_1 avendo provveduto al pagamento come stabilito nell'ordinanza è divenuto debitore diretto del creditore procedente.
Per queste ragioni, l'opposizione deve essere rigettata mentre andrà accolta relativamente all'esclusione dalle spese richieste nell'odierna procedura dei costi di registrazione del titolo azionato innanzi al Tribunale di Roma.
Per tale ragione, le spese di lite, che verranno poste a carico dell'opponente, verranno liquidate ai minimi previsti dal d.m. 55/2014 nello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00 giusto il parametro previsto dall'art. 17 c.p.c. e con esclusione della fase istruttoria per la quale non è stata compiuta alcuna attività.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
- Rigetta l'opposizione proposta dal dichiarando legittimamente intrapresa Parte_1
l'esecuzione mobiliare n. 1770/2022;
- Accoglie parzialmente il quarto motivo di opposizione dichiarando non dovute dal
[...]
le spese di registrazione del d.i. n. 1311/2020 pari ad euro 2.954,00; Parte_1
- Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] liquidandole in euro 4.217,00 oltre accessori di legge se previsti. Controparte_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Foggia, 13/01/2025
IL GIUDICE
MICHELE PALAGANO