Decreto cautelare 25 giugno 2024
Ordinanza cautelare 18 luglio 2024
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 07/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00010/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00414/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di AT (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 414 del 2024, proposto dalla-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Perrino e Marco Sottoriva, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv.ssa Angela Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
del Comune di Sabaudia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento della Regione Lazio n. -OMISSIS-, con cui è stata dichiarata improcedibile l’istanza di screening semplificato (verifica di corrispondenza) sull’intervento volto alla manutenzione della pavimentazione in legno dello stabilimento balneare -OMISSIS- in Sabaudia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e le memorie della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento, con cui la Regione Lazio ha dichiarato improcedibile l’istanza di screening semplificato (verifica di corrispondenza) sull’intervento volto alla manutenzione della pavimentazione in legno dello stabilimento balneare -OMISSIS- in Sabaudia, di cui la stessa società è proprietaria.
2 – In particolare, nel gravame la ricorrente ha rappresentato, fra l’altro:
- che il -OMISSIS-, la Regione Carabinieri Forestale Lazio-Nucleo Carabinieri Parco di Sabaudia, all’esito di un sopralluogo, ha accertato che i lavori manutentivi della pavimentazione in legno dello stabilimento balneare del citato -OMISSIS-, erano stati già avviati prima della presentazione dell’istanza volta ad ottenere il prescritto nulla osta di screening semplificato di incidenza, ai sensi della d.G.R. n. 938/2022;
- che, in esito al sopralluogo, è stata contestata alla ricorrente la violazione degli artt. 1 e 9 della l.r. Lazio n. 29/87 ed è stata comminata la relativa sanzione amministrativa;
- di aver successivamente presentato: i) il -OMISSIS- la predetta istanza di screening alla Regione Lazio; ii) il -OMISSIS- al SUAP del Comune di Sabaudia, la C.I.L.A. per effettuare i predetti lavori di manutenzione ordinaria, corredata della relativa documentazione;
- di aver richiesto, per il tramite del SUAP, l’autorizzazione all’Ente Parco Nazionale del Circeo;
- che la Regione Lazio, col provvedimento gravato, ha dichiarato l’improcedibilità della istanza in considerazione del fatto che il Nucleo Carabinieri Parco di Sabaudia avrebbe notificato all’amministratrice della società ricorrente una notizia di reato per lavori edili iniziati senza C.I.L.A.;
- di aver presentato all’Ente Parco Nazionale del Circeo, la richiesta di pubblicazione dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso;
- di essere, infine, insorta avverso il predetto provvedimento della Regione Lazio.
3 – Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
1) violazione delle garanzie partecipative e dell’art. 10- bis l.n. 241/1990;
2) difetto di motivazione ex art 3 l.n. 241/1990 e violazione dell’art. 335- bis del cod.proc.pen.: non sarebbe stata notificata alcuna notizia di reato agli esponenti della società ricorrente; l’area oggetto del sopralluogo non sarebbe stata oggetto di sequestro; in ogni caso la mera iscrizione nel registro degli indagati non potrebbe, ex se sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito;
3) difetto di istruttoria;
4) eccesso di potere per difetto di istruttoria sotto diverso profilo, in relazione all’omessa considerazione del silenzio-assenso formatosi sulla istanza presentata all’Ente Parco;
5) mancata considerazione della natura conservativa degli interventi posti in essere dalla ricorrente alla luce dell’art. 149 del d.lgs n.42/2004 e dell’art. 6 del d.P.R. 380/2001.
4 – La Regione Lazio si è costituita in resistenza al ricorso e con succinta memoria ne ha dedotto l’infondatezza.
5 – Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta a corredo del ricorso, riconoscendo, in punto di fumus boni juris , apprezzabili profili di fondatezza delle censure volte a contestare il provvedimento impugnato in cui è stata rappresentata l’“ impossibilità da parte della struttura competente di concludere un procedimento mentre è in corso un accertamento da parte dell’autorità giudiziaria ”.
6 – In vista dell’udienza pubblica, la ricorrente ha depositato in giudizio: i) un provvedimento con cui l’Ente Parco Nazionale del Circeo, dopo aver dato atto della natura conservativa degli interventi realizzati e della loro conformità ai parametrici urbanistici ed edilizi vigenti, ha dato atto della formazione del silenzio-assenso sull’autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del d.lgs n. 42/2004; ii) un atto della Regione dell’-OMISSIS-, meramente interlocutorio con cui detto ente, dopo aver ripercorso la vicenda, ha rappresentato che, ai fini dell’espressione del parere di competenza, non era indispensabile la rimessa in pristino dello stato dei luoghi e ha confermato il carattere conservativo dei lavori ma non ha tuttavia rilasciato il nulla osta richiesto.
7 – Il ricorso va accolto, in quanto è fondato.
8 – Introduttivamente, il Collegio osserva che l’interpretazione della nota della Regione dell’-OMISSIS-, compiuta alla luce del suo contenuto e della tipologia del potere esercitato (cfr. ex multis , da ultimo Cons. St., V, n. 7320/2021; T.A.R. Lazio, Roma, III, n.5648/2022), induce a qualificare tale atto come atto meramente interlocutorio: in esso la Regione, pur svolgendo alcune valutazioni, peraltro tutte favorevoli alla ricorrente e deponenti nel senso del rilascio del nulla osta, non ha recato tuttavia alcuna determinazione definitiva su tale aspetto.
Appare, allora, evidente che la predetta nota non assume alcuna portata dispositiva, idonea ad incidere in modo definitivo sulla presente controversia né in senso favorevole né in senso sfavorevole al ricorrente, considerato che il provvedimento della Regione Lazio n. -OMISSIS- non è stato intaccato e che la sua portata dispositiva, avverso la quale la ricorrente è insorta, è ancora vigente.
Pertanto, la nota della Regione dell’-OMISSIS- non è connotata da natura provvedimentale ma si caratterizza per il suo carattere meramente interlocutorio ed endoprocedimentale, non immediatamente lesiva della posizione della ricorrente.
9 – Ciò premesso, in assenza di un’espressa graduazione dei motivi, il Collegio ritiene, in applicazione del principio della ragione più liquida, di procedere all’esame congiunto dei motivi secondo, terzo e quarto, aventi una struttura logica integrata e unitaria, giacché fondati e dirimenti.
Detti mezzi, infatti, risultano tutti focalizzati sull’illegittimità del provvedimento della Regione Lazio n. -OMISSIS-, nella parte in cui ha giustificato l’improcedibilità dell’istanza della società ricorrente, sul presupposto che la comunicazione ad un suo esponente di una notizia di reato e lo svolgimento degli accertamenti da parte dell’Autorità Giudiziaria impedissero la conclusione del procedimento amministrativo.
In relazione a ciò, la società ricorrente ha dedotto l’inidoneità della predetta circostanza, valorizzata senza i dovuti approfondimenti e senza considerare l’avvenuta formazione del silenzio-assenso sull’autorizzazione ex art. 146 del d.lgs n. 42/2004, ad inibire la definizione del procedimento.
I predetti mezzi, come testé riassunti, colgono nel segno.
10 – Al riguardo, come già anticipato nell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, la ragione di improcedibilità rappresentata dalla Regione non trova riscontro nella normativa né tanto meno la Regione Lazio ha individuato né nell’atto impugnato né successivamente la disposizione a supporto della sua determinazione.
Sul punto, il Collegio non può che riportarsi al consolidato orientamento, secondo cui “ in tema di procedimento amministrativo, nel sistema delineato dall'art. 2 della L. n. 241/1990, le cause di interruzione o sospensione del termine assegnato all'Amministrazione per provvedere sulle istanze del privato, finalizzate all'adozione di un determinato provvedimento, sono tipiche e di stretta interpretazione e non lasciano spazio a sospensioni sine die motivate da qualsivoglia esigenza estranea al paradigma normativo che regola l'attività amministrativa, rivestendo la fissazione di un termine procedimentale di durata massima del procedimento amministrativo, quale espressione di un principio fondamentale nella disciplina dell'attività amministrativa, ancorché non perentorio, evidenti finalità acceleratorie, cui risulta funzionale il carattere di tipicità delle cause di interruzione o sospensione del termine per provvedere ” (cfr. ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Catania, I, n. 2175/2023;
Cons. St., VI, n. 40/2021; id., V, n. 2212/2020).
Il Collegio rileva pertanto l’assenza, nel caso di specie, di alcuna tipica ipotesi di sospensione e di interruzione del procedimento amministrativo, atteso che la circostanza dedotta dalla Regione, oltre ad essere estranea al citato paradigma normativo, risulta del tutto generica, estrinseca nonché priva di concretezza e rilevanza rispetto al procedimento in itinere .
Difatti, va innanzitutto osservato che il dato valorizzato nel provvedimento impugnato, cioè la presa d’atto che “ con nota 29/31-2/2024 csp 4.1.1 p.a. 677 del 20/04/2024, acquisita al prot. 538671 del 22-04-2024, il Nucleo Carabinieri “Parco” di Sabaudia, inoltra alla scrivente una notifica di reato alla Signora EL relativamente a lavori iniziati in assenza di C.I.L.A. nel complesso... ” si basa su una circostanza (la comunicazione di una notizia di reato), di cui non vi è prova agli atti.
Come puntualmente dedotto dalla ricorrente in coerenza col tenore degli atti impugnati, tale circostanza non si evince dal verbale di sopralluogo dei Carabinieri del -OMISSIS-, il quale ha recato soltanto evidenza degli accertamenti svolti e della contestazione della violazione, con conseguente sanzione amministrativa, degli artt. 1 e 9 della l.r. Lazio n. 29/1987.
Inoltre lo stesso verbale ha messo significativamente in luce “lavori di manutenzione in corso di esecuzione inerenti il rifacimento della pavimentazione di una pedana in legno preesistente…” , dando così atto della natura manutentiva e conservativa degli interventi in corso e della legittimità della preesistenza.
Né del resto vi è evidenza agli atti del sequestro dell’area o di accertamenti dell’Autorità Giudiziaria che abbiano condotto a qualche sviluppo rilevante.
In ogni caso, quand’anche fosse stata comunicata una notizia di reato, detta circostanza non era idonea a suffragare la determinazione impugnata in considerazione; i) sia della sua estraneità rispetto alle cause di sospensione e di interruzione del procedimento amministrativo recate dalla l.n. 241/1990; ii) sia di quanto disposto dall’art. 335- bis del cod.proc.pen., a mente del quale “la mera iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito.” ; iii) sia del rilievo secondo cui l’attuale codice di procedura penale non contempla la pendenza di un procedimento penale quale causa di sospensione o di interruzione del procedimento amministrativo ma anzi tipizza in casi tassativi (dai quali esula quello oggi all’esame) le fattispecie di efficacia extra penale di determinati atti e sviluppi processuali (cfr. Cons. St., III, n. 822/2022).
A tale stregua, anche a voler ammettere che un accertamento penale fosse effettivamente in corso, tale circostanza non era in ogni caso sufficiente ad escludere che il procedimento amministrativo in discorso, tenuto anche conto della estrema modestia dell’opera e della legittimità della preesistenza (esplicitamente riconosciuta nella stessa segnalazione dei Carabinieri), potesse e dovesse essere concluso, nonostante che la ricorrente avesse iniziato i lavori prima della presentazione della istanza. E ciò a maggior ragione ove si consideri che nella specie è anche maturato il silenzio-assenso sull’autorizzazione ex art. 146 del d.lgs n. 42/2004 richiesta all’Ente Parco Nazionale del Circeo.
Di qui i vizi di istruttoria e di motivazione che affliggono il provvedimento regionale impugnato.
11 – In definitiva, il ricorso va accolto, in quanto è fondato sulla base di quanto in precedenza illustrato, con l’assorbimento delle restanti censure suggerito dal principio c.d. della ragione più liquida (cfr. par. 9.3.4.3 e 5.2 Ad. Plen. n. 5/2015).
Per l’effetto, il provvedimento impugnato va annullato.
12 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di AT (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate in euro 3.000 (tremila/00), oltre ad accessori come per legge e alla restituzione del contributo unificato corrisposto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente e il suo esponente.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore
Viola Montanari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Scalise | Roberto Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.