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Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/09/2024, n. 6033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6033 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4473/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dottor Nicola Saracino Presidente
Dottoressa Giovanna Gianì Consigliere
Dottor Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 4473 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del
21.03.2024 e vertente
T R A
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa dal Prof. Avv. Francesco Sciaudone e dall'Avv. Marco Annoni
APPELLANTE
E
r.g. n. 4473/2019 1 (C.F. ), in persona del Presidente p.t. della _1 P.IVA_2
Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Fiammetta Fusco
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del proposto gravame annullare e/o riformare la sentenza n. 10936/2019, pubblicata il 24 maggio 2019 e notificata il 29 maggio 2019, resa a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 26992/2012, Tribunale di Roma, e, per l'effetto:
- accertare che la è tenuta a versare ad l'importo di Euro _1 Pt_1
9.913.662,38, oltre interessi legali e moratori, per il residuo debito dei contributi dovuti per gli esercizi 2005 – 2008 solo parzialmente corrisposti;
- condannare la al pagamento in favore di _1 [...]
dell'importo di Euro 9.913.662,38, oltre Controparte_2
interessi legali e moratori;
- in ogni caso, condannare la al pagamento delle spese e delle _1
competenze del primo e del secondo grado di giudizio”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'interposto appello, in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza. Con vittoria delle spese di lite del grado”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
r.g. n. 4473/2019 2 L' (d'ora in poi, Controparte_2
, in quanto successore a titolo universale di e di Pt_1 CP_3 Org_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la per
[...] _1
richiederne la condanna al versamento dei contributi asseritamente dovuti per far fronte agli incrementi del costo del personale derivanti dai rinnovi degli accordi collettivi nazionali di lavoro negli anni 2005 – 2010, quantificati in complessivi Euro 152.836.426,17, deducendo che in forza delle leggi statali e regionali via via succedutesi nel tempo (D.L.vo 422/1997, D.L. 355/2003, D.L.
16/2005, legge 296/2006 e Legge regionale 30/1998) tutti gli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL 2004 – 2007 erano coperti dai contributi erariali disposti all'uopo dallo Stato e poi assegnati alle Regioni per essere trasferiti alle aziende Cont esercenti servizi di trasporto pubblico locale (d'ora in poi ) al di fuori dei vincoli del patto di stabilità, che tali contributi dovevano essere direttamente trasferiti dalla alle due aziende sopra citate (poi fuse per _1
incorporazione in , che la aveva corrisposto solo in Pt_1 _1
misura parziale detti contributi per le annualità 2005, 2006, 2007 e 2008, che la legge 244/2007 aveva poi mutato il quadro normativo stabilendo che a tali oneri si dovesse fare fronte non più per il tramite di trasferimenti erariali ma attraverso la compartecipazione delle Regioni al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e che la non aveva corrisposto alcunché per gli _1
oneri sostenuti negli esercizi 2009 e 2010. Si costituiva in giudizio la _1
, che chiedeva il rigetto della domanda ritenendola infondata. Nel corso
[...]
del giudizio veniva disposta ed espletata CTU contabile diretta, tra l'altro, a verificare l'effettiva entità delle somme corrisposte dalla a titolo _1
di contributi per il rinnovo dei CCNL per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 ed a quantificare l'importo dei contributi eventualmente dovuti per gli anni 2009 e
2010.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10936/2019, rigettava la domanda, ritenendo che non avesse fornito dimostrazione della spettanza dei Pt_1
contributi per le annualità 2005, 2006 e 2007, non avendo né allegato né provato che la non avesse erogato tutte le somme all'uopo stanziate dallo Stato _1
ed avendo a sua volta la dedotto di avere ripartito tra le aziende _1
gli stanziamenti statali e i contributi previsti a carico del proprio bilancio, e r.g. n. 4473/2019 3 statuendo che nel mutato quadro normativo a decorrere dal 2008 non era più previsto che la versasse direttamente alle aziende di trasporto le _1
relative somme essendo invece tenuta a versarle ai Comuni, che poi sulla base dei contratti di servizio avrebbero trasferito gli importi alle aziende stesse.
Avverso l'indicata sentenza, notificata il 29.05.2019, ha interposto tempestivamente e parzialmente appello che ha formulato le Pt_1
conclusioni riportate in epigrafe, limitando quindi il petitum ai contributi asseritamente dovuti per le annualità 2005, 2006, 2007 e 2008, ed ha articolato due motivi di gravame:
1) l'erronea interpretazione della normativa (statale e regionale) di riferimento compiuta dal Giudice di prime cure, ponendo la stessa a carico della gli oneri per l'espletamento dei servizi di TPL _1
e l'obbligo di definire ed aggiornare con cadenza triennale il costo di tali servizi tenendo conto tra l'altro della contrattazione collettiva vigente per l'individuazione dei costi del personale (artt. 17 e 23bis L.R. n. 30/1998) e qualificandosi i contributi erogati dallo Stato come una forma di
“cofinanziamento” degli oneri posti a carico delle per il rinnovo _1
dei CCNL dei dipendenti di tali aziende (art. 1 comma 1230 legge
296/2006), sicché se la quota di competenza statale fosse stata deficitaria le necessità finanziarie dell'azienda avrebbero trovato integrale copertura nel contributo regionale;
2) l'erronea valutazione della CTU, che ha accertato la congruità delle somme pretese da a titolo di contributi per gli esercizi 2005, 2006, Pt_1
2007 e 2008 ed ha quantificato in complessivi 9.913.662,38 le somme dovute per quelle annualità, tenuto conto delle erogazioni effettuate dal e dalla stessa , e le cui risultanze sono CP_5 _1
state disattese dal giudicante senza che sia stata fornita al riguardo alcuna motivazione.
In data 15.09.2020 si è costituita , che ha chiesto respingersi _1
l'appello in quanto infondato.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
r.g. n. 4473/2019 4 L'appello è infondato e deve essere respinto.
La sentenza impugnata ha correttamente ricostruito il quadro normativo che Cont regola il sovvenzionamento dei servizi di . Invero, avendo appellato Pt_1
la sentenza del Tribunale capitolino nella sola parte in cui non aveva riconosciuto la spettanza in suo favore dei contributi dovuti per fare fronte ai maggiori oneri inerenti al costo del lavoro del personale derivanti dal rinnovo dei CCNL per le annualità 2005 – 2008, appare ultroneo soffermarsi sulle novità introdotte dalla Legge finanziaria 2008 (legge 244/2007), che ha sostituito al previgente sistema fondato sui finanziamenti statali alle Regioni un nuovo meccanismo basato sul riconoscimento alle Regioni della compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione, statuendo che non potesse più essere previsto a decorrere dal 2008 (in realtà a decorrere dal 2009, perché per il
2008 era stata fatta salva dalla stessa legge l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di un finanziamento statale per il rinnovo dei CCNL) alcun trasferimento aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato finalizzato al finanziamento delle spese correnti del TPL.
Per ciò che concerne invece il sistema previgente, il D.L.vo 422/1997, nell'affidare alle Regioni e agli Enti locali le funzioni e i compiti in materia di trasporto pubblico locale, ha stabilito tra l'altro che sono a carico del bilancio regionale gli oneri per i servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini, che devono essere definiti dalle Regioni d'intesa con gli Enti locali, ed ha previsto che per fare fronte a tali oneri le Regioni costituiscano annualmente un fondo destinato ai trasporti, alimentato sia da risorse proprie sia da quelle trasferite dallo Stato
(artt. 16 e 20). In attuazione di tale ultima previsione la Legge della Regione
n. 30/1998 ha istituito il fondo regionale dei trasporti, il cui ammontare _1
viene determinato ogni anno con la legge di bilancio della Regione e che è articolato in quattro parti, una delle quali è destinata a fare fronte agli oneri relativi all'effettuazione dei servizi su strada e con metropolitana ed è oggetto di specifica assegnazione al CP_5
Una delle principali novità introdotte dal D.L.vo 422/1997 è rappresentata dal contratto di servizio, che regola le reciproche obbligazioni tra l'Ente locale r.g. n. 4473/2019 5 affidante il servizio (nel caso di specie, il e il gestore del CP_5
servizio (nel caso di specie, e alle quali poi è subentrata Org_1 CP_3
. In relazione al servizio di trasporto urbano affidato dall'Ente locale Pt_1
interessato la eroga un concorso finanziario agli oneri sostenuti _1
dall'Ente affidante nei limiti del sicché, come ha Organizzazione_2
correttamente dedotto parte appellata, occorre tenere ben distinti il rapporto esistente tra ed Ente locale incentrato sui finanziamenti dei “servizi _1
minimi” operati dall' nei limiti del fondo e il rapporto negoziale Parte_2
esistente tra il e il gestore del servizio, al quale è CP_5 CP_6
completamente estranea e che è fondato sul contratto di servizio, che stabilisce tra l'altro il corrispettivo dovuto dal affidante al gestore. Il concorso CP_5
finanziario regionale agli oneri sostenuti dal è dunque limitato alla CP_5
copertura dei costi inerenti i servizi minimi, come in precedenza definiti, e non ha nulla a che fare né con il corrispettivo contrattuale stabilito nel contratto di servizio né con il programma di esercizio contrattuale (articolato per percorsi, fermate, tempi di percorrenza, chilometraggio), anch'esso fissato nel contratto di servizio e che può anche sviluppare un monte chilometrico maggiore rispetto agli standard minimi rispetto ai quali sussiste l'obbligo di copertura finanziaria in capo alle Regioni.
I decreti legge nn. 355/2003, 16/2005, 223/2006, tutti regolarmente convertiti in legge, e la legge 296/2006 hanno a loro volta previsto lo stanziamento di ulteriori risorse statali per favorire il rinnovo dei CCNL del personale dipendente delle aziende del trasporto pubblico locale, stabilendo tra l'altro che dette risorse fossero assegnate alle Regioni sulla base di decreti del
[...]
e fossero attribuite con riferimento alla consistenza del personale Org_3
in servizio presso dette aziende. L'art. 1 comma 3 del D.L. 16/2005 e l'art. 1 comma 1230 della legge 296/2006 hanno previsto che le risorse statali assegnate alle Regioni per i rinnovi dei CCNL e da queste erogate alle aziende di TPL operanti nel loro territorio fossero escluse dal patto di stabilità interno. Tale previsione non va tuttavia interpretata come facoltà per le Regioni di ricorrere all'indebitamento per reperire gli ulteriori fondi necessari a fare fronte agli oneri derivanti dai rinnovi del CCNL, come sostenuto da parte appellante, ma come forma di tutela per le Regioni, investite per legge del compito di fare da r.g. n. 4473/2019 6 tramite tra lo Stato erogante i finanziamenti e le aziende del TPL destinatarie dei finanziamenti, che non vedono così limitata la loro possibilità di indebitarsi per il perseguimento di altre e diverse finalità deliberate dai loro organi di governo. Non può infatti imporsi alle Regioni di ricorrere all'indebitamento per finalità che non siano quelle autonomamente individuate e deliberate dai loro organi di governo;
ciò in quanto lo stanziamento dei fondi in bilancio rappresenta il limite della contribuzione dovuta e il presupposto per ritenere sussistente ed esigibile il diritto alla contribuzione (v. Cass. S.U. sentenza n.
6494/2012; Corte Appello Roma, sentenza n. 3165/2020).
Con riferimento alle misure finanziarie agevolative dei rinnovi contrattuali Cont del personale dipendente delle aziende del non esiste alcuna norma di legge, né statale né regionale, che obblighi la a reperire ulteriori _1
risorse per integrare i fondi statali trasferiti, quando essi fossero insufficienti.
Non l'art. 1 comma 3 DL 16/2005 e l'art. 1 comma 1230 legge 296/2006 appena menzionati, ma nemmeno l'art. 23bis della L.R. 30/1998, secondo il quale la deve determinare per i servizi di TPL da essa finanziati il costo _1
economicamente sufficiente di produzione di tali servizi, soggetto ad aggiornamento triennale, tenendo conto tra l'altro “della contrattazione collettiva vigente per la corretta individuazione del costo del personale”. Come ha correttamente evidenziato parte appellata, tale previsione deve essere interpretata alla luce della definizione di “costo economicamente sufficiente di produzione” dei servizi di TPL contenuta nel comma 4 dello stesso art. 23bis, secondo cui esso “rappresenta il limite per la quantificazione dell'importo a base
d'asta che la le province ed i comuni, per i servizi finanziati dalla _1 _1
stessa, sono tenuti a fissare nelle procedure di gara per la scelta dei gestori dei servizi”.
Appare dunque evidente che tale previsione sia stata dettata con riferimento alle procedure di gara bandite dalla o da un Ente locale limitatamente _1
ai servizi minimi finanziati dalla e sia dunque inconferente al caso di _1
specie, nel quale si discute di finanziamenti per il rinnovo dei CCNL del personale dipendente.
In definitiva, dunque, oltre agli importi erogati direttamente dallo Stato e a quelli che la stessa legge statale nel ripartire i fondi tra le Regioni ha posto a r.g. n. 4473/2019 7 carico di queste ultime per le medesime finalità, nessuna norma ha imposto e poteva imporre alle Regioni di reperire e distribuire ulteriori fondi per agevolare il rinnovo dei contratti del personale dipendente. E, nel caso di specie, la ha specificatamente dedotto di avere ripartito tra le _1
Cont aziende del tutti i fondi erogati dallo Stato ad essa trasferiti e tutte le somme all'uopo stanziate nel proprio bilancio secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale.
Venendo quindi al secondo motivo di appello, la appellata ha _1
dedotto e documentato, allegando i relativi mandati di pagamento, di avere corrisposto ad e nel quadriennio 2005 – 2008 Pt_1 CP_3 Org_1
complessivi Euro 157.464.653,64. Che tale importo non avesse esaurito l'ammontare complessivo dei fondi disponibili (di provenienza statale o stanziati ad hoc nel bilancio regionale) per il rinnovo dei CCNL del personale dipendente delle tre aziende non è stato in alcun modo riscontrato nemmeno per il tramite della CTU contabile espletata, come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata. Il CTU, infatti, non ha verificato la congruità delle somme,
e dunque la concreta esigibilità nei termini precedentemente specificati, a tal Cont fine richieste dalle aziende del , ma si è limitato a calcolare la differenza algebrica tra gli importi richiesti da per le annualità in esame e quanto Pt_1
alla stessa era stato versato per quegli stessi anni dalla e dal _1
CP_5
L'appello deve essere pertanto respinto e parte appellante deve essere condannata a rifondere alla appellata le spese di lite da questa _1
anticipate, che si liquidano come indicato in dispositivo in applicazione del DM
55/2014 come modificato dal DM 147/2022 (con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi).
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
r.g. n. 4473/2019 8 1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite da questa anticipate, che liquida in Euro 36.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
09.09.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4473/2019 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dottor Nicola Saracino Presidente
Dottoressa Giovanna Gianì Consigliere
Dottor Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 4473 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del
21.03.2024 e vertente
T R A
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa dal Prof. Avv. Francesco Sciaudone e dall'Avv. Marco Annoni
APPELLANTE
E
r.g. n. 4473/2019 1 (C.F. ), in persona del Presidente p.t. della _1 P.IVA_2
Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Fiammetta Fusco
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del proposto gravame annullare e/o riformare la sentenza n. 10936/2019, pubblicata il 24 maggio 2019 e notificata il 29 maggio 2019, resa a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 26992/2012, Tribunale di Roma, e, per l'effetto:
- accertare che la è tenuta a versare ad l'importo di Euro _1 Pt_1
9.913.662,38, oltre interessi legali e moratori, per il residuo debito dei contributi dovuti per gli esercizi 2005 – 2008 solo parzialmente corrisposti;
- condannare la al pagamento in favore di _1 [...]
dell'importo di Euro 9.913.662,38, oltre Controparte_2
interessi legali e moratori;
- in ogni caso, condannare la al pagamento delle spese e delle _1
competenze del primo e del secondo grado di giudizio”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'interposto appello, in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza. Con vittoria delle spese di lite del grado”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
r.g. n. 4473/2019 2 L' (d'ora in poi, Controparte_2
, in quanto successore a titolo universale di e di Pt_1 CP_3 Org_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la per
[...] _1
richiederne la condanna al versamento dei contributi asseritamente dovuti per far fronte agli incrementi del costo del personale derivanti dai rinnovi degli accordi collettivi nazionali di lavoro negli anni 2005 – 2010, quantificati in complessivi Euro 152.836.426,17, deducendo che in forza delle leggi statali e regionali via via succedutesi nel tempo (D.L.vo 422/1997, D.L. 355/2003, D.L.
16/2005, legge 296/2006 e Legge regionale 30/1998) tutti gli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL 2004 – 2007 erano coperti dai contributi erariali disposti all'uopo dallo Stato e poi assegnati alle Regioni per essere trasferiti alle aziende Cont esercenti servizi di trasporto pubblico locale (d'ora in poi ) al di fuori dei vincoli del patto di stabilità, che tali contributi dovevano essere direttamente trasferiti dalla alle due aziende sopra citate (poi fuse per _1
incorporazione in , che la aveva corrisposto solo in Pt_1 _1
misura parziale detti contributi per le annualità 2005, 2006, 2007 e 2008, che la legge 244/2007 aveva poi mutato il quadro normativo stabilendo che a tali oneri si dovesse fare fronte non più per il tramite di trasferimenti erariali ma attraverso la compartecipazione delle Regioni al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e che la non aveva corrisposto alcunché per gli _1
oneri sostenuti negli esercizi 2009 e 2010. Si costituiva in giudizio la _1
, che chiedeva il rigetto della domanda ritenendola infondata. Nel corso
[...]
del giudizio veniva disposta ed espletata CTU contabile diretta, tra l'altro, a verificare l'effettiva entità delle somme corrisposte dalla a titolo _1
di contributi per il rinnovo dei CCNL per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 ed a quantificare l'importo dei contributi eventualmente dovuti per gli anni 2009 e
2010.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10936/2019, rigettava la domanda, ritenendo che non avesse fornito dimostrazione della spettanza dei Pt_1
contributi per le annualità 2005, 2006 e 2007, non avendo né allegato né provato che la non avesse erogato tutte le somme all'uopo stanziate dallo Stato _1
ed avendo a sua volta la dedotto di avere ripartito tra le aziende _1
gli stanziamenti statali e i contributi previsti a carico del proprio bilancio, e r.g. n. 4473/2019 3 statuendo che nel mutato quadro normativo a decorrere dal 2008 non era più previsto che la versasse direttamente alle aziende di trasporto le _1
relative somme essendo invece tenuta a versarle ai Comuni, che poi sulla base dei contratti di servizio avrebbero trasferito gli importi alle aziende stesse.
Avverso l'indicata sentenza, notificata il 29.05.2019, ha interposto tempestivamente e parzialmente appello che ha formulato le Pt_1
conclusioni riportate in epigrafe, limitando quindi il petitum ai contributi asseritamente dovuti per le annualità 2005, 2006, 2007 e 2008, ed ha articolato due motivi di gravame:
1) l'erronea interpretazione della normativa (statale e regionale) di riferimento compiuta dal Giudice di prime cure, ponendo la stessa a carico della gli oneri per l'espletamento dei servizi di TPL _1
e l'obbligo di definire ed aggiornare con cadenza triennale il costo di tali servizi tenendo conto tra l'altro della contrattazione collettiva vigente per l'individuazione dei costi del personale (artt. 17 e 23bis L.R. n. 30/1998) e qualificandosi i contributi erogati dallo Stato come una forma di
“cofinanziamento” degli oneri posti a carico delle per il rinnovo _1
dei CCNL dei dipendenti di tali aziende (art. 1 comma 1230 legge
296/2006), sicché se la quota di competenza statale fosse stata deficitaria le necessità finanziarie dell'azienda avrebbero trovato integrale copertura nel contributo regionale;
2) l'erronea valutazione della CTU, che ha accertato la congruità delle somme pretese da a titolo di contributi per gli esercizi 2005, 2006, Pt_1
2007 e 2008 ed ha quantificato in complessivi 9.913.662,38 le somme dovute per quelle annualità, tenuto conto delle erogazioni effettuate dal e dalla stessa , e le cui risultanze sono CP_5 _1
state disattese dal giudicante senza che sia stata fornita al riguardo alcuna motivazione.
In data 15.09.2020 si è costituita , che ha chiesto respingersi _1
l'appello in quanto infondato.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
r.g. n. 4473/2019 4 L'appello è infondato e deve essere respinto.
La sentenza impugnata ha correttamente ricostruito il quadro normativo che Cont regola il sovvenzionamento dei servizi di . Invero, avendo appellato Pt_1
la sentenza del Tribunale capitolino nella sola parte in cui non aveva riconosciuto la spettanza in suo favore dei contributi dovuti per fare fronte ai maggiori oneri inerenti al costo del lavoro del personale derivanti dal rinnovo dei CCNL per le annualità 2005 – 2008, appare ultroneo soffermarsi sulle novità introdotte dalla Legge finanziaria 2008 (legge 244/2007), che ha sostituito al previgente sistema fondato sui finanziamenti statali alle Regioni un nuovo meccanismo basato sul riconoscimento alle Regioni della compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione, statuendo che non potesse più essere previsto a decorrere dal 2008 (in realtà a decorrere dal 2009, perché per il
2008 era stata fatta salva dalla stessa legge l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di un finanziamento statale per il rinnovo dei CCNL) alcun trasferimento aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato finalizzato al finanziamento delle spese correnti del TPL.
Per ciò che concerne invece il sistema previgente, il D.L.vo 422/1997, nell'affidare alle Regioni e agli Enti locali le funzioni e i compiti in materia di trasporto pubblico locale, ha stabilito tra l'altro che sono a carico del bilancio regionale gli oneri per i servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini, che devono essere definiti dalle Regioni d'intesa con gli Enti locali, ed ha previsto che per fare fronte a tali oneri le Regioni costituiscano annualmente un fondo destinato ai trasporti, alimentato sia da risorse proprie sia da quelle trasferite dallo Stato
(artt. 16 e 20). In attuazione di tale ultima previsione la Legge della Regione
n. 30/1998 ha istituito il fondo regionale dei trasporti, il cui ammontare _1
viene determinato ogni anno con la legge di bilancio della Regione e che è articolato in quattro parti, una delle quali è destinata a fare fronte agli oneri relativi all'effettuazione dei servizi su strada e con metropolitana ed è oggetto di specifica assegnazione al CP_5
Una delle principali novità introdotte dal D.L.vo 422/1997 è rappresentata dal contratto di servizio, che regola le reciproche obbligazioni tra l'Ente locale r.g. n. 4473/2019 5 affidante il servizio (nel caso di specie, il e il gestore del CP_5
servizio (nel caso di specie, e alle quali poi è subentrata Org_1 CP_3
. In relazione al servizio di trasporto urbano affidato dall'Ente locale Pt_1
interessato la eroga un concorso finanziario agli oneri sostenuti _1
dall'Ente affidante nei limiti del sicché, come ha Organizzazione_2
correttamente dedotto parte appellata, occorre tenere ben distinti il rapporto esistente tra ed Ente locale incentrato sui finanziamenti dei “servizi _1
minimi” operati dall' nei limiti del fondo e il rapporto negoziale Parte_2
esistente tra il e il gestore del servizio, al quale è CP_5 CP_6
completamente estranea e che è fondato sul contratto di servizio, che stabilisce tra l'altro il corrispettivo dovuto dal affidante al gestore. Il concorso CP_5
finanziario regionale agli oneri sostenuti dal è dunque limitato alla CP_5
copertura dei costi inerenti i servizi minimi, come in precedenza definiti, e non ha nulla a che fare né con il corrispettivo contrattuale stabilito nel contratto di servizio né con il programma di esercizio contrattuale (articolato per percorsi, fermate, tempi di percorrenza, chilometraggio), anch'esso fissato nel contratto di servizio e che può anche sviluppare un monte chilometrico maggiore rispetto agli standard minimi rispetto ai quali sussiste l'obbligo di copertura finanziaria in capo alle Regioni.
I decreti legge nn. 355/2003, 16/2005, 223/2006, tutti regolarmente convertiti in legge, e la legge 296/2006 hanno a loro volta previsto lo stanziamento di ulteriori risorse statali per favorire il rinnovo dei CCNL del personale dipendente delle aziende del trasporto pubblico locale, stabilendo tra l'altro che dette risorse fossero assegnate alle Regioni sulla base di decreti del
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e fossero attribuite con riferimento alla consistenza del personale Org_3
in servizio presso dette aziende. L'art. 1 comma 3 del D.L. 16/2005 e l'art. 1 comma 1230 della legge 296/2006 hanno previsto che le risorse statali assegnate alle Regioni per i rinnovi dei CCNL e da queste erogate alle aziende di TPL operanti nel loro territorio fossero escluse dal patto di stabilità interno. Tale previsione non va tuttavia interpretata come facoltà per le Regioni di ricorrere all'indebitamento per reperire gli ulteriori fondi necessari a fare fronte agli oneri derivanti dai rinnovi del CCNL, come sostenuto da parte appellante, ma come forma di tutela per le Regioni, investite per legge del compito di fare da r.g. n. 4473/2019 6 tramite tra lo Stato erogante i finanziamenti e le aziende del TPL destinatarie dei finanziamenti, che non vedono così limitata la loro possibilità di indebitarsi per il perseguimento di altre e diverse finalità deliberate dai loro organi di governo. Non può infatti imporsi alle Regioni di ricorrere all'indebitamento per finalità che non siano quelle autonomamente individuate e deliberate dai loro organi di governo;
ciò in quanto lo stanziamento dei fondi in bilancio rappresenta il limite della contribuzione dovuta e il presupposto per ritenere sussistente ed esigibile il diritto alla contribuzione (v. Cass. S.U. sentenza n.
6494/2012; Corte Appello Roma, sentenza n. 3165/2020).
Con riferimento alle misure finanziarie agevolative dei rinnovi contrattuali Cont del personale dipendente delle aziende del non esiste alcuna norma di legge, né statale né regionale, che obblighi la a reperire ulteriori _1
risorse per integrare i fondi statali trasferiti, quando essi fossero insufficienti.
Non l'art. 1 comma 3 DL 16/2005 e l'art. 1 comma 1230 legge 296/2006 appena menzionati, ma nemmeno l'art. 23bis della L.R. 30/1998, secondo il quale la deve determinare per i servizi di TPL da essa finanziati il costo _1
economicamente sufficiente di produzione di tali servizi, soggetto ad aggiornamento triennale, tenendo conto tra l'altro “della contrattazione collettiva vigente per la corretta individuazione del costo del personale”. Come ha correttamente evidenziato parte appellata, tale previsione deve essere interpretata alla luce della definizione di “costo economicamente sufficiente di produzione” dei servizi di TPL contenuta nel comma 4 dello stesso art. 23bis, secondo cui esso “rappresenta il limite per la quantificazione dell'importo a base
d'asta che la le province ed i comuni, per i servizi finanziati dalla _1 _1
stessa, sono tenuti a fissare nelle procedure di gara per la scelta dei gestori dei servizi”.
Appare dunque evidente che tale previsione sia stata dettata con riferimento alle procedure di gara bandite dalla o da un Ente locale limitatamente _1
ai servizi minimi finanziati dalla e sia dunque inconferente al caso di _1
specie, nel quale si discute di finanziamenti per il rinnovo dei CCNL del personale dipendente.
In definitiva, dunque, oltre agli importi erogati direttamente dallo Stato e a quelli che la stessa legge statale nel ripartire i fondi tra le Regioni ha posto a r.g. n. 4473/2019 7 carico di queste ultime per le medesime finalità, nessuna norma ha imposto e poteva imporre alle Regioni di reperire e distribuire ulteriori fondi per agevolare il rinnovo dei contratti del personale dipendente. E, nel caso di specie, la ha specificatamente dedotto di avere ripartito tra le _1
Cont aziende del tutti i fondi erogati dallo Stato ad essa trasferiti e tutte le somme all'uopo stanziate nel proprio bilancio secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale.
Venendo quindi al secondo motivo di appello, la appellata ha _1
dedotto e documentato, allegando i relativi mandati di pagamento, di avere corrisposto ad e nel quadriennio 2005 – 2008 Pt_1 CP_3 Org_1
complessivi Euro 157.464.653,64. Che tale importo non avesse esaurito l'ammontare complessivo dei fondi disponibili (di provenienza statale o stanziati ad hoc nel bilancio regionale) per il rinnovo dei CCNL del personale dipendente delle tre aziende non è stato in alcun modo riscontrato nemmeno per il tramite della CTU contabile espletata, come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata. Il CTU, infatti, non ha verificato la congruità delle somme,
e dunque la concreta esigibilità nei termini precedentemente specificati, a tal Cont fine richieste dalle aziende del , ma si è limitato a calcolare la differenza algebrica tra gli importi richiesti da per le annualità in esame e quanto Pt_1
alla stessa era stato versato per quegli stessi anni dalla e dal _1
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L'appello deve essere pertanto respinto e parte appellante deve essere condannata a rifondere alla appellata le spese di lite da questa _1
anticipate, che si liquidano come indicato in dispositivo in applicazione del DM
55/2014 come modificato dal DM 147/2022 (con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi).
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
r.g. n. 4473/2019 8 1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite da questa anticipate, che liquida in Euro 36.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
09.09.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
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