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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/10/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 362/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 362 R.G.A.C., anno 2025, avente ad oggetto: contratti bancari, passata in decisone all'udienza dell'8 ottobre 2025 e vertente
TRA
, el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Parte_1
Teresa Caprio, che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine della citazione
Opponente
E
società unipersonale con sede legale in Via V. Controparte_1
Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV), IT, in persona del legale rapp.te p.t., e per essa in persona del legale CP_2
rapp.te p.t. (già già CP_3 Controparte_4
, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n.
[...]
7, quale mandataria di rappresentata e difesa, Controparte_1
in virtù di procura generale alle liti conferita con atto per Notar
pagina 1 di 9 del 12.12.2023, rep. n. 79348 racc. n. Persona_1
29926, dall'Avv. Fabio Forino, el.te dom.ta presso lo studio
Opposta
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza dell'8 ottobre 2025, da intendersi qui interamente trascritto.
Svolgimento del processo proponeva opposizione avverso il precetto Parte_1
con il quale le intimava il pagamento della somma di CP_1
€ 44.609,97, basata su mutuo ipotecario stipulato con della quale era cessionaria. CP_4
A sostegno dell'opposizione la deduceva di non Parte_1
avere ricevuto alcun atto prodromico al precetto e sosteneva la erroneità dell'importo di cui era intimato il pagamento, nonché il difetto di legittimazione della precettante.
Instauratosi il contraddittorio, l'opposta contestava i motivi di opposizione. Si procedeva all'istruttoria; acquisita la documentazione prodotta, all'udienza dell'8 ottobre 2025, la causa veniva quindi ritenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'opposizione al precetto proposta dalla risulta Parte_1
infondata.
Il credito azionato da è stato oggetto di una Controparte_1
cessione di credito, inserita in una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario.
È noto che, nella fattispecie di cui si è detto, la societá cessionaria subentra nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun pagina 2 di 9 subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione. Rientra nella cessione di credito ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, rimanendone escluse le posizioni afferenti alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere all'istituto di credito cedente, quale controparte negoziale del rapporto originario, anche dopo la cessione del credito.
In particolare, deve rilevarsi che, secondo la S.C., in un primo orientamento, in caso di cessione dei crediti in blocco, la cessione risulta adeguatamente provata, dal cessionario, mediante il deposito del testo della Gazzetta Ufficiale, in cui vengono specificamente indicate le categorie di crediti ceduti mediante l'indicazione di caratteristiche comuni. Non è quindi necessario il deposito di alcun contratto di cessione o altro documento riportante il credito specifico oggetto di giudizio;
invero, secondo la corte (Cass. 31188/17)” in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”. Secondo la richiamata decisione, la specifica enumerazione e l'onere di produzione del singolo documento vanificherebbero la portata dell'art. 58 TUB, il quale volutamente introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 1264 e segg c.c., pagina 3 di 9 per agevolare operazioni che hanno portata molto diversa dalla singola cessione.
La pubblicazione nella G.U. prende il posto e la funzione della notifica individuale prevista dalla disciplina ordinaria e, in quanto tale, costituisce condizione necessaria e sufficiente per l'opposizione della stessa ai debitori ceduti.
Con altra decisione (n. 10200/21) la Corte ha ribadito il principio per cui il cessionario del credito, nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 del T.u.b., viene dispensato dalla notifica dell'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti, precisando che “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario
(legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del pagina 4 di 9 giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n.
5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.”.
Quanto alla prova della cessione del credito in blocco, la
Suprema Corte ha ribadito che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, e può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario (si pensi alla notifica dell'atto di precetto per mezzo del quale è intimato, in via stragiudiziale, il pagamento al debitore ceduto;
oppure con la notifica di un atto di citazione di un giudizio di revocazione ordinaria ex art. 2901 del c.c.). Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente.
La Corte ha infatti ritenuto che la produzione della dichiarazione del cedente, così come la disponibilità del titolo esecutivo azionato, sono elementi che provano che un determinato credito è stato effettivamente ceduto.
Nella specie, emerge dagli atti che la precettante ha la disponibilità di tutta la documentazione afferente il credito in oggetto;
è stata allegata la dichiarazione del cedente, cosa che pagina 5 di 9 rientra nei requisiti sopra menzionati dalla Suprema Corte e di cui sopra si è detto.
In conclusione, risulta dagli atti che ha Controparte_1
acquistato il credito in oggetto da in forza di Controparte_4
un contratto di cessione di crediti.
Inoltre, risulta agli atti la dichiarazione di cessione del credito rilasciata dalla cedente la quale attesta che Controparte_4
“tra i crediti compresi nella cessione a favore di Controparte_1
rientra anche il credito vantato nei confronti di Parte_1
derivante dal rapporto di mutuo numero 4436273
[...]
(codice 101812667) di originari € 57.475,01 rogito notaio Per_2
dell'11/03/2014 repertorio numero 38429, raccolta numero
/13657.
Non è fondata l'argomentazione relativa alla mancata notifica dell'atto di precetto, che, invece, emerge dagli atti come avvenuta in data 4.11.2024; risulta provato che, stante la temporanea assenza della destinataria al suo indirizzo di residenza, fu immesso nella cassetta postale della stessa la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) con racc.ta n.
66913292363-4. L'atto, non ritirato nel termine di gg.10 dalla data di spedizione della , è stato restituito al mittente, con perfezionamento della notifica
Neanche ha pregio l'eccezione di mancata notifica del titolo indicato in precetto, cioè il mutuo mutuo ipotecario ai sensi dell'art. 38 e seguenti del d.lgs. n. 385/1993; in proposito, l'art. 41 T.U.B., prevede l'esclusione dell'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, essendo sufficiente che il precetto contenga (come nella specie) l'indicazione del titolo. pagina 6 di 9 Quanto alla correttezza dell'importo indicato, pari ad €
44.609,97, deve evidenziarsi che la sostiene di Parte_1
avere versato molte rate delle 180 previste contrattualmente
(senza specificare il numero previsto), precisando che, nel periodo Covid, i pagamenti furono sospesi.
Non risultano tuttavia provati i successivi pagamenti effettuati;
è pacifico che il creditore è tenuto a provare solo la fonte dell'obbligazione, spettando al debitore l'onere di dimostrare l'avvenuta estinzione della stessa;
nella specie la creditrice ha allegato la fonte del suo credito, corroborata dal prodotto conteggio ex art. 50, da cui emerge che le somme corrisposte sono state detratte dal totale. D'altra parte, la stessa
, come si è detto, ha ammesso di avere sospeso i Parte_1
pagamenti rateali.
Alcuna rilevanza riveste la invocata quietanza liberatoria, prodotta dalla , che risulta sottoscritta in data Parte_1
21.6.2024 dalla KR IT RL, mandataria di Kruk
Investimenti RL, intestata a figlio della Controparte_5
; tale quietanza risulta riferibile ad un rapporto Parte_1
identificato con n. 0000101751721 e NDG 0000000087205877.
Non emerge dagli atti che la KR IT RL abbia ceduto il credito ed inoltre la quietanza liberatoria è indirizzata a
, per un rapporto diverso, avendo un numero di Controparte_5
NDG (codice utilizzato per identificare il cliente), non coincidente con quello riportato nell'estratto conto ex art. 50
TUB, reso dalla cedente (NDG 84943670 e il numero CP_4
di RAPPORTO 0004436273) e dalla dichiarazione di cessione del credito resa dalla CP_4 pagina 7 di 9 Irrilevanti appaiono, in relazione alla doglianza in oggetto, da provare documentalmente, i mezzi istruttori orali articolati da parte opponente.
Altre doglianze non risultano avanzate tempestivamente, né, dall'esame del mutuo, emergono illiceità icto oculi evidenti, ragion per cui non appaiono necessari i mezzi istruttori richiesti, né si ravvisa l'opportunità di disporre accertamenti tecnici, non risultando lamentate specifiche erroneità di calcolo.
Ad abundantiam va evidenziato, quanto agli effetti del metodo di ammortamento alla francese (che secondo alcuni determinerebbe una capitalizzazione composta con effetti anatocistici che si ripercuoterebbero sulla misura del TEG), che non può essere condivisa la tesi secondo la quale il piano di ammortamento c.d. "alla francese " sarebbe da considerarsi comunque illegittimo in quanto produttivo di interessi anatocistici.
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , con atto di citazione Parte_1
notificato nei confronti di avverso il precetto da Controparte_1
questa notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 1300,00 per la fase di studio, € 1000,00 per la fase introduttiva, € 1200,00 per la fase pagina 8 di 9 istruttoria, € 1500,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa secondo legge
Benevento 9.10.25
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 362 R.G.A.C., anno 2025, avente ad oggetto: contratti bancari, passata in decisone all'udienza dell'8 ottobre 2025 e vertente
TRA
, el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Parte_1
Teresa Caprio, che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine della citazione
Opponente
E
società unipersonale con sede legale in Via V. Controparte_1
Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV), IT, in persona del legale rapp.te p.t., e per essa in persona del legale CP_2
rapp.te p.t. (già già CP_3 Controparte_4
, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n.
[...]
7, quale mandataria di rappresentata e difesa, Controparte_1
in virtù di procura generale alle liti conferita con atto per Notar
pagina 1 di 9 del 12.12.2023, rep. n. 79348 racc. n. Persona_1
29926, dall'Avv. Fabio Forino, el.te dom.ta presso lo studio
Opposta
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza dell'8 ottobre 2025, da intendersi qui interamente trascritto.
Svolgimento del processo proponeva opposizione avverso il precetto Parte_1
con il quale le intimava il pagamento della somma di CP_1
€ 44.609,97, basata su mutuo ipotecario stipulato con della quale era cessionaria. CP_4
A sostegno dell'opposizione la deduceva di non Parte_1
avere ricevuto alcun atto prodromico al precetto e sosteneva la erroneità dell'importo di cui era intimato il pagamento, nonché il difetto di legittimazione della precettante.
Instauratosi il contraddittorio, l'opposta contestava i motivi di opposizione. Si procedeva all'istruttoria; acquisita la documentazione prodotta, all'udienza dell'8 ottobre 2025, la causa veniva quindi ritenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'opposizione al precetto proposta dalla risulta Parte_1
infondata.
Il credito azionato da è stato oggetto di una Controparte_1
cessione di credito, inserita in una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario.
È noto che, nella fattispecie di cui si è detto, la societá cessionaria subentra nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun pagina 2 di 9 subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione. Rientra nella cessione di credito ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, rimanendone escluse le posizioni afferenti alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere all'istituto di credito cedente, quale controparte negoziale del rapporto originario, anche dopo la cessione del credito.
In particolare, deve rilevarsi che, secondo la S.C., in un primo orientamento, in caso di cessione dei crediti in blocco, la cessione risulta adeguatamente provata, dal cessionario, mediante il deposito del testo della Gazzetta Ufficiale, in cui vengono specificamente indicate le categorie di crediti ceduti mediante l'indicazione di caratteristiche comuni. Non è quindi necessario il deposito di alcun contratto di cessione o altro documento riportante il credito specifico oggetto di giudizio;
invero, secondo la corte (Cass. 31188/17)” in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”. Secondo la richiamata decisione, la specifica enumerazione e l'onere di produzione del singolo documento vanificherebbero la portata dell'art. 58 TUB, il quale volutamente introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 1264 e segg c.c., pagina 3 di 9 per agevolare operazioni che hanno portata molto diversa dalla singola cessione.
La pubblicazione nella G.U. prende il posto e la funzione della notifica individuale prevista dalla disciplina ordinaria e, in quanto tale, costituisce condizione necessaria e sufficiente per l'opposizione della stessa ai debitori ceduti.
Con altra decisione (n. 10200/21) la Corte ha ribadito il principio per cui il cessionario del credito, nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 del T.u.b., viene dispensato dalla notifica dell'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti, precisando che “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario
(legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del pagina 4 di 9 giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n.
5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.”.
Quanto alla prova della cessione del credito in blocco, la
Suprema Corte ha ribadito che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, e può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario (si pensi alla notifica dell'atto di precetto per mezzo del quale è intimato, in via stragiudiziale, il pagamento al debitore ceduto;
oppure con la notifica di un atto di citazione di un giudizio di revocazione ordinaria ex art. 2901 del c.c.). Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente.
La Corte ha infatti ritenuto che la produzione della dichiarazione del cedente, così come la disponibilità del titolo esecutivo azionato, sono elementi che provano che un determinato credito è stato effettivamente ceduto.
Nella specie, emerge dagli atti che la precettante ha la disponibilità di tutta la documentazione afferente il credito in oggetto;
è stata allegata la dichiarazione del cedente, cosa che pagina 5 di 9 rientra nei requisiti sopra menzionati dalla Suprema Corte e di cui sopra si è detto.
In conclusione, risulta dagli atti che ha Controparte_1
acquistato il credito in oggetto da in forza di Controparte_4
un contratto di cessione di crediti.
Inoltre, risulta agli atti la dichiarazione di cessione del credito rilasciata dalla cedente la quale attesta che Controparte_4
“tra i crediti compresi nella cessione a favore di Controparte_1
rientra anche il credito vantato nei confronti di Parte_1
derivante dal rapporto di mutuo numero 4436273
[...]
(codice 101812667) di originari € 57.475,01 rogito notaio Per_2
dell'11/03/2014 repertorio numero 38429, raccolta numero
/13657.
Non è fondata l'argomentazione relativa alla mancata notifica dell'atto di precetto, che, invece, emerge dagli atti come avvenuta in data 4.11.2024; risulta provato che, stante la temporanea assenza della destinataria al suo indirizzo di residenza, fu immesso nella cassetta postale della stessa la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) con racc.ta n.
66913292363-4. L'atto, non ritirato nel termine di gg.10 dalla data di spedizione della , è stato restituito al mittente, con perfezionamento della notifica
Neanche ha pregio l'eccezione di mancata notifica del titolo indicato in precetto, cioè il mutuo mutuo ipotecario ai sensi dell'art. 38 e seguenti del d.lgs. n. 385/1993; in proposito, l'art. 41 T.U.B., prevede l'esclusione dell'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, essendo sufficiente che il precetto contenga (come nella specie) l'indicazione del titolo. pagina 6 di 9 Quanto alla correttezza dell'importo indicato, pari ad €
44.609,97, deve evidenziarsi che la sostiene di Parte_1
avere versato molte rate delle 180 previste contrattualmente
(senza specificare il numero previsto), precisando che, nel periodo Covid, i pagamenti furono sospesi.
Non risultano tuttavia provati i successivi pagamenti effettuati;
è pacifico che il creditore è tenuto a provare solo la fonte dell'obbligazione, spettando al debitore l'onere di dimostrare l'avvenuta estinzione della stessa;
nella specie la creditrice ha allegato la fonte del suo credito, corroborata dal prodotto conteggio ex art. 50, da cui emerge che le somme corrisposte sono state detratte dal totale. D'altra parte, la stessa
, come si è detto, ha ammesso di avere sospeso i Parte_1
pagamenti rateali.
Alcuna rilevanza riveste la invocata quietanza liberatoria, prodotta dalla , che risulta sottoscritta in data Parte_1
21.6.2024 dalla KR IT RL, mandataria di Kruk
Investimenti RL, intestata a figlio della Controparte_5
; tale quietanza risulta riferibile ad un rapporto Parte_1
identificato con n. 0000101751721 e NDG 0000000087205877.
Non emerge dagli atti che la KR IT RL abbia ceduto il credito ed inoltre la quietanza liberatoria è indirizzata a
, per un rapporto diverso, avendo un numero di Controparte_5
NDG (codice utilizzato per identificare il cliente), non coincidente con quello riportato nell'estratto conto ex art. 50
TUB, reso dalla cedente (NDG 84943670 e il numero CP_4
di RAPPORTO 0004436273) e dalla dichiarazione di cessione del credito resa dalla CP_4 pagina 7 di 9 Irrilevanti appaiono, in relazione alla doglianza in oggetto, da provare documentalmente, i mezzi istruttori orali articolati da parte opponente.
Altre doglianze non risultano avanzate tempestivamente, né, dall'esame del mutuo, emergono illiceità icto oculi evidenti, ragion per cui non appaiono necessari i mezzi istruttori richiesti, né si ravvisa l'opportunità di disporre accertamenti tecnici, non risultando lamentate specifiche erroneità di calcolo.
Ad abundantiam va evidenziato, quanto agli effetti del metodo di ammortamento alla francese (che secondo alcuni determinerebbe una capitalizzazione composta con effetti anatocistici che si ripercuoterebbero sulla misura del TEG), che non può essere condivisa la tesi secondo la quale il piano di ammortamento c.d. "alla francese " sarebbe da considerarsi comunque illegittimo in quanto produttivo di interessi anatocistici.
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , con atto di citazione Parte_1
notificato nei confronti di avverso il precetto da Controparte_1
questa notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 1300,00 per la fase di studio, € 1000,00 per la fase introduttiva, € 1200,00 per la fase pagina 8 di 9 istruttoria, € 1500,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa secondo legge
Benevento 9.10.25
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
pagina 9 di 9