Articolo 208 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 207Articolo 209
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19 aprile 1942
Art. 208.

L'incapace, che sia socio di una societa' in nome collettivo o socio accomandatario di una societa' in accomandita, deve ottenere le autorizzazioni previste dagli articoli 320, 371, 397, 424 e 425 del codice entro tre mesi dall'entrata in vigore di questo.

Se entro tale termine non sono state ottenute le autorizzazioni prescritte, l'incapace puo' essere escluso a norma dell'art. 2286 del codice.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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