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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/01/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale
Nella persona dei magistrati dott. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dott.ssa Federica Girfatti Giudice
dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1276 /2022 vertente tra:
nato a [...] il 3.6.1970 ( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
nata a [...] il [...] ( ), rapp.ti e difesi dall'avv.
[...] CodiceFiscale_2
Franciosa Annalisa
ricorrenti
E
nato a [...] il [...] (c.f. ) , Controparte_1 C.F._3
interdicendo
NONCHÉ
PM in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note telematiche con scadenza al 20.01.2025, parte ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso
RAGIONI in FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.03.2024, i ricorrenti in epigrafe, nella qualità di genitori del sig.
chiedevano che il Tribunale di Nola pronunciasse l'interdizione ex art. 414 e ss. Controparte_1 c.c. del precitato affetto da gravi patologie disabilitanti e pertanto incapace di intendere e volere. I ricorrenti deducevano che l'interdicendo necessita di assistenza continua, è affetto da sindrome di
RA Willi, insufficienza surrenalica, ipopnea/apnea e che non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ragion per cui si trova nell'impossibilità di provvedere alle cure necessarie per il proprio stato di salute e per la cura dei propri interessi patrimoniali.
Il Presidente del Tribunale emetteva provvedimento ex art. 713 c.p.c. fissando l'udienza di comparizione innanzi al Presidente relatore in data 22.05.2024 rinviata d'ufficio al 2.10.2024.
Ricorso e decreto venivano quindi notificati all'interdicendo, al PM ed ai parenti.
A detta udienza si svolgeva l'esame dell'interdicendo e venivano sentite le parti.
Esaminata la documentazione medica prodotta, la causa veniva quindi rimessa al Collegio che si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dall' esame dell'interdicendo lo stesso risulta avulso dal contesto spazio temporale, non è in grado di rispondere ad alcuna domanda. Le parti hanno precisato che l'interdicendo frequenta semi convitto, non è titolare per di beni immobili e che al momento percepisce indennità di CP_1 accompagnamento pari a € 530,00.
Dalla documentazione medica prodotta risulta confermata la circostanza asserita in ricorso dell'assoluta incapacità del sig. di attendere ai propri interessi per lo stato Controparte_1
patologico in cui versa in quanto affetto da sindrome di Prater Willi, in trattamento riabilitativo (V.si
Cartella Clinica del paziente presso Istituto Giannina Gaslini e verbale di accertamento dell'invalidita' civile , delle condizioni visive e della sordita' del 16.01.2020).
Le risultanze processuali sono elementi che sostanziano il convincimento di questo Tribunale dell'abituale stato di infermità di mente dell'interdicendo che lo rendono incapace di provvedere ai propri interessi: ragion per cui devono essere adottati i provvedimenti consequenziali stabiliti dalla legge a seguito dell'accoglimento della domanda.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai sigg.ri nato a [...] il 3.6.1970 ( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...] ( ), sentito il PM così Parte_2 CodiceFiscale_2
provvede:
• Dichiara l'interdizione di nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(Na) il 18/07/2006, residente in [...];
• Conferma la nomina di tutore provvisorio della sig.ra nata a [...] Parte_2
il 10.07.1973 ( ), residente in [...]
Andromeda n.1;
• Ordina annotarsi la presente sentenza a norma dell'art. 423 c.c. ed art. 88 r.d. del 9.7.1939
n.1238 (ordinamento stato civile);
• Manda alla cancelleria per la immediata apertura di procedura di tutela;
• Nulla a provvedersi per le spese.
Così deciso in Nola, addì 21/01/2025
Il Presidente Est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale
Nella persona dei magistrati dott. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dott.ssa Federica Girfatti Giudice
dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1276 /2022 vertente tra:
nato a [...] il 3.6.1970 ( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
nata a [...] il [...] ( ), rapp.ti e difesi dall'avv.
[...] CodiceFiscale_2
Franciosa Annalisa
ricorrenti
E
nato a [...] il [...] (c.f. ) , Controparte_1 C.F._3
interdicendo
NONCHÉ
PM in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note telematiche con scadenza al 20.01.2025, parte ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso
RAGIONI in FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.03.2024, i ricorrenti in epigrafe, nella qualità di genitori del sig.
chiedevano che il Tribunale di Nola pronunciasse l'interdizione ex art. 414 e ss. Controparte_1 c.c. del precitato affetto da gravi patologie disabilitanti e pertanto incapace di intendere e volere. I ricorrenti deducevano che l'interdicendo necessita di assistenza continua, è affetto da sindrome di
RA Willi, insufficienza surrenalica, ipopnea/apnea e che non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ragion per cui si trova nell'impossibilità di provvedere alle cure necessarie per il proprio stato di salute e per la cura dei propri interessi patrimoniali.
Il Presidente del Tribunale emetteva provvedimento ex art. 713 c.p.c. fissando l'udienza di comparizione innanzi al Presidente relatore in data 22.05.2024 rinviata d'ufficio al 2.10.2024.
Ricorso e decreto venivano quindi notificati all'interdicendo, al PM ed ai parenti.
A detta udienza si svolgeva l'esame dell'interdicendo e venivano sentite le parti.
Esaminata la documentazione medica prodotta, la causa veniva quindi rimessa al Collegio che si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dall' esame dell'interdicendo lo stesso risulta avulso dal contesto spazio temporale, non è in grado di rispondere ad alcuna domanda. Le parti hanno precisato che l'interdicendo frequenta semi convitto, non è titolare per di beni immobili e che al momento percepisce indennità di CP_1 accompagnamento pari a € 530,00.
Dalla documentazione medica prodotta risulta confermata la circostanza asserita in ricorso dell'assoluta incapacità del sig. di attendere ai propri interessi per lo stato Controparte_1
patologico in cui versa in quanto affetto da sindrome di Prater Willi, in trattamento riabilitativo (V.si
Cartella Clinica del paziente presso Istituto Giannina Gaslini e verbale di accertamento dell'invalidita' civile , delle condizioni visive e della sordita' del 16.01.2020).
Le risultanze processuali sono elementi che sostanziano il convincimento di questo Tribunale dell'abituale stato di infermità di mente dell'interdicendo che lo rendono incapace di provvedere ai propri interessi: ragion per cui devono essere adottati i provvedimenti consequenziali stabiliti dalla legge a seguito dell'accoglimento della domanda.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai sigg.ri nato a [...] il 3.6.1970 ( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...] ( ), sentito il PM così Parte_2 CodiceFiscale_2
provvede:
• Dichiara l'interdizione di nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(Na) il 18/07/2006, residente in [...];
• Conferma la nomina di tutore provvisorio della sig.ra nata a [...] Parte_2
il 10.07.1973 ( ), residente in [...]
Andromeda n.1;
• Ordina annotarsi la presente sentenza a norma dell'art. 423 c.c. ed art. 88 r.d. del 9.7.1939
n.1238 (ordinamento stato civile);
• Manda alla cancelleria per la immediata apertura di procedura di tutela;
• Nulla a provvedersi per le spese.
Così deciso in Nola, addì 21/01/2025
Il Presidente Est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca