Ordinanza cautelare 4 febbraio 2010
Sentenza breve 18 ottobre 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 18/10/2011, n. 2483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2483 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02483/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00204/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
in forma semplificata ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 204 del 2010, proposto da:
IO BU, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Vittorio e Rosario Torrisi Rigano, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Catania, via C. Finocchiaro Aprile N. 140;
contro
Assessorato Regionale alla Famiglia, delle Politiche e delle Autonomie Locali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di Motta Sant'Anastasia, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
UI MP, rappresentato e difeso dagli avvocati Marianna Capizzi e IO Bivona, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Catania, via Cilestri ,41;
per l'annullamento
- della deliberazione del Commissario regionale ad acta n. 88 del 17.11.2009, comunicata con nota di prot. 20886 datata 19.11.2009, avente ad oggetto "Elezione del Difensore Civico per il quadriennio 2009/2013", con la quale è stato nominato l'avv. UI MP;
- nonché, ove occorra, dello Statuto Comunale del Comune di Motta S. Anastasia;
- di ogni altro provvedimento precedente, coevo e/o successivo..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale Alla Famiglia, delle Politiche e delle Autonomie Locali e del controinteressato UI MP;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2011 il Cons.dott. LL RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto il ricorso introduttivo e quanto in esso dedotto in fatto ed in diritto;
Premesso che il ricorrente contesta il provvedimento impugnato sotto due profili: inadeguatezza della motivazione, e ingiustificato intervento del commissario regionale ad acta nonostante la intervenuta elezione del nuovo consiglio comunale;
Ritenuto, sotto il profilo della adeguatezza della motivazione, che dalla proposta formulata dagli Uffici in vista della deliberazione consiliare n. 27 del 10/03/08, richiamata nell’atto impugnato, risulta che è comunque intervenuta la valutazione delle istanze dei due soggetti interessati alla elezione alla carica di difensore civico (soggetti riconosciuti entrambi in possesso dei requisiti previsti e proprio per ciò sottoposti alla successiva scelta dell'organo politico) e che del resto, questo appare l’unico "modus operandi" in cui può effettivamente esternarsi l'iter logico seguito da un organo assembleare come il consiglio comunale (non potendo certo attribuirsi valore giuridico-amministrativo alle mere dichiarazioni di voto o prese di posizione dei singoli consiglieri nel corso del dibattito nell’ambito dei lavori assembleari);
Rilevato che il profilo di censura relativo dell'intervento del commissario regionale ad acta dopo la intervenuta elezione del nuovo consiglio, non è fondato, in quanto il nuovo consiglio è stato eletto nel luglio del 2009 e quindi ben avrebbe potuto (e dovuto) provvedere prima dell’intervento sostitutivo del Commissario la cui delibera, qui impugnata, è stata adottata in data 17.11.09;
Ritenuto conclusivamente che il ricorso introduttivo, rilevata la infondatezza di tutte le censure che lo sostengono, va rigettato e che le spese del giudizio possono andare compensate tra le parti nella considerazione di taluni, seppure superati, contrastanti arresti giurisprudenziali in subiecta materia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
LL RD, Consigliere, Estensore
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2011
IL SEGRETARIO