Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/06/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5488/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Giulio Liguori ed Emanuele Parte_1
Liguori;
e
, con l'assistenza e difesa delle avv.te Silvana Aloisio ed Controparte_1
Elga Francesca Ruberto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/11/2022, parte ricorrente, dipendente dell' Controparte_1
con qualifica di operaia idraulico-forestale di II livello, ha dedotto di aver partecipato
[...]
alle selezioni interne indette con delibere commissariali n. 286/2018 e n. 511/2021 per l'attribuzione delle mansioni di III livello. Nonostante la partecipazione, non ha ottenuto l'inquadramento richiesto, lamentando una discriminazione rispetto ai colleghi e chiedendo il riconoscimento del livello superiore con decorrenza dal 3 luglio 2018, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
L resistente ha eccepito la nullità del ricorso per carenza di specificità nella descrizione CP_1 delle mansioni superiori e ha sostenuto che l'inquadramento al III livello è stato riconosciuto alla ricorrente a partire da gennaio 2023, in seguito alla selezione prevista dalla delibera n.
511/2021 e all'autorizzazione della Regione Calabria.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
2. Preliminarmente, deve rilevarsi che il datore di lavoro ha, nelle more del giudizio, inquadrato la ricorrente nel III livello. Deve dunque esaminarsi la fondatezza della pretesa limitatamente al periodo luglio 2018 - gennaio 2023. Parte ricorrente non ha prodotto le delibere commissariali contenente gli avvisi pubblici di selezione dei dipendenti né ha puntualmente
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Pertanto, non è possibile stabilire la sussistenza dei requisiti in capo alla medesima parte istante.
3.1 Con riguardo alla questione dell'esercizio di mansioni superiori esercitate di fatto, va premesso che essa comporta una diversa disciplina, secondo che il rapporto di lavoro abbia natura privata o pubblica.
Nel rapporto di lavoro privato trova applicazione l'art. 2103 c.c., il quale riconosce al prestatore sia il diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta sia, a determinate condizioni (assegnazione per più di tre mesi o per il più breve periodo stabilito dal contratto collettivo;
assegnazione avvenuta per motivi diversi dalla necessità di sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto), la c.d. promozione automatica, e cioè il diritto al definitivo inquadramento nella qualifica superiore.
Nel rapporto di lavoro pubblico, l'art. 2103 c.c. non trova invece applicazione, in quanto l'art.2, co.2, D.Lgs. n.29/1993 (oggi art.2, co.2, D.Lgs. n.165/2001) rinvia alle regole di diritto comune soltanto per quanto concerne gli aspetti del rapporto che non siano specificamente disciplinati in modo diverso dal decreto medesimo. Poiché uno di questi aspetti è quello delle mansioni
(artt.56 e 57 D.Lgs. n.29/1993 nella sua formulazione originaria;
ora art.52 D.Lgs n.165/2001), la disciplina delle stesse va allora ricercata unicamente nella legge speciale che attribuisce infatti, in linea generale, al pubblico dipendente, che svolga mansioni proprie di una qualifica superiore, solo il diritto al corrispondente trattamento economico, e ciò sia nel caso in cui l'assegnazione sia stata legittima (art. 52 comma 4), sia nel caso in cui sia stata illegittima
(comma 5) e, sebbene non espressamente previsto, anche nell'ipotesi di esercizio di mero fatto di mansioni superiori. La circostanza che la norma limiti l'irrilevanza dell'esercizio di fatto ai soli fini dell'inquadramento del lavoratore (comma 1) consente infatti di ritenere, con interpretazione a contrario, che esso esercizio possa rilevare ai fini economici.
Dovendo procedere – in ragione del principio per cui in materia di pubblico impiego può considerarsi svolgimento di mansioni superiori "soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni" – a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti.
Nonostante l'inadeguata allegazione relativa alle declaratorie contrattuali concernenti la qualifica posseduta e quella rivendicata – primo, indispensabile, passaggio per il giudizio di confronto sotteso alla domanda di mansioni superiori vertendosi in tema di pubblico impiego - occorre rilevare che le previsioni dei contratti collettivi accedono all'ambito della normativa
2 applicabile, che deve, pertanto, essere conosciuta dal giudice secondo il principio del iura novit curia (Cass. ordinanza n. 12113 del 13 aprile 2022: “…
5.1. questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che «la conoscibilità ex officio di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, comma 4, c.p.c.), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia» ( Cass. n. 6394/2019);
5.2. il principio discende dalla natura peculiare attribuita alla contrattazione collettiva in occasione del superamento dello statuto pubblicistico dell'impiego pubblico, attuato mediante attribuzione di un ruolo centrale alla contrattazione, a sua volta oggetto di una specifica disciplina finalizzata a garantire
l'attuazione dei principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost.; 5.3. infatti, il rinvio alla contrattazione collettiva, contenuto nel d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, impone al giudice di individuare la normativa contrattuale effettivamente applicabile alla materia controversa e legittima, di conseguenza, una pronuncia che sia fondata su una interpretazione del dato contrattuale anche diversa da quella prospettata dalle parti, poiché, per espressa previsione del legislatore, il rapporto è regolato contrattualmente e non è consentita la deroga individuale alle previsioni della contrattazione collettiva, neppure nei casi in cui la stessa sia migliorativa per il prestatore (Cass. n. 17373/2016);
5.4. strumentale alla diretta cognizione delle clausole collettive, è la disposizione che prevede la pubblicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 47, comma 8, del
d.lgs. n. 165/2001), che, pur avendo natura conoscitiva e non costitutiva, atteso che i contratti producono i loro effetti dal momento della stipulazione, è finalizzata proprio all'applicazione del principio iura novit curia anche ai contratti collettivi nazionali, per i quali, non a caso, il richiamato decreto legislativo ha previsto, nella vigenza dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. nel testo antecedente alla modifica operata dal d.lgs. n. 40/2006, l'equiparazione sul piano processuale alle norme giuridiche dinanzi al giudice di legittimità al fine di consentire alla
Corte di Cassazione di prenderne cognizione diretta…”).
3.2 Tanto premesso, questa è la declaratoria contrattuale del 2 livello secondo il contratto integrativo depositata dalla ricorrente:
3 “Per operai qualificati si intendono quegli operai che in possesso o non di particolare professionalità, abbiano conseguito conoscenza o requisiti tecnico - operativo e svolgono lavori generici nonché tutte le attività che non possono essere comprese nei livelli superiori.
Profili esemplificativi: Selezionatori preparatori ed imballatori di piantine forestali;
Addetti alle utilizzazioni forestali (taglio, allestimento, riceppature e esbosco di piante forestali);
Trapiantatori di piantine nei vivai;
Aiuto muratore;
Addetti alla manutenzione strade;
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Conduttore di veicoli a trazioni animali;
Addetti alla realizzazione di semenzai e piantonai;
Addetti alla semina e messa a dimora delle piantine;
Addetti all'esecuzione di modeste opere sussidiarie;
Addetti all'estirpazione delle vegetazioni infestanti;
Addetto alla misura e conta del legname;
Collaboratore addetto alla costruzione di aree pic - nic;
Addetti alla sramatura ed esbosco senza uso di mezzi;
Addetto alla spicconatura che con autonomia prepara e sistema il terreno;
addetto alla sarchiatura”.
Questa invece è la declaratoria relativa al terzo livello:
“Per operai qualificati super si intendono quegli operai in possesso delle conoscenze e capacità professionali dell'operaio qualificato che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, siano in grado di svolgere mansioni polivalenti e tali da permettere loro di gestire singoli processi produttivi e/o di lavorazione. Profili esemplificativi: Addetti alla realizzazione di opere sussidiarie e (briglie, gabbioni e recinzioni); Addetti alla collocazione e alla cucitura dei gabbioni e alla posa definitiva delle pietre;
Addetti alla lavorazione di tronchi con uso di attrezzi semplici;
Autista semplice addetto alla guida di automezzi diversi da quelli indicati nel precedente profilo;
Addetti a lavori di falegnameria in aiuto ai lavoratori di cui al precedente profilo;
Addetti alla lavorazione del ferro per cemento armato in aiuto ai lavoratori di cui al precedente profilo;
Addetti a macchine pneumatiche;
Addetti agli impianti
d'irrigazione nei vivai”.
La distinzione fondamentale tra i due livelli risiede nella complessità delle mansioni, nell'autonomia richiesta e nella capacità di gestione. Il secondo livello si focalizza su ruoli più esecutivi e specifici, dove l'operaio svolge compiti ben definiti, spesso di natura manuale o di base. Nonostante il termine "qualificati", la descrizione suggerisce una qualificazione più legata all'esecuzione di compiti standard. Gli operai del terzo livello, invece, non solo possiedono le qualifiche di base, ma sono in grado di affrontare mansioni più complesse e diversificate, arrivando a gestire autonomamente fasi o processi specifici del lavoro. La polivalenza è un indicatore chiave di questo livello superiore.
4 3.3 Orbene, queste essendo le declaratorie da comparare, la parte ricorrente ha così descritto le superiori mansioni che avrebbe svolto: predisposizione delle fasce di fuoco, manutenzione del sottobosco e pulizia cunette e centri verdi.
Non fornendo alcuna descrizione delle modalità di fatto specifiche con cui i diversi compiti siano stati disimpegnati, una prova testimoniale in tal senso sarebbe meramente esplorativa, dovendo il "thema decidendum" della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite.
Conclusivamente, la domanda non può trovare accoglimento.
4. La difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa induce a disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 18/06/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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