Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 28/05/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00968/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01658/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1658 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Casola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di RN, domiciliataria ex lege in RN, corso Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
al decreto del 10 giugno 2022, emesso, ai sensi dell’art. 35 bis del d.lgs. n. 25/2008, dal Tribunale di RN, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell’Unione Europea.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, -OMISSIS-(in appresso, G. O.) agiva nei confronti del Ministero dell’Interno per l’ottemperanza al decreto del 10 giugno 2022, col quale il Tribunale di RN, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell’Unione Europea, in accoglimento del ricorso avverso la decisione negativa adottata dalla competente Commissione territoriale ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008, aveva riconosciuto in suo favore il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, a cura della competente Questura di RN;
- ad illustrazione dell’azione proposta, deduceva: -- di aver richiesto, tramite kit postale del 7 aprile 2023, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in esecuzione del suindicato decreto del 10 giugno 2022; -- che l’appuntamento fissato per il fotosegnalamento al 22 dicembre 2023 era stato rinviato, dapprima, per carenza documentale, all’8 aprile 2024, poi, al 29 novembre 2024, ancora, anticipato al 13 settembre 2024 e, infine, differito sine die per ravvisati problemi di sovrapposizione con altra pratica;
- a fronte dell’inadempimento dell’amministrazione intimata, sollecitata con nota del 16 settembre 2024, il ricorrente richiedeva a questa Sezione: -- l’esecuzione del decreto Tribunale di RN, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell’Unione Europea, del 10 giugno 2022; -- la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza alla pronuncia giurisdizionale azionata; -- condannare l’amministrazione intimata al pagamento della somma spettante a titolo di penalità di mora (c.d. astreinte) ex art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm.;
- l’intimato Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio;
- alla camera di consiglio del 29 aprile 2025, la causa era trattenuta in decisione;
Considerato che:
- il decreto Tribunale di RN, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell’Unione Europea, del 10 giugno 2022, siccome rimasto inoppugnato entro i termini di legge giusta pertinente attestazione, costituisce provvedimento del giudice ordinario equiparato a sentenza passata in giudicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 112, comma 2, lett. c, cod. proc. amm. (sull’azionabilità dei provvedimenti ex art. 35 bis del d.lgs. n. 25/2008 in sede di ottemperanza, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 15448/2024);
- in relazione a tale dictum giurisdizionale perdura l’inadempimento della Questura di RN, non essendo stato rilasciato il permesso di soggiorno per protezione speciale, così come espressamente disposto dal Tribunale di RN, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell’Unione Europea;
- l’esperita azione di ottemperanza si rivela, pertanto, fondata;
Ritenuto, in conclusione, che:
- il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente necessità di ordinare alla Questura di RN di dare esecuzione al decreto Tribunale di RN, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell’Unione Europea, del 10 giugno 2022, provvedendo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in favore del G.;
- per il caso di perdurante inottemperanza, occorre, altresì, nominare Commissario ad acta il Prefetto di RN, con facoltà di delega a funzionario del suo Ufficio, il quale, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell’apposita istanza di parte, darà corso alle attività esecutive, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente;
- al Commissario ad acta non sono dovuti rimborsi, stante il relativo incardinamento nella medesima amministrazione ministeriale intimata;
- non sono ravvisabili le condizioni per comminare l’invocata penalità di mora, essendo sufficienti – ai fini della tutela piena ed efficace della posizione soggettiva azionata – le misure disposte, nonché giustificandosi la mancata condanna delle amministrazioni intimate al pagamento dell’astreinte con l’esigenza di contenere la spesa pubblica;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo poste a carico del Ministero dell’Interno, e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della linearità e ripetitività della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di RN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
- ordina alla Questura di RN di eseguire il decreto Tribunale di RN, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell’Unione Europea, del 10 giugno 2022 entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notifica della presente pronuncia, provvedendo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in favore di IA OV;
- nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di RN, con facoltà di delega a funzionario del suo Ufficio, il quale, entro il termine indicato in motivazione, provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione del suindicato decreto;
- respinge la proposta domanda di condanna al pagamento della penalità di mora;
- condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano, in favore della ricorrente, nella complessiva somma di € 750,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Dati sensibili diversi dalla salute
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il nominativo indicato in epigrafe e in motivazione.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Olindo Di Popolo | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.