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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione
di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 3 ottobre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3704/2023
tra
, cod. fisc. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. LUMINOSO ADRIANA, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. PAPA MAURIZIO, giusta procura P.IVA_1
in atti
- Resistente -
I
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 15.12.2023, esponeva di essere stato Parte_1
assunto in data 23.6.2023 alle dipendenze della società con rapporto di lavoro a CP_1
tempo pieno ed indeterminato, senza avere sottoscritto alcun contratto di lavoro,
essendogli stato consegnato unicamente il modello Unilav;
di aver svolto le mansioni di cameriere di sala presso il ristorante-pizzeria “Anima e Core”, con un orario di lavoro che andava ben oltre le 40 ore settimanali, svolgendo la propria attività lavorativa dalle 16.00
alle 24.00-1.00 tutti i giorni della settimana, con riposo settimanale il lunedì. Aggiungeva
che non gli erano stati trasmessi i fogli unici del periodo lavorativo espletato e di avere ricevuto unicamente un bonifico di € 321,00 in data 13.7.2023, un bonifico di € 616,00 in data 16.8.2023 ed un bonifico di € 1.205,00 in data 26.9.2023, mentre il bonifico di €
4.502,00, a saldo delle spettanze, il cui ordinativo del 7.11.2023 era stato trasmesso tramite whatsapp da , amministratore della società, non gli era mai stato Persona_1
accreditato.
Esponeva, altresì, che in data 19.9.2023, a fine turno lavorativo veniva licenziato oralmente da con la motivazione che, in qualità di cameriere di sala, Persona_1
non riusciva a gestire il lavoro con gli altri colleghi, invitandolo a non presentarsi più sul luogo di lavoro e di avere successivamente appreso dal CAF di riferimento che, in seno al modello Unilav trasmesso dalla società resistente, la comunicazione di licenziamento con decorrenza dal 20.9.2023 era stata effettuata per mancato superamento del periodo di prova. Aggiungeva di avere impugnato stragiudizialmente il licenziamento con comunicazione trasmessa a mezzo pec alla società datoriale in data 15.11.2023.
Deduceva l'illegittimità del licenziamento, attesa la nullità del patto di prova privo della forma scritta richiesta dall'art. 2096 c.c. ed in quanto il recesso datoriale era stato intimato oltre il termine di quindici giorni, tassativamente previsto quale periodo di prova
II dal CCNL Turismo Confcommercio per il 6° livello, con il quale era stato assunto il ricorrente.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro la società al fine di sentire dichiarare l'illegittimità del CP_2
licenziamento intimato oralmente in data 19.9.2023 e, per l'effetto, sentire condannare la società datoriale al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra sei e trentasei mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, sulla base della retribuzione teorica indicata nel modello Emens di agosto 2023 di € 1.472,00 o a quell'altra somma maggiore o minore accertata all'esito del giudizio, oltre spese e compensi.
Si costituiva la società , che contestava quanto dedotto dal ricorrente e chiedeva CP_1
il rigetto del ricorso, rilevando di avere sempre occupato alle proprie dipendenze meno di quindici dipendenti, come risultava dall'attestazione anagrafica dei dipendenti, prodotta in atti. Rappresentava che , dopo aver lavorato per alcuni periodi con la Parte_1
precedente ditta che aveva in gestione la pizzeria/ristorante “Anema e Core”, veniva successivamente assunto dalla con contratto di lavoro a tempo indeterminato CP_1
full-time; che, a causa di problematiche personali e caratteriali, il ricorrente aveva avuto sempre rapporti conflittuali sia con gli altri dipendenti che con l'amministratore della società, , per le normali attività di gestione della sala e che, a causa di Persona_1
tali scontri, aggravatisi soprattutto nei mesi di agosto e settembre 2023, di maggiore affluenza della struttura, fu lo stesso ricorrente a rappresentare all'amministrazione della società ed alla presenza di vari dipendenti, la propria volontà di concludere l'attività
lavorativa o mediante la trasformazione del contratto a tempo indeterminato in contratto a tempo determinato, portandolo a naturale scadenza, od a risolvere il contratto di lavoro;
che, conseguentemente, , dopo aver chiesto informazioni al proprio Persona_1
consulente in ordine alle modalità di risoluzione del rapporto per consentire al lavoratore di non perdere l'indennità di disoccupazione, proponeva al ricorrente il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, da effettuarsi entro il 20 settembre 2023, che
III veniva dallo stesso accettato. Rilevava che già in data 19 settembre 2023, ultimo giorno lavorativo del ricorrente all'interno del locale, aveva concordato Parte_1
espressamente con la datrice di lavoro la risoluzione consensuale del contratto di lavoro mediante licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, accettando tale forma di risoluzione e, pertanto, il rapporto di lavoro si concludeva in data 19.9.2023 in maniera amichevole, essendo il lavoratore pienamente d'accordo e consapevole delle motivazioni del licenziamento.
La causa veniva istruita mediante assunzione della prova testimoniale e, all'esito del deposito di note autorizzate e di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Preliminarmente, va osservato che l'art. 10 della legge 15/7/66, n. 604 prevede che le garanzie normativamente previste per il licenziamento (quali l'obbligo di forma scritta e di specifica motivazione) si applicano ai lavoratori in prova soltanto dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro;
di conseguenza, il licenziamento intimato per mancato superamento del periodo di prova può essere validamente intimato senza il rispetto della forma scritta
(Cass. Sez. Lav., 20.5.1991, n. 5634; Cass. Sez. Lav. 4.6.1992, n. 6810; Cass. Sez. Lav.
18.2.1994, n. 1560; Cass. Sez. Lav. 14.1.2015 n. 469). La norma, così interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, è stata giudicata costituzionalmente legittima (Corte Cost.
4/12/00, n. 541), dovendosi, pertanto, escludere che durante il periodo di prova il licenziamento del lavoratore debba avvenire con la forma scritta, come è disposto, invece,
dalla regola generale di cui all'articolo 2 della legge 604/1966.
Con la proposizione del ricorso, ha impugnato il licenziamento Parte_1
intimatogli in data 19 settembre 2023 dalla società deducendo l'inosservanza CP_1
della forma scritta e illegittimità del patto di prova apposto al contratto. Dando
applicazione ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, il requisito della
IV forma scritta non è richiesto nel caso di licenziamento intimato per mancato superamento del periodo di prova, atteso che le garanzie previste dagli artt. 2 e seguenti della Legge
604/1966 in merito al requisito della forma scritta e della motivazione si applicano ai lavoratori in prova soltanto dal momento in cui l'assunzione è divenuta definitiva.
Cionondimeno, va dichiarata l'illegittimità del patto di prova (e del conseguente licenziamento), atteso che dalla documentazione in atti non risulta rispettato il requisito della forma scritta normativamente prevista, a pena di nullità, dall'art. 2096 c.c., secondo cui l'assunzione con la previsione di un periodo di prova deve risultare da atto scritto e deve essere pattuita al momento della stipulazione del contratto di lavoro (essendo affetto da nullità un eventuale patto di prova stipulato a rapporto oramai in corso), con la manifestazione di volontà sottoscritta da entrambe le parti.
Nella vicenda in esame, la società datoriale costituendosi in giudizio non ha prodotto il contratto di assunzione del ricorrente dal quale risulti che il patto di prova è stato validamente stipulato in forma scritta al momento dell'assunzione del lavoratore;
né,
tantomeno, può accogliersi la tesi della società resistente secondo cui dietro l'apparente licenziamento per mancato superamento del periodo di prova le parti avessero concordato una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. In base all'art. 26 d.lgs. n. 151 del
2015, infatti, il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti, solamente previa adozione della forma scritta e con le modalità telematiche previste o presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell'atto
(Cassazione civile sez. lav., 05/11/2024, n. 28384). Tali procedure mirano, da un lato, a conferire data certa alle dimissioni al fine di rendere impossibile il fenomeno delle dimissioni in bianco;
dall'altro, a fornire la garanzia che la volontà del lavoratore di risolvere il contratto di lavoro (espressa tramite le dimissioni o l'accordo consensuale) si sia formata e sia stata espressa liberamente e genuinamente, in assenza di qualunque costrizione esercitata dal datore di lavoro (Cassazione civile sez. lav., 26/09/2023,
n.27331). D'altra parte, in conformità ai principi generali in tema di simulazione del
V contratto (art. 1417 c.c.) la prova dell'accordo simulatorio nei rapporti tra le parti che lo hanno stipulato, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere data mediante atto scritto con un documento contenente la controdichiarazione sottoscritta dalle parti. In assenza di una formale risoluzione concordata stipulata nelle forme stabilite dal D.lgs n. 151/2015, il rapporto di lavoro non può ritenersi cessato in ragione del comportamento concludente delle parti e, pertanto, non essendo stata osservata la procedura ivi prevista, la dedotta risoluzione consensuale non ha prodotto effetto.
Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato dalla società a CP_1
per nullità del patto di prova apposto al contratto di assunzione e per Parte_1
non avere prodotto alcun effetto la dedotta risoluzione consensuale del rapporto, in assenza dell'osservanza delle procedure stabilite dall'art. 26 del D.lgs. n. 151/2015.
Venendo alle conseguenze della declaratoria di illegittimità del licenziamento, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che per i rapporti di lavoro regolati dalle tutele crescenti, un patto di prova nullo comporta solamente il risarcimento del danno (Cass. n.
20239/2023) e non si prevede, in questi casi, la reintegrazione in servizio (Cass. 3
dicembre 2018 n. 31159; Cass. 27 marzo 2017 n. 7801). Di conseguenza, va riconosciuto,
in favore di , la tutela indennitaria di cui all'art. 3 del D.lgs n. 23/2015 Parte_1
secondo cui “Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che
non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per
giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di
lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di
un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine
rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non
superiore a trentasei mensilità”.
VI Sul punto, non può ritenersi che la società resistente abbia fornito prova dell'assenza del requisito dimensionale per il pagamento dell'indennità risarcitoria in misura ridotta,
secondo i parametri previsti dal successivo articolo 9 del D.lgs 23/2015, atteso che l'elenco nominativo ed anagrafico dei dipendenti della è un documento di CP_1
provenienza datoriale, che non costituisce prova in favore della resistente, al fine di dimostrare un numero di dipendenti inferiore a quindici unità.
In ogni caso, pur avendo riguardo alla mancanza di prova dell'assenza del requisito dimensionale per l'applicazione dei parametri previsti dall'art. 9 del D.lgs. n. 23/2015, la misura dell'indennità risarcitoria riconosciuta nel caso in esame non può essere superiore alle sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avendo riguardo all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro (tre mesi),
alle circostanze di fatto in cui è stato intimato il licenziamento nonché al comportamento e alle condizioni delle parti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova va dichiarato illegittimo, non essendo stato legittimamente apposto il patto di prova al contratto di assunzione. Tuttavia, il rapporto di lavoro intercorso tra la società e va dichiarato definitivamente risolto e la società CP_1 Persona_2
datoriale va condannata al pagamento, in favore del lavoratore, di un'indennità
risarcitoria quantificata in sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 1.472,00 per ciascuna mensilità e, così,
per complessivi € 8.832,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data del sorgere del credito sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le controversie di valore comprese tra 5.200,00 e
26.000,00 euro.
VII
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
3704/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
Dichiara, definitivamente, risolto il rapporto di lavoro intercorso tra la società e CP_1
Persona_2
Dichiara, altresì, l'illegittimità del licenziamento per mancato superamento del periodo di prova intimato dalla società datoriale in data 19 settembre 2023 e, per l'effetto, condanna la società al pagamento, in favore del lavoratore, di un'indennità risarcitoria CP_1
quantificata in sei mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR pari ad €
1.472,00 per ciascuna mensilità e, così, per complessivi € 8.832,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
Condanna, altresì, la società al pagamento, in favore di delle CP_1 Parte_1
spese del giudizio che liquida in complessivi € 5.388,00 oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi.
Siracusa lì, 06/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
VIII