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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1168/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica: STASSANO MAURA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6717/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Praia A Mare - Piazza Municipio 1 87028 Praia A Mare CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12103 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 236/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 17 ottobre 2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione averso l'avviso di accertamento nr. 12103, notificatole in data 21 giugno 2024 dal comune di Praia a mare, ed avente ad oggetto il mancato pagamento dell'IMU per l'anno di imposta 2019 e deduceva:
il diritto all'esenzione dall'imposta per essere l'immobile censito destinato a sua dimora abituale, oltrecchè sede di residenza anagrafica;
e concludeva per l'annullamento, previa inibitoria, dell'atto con ogni conseguenza.
Ritualemnte instaurato il contraddittorio, non si costituiva il'ente impositore.
All'esito dell'approfondimento istruttorio il g.t. formulava riserva di deposito di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per avere parte ricorrente provato la destinazione dell'immobile a sua dimora ed invero :
a) il procedimento di verifica attivato dall'ente impositore si è concluso con un'archiviazione b) Praia a mare costituisce il centro degli interessi della ricorrente, ed invero ella ivi ha scelto il medico di base, ivi ha aperto il rapporto bancario per l'accredito delle prestazioni INPS
c) ella, invalida totale e non autonoma nel compimento degli atti quotidiani della vita, è assistita dalla sorella e dal di lei marito che, seppur residenti nelle Marche, si sono trasferiti in Praia a mare ed abitano in un immobile viciniore (ved. documentazione proveniente dalla spa Poste Italiane)
d) la ricorrente è assistita dall'INPS sede provinciale di Cosenza (ved. documentazione afferente alla domanda di prestazioni dell'invalidità civile)
emerge incontestabile - ed incontestato - un quadro univoco di effettiva dimora abituale in Praia a mare.
Afferma il S.C.: "In tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla I. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune. " (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32339 del 03/11/2022). L'immobile censito in proprietà della ricorrente è destinato a sua abitazione ed ella ivi hafissato la sua dimora abituale e la sua residenza anagrafica, donde il diritto all'esenzione.
Il ricorso va quindi accolto;
le spese restano compensate tra le parti a cagione della intervenuta necessità di una integrazione istruttoria in corso di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1 nei confronti del comune di paia a mare, così provvede: Accoglie la domanda Compesa integralmente tra le parti le spese di lite.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica: STASSANO MAURA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6717/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Praia A Mare - Piazza Municipio 1 87028 Praia A Mare CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12103 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 236/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 17 ottobre 2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione averso l'avviso di accertamento nr. 12103, notificatole in data 21 giugno 2024 dal comune di Praia a mare, ed avente ad oggetto il mancato pagamento dell'IMU per l'anno di imposta 2019 e deduceva:
il diritto all'esenzione dall'imposta per essere l'immobile censito destinato a sua dimora abituale, oltrecchè sede di residenza anagrafica;
e concludeva per l'annullamento, previa inibitoria, dell'atto con ogni conseguenza.
Ritualemnte instaurato il contraddittorio, non si costituiva il'ente impositore.
All'esito dell'approfondimento istruttorio il g.t. formulava riserva di deposito di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per avere parte ricorrente provato la destinazione dell'immobile a sua dimora ed invero :
a) il procedimento di verifica attivato dall'ente impositore si è concluso con un'archiviazione b) Praia a mare costituisce il centro degli interessi della ricorrente, ed invero ella ivi ha scelto il medico di base, ivi ha aperto il rapporto bancario per l'accredito delle prestazioni INPS
c) ella, invalida totale e non autonoma nel compimento degli atti quotidiani della vita, è assistita dalla sorella e dal di lei marito che, seppur residenti nelle Marche, si sono trasferiti in Praia a mare ed abitano in un immobile viciniore (ved. documentazione proveniente dalla spa Poste Italiane)
d) la ricorrente è assistita dall'INPS sede provinciale di Cosenza (ved. documentazione afferente alla domanda di prestazioni dell'invalidità civile)
emerge incontestabile - ed incontestato - un quadro univoco di effettiva dimora abituale in Praia a mare.
Afferma il S.C.: "In tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla I. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune. " (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32339 del 03/11/2022). L'immobile censito in proprietà della ricorrente è destinato a sua abitazione ed ella ivi hafissato la sua dimora abituale e la sua residenza anagrafica, donde il diritto all'esenzione.
Il ricorso va quindi accolto;
le spese restano compensate tra le parti a cagione della intervenuta necessità di una integrazione istruttoria in corso di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1 nei confronti del comune di paia a mare, così provvede: Accoglie la domanda Compesa integralmente tra le parti le spese di lite.