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Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/07/2024, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 741/2023
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
CP_1
PARTE RESISTENTE Oggi 25/07/2024, alle ore 10.11, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. Roberto Carniel in sostituzione dell'Avv. COMITE PATRIZIA;
Parte_1
Per l'Avv. SCALMANINI PAOLA;
CP_1
Il Gi ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente aderisce alle risultanze della CTU, con vittoria di spese di lite;
discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 741/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. COMITE Parte_1 C.F._1
MAS ) VIA SENATO, 12 20121 MILANO, C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. SCALMANINI PAOLA, presso il cui studio è CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 08.11.2023, ha adito il Tribunale Parte_1 di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con , per sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “in via principale:
1. accertare e dichiarare che la IG.ra in data 09.09.2021 Parte_1 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte ai capitoli del presente ricorso;
2. accertare e dichiarare che la IG.ra
, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di inabilità Parte_1 pari almeno al 17%, o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
3. per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 17% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari”.
A sostegno della domanda ha dedotto: - del rapporto di lavoro alle dipendenze di - Controparte_2 dell'infortunio sul lavoro subito in data 09.09.2021, quando venne colpita alla schiena da un muletto in retromarcia, in assenza di un segnale acustico di movimento;
- delle conseguenze lesive patite e delle indagini mediche cui si sottoponeva;
- dei giudizi di inidoneità temporanea alla mansione specifica dei medici CP_ competenti;
- del procedimento amministrativo avviato da e della successiva certificazione medica;
- del riconoscimento della percentuale di invalidità permanente del 12%, ritenuta non congrua dalla ricorrente.
1 Ha concluso come sopra.
Si è ritualmente costituito in giudizio ritenendo corretta la percentuale dei postumi permanenti CP_1 riconosciuta in sede amministrativa, non contestando l'accoglimento in tutela dell'infortunio e la dinamica dello stesso, affermando che la controversia involgerebbe questioni di natura medico legale. Ha resistito alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente e a seguito di C.T.U. a firma dott. . Per_1
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Non è superfluo rammentare che l'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, al comma 2 (per quel che più rileva nel caso in esame), prevede: “
2. in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero
2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Nel caso in esame, non sono in contestazione ex artt. 115 primo co. c.p.c. e 416 ult. co c.p.c.:
- l'infortunio sul lavoro subito dalla ricorrente il 09.09.2021;
- l'accoglimento in tutela dell'infortunio; CP_
- la percentuale riconosciuta da per i postumi permanenti, nella misura del 12%;
- l'indennizzabilità della malattia.
La C.T.U. incaricata in corso di causa ha accertato, con esaustiva motivazione che si condivide in quanto aderente alla vicenda clinica della ricorrente e a cui si fa espresso rinvio, che: “l'analisi della documentazione agli atti, le risultanze della visita medica e degli accertamenti svolti, consentono di formulare le seguenti valutazioni e conclusioni medico legali. A causa dell'evento lesivo del 9.9.21 la Assicurata IGnora subì trauma diretto rachideo da investimento Pt_1 da parte di muletto. Il decorso clinico documentabile successivamente a tale traumatismo, valutato in uno alla luce delle risultanze
2 già presenti in APR e di quanto ex-novo clinicamente insorto, rendono ragione di attribuibilità -se non altro concausale- all'evento del 9.9.21, di progressione involutiva di discopatie rachidee con loro esacerbazione sintomatica tale da render le stesse abbisognevoli di trattamento neurochirurgico con stabilizzazione tramite barre e viti tra L4 e L5. Tale intervento deve dunque ritenersi concausalmente, ed in via concausale prevalente, attribuibile all'evento lesivo in esame. Le menomazioni oggi obiettivabili, del tutto coerenti con la tipologia di decorso clinico-chirurgico tracciabile, si estrinsecano in un deficit anatomico e funzionale della colonna;
corredato da sintomi soggettivi allegati e ricorso a persistenti cure di contenimento: del tutto accreditabili Alla luce di quanto sopra, risulta equo l'indennizzo del danno, ai sensi del DL 38/00, in misura pari a 14%”.
Tale giudizio ha trovato d'accordo anche i C.T.P., che non hanno mosso censure all'elaborato del consulente.
Alla luce di tali conclusioni – rese al termine di accertamenti complessi ed esaustivi, immuni da vizi logici o CP_ di altra natura -, occorre rigettare la domanda di condanna di dacché non è stata riconosciuta la soglia percentuale utile alla erogazione della rendita domandata dalla ricorrente, che nel corpo del ricorso e nelle conclusioni dell'atto domanda una percentuale non inferiore alla soglia del 17% e la condanna di CP_1 alla corresponsione della rendita.
Occorre al contempo accertare che l'inabilità permanente della ricorrente è nella misura percentuale, indennizzabile tramite erogazione in capitale, pari al 14%, secondo quelle che sono le condivise conclusioni del consulente.
Ai sensi dell'art. 74 del d.p.r. n. 1124/1965, la prestazione deve essere erogata con decorrenza dal giorno successivo al termine dell'inabilità temporanea indennizzata.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti nella misura della metà ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. a motivo della reciproca soccombenza dovuta al parziale accoglimento della domanda per il riconoscimento di una percentuale inferiore e differente dalla domanda principale della ricorrente e tale da comportare l'erogazione di un indennizzo in capitale ex art. 13 del d.lgs. n. 38/2000.
La restante metà delle spese del giudizio segue la soccombenza di e viene liquidata come da CP_1 dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014 e ss. mod., considerando la liquidazione per tutte le fasi del giudizio ed i parametri medi, dimidiati. I compensi devono essere distratti in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari, avv. Patrizia Comite ed avv. Massimo Pepe.
Le spese di CTU del presente giudizio, pari ad € 600,00, oltre accessori come richieste dal CTU (cfr. ordinanza datata 15.02.2024), che ha dichiarato le stesse satisfattive degli oneri dell'accertamento, sono poste CP_ definitivamente a carico di rimasto soccombente rispetto alle risultanze della consulenza disposta nel presente giudizio in relazione a quanto accertato in sede amministrativa (cfr. doc. n. 31 ric.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che la ricorrente , a causa dell'infortunio sul lavoro del Parte_1
09.09.2021, presenta una inabilità permanente nella misura pari al 14%;
3 - accerta il diritto della ricorrente alle conseguenti prestazioni indennitarie di legge;
- rigetta la domanda di condanna dell' al pagamento della rendita;
CP_3
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti nella misura della metà;
- condanna al pagamento della restante metà delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
liquidate complessivamente in euro 2.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e C.p.a. qualora
[...] dovuti;
compensi distratti in favore dei procuratori antistatari, avv. Pepe e avv. Comite;
- pone il fondo spese di C.T.U., determinato in euro 600,00 oltre Iva ed accessori se dovuti, definitivamente a carico di CP_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 25 luglio 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
CP_1
PARTE RESISTENTE Oggi 25/07/2024, alle ore 10.11, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. Roberto Carniel in sostituzione dell'Avv. COMITE PATRIZIA;
Parte_1
Per l'Avv. SCALMANINI PAOLA;
CP_1
Il Gi ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente aderisce alle risultanze della CTU, con vittoria di spese di lite;
discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 741/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. COMITE Parte_1 C.F._1
MAS ) VIA SENATO, 12 20121 MILANO, C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. SCALMANINI PAOLA, presso il cui studio è CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 08.11.2023, ha adito il Tribunale Parte_1 di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con , per sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “in via principale:
1. accertare e dichiarare che la IG.ra in data 09.09.2021 Parte_1 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte ai capitoli del presente ricorso;
2. accertare e dichiarare che la IG.ra
, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di inabilità Parte_1 pari almeno al 17%, o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
3. per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 17% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari”.
A sostegno della domanda ha dedotto: - del rapporto di lavoro alle dipendenze di - Controparte_2 dell'infortunio sul lavoro subito in data 09.09.2021, quando venne colpita alla schiena da un muletto in retromarcia, in assenza di un segnale acustico di movimento;
- delle conseguenze lesive patite e delle indagini mediche cui si sottoponeva;
- dei giudizi di inidoneità temporanea alla mansione specifica dei medici CP_ competenti;
- del procedimento amministrativo avviato da e della successiva certificazione medica;
- del riconoscimento della percentuale di invalidità permanente del 12%, ritenuta non congrua dalla ricorrente.
1 Ha concluso come sopra.
Si è ritualmente costituito in giudizio ritenendo corretta la percentuale dei postumi permanenti CP_1 riconosciuta in sede amministrativa, non contestando l'accoglimento in tutela dell'infortunio e la dinamica dello stesso, affermando che la controversia involgerebbe questioni di natura medico legale. Ha resistito alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente e a seguito di C.T.U. a firma dott. . Per_1
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Non è superfluo rammentare che l'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, al comma 2 (per quel che più rileva nel caso in esame), prevede: “
2. in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero
2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Nel caso in esame, non sono in contestazione ex artt. 115 primo co. c.p.c. e 416 ult. co c.p.c.:
- l'infortunio sul lavoro subito dalla ricorrente il 09.09.2021;
- l'accoglimento in tutela dell'infortunio; CP_
- la percentuale riconosciuta da per i postumi permanenti, nella misura del 12%;
- l'indennizzabilità della malattia.
La C.T.U. incaricata in corso di causa ha accertato, con esaustiva motivazione che si condivide in quanto aderente alla vicenda clinica della ricorrente e a cui si fa espresso rinvio, che: “l'analisi della documentazione agli atti, le risultanze della visita medica e degli accertamenti svolti, consentono di formulare le seguenti valutazioni e conclusioni medico legali. A causa dell'evento lesivo del 9.9.21 la Assicurata IGnora subì trauma diretto rachideo da investimento Pt_1 da parte di muletto. Il decorso clinico documentabile successivamente a tale traumatismo, valutato in uno alla luce delle risultanze
2 già presenti in APR e di quanto ex-novo clinicamente insorto, rendono ragione di attribuibilità -se non altro concausale- all'evento del 9.9.21, di progressione involutiva di discopatie rachidee con loro esacerbazione sintomatica tale da render le stesse abbisognevoli di trattamento neurochirurgico con stabilizzazione tramite barre e viti tra L4 e L5. Tale intervento deve dunque ritenersi concausalmente, ed in via concausale prevalente, attribuibile all'evento lesivo in esame. Le menomazioni oggi obiettivabili, del tutto coerenti con la tipologia di decorso clinico-chirurgico tracciabile, si estrinsecano in un deficit anatomico e funzionale della colonna;
corredato da sintomi soggettivi allegati e ricorso a persistenti cure di contenimento: del tutto accreditabili Alla luce di quanto sopra, risulta equo l'indennizzo del danno, ai sensi del DL 38/00, in misura pari a 14%”.
Tale giudizio ha trovato d'accordo anche i C.T.P., che non hanno mosso censure all'elaborato del consulente.
Alla luce di tali conclusioni – rese al termine di accertamenti complessi ed esaustivi, immuni da vizi logici o CP_ di altra natura -, occorre rigettare la domanda di condanna di dacché non è stata riconosciuta la soglia percentuale utile alla erogazione della rendita domandata dalla ricorrente, che nel corpo del ricorso e nelle conclusioni dell'atto domanda una percentuale non inferiore alla soglia del 17% e la condanna di CP_1 alla corresponsione della rendita.
Occorre al contempo accertare che l'inabilità permanente della ricorrente è nella misura percentuale, indennizzabile tramite erogazione in capitale, pari al 14%, secondo quelle che sono le condivise conclusioni del consulente.
Ai sensi dell'art. 74 del d.p.r. n. 1124/1965, la prestazione deve essere erogata con decorrenza dal giorno successivo al termine dell'inabilità temporanea indennizzata.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti nella misura della metà ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. a motivo della reciproca soccombenza dovuta al parziale accoglimento della domanda per il riconoscimento di una percentuale inferiore e differente dalla domanda principale della ricorrente e tale da comportare l'erogazione di un indennizzo in capitale ex art. 13 del d.lgs. n. 38/2000.
La restante metà delle spese del giudizio segue la soccombenza di e viene liquidata come da CP_1 dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014 e ss. mod., considerando la liquidazione per tutte le fasi del giudizio ed i parametri medi, dimidiati. I compensi devono essere distratti in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari, avv. Patrizia Comite ed avv. Massimo Pepe.
Le spese di CTU del presente giudizio, pari ad € 600,00, oltre accessori come richieste dal CTU (cfr. ordinanza datata 15.02.2024), che ha dichiarato le stesse satisfattive degli oneri dell'accertamento, sono poste CP_ definitivamente a carico di rimasto soccombente rispetto alle risultanze della consulenza disposta nel presente giudizio in relazione a quanto accertato in sede amministrativa (cfr. doc. n. 31 ric.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che la ricorrente , a causa dell'infortunio sul lavoro del Parte_1
09.09.2021, presenta una inabilità permanente nella misura pari al 14%;
3 - accerta il diritto della ricorrente alle conseguenti prestazioni indennitarie di legge;
- rigetta la domanda di condanna dell' al pagamento della rendita;
CP_3
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti nella misura della metà;
- condanna al pagamento della restante metà delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
liquidate complessivamente in euro 2.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e C.p.a. qualora
[...] dovuti;
compensi distratti in favore dei procuratori antistatari, avv. Pepe e avv. Comite;
- pone il fondo spese di C.T.U., determinato in euro 600,00 oltre Iva ed accessori se dovuti, definitivamente a carico di CP_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 25 luglio 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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