TRIB
Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/08/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 22 ottobre 2024, iscritta al n. 2583 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Foligno (PG) alla Via Antonio da Sangallo n. 17/P, presso lo studio dell'Avv. Cinzia Fazi, che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 13 luglio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 31 luglio 1976 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma, parte II, serie A, n. 1434).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia , Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che sono separati per effetto della sentenza n. 6/2025 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 7 gennaio 2025; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma
1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato civile del
Comune di Roma;
2. confermare l'assegnazione della ex casa coniugale ubicata in Montefiascone Via
Cevoli n. 69, al Sig che vi continuerà ad abitare unitamente ai mobili, Parte_1
arredi e pertinenze;
3. confermare che la Sig.ra provvederà ad effettuare il passaggio di Parte_2
proprietà a suo nome e a proprie spese dell'autovettura targata EV233TH intestata all (P.IV ) dove il Sig riveste la qualifica di CP_1 P.IVA_1 Parte_1
Amministratore unico, entro il mese di ottobre 2025;
4. confermare che i coniugi hanno regolato tra di loro tutti i rapporti economici, che sono economicamente autosufficienti e di non avere richieste economiche da avanzare l'uno verso l'altro;
5. confermare che le spese del giudizio di divorzio verranno sostenute interamente d ”. Parte_1
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE DI VITERBO -
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Roma
(RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 28 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 3 di 3
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 22 ottobre 2024, iscritta al n. 2583 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Foligno (PG) alla Via Antonio da Sangallo n. 17/P, presso lo studio dell'Avv. Cinzia Fazi, che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 13 luglio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 31 luglio 1976 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma, parte II, serie A, n. 1434).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia , Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che sono separati per effetto della sentenza n. 6/2025 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 7 gennaio 2025; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma
1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato civile del
Comune di Roma;
2. confermare l'assegnazione della ex casa coniugale ubicata in Montefiascone Via
Cevoli n. 69, al Sig che vi continuerà ad abitare unitamente ai mobili, Parte_1
arredi e pertinenze;
3. confermare che la Sig.ra provvederà ad effettuare il passaggio di Parte_2
proprietà a suo nome e a proprie spese dell'autovettura targata EV233TH intestata all (P.IV ) dove il Sig riveste la qualifica di CP_1 P.IVA_1 Parte_1
Amministratore unico, entro il mese di ottobre 2025;
4. confermare che i coniugi hanno regolato tra di loro tutti i rapporti economici, che sono economicamente autosufficienti e di non avere richieste economiche da avanzare l'uno verso l'altro;
5. confermare che le spese del giudizio di divorzio verranno sostenute interamente d ”. Parte_1
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE DI VITERBO -
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Roma
(RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 28 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 3 di 3