Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 23/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle pensioni Cons. IU di PI ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 15/2026 nel giudizio di pensione iscritto al n. 69486 del registro di segreteria, proposto da:
F. G., nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’avv. Vito Passalacqua, presso il cui studio, sito a Palermo in via Principe di Belmonte n. 103/C, è elettivamente domiciliata, con indirizzo PEC passalacquavito@pec.ordineavvocatimarsala.it, indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.;
ricorrente
CONTRO
l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G.
OR, ES UG e ES VE, elettivamente domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici dell’Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;
resistente Il 22 gennaio 2026, la causa è stata discussa e decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
F A T T O
Con ricorso ritualmente notificato, F. G. ha convenuto in giudizio l’INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro –
tempore, per ottenere la declaratoria di illegittimità del recupero dell’indebito pensionistico di € 43.849,83, con la conseguente condanna dell’Ente alla restituzione di quanto già trattenuto mediante compensazione sui ratei erogati, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
A sostegno della domanda, ha dedotto di essere stato posto in quiescenza a far data dal 1° gennaio 2012, di essere titolare di trattamento pensionistico diretto e di avere ricevuto, il 24 agosto 2020, una comunicazione con cui l’INPS gli preannunciava che avrebbe proceduto al recupero della somma erroneamente versata di €
43.849,83, per il periodo 1.1.2012 – 31.8.2020. In concreto, il recupero veniva effettuato mediante l’applicazione di una corposa ritenuta sull’importo dovuto a titolo di arretrati sul trattamento di privilegio
riconosciutogli nel maggio del 2020, oltre ad un’altra modesta ritenuta sulla mensilità di settembre 2020.
Secondo l’Ente, il provvedimento sarebbe stato giustificato da un errore di calcolo commesso al momento della determinazione del trattamento di quiescenza, quando alla pensione LO sarebbe stato aggiunto l’importo di € 4.595,91 dell’indennità di volo che, invece, come emerso successivamente, era stato già calcolato nell’importo della pensione. L’errore sarebbe stato riscontrato nel novembre del 2016 (dopo oltre 4 anni dall’erogazione della pensione provvisoria) e sarebbe stato accertato con una determina comunicata solo nel 2020
(dopo altri 4 anni).
A parere del procuratore, l’indebito non dovrebbe essere recuperato, sia in quanto il ricorrente avrebbe percepito la maggior somma originariamente determinata in buona fede e senza alcun dolo, sia perché sarebbero stati lesi il principio dell’affidamento e quello di trasparenza amministrativa, da un lato a causa del decorso di un lungo arco temporale, comunque superiore ai tre anni indicati dalle Sezioni Riunite (sent. n. 2/2012/QM), dall’altro in considerazione dell’ingiustificabilità del ritardo dell’INPS, che avrebbe potuto correggere l’errore in tempi più contenuti.
Per queste ragioni, il ricorrente ha concluso per l’annullamento del provvedimento di recupero, per la declaratoria di illegittimità delle trattenute e per la condanna dell’INPS alla restituzione di quanto recuperato medio – tempore, oltre accessori.
L’I.N.P.S., costituendosi in giudizio, ha dedotto che l’erogazione indebita sarebbe avvenuta in sede di primo pagamento della pensione, a far data dal 1° gennaio 2012, per motivi in parte diversi da quelli indicati dal ricorrente; infatti, in sede di prima liquidazione della pensione UA LO di € 38.999,96, era stato erroneamente aggiunto l’importo di € 4.595,95 dell’indennità di volo, che invece sarebbe già stato computato nella base di calcolo della pensione.
La pensione era stata poi riliquidata nel 2020, non solo scomputando la duplicazione dell’indennità di volo, ma anche applicando l’aumento del decimo conseguente alla liquidazione della pensione privilegiata, riconosciuta medio - tempore. Nel contempo, è stato disposto il recupero della metà dell’indennizzo ed è stato applicato il doppio calcolo di cui al comma 707 dell’art. 1 della legge n. 190/2014;
pertanto, a parte l’errore sull’indennità di colo, il ricalcolo non avrebbe fatto seguito ad un errore materiale, ma sarebbe stato eseguito in applicazione del comma 707 dell’art. 1 della legge n.
190/2014, sicché non sarebbe pertinente la normativa di cui all’art.
169 del DPR n. 1092773, dettata per la ripetizione dell’indebito pensionistico, che comunque non prevederebbe termini di decadenza e, come da recente giurisprudenza della Sezione di Appello (sent. n.
93/A/2024), non sarebbe ripetibile. Essendosi quest’orientamento giurisprudenziale consolidato in un periodo successivo alla riliquidazione della pensione del ricorrente, l’INPS ha chiesto un rinvio al fine di verificare se rinunciare o meno al recupero dell’indebito riveniente dall’applicazione del criterio del doppio calcolo, senza alcun recesso dalla volontà di recuperare le somme indebitamente erogate a causa dell’errato calcolo dell’indennità di volo e di equo indennizzo (di per sé incompatibile con la pensione privilegiata e che, comunque, non sarebbero poggetto del presente giudizio).
Con successiva memoria del 31 maggio 2025, l’INPS ha rettificato le controdeduzioni già rassegnate, rilevando che l’indebito non conseguirebbe all’applicazione del doppio calcolo di cui al comma 707 dell’art. 1 della legge n. 190/2024, essendo il ricorrente cessato dal servizio il 31.12.2011 ed essendo dunque estraneo al perimetro di applicazione della norma, ma unicamente a causa della svista attinente all’indennità di volo, computata nella base di calcolo della pensione e poi erroneamente aggiunta all’importo complessivo. Al fine di eliminare la duplicazione, con il provvedimento del 2020 si sarebbe scomputata per una sola volta l’indennità di volo dal trattamento pensionistico e, in virtù del sopravvenuto riconoscimento della pensione privilegiata, sarebbe stato applicato l’aumento del decimo (con la decurtazione della metà dell’equo indennizzo, non contestata in questa sede).
L’indennità di volo, peraltro, non sarebbe mai stata messa in pagamento; la somma di € 43.565,51, indicata nella PEC del 3 aprile 2024 e desumibile dalla determina del 2020 di liquidazione della pensione privilegiata, corrisponderebbe dunque alla PAL e non all’indebito riveniente dall’indennità di volto (mai concretamente erogata e compensata automaticamente con la determina di riliquidazione). In altri termini, dagli atti si desumerebbe che “gli arretrati che sarebbero scaturiti con la PPO sarebbero stati euro 3.960,50 lordi, ossia: euro 43.565,51 (pensione di privilegio) – 39.605,01 (pensione rideterminata con PA04 di riliquidazione del 5.03.3014)”.
Per queste ragioni, l’INPS ha insistito per la reiezione del ricorso, col favore delle spese di lite.
Con ordinanza n. 118/2025 del 9 ottobre 2025, è stata ravvisata la necessitò di “chiarire se e per quale periodo l’indennità di volo sia stata concretamente erogata in maniera indebita” e “da quali atti emerga che, come testualmente affermato nella memoria difensiva del 31 maggio 2025, la somma di euro 43.565,51 corrisponda “alla PAL e non all’indebito erogato a causa dell’errato calcolo dell’indennità di volo”.
Pertanto, la discussione è stata rinviata all’udienza del 22 gennaio 2026, con termine alle parti per il deposito di note difensive fino al 30 novembre 2025.
Con memoria del 28 novembre 2025, l’INPS ha chiarito che l’erogazione dell’indennità di volo è stata duplicata sin dalla prima determina di liquidazione, quindi fin dalla cessazione dal servizio, per l’importo di € 4.595,95 annui lordi, dando luogo alla somma complessiva di € 43.595,91 (€ 38.999,96 + € 4.595,95), concretamente erogata (nonostante la riliquidazione avvenuta in via amministrativa nel 2016, mai applicata fino alla determina del 2020).
L’indennità di volo non avrebbe mai dovuto essere pagata insieme alla pensione, perché sarebbe stata già valorizzata nella base pensionabile, come si evincerebbe dalla stessa determina provvisoria.
Quanto alla PAL, con la determina del 2020 la nuova pensione sarebbe stata messa in pagamento con l’aumento del decimo per la pensione privilegiata, “e la PAL sarebbe divenuta quella di cui alle note
‘SI COMUNICA CHE L’IMPORTO DLELA PENSIONE ANNUA
LORDA DA METTERE A PAGAMENTO CON I BENEFICI DEL
TRATTAMENTO PRIVILEGIATO E’ PARI AD EURO 43.565,51”.
Pertanto, non sussisterebbe l’indebito di € 43.849,83, “neanche nella prospettazione di parte ricorrente, che allega una memoria in cui ciò viene spiegato chiaramente”. Inoltre, “se l’INPS non avesse corretto la pensione UA LO (erroneamente in pagamento) e avesse applicato la pensione di privilegio sull’importo determinato con il provvedimento del 4.11.2016”,
“invero mai applicato”, “gli arretrati che sarebbero scaturiti con la PPO sarebbero stati pari a euro 3.960,50 annui lordi, ossia: euro 43.565,51
(pensione di privilegio) – 39.605,01 (pensione rideterminata con PA04 di riliquidazione del 5.03.2014). Agli arretrati netti, si doveva comunque togliere il 50% dell’equo indennizzo pari ad euro 994,75”.
All’udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda, mentre l’INPS ne ha auspicato il rigetto.
Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
D I R I T T O
1.La domanda ha ad oggetto la declaratoria di illegittimità del recupero dell’indebito pensionistico di € 43.849,83, con la conseguente condanna dell’Ente alla restituzione di quanto già trattenuto mediante compensazione sui ratei erogati, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.Come ammesso dall’INPS con la memoria del 28 novembre 2025, l’indebito deriva dal pagamento dell’indennità di volo, che è stato concretamente effettuato.
Con le determine successive, l’Ente si è limitato a ridurre l’importo del trattamento pensionistico futuro, scomputando l’indennità di volo.
Infatti, nella determina n. OMISSIS del 4.11.2016, che testualmente
“annulla e sostituisce l’atto n. OMISSIS del 05/01/2012”, viene annotato che “in applicazione della circolare INPDAP n. 50 del 6/12/2005, le somme eventualmente in più corrisposte devono considerarsi irripetibili ex art. 206 del T.U. n. 1092/73. Pertanto, si riduce l’importo annuo lordo dalla prima rata utile”.
Le somme, indebitamente erogate a titolo di indennità di volo nel corso degli anni, non risultano dunque recuperate al 4.11.2016; con la determina in questione, l’INPS si è limitato a ridurre le rate successive mediante lo scomputo dell’indennità di volo.
Con la successiva determina n. OMISSIS, che “annulla e sostituisce l’atto n. OMISSIS del 4.11.2016”, il trattamento è stato riliquidato in virtù del riconoscimento della pensione privilegiata, intervenuto medio - tempore; sugli arretrati di pensione, è stata operata la trattenuta di € 994,75, pari alla metà di quanto erogato a titolo di equo indennizzo, oltre agli interessi legali dal 16.11.2012. Pertanto,
“l’importo della pensione UA LO da mettere a pagamento con i benefici del trattamento privilegiato” è divenuta “pari ad euro 43.565,51 (1/10 del trattamento ordinario + 1/10 dell’indennità di volo)”.
Con il successivo messaggio del 24.8.2020 (all. 1 al ricorso), l’INPS ha comunicato al ricorrente che la determina del 4.11.2016 non è mai stata concretamente applicata, sicché egli ha continuato a percepire la somma di € 43.595,91 annui lordi, comprensiva dell’indennità di volo.
Con l’applicazione del trattamento privilegiato (det. del 5.6.2020), si è proceduto ad una rideterminazione complessiva del trattamento pensionistico, mediante lo scomputo dell’indennità di volo e con l’applicazione dell’aumento del decimo legato al riconoscimento della pensione privilegiata (con la correlata decurtazione della metà dell’equo indennizzo, non contestata in questa sede). Di conseguenza, l’importo annuo corretto è stato calcolato in € 43.565,51; tenendo conto della differenza tra quanto versato fin dal 2012 (€ 43.595,91 annui lordi) e quanto invece dovuto (€ 43.565,51), è stato calcolato un importo complessivo indebitamente versato di € 284,32, recuperato sulla rata di settembre 2020.
In realtà, la somma recuperata non è limitata ad € 284,32, in quanto appare evidente che, nel rideterminare il trattamento pensionistico per l’applicazione della pensione privilegiata, l’INPS ha escluso le indennità di volo versate dal 2012 al 2020 e non ha proceduto al pagamento del maggior importo che ne sarebbe scaturito. Di contro, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 luglio 2020, avrebbe dovuto tenere ferme le somme erogate a titolo di indennità di volo, aggiungendovi quanto dovuto a titolo di pensione privilegiata e detraendovi la metà dell’equo indennizzo, oltre accessori.
In altri termini, il recupero è avvenuto, di fatto, mediante compensazione per la maggior parte del credito (id est, non procedendo al versamento delle maggiori somme dovute a titolo di arretrati per la pensione privilegiata, perché compensate con quanto indebitamente versato a titolo di indennità di volo) e con addebito sulla rata di settembre 2020, per il residuo di € 284,32.
Nel complesso, l’indebito recuperato è pari all’importo annuo dell’indennità di volto (€ 4.595,95 annui lordi), dal 2012 al mese di agosto 2020, oltre accessori.
3.Occorre verificare, pertanto, se il recupero dell’indebito sia stato effettuato legittimamente.
Secondo l’orientamento più recente delle Sezioni Riunite (sent. n.
2/2012 QM), fermo restando che “il protrarsi del tempo del trattamento provvisorio non cagiona alcun consolidamento in una impropria pensione definitiva (con illegittimità dell’indebito), bensì attualizza una delle condizioni perché il lavoratore-pensionato possa chiedere al Tribunale amministrativo regionale il risarcimento del danno da ritardo”, sussiste indubbiamente “il diritto-dovere (rectius: il potere) dell’amministrazione di ripetere l’indebito anche dopo la scadenza dei termini del procedimento”
per la liquidazione della pensione definitiva”, in quanto “gli artt. 203, 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973 non si applicano al trattamento provvisorio di cui all’art. 162” della stessa legge, “con la conseguenza che, sino all’adozione del provvedimento definitivo di pensione, sono possibili modifiche del trattamento provvisorio stesso, attesa la sua natura interinale”.
In altri termini, “la Pubblica amministrazione non perde il potere di adottare il provvedimento di recupero, poiché tale esito, di carattere sanzionatorio a tipologia decadenziale, non risulta previsto da nessuna disposizione generale” (sul punto, v. anche Corte dei conti, Sez. riunite, sent. n. 7/2011/QM).
Pertanto, il superamento del termine non implica ex se l’irripetibilità dell’indebito pensionistico; per converso, però, occorre tener conto della tutela della buona fede e dell’affidamento del pensionato, inteso come “una situazione di vantaggio assicurata ad un privato da uno specifico e concreto atto o comportamento dell’autorità amministrativa, che non può essere in seguito rimossa, salvo che ciò non sia strettamente necessario per la tutela dell’interesse pubblico e fermo restando, in ogni caso, l’indennizzo della posizione acquisita”.
Nello specifico, il principio dell’affidamento consta di tre elementi costitutivi: “a) un elemento oggettivo, consistente in un vantaggio del privato identificabile in maniera chiara ed univoca; b) un elemento oggettivo, idoneo a rendere l’affidamento “legittimo”, nel senso che il privato deve mostrare una plausibile convinzione di avere titolo all’utilità ottenuta, con la conseguenza che è tutelabile solo l’affidamento radicato nella buona fede in senso soggettivo, e che non merita, per contro, protezione l’aspirazione all’intangibilità di quanto il privato stesso abbia ottenuto con dolo; c) un elemento temporale, che consente all’affidamento legittimo di diventare pieno e di consolidarsi solo allorché si sia al cospetto di un vantaggio conseguito in un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario della sua stabilità, se non della sua definitività, sicché il decorso del tempo più che un fattore di potenziamento dell’affidamento, finisce per esserne un elemento costitutivo”.
In quest’ottica, le Sezioni riunite ribadiscono più volte come, per potersi parlare di legittimo affidamento, non sia affatto sufficiente il mero decorso del termine stabilito per l’adozione del provvedimento definitivo di liquidazione della pensione, ma come occorra invece procedere ad una valutazione complessiva, che tenga conto di ogni circostanza di rilievo.
Infatti, “il legittimo affidamento, caratterizzato dalla buona fede, va individuato attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi, quali”,
esemplificativamente, “a) il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche; b) la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione; c) le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, sì che possa escludersi che l’amministrazione fosse già in possesso, ab origine, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico”.
L’onere di allegare e provare l’esistenza di una situazione di legittimo affidamento grava sulla parte ricorrente, trattandosi di un fatto impeditivo, di ostacolo alla restituzione dell’indebito pensionistico preteso dall’amministrazione (Sez. II Centr. App., sent. n. 195/2018).
Nel caso in esame, non solo è decorso il periodo triennale, indicato dalle Sezioni riunite come termine di riferimento per la liquidazione della pensione definitiva, ma il provvedimento è stato anche adottato in un arco di tempo incongruo, pari ad oltre 8 anni. Peraltro, dopo quattro anni, l’INPS aveva già riesaminato la pratica, ma non ne ha dato notizia al pensionato, se non dopo aver fatto trascorrere all’incirca altri quattro anni.
Inoltre, nel provvedimento di liquidazione provvisoria non vi erano indicazioni chiare, che consentissero all’interessato di rendersi conto dell’errore, o di ipotizzare l’esistenza di criticità tali da incidere in maniera consistente sul quantum del trattamento.
Tenendo conto di queste circostanze, sussiste il legittimo affidamento del pensionato, sicché il recupero dell’indebito pensionistico non è corretto.
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, dev’essere dichiarata l’illegittimità del recupero dell’indebito pensionistico, con la conseguente condanna dell’INPS alla restituzione delle somme già trattenute.
Le somme da restituire dovranno essere maggiorate degli interessi legali e, solo per l’ipotesi e per i periodi in cui l’indice di svalutazione vi dovesse essere superiore, anche della rivalutazione monetaria (v.
Sezioni Riunite della Corte dei conti, sent. n. 6/2008/QM; ex plurimis, v. altresì SS.RR., sent. n. 10/2002/QM; Sez. III App., sent. n. 79/2015;
Sez. II App., sent. n. 888/2017).
Le spese seguono la soccombenza (art. 31 c.g.c.).
Avuto riguardo alla natura della causa ed alla non eccessiva complessità della decisione, devono essere liquidate in base ai valori minimi dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014, ovverosia in complessivi € 2.199,00 (€ 888,00 per studio, € 355 per la fase introduttiva, € 460 per l’istruttoria, € 956 per la fase decisionale), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da F. G. contro l’INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore;
ACCOGLIE
il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del recupero dell’indebito pensionistico e condanna l’INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, a restituire al ricorrente le somme già trattenute, maggiorate degli accessori come in parte motiva.
Condanna l’INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2.199 (duemila centonovantanove/00),
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 22 gennaio 2026.
IL GIUDICE
IU di PI
(f.to digitalmente)
Depositata in segreteria nei modi di legge.
Palermo 22 gennaio 2026 Pubblicata il 23 gennaio 2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco
(firmato digitalmente)