Art. 2.
Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con speciali Decreti alle disposizioni che potessero occorrere per l'esecuzione della presente Legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
Dato a Firenze addi' 6 luglio 1871.
VITTORIO EMANUELE
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.
G. Lanza.
G. De Falco.
Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con speciali Decreti alle disposizioni che potessero occorrere per l'esecuzione della presente Legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
Dato a Firenze addi' 6 luglio 1871.
VITTORIO EMANUELE
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.
G. Lanza.
G. De Falco.