Articolo 1 della Legge 1 febbraio 1989, n. 37
Articolo 2
Versione
10 febbraio 1989
>
Versione
27 novembre 1990
Art. 1. Misure in materia di assistenza farmaceutica 1. Fino al 31 dicembre 1989 non si fa luogo ad aumenti del prezzo delle specialita' medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale.
2. La commissione consultiva unica del farmaco provvede entro il 28 febbraio 1989 alla individuazione della confezione ottimale delle specialita' medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale, in funzione del ciclo di terapia. Il CIP ridetermina entro i successivi sessanta giorni il prezzo delle nuove confezioni, sulla base dei parametri adottati per le confezioni sostituite, con riferimento esclusivo alla variazione del dimensionamento.
3. Il Ministro della sanita', su proposta della commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531 , in relazione ai principi e criteri di cui all' articolo 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e tenuto conto del disposto dell' articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , nonche' del piano di settore e del decreto del Ministro della sanita' 13 aprile 1984, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 16 aprile 1984, provvede entro il 31 dicembre 1989 alla revisione del prontuario terapeutico nazionale, secondo quanto stabilito dalla legge 11 marzo 1988, n. 67 , ed emana il relativo decreto. ((1)) 4. Nel prontuario terapeutico nazionale devono comunque essere rappresentate le categorie di sostanze farmacologicamente attive nella prevenzione e cura di patologie esistenti sul territorio nazionale, e, a tal fine, la commissione consultiva unica del farmaco procede alla revisione delle indicazioni terapeutiche di tutte le specialita' medicinali registrate. Entro il 30 giugno 1989 il Ministro della sanita' riferisce alle competenti commissioni parlamentari sull'andamento dei lavori della commissione consultiva unica del farmaco.
5. Le specialita' medicinali corrispondenti alle categorie terapeutiche di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanita' 13 aprile 1984, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 16 aprile 1984, indicate nell'elenco allegato al decreto del Ministro della sanita' 30 luglio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1 agosto 1988, sono sottoposte alla valutazione della commissione consultiva unica del farmaco, perche' indichi entro il 28 febbraio 1989 quelle da escludere dal prontuario terapeutico nazionale.
6. Entro la stessa data, la commissione consultiva unica del farmaco individua le specialita' medicinali attualmente inserite nel prontuario terapeutico sostanzialmente corrispondenti a quelle di cui al comma 5, e indica quelle da escludere dal prontuario terapeutico nazionale.
7. L'esclusione dal prontuario terapeutico nazionale delle specialita' medicinali di cui ai commi 5 e 6 ha effetto a decorrere dal 30 giugno 1990. ((1)) 8. Il termine per la determinazione da parte del CIP del prezzo dei farmaci galenici inclusi nel prontuario terapeutico nazionale e' prorogato al 31 marzo 1989. Scaduto tale termine senza esito, i prezzi sono fissati entro il 30 giugno 1989 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita'. I farmacisti sono tenuti a rifornirsi entro i successivi novanta giorni dei galenici inclusi nell'elenco minimo individuato con decreto del Ministro della sanita'. Il Ministero della sanita', attraverso il bollettino di informazione sui farmaci, segnala a tutti i medici le disponibilita' dei galenici e le relative indicazioni terapeutiche.
9. Il limite di prescrizione di due pezzi per ricetta e' abrogato nei confronti dei soggetti affetti da patologie croniche, individuate con decreto del Ministro della sanita', adeguatamente certificate dal medico di famiglia.
10. Entro il 30 giugno 1989 tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si dotano del sistema di controllo delle prescrizioni farmaceutiche mediante lettura automatica. In caso di mancato adempimento si provvede ai sensi dell' articolo 5, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , su proposta del Ministro della sanita'.
11. A partire dal 1 gennaio 1989 viene adottato il codice fiscale come numero distintivo dei cittadini nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale. Per i cittadini che ne sono sprovvisti tale adozione ha decorrenza secondo i termini che verranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono impartite disposizioni per agevolare l'attribuzione del codice fiscale anche attraverso la collaborazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali.
12. Per semplificare le operazioni di trascrizione del codice e del nominativo dei cittadini sulle ricette a lettura automatica, i medici dipendenti e convenzionati utilizzano i tesserini plastificati, contenenti il codice fiscale, rilasciati ai cittadini dal Ministero delle finanze e all'uopo saranno dotati, a carico del Servizio sanitario nazionale, di apposite stampigliatrici entro il 30 giugno 1989. Per i cittadini non ancora in possesso del tesserino plastificato e fino a quando non sara' ad essi rilasciato, le stesse operazioni di trascrizione sono effettuate manualmente. Con decreto del Ministro della sanita' sono determinati i termini e le modalita' d'uso del tesserino plastificato nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

---------------


AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 25 novembre 1989, n. 382 , convertito con modificazioni, dalla L. 25 gennaio 1990, n. 8 , ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Il termine del 30 giugno 1990 di cui all' articolo 1, comma 7, della legge 1 febbraio 1989, n. 37 , e' anticipato al 31 dicembre 1989."
Entrata in vigore il 27 novembre 1990