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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/10/2025, n. 2627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2627 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 1038/2019 pendente tra:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio C.F._2
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Manzo Persona_1 C.F._3 Francesco (C.F. ); C.F._4
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Moriello Controparte_1 P.IVA_1 US (C.F. ) C.F._5 APPELLATA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
30.09.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Parte_1 Parte_2
, impugnavano la sentenza n. 1361/18, emessa dal Giudice di Pace di Marigliano Persona_1 in data 30.07.2018, con la quale era stata accolta la domanda formulata dagli stessi nei confronti
1 di nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico Controparte_1 del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure, gli attori esponevano quanto segue:
• in data 10.12.2013, alle ore 18.15 circa, in Avella (AV), alla via San Nicola, mentre il minore
, seguito dal padre, percorreva la strada a piedi, diretto verso via Madonna Persona_1 del Carmine, veniva investito da un veicolo che sopraggiungeva da tergo a velocità elevata;
• a seguito dell'investimento, il minore rovinava al suolo, riportando lesioni personali;
• lo stesso veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Nola, ove venivano riscontrati “trauma distorsivo del labbro superiore sup. con flc, frattura subtotale del I dente emiarcata dentaria su. sin.”.
Parte attrice, pertanto, chiedeva di condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti a causa del sinistro.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Marigliano accoglieva la domanda attorea, riconoscendo la sussistenza di una lesione permanente dell'integrità psico-fisica pari al 1%, oltre a 7 giorni di ITP al 75% e 10 giorni di ITP al 50%; tenendo conto anche delle spese prevedibili da sostenere per le cure odontoiatriche, liquidate in € 3.000,00, condannava Controparte_1 al pagamento dell'importo di € 4.271,85, nonché al pagamento delle spese di lite.
1.3 – Con l'atto di appello in esame veniva contestata tale decisione, deducendo che il CTU nominato dal Giudice di primo grado ha erroneamente quantificatole lesioni patite da
[...]
; parte appellante chiedeva, pertanto, di riformare la sentenza di primo grado, Per_1 condannando la controparte al pagamento di ulteriori € 18.089,38, oltre spese processuali.
1.4 – Si costituiva in giudizio la quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello; nel merito, ne evidenziava l'infondatezza e ne chiedeva il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 30.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data
2 30.07.2018 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 08.02.2019; inoltre,
l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 12.02.2019, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Con riferimento all'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., invece, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un.,
16/11/2017, n. 27199).
Nel caso di specie, l'appellante ha puntualmente individuato la parte della sentenza non condivisa e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
3 – Sempre in via preliminare, si rileva che manca, in atti, la produzione cartacea di parte appellante. Invero, dal verbale del 16.05.2019 risulta che essa è stata ritirata, previa autorizzazione del Giudice, ai sensi dell'art. 169 c.p.c., e non risulta nuovamente depositata in data successiva.
3.1 – Sul punto, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il Giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 c.p.c., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti (cfr. Cassazione civile sez. VI, 26/01/2022, n. 2264). Infatti, si ritiene che, in virtù del
3 principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti (Cassazione civile sez. VI, 26/04/2017, n. 10224).
3.2 – Nel caso di specie, parte attrice ha ritirato il proprio fascicolo e non ha provveduto a depositarlo nuovamente, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; pertanto, la decisione deve essere assunta allo stato degli atti.
4 – Nel merito, l'appellante si duole dell'erronea quantificazione del danno patito, sostenendo che il Giudice di prime cure ha erroneamente valutato la relazione depositata dal CTU nominato.
L'appello è infondato.
4.1 – Sul punto, deve rilevarsi che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in via generale, il Giudice che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perché incompatibili. Tuttavia, ove le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità; in questo caso, dunque, il Giudice è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione;
solo se il CTU ha risposto in maniera completa alle contestazioni, è sufficiente il richiamo per relationem alle sue argomentazioni (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/06/2024, n. 15804; Cassazione civile sez. I, 20/11/2023, n. 32069; Cassazione civile sez. I, 18/05/2022, n. 16075).
In questa prospettiva, non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito. Pertanto, per infirmare tale motivazione, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al giudice a quo, la loro rilevanza ai fini della decisione e l'omesso esame in sede di decisione (Cassazione civile sez. I, 04/05/2009, n. 10222; Cassazione
4 civile sez. lav., 16/10/2013, n. 23530; Cassazione civile sez. II, 16/05/2022, n. 15568).
4.2 – Nel caso di specie, il CTU nominato nel corso del giudizio di primo grado ha rilevato un esito cicatriziale discromico delle dimensioni di 1 cm al labbro superiore, visibile a una visione mirata della parte anatomica, e la frattura parziale dell'incisivo centrale superiore di sinistra;
ha quantificato l'invalidità permanente nella misura dell'1%, con dieci giorni di ITP al 75% e dieci giorni di ITP al 50%; ha osservato che il paziente dovrà sostenere spese mediche prevedibili per complessivi € 3.000,00.
Il Giudice di Pace ha recepito tali conclusioni, che, del resto, non sono state contestate dall'odierno appellante, nel corso del giudizio di primo grado. In effetti, non risulta che l'attore abbia trasmesso al CTU osservazioni critiche, nei termini di cui all'art. 195 c.p.c.; al contrario, all'interno della propria comparsa conclusionale, la parte attrice ha richiamato la “esauriente relazione” depositata dal CTU, reputandola “immune da vizi logici”.
In questa prospettiva, alla luce delle delineate coordinate ermeneutiche, la sentenza impugnata non appare affetta da vizi motivazionali, poiché il Giudice di Pace si è conformato alle conclusioni del CTU, non criticate dalle parti.
4.3 – Soltanto all'interno dell'atto di gravame, l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado, rilevando che “il Giudice di prime cure si è avvalso di una consulenza tecnica gravemente viziata da errori, imprecisioni, carenza di indagini”. Ha affermato, infatti, che, diversamente rispetto a quanto affermato dal CTU, ha riportato un'invalidità permanente pari Persona_1 al 3%, oltre a 7 giorni di ITT, 30 giorni di ITP al 50%, 30 giorni di ITP al 25%, sostenendo spese mediche per € 1.600,00, spese per cure odontoiatriche pari a € 3.000,00 e spese per la sostituzione dell'impianto corona per € 12.000,00.
La tesi sostenuta dall'appellante, tuttavia, è sprovvista di qualsiasi riscontro scientifico e documentale: non è presente in atti alcuna consulenza tecnica di parte che giustifichi la richiamata quantificazione del danno;
non risulta depositata alcuna documentazione che dimostri le spese mediche sostenute;
non è esplicitato il criterio con cui sono state conteggiate le spese mediche prevedibili. D'altra parte, le conclusioni rassegnate dal CTU non sono specificamente confutate all'interno dell'atto di gravame, che non contiene alcun preciso riferimento ai postumi riscontrati e ai berèmes applicabili; si tratta, dunque, di una contestazione del tutto vaga, che non
è idonea a mettere in discussione le conclusioni a cui è pervenuto il CTU.
5 Peraltro, all'interno delle note depositate in data 16.12.2024, l'appellante ha formulato l'unica precisa critica relativa all'elaborato tecnico, evidenziando che, alla luce dei criteri esposti dal
CTU a pagine 5 della relazione, “la somma riconosciuta a titolo di danni avrebbe dovuto essere calcolata almeno su 12 interventi ogni 5 anni (da 13 a 68 anni) nei termini che seguono:
Ricostruzione € 150,00 + Applicazione di corona in oro porcellana € 500,00 + Monconizzazione
€ 200,00 per un totale di € 850,00 x 12 € 10.200,00”.
Tale argomentazione non è condivisibile.
Invero, a pagina 5 della relazione, con riferimento alle spese odontoiatriche prevedibili, il CTU ha affermato: “Facendo ricorso ai correnti tariffari previsti dalla in materia di protesi CP_2 dentarie, per quanto concerne la frattura di 2.1 (incisivo centrale superiore di sinistra), caratterizzati dalla frattura smalto dentinale del terzo distale, maggiormente rappresentata sul versante laterale, dell'elemento dentario, confinabile ad una II"-III" classe della classificazione sec. Ellis, devono prevedere, la ricostruzione in resina composita della parte ablata, da rinnovare mediamente ogni cinque anni, per complessive due ricostruzioni, ed il successivo incapsulamento dell'elemento dentario con corona di rivestimento, in materiale oro ceramico, previa monconizzazione dell'elemento dentario, che, considerati l'età attuale del periziando, di l3 anni, fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, porta a considerare, oltre al primo impianto di corona altre 4 sostituzioni successive dello stesso, tenuto conto dei tempi medi di usura dell'impianto di circa l0 anni”.
Coerentemente con tali premesse, a pagina 6 della relazione, il CTU ha rilevato la necessità dei seguenti interventi: due iniziali ricostruzioni in materiale composito, da effettuarsi ogni cinque anni;
una prima applicazione di corona in oro porcellana, al compimento del ventesimo anno di età del paziente;
quattro successive sostituzioni della corona in oro porcellana, fino al compimento del settantesi anno di età del paziente;
la monconizzazione dell'elemento dentario.
È evidente, dunque, che l'elaborato redatto dal CTU non contiene alcuna intrinseca contraddizione;
al contrario, il calcolo delle spese mediche prevedibili risulta coerente con le premesse scientifiche esposte dal medesimo consulente, non contestate dall'appellante.
In questa prospettiva, non è emerso, nel merito, alcun argomento che avrebbe dovuto indurre il
Giudice di Pace a discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal CTU.
4.4 – In definitiva, l'appello è infondato e deve essere rigettato, con conseguente conferma della
6 sentenza impugnata.
5 – Alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo, in favore del difensore antistatario dell'appellata, alla luce della Tabella 2 fascia III del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
5.1 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore del procuratore antistatario dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.698,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello incidentale.
Nola, 06/10/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 1038/2019 pendente tra:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio C.F._2
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Manzo Persona_1 C.F._3 Francesco (C.F. ); C.F._4
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Moriello Controparte_1 P.IVA_1 US (C.F. ) C.F._5 APPELLATA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
30.09.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Parte_1 Parte_2
, impugnavano la sentenza n. 1361/18, emessa dal Giudice di Pace di Marigliano Persona_1 in data 30.07.2018, con la quale era stata accolta la domanda formulata dagli stessi nei confronti
1 di nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico Controparte_1 del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure, gli attori esponevano quanto segue:
• in data 10.12.2013, alle ore 18.15 circa, in Avella (AV), alla via San Nicola, mentre il minore
, seguito dal padre, percorreva la strada a piedi, diretto verso via Madonna Persona_1 del Carmine, veniva investito da un veicolo che sopraggiungeva da tergo a velocità elevata;
• a seguito dell'investimento, il minore rovinava al suolo, riportando lesioni personali;
• lo stesso veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Nola, ove venivano riscontrati “trauma distorsivo del labbro superiore sup. con flc, frattura subtotale del I dente emiarcata dentaria su. sin.”.
Parte attrice, pertanto, chiedeva di condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti a causa del sinistro.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Marigliano accoglieva la domanda attorea, riconoscendo la sussistenza di una lesione permanente dell'integrità psico-fisica pari al 1%, oltre a 7 giorni di ITP al 75% e 10 giorni di ITP al 50%; tenendo conto anche delle spese prevedibili da sostenere per le cure odontoiatriche, liquidate in € 3.000,00, condannava Controparte_1 al pagamento dell'importo di € 4.271,85, nonché al pagamento delle spese di lite.
1.3 – Con l'atto di appello in esame veniva contestata tale decisione, deducendo che il CTU nominato dal Giudice di primo grado ha erroneamente quantificatole lesioni patite da
[...]
; parte appellante chiedeva, pertanto, di riformare la sentenza di primo grado, Per_1 condannando la controparte al pagamento di ulteriori € 18.089,38, oltre spese processuali.
1.4 – Si costituiva in giudizio la quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello; nel merito, ne evidenziava l'infondatezza e ne chiedeva il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 30.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data
2 30.07.2018 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 08.02.2019; inoltre,
l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 12.02.2019, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Con riferimento all'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., invece, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un.,
16/11/2017, n. 27199).
Nel caso di specie, l'appellante ha puntualmente individuato la parte della sentenza non condivisa e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
3 – Sempre in via preliminare, si rileva che manca, in atti, la produzione cartacea di parte appellante. Invero, dal verbale del 16.05.2019 risulta che essa è stata ritirata, previa autorizzazione del Giudice, ai sensi dell'art. 169 c.p.c., e non risulta nuovamente depositata in data successiva.
3.1 – Sul punto, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il Giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 c.p.c., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti (cfr. Cassazione civile sez. VI, 26/01/2022, n. 2264). Infatti, si ritiene che, in virtù del
3 principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti (Cassazione civile sez. VI, 26/04/2017, n. 10224).
3.2 – Nel caso di specie, parte attrice ha ritirato il proprio fascicolo e non ha provveduto a depositarlo nuovamente, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; pertanto, la decisione deve essere assunta allo stato degli atti.
4 – Nel merito, l'appellante si duole dell'erronea quantificazione del danno patito, sostenendo che il Giudice di prime cure ha erroneamente valutato la relazione depositata dal CTU nominato.
L'appello è infondato.
4.1 – Sul punto, deve rilevarsi che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in via generale, il Giudice che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perché incompatibili. Tuttavia, ove le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità; in questo caso, dunque, il Giudice è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione;
solo se il CTU ha risposto in maniera completa alle contestazioni, è sufficiente il richiamo per relationem alle sue argomentazioni (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/06/2024, n. 15804; Cassazione civile sez. I, 20/11/2023, n. 32069; Cassazione civile sez. I, 18/05/2022, n. 16075).
In questa prospettiva, non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito. Pertanto, per infirmare tale motivazione, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al giudice a quo, la loro rilevanza ai fini della decisione e l'omesso esame in sede di decisione (Cassazione civile sez. I, 04/05/2009, n. 10222; Cassazione
4 civile sez. lav., 16/10/2013, n. 23530; Cassazione civile sez. II, 16/05/2022, n. 15568).
4.2 – Nel caso di specie, il CTU nominato nel corso del giudizio di primo grado ha rilevato un esito cicatriziale discromico delle dimensioni di 1 cm al labbro superiore, visibile a una visione mirata della parte anatomica, e la frattura parziale dell'incisivo centrale superiore di sinistra;
ha quantificato l'invalidità permanente nella misura dell'1%, con dieci giorni di ITP al 75% e dieci giorni di ITP al 50%; ha osservato che il paziente dovrà sostenere spese mediche prevedibili per complessivi € 3.000,00.
Il Giudice di Pace ha recepito tali conclusioni, che, del resto, non sono state contestate dall'odierno appellante, nel corso del giudizio di primo grado. In effetti, non risulta che l'attore abbia trasmesso al CTU osservazioni critiche, nei termini di cui all'art. 195 c.p.c.; al contrario, all'interno della propria comparsa conclusionale, la parte attrice ha richiamato la “esauriente relazione” depositata dal CTU, reputandola “immune da vizi logici”.
In questa prospettiva, alla luce delle delineate coordinate ermeneutiche, la sentenza impugnata non appare affetta da vizi motivazionali, poiché il Giudice di Pace si è conformato alle conclusioni del CTU, non criticate dalle parti.
4.3 – Soltanto all'interno dell'atto di gravame, l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado, rilevando che “il Giudice di prime cure si è avvalso di una consulenza tecnica gravemente viziata da errori, imprecisioni, carenza di indagini”. Ha affermato, infatti, che, diversamente rispetto a quanto affermato dal CTU, ha riportato un'invalidità permanente pari Persona_1 al 3%, oltre a 7 giorni di ITT, 30 giorni di ITP al 50%, 30 giorni di ITP al 25%, sostenendo spese mediche per € 1.600,00, spese per cure odontoiatriche pari a € 3.000,00 e spese per la sostituzione dell'impianto corona per € 12.000,00.
La tesi sostenuta dall'appellante, tuttavia, è sprovvista di qualsiasi riscontro scientifico e documentale: non è presente in atti alcuna consulenza tecnica di parte che giustifichi la richiamata quantificazione del danno;
non risulta depositata alcuna documentazione che dimostri le spese mediche sostenute;
non è esplicitato il criterio con cui sono state conteggiate le spese mediche prevedibili. D'altra parte, le conclusioni rassegnate dal CTU non sono specificamente confutate all'interno dell'atto di gravame, che non contiene alcun preciso riferimento ai postumi riscontrati e ai berèmes applicabili; si tratta, dunque, di una contestazione del tutto vaga, che non
è idonea a mettere in discussione le conclusioni a cui è pervenuto il CTU.
5 Peraltro, all'interno delle note depositate in data 16.12.2024, l'appellante ha formulato l'unica precisa critica relativa all'elaborato tecnico, evidenziando che, alla luce dei criteri esposti dal
CTU a pagine 5 della relazione, “la somma riconosciuta a titolo di danni avrebbe dovuto essere calcolata almeno su 12 interventi ogni 5 anni (da 13 a 68 anni) nei termini che seguono:
Ricostruzione € 150,00 + Applicazione di corona in oro porcellana € 500,00 + Monconizzazione
€ 200,00 per un totale di € 850,00 x 12 € 10.200,00”.
Tale argomentazione non è condivisibile.
Invero, a pagina 5 della relazione, con riferimento alle spese odontoiatriche prevedibili, il CTU ha affermato: “Facendo ricorso ai correnti tariffari previsti dalla in materia di protesi CP_2 dentarie, per quanto concerne la frattura di 2.1 (incisivo centrale superiore di sinistra), caratterizzati dalla frattura smalto dentinale del terzo distale, maggiormente rappresentata sul versante laterale, dell'elemento dentario, confinabile ad una II"-III" classe della classificazione sec. Ellis, devono prevedere, la ricostruzione in resina composita della parte ablata, da rinnovare mediamente ogni cinque anni, per complessive due ricostruzioni, ed il successivo incapsulamento dell'elemento dentario con corona di rivestimento, in materiale oro ceramico, previa monconizzazione dell'elemento dentario, che, considerati l'età attuale del periziando, di l3 anni, fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, porta a considerare, oltre al primo impianto di corona altre 4 sostituzioni successive dello stesso, tenuto conto dei tempi medi di usura dell'impianto di circa l0 anni”.
Coerentemente con tali premesse, a pagina 6 della relazione, il CTU ha rilevato la necessità dei seguenti interventi: due iniziali ricostruzioni in materiale composito, da effettuarsi ogni cinque anni;
una prima applicazione di corona in oro porcellana, al compimento del ventesimo anno di età del paziente;
quattro successive sostituzioni della corona in oro porcellana, fino al compimento del settantesi anno di età del paziente;
la monconizzazione dell'elemento dentario.
È evidente, dunque, che l'elaborato redatto dal CTU non contiene alcuna intrinseca contraddizione;
al contrario, il calcolo delle spese mediche prevedibili risulta coerente con le premesse scientifiche esposte dal medesimo consulente, non contestate dall'appellante.
In questa prospettiva, non è emerso, nel merito, alcun argomento che avrebbe dovuto indurre il
Giudice di Pace a discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal CTU.
4.4 – In definitiva, l'appello è infondato e deve essere rigettato, con conseguente conferma della
6 sentenza impugnata.
5 – Alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo, in favore del difensore antistatario dell'appellata, alla luce della Tabella 2 fascia III del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
5.1 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore del procuratore antistatario dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.698,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello incidentale.
Nola, 06/10/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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