CASS
Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2024, n. 21895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21895 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE MO FA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato GIULITTO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21895 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 15/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. De MO IO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari dell'Il maggio 2023, che ha confermato la sentenza resa il 24 marzo 2022 dal G.u.p. del Tribunale di Bari all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 20 settembre 2015 in Altamura e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: 1) lesione personale aggravata, ai sensi degli artt. 582 e 585, secondo comma, n. 2, cod. pen., perché, con l'utilizzo della pistola di cui al capo 2, aveva sparato tre colpi d'arma da fuoco, cagionando a RZ GI lesioni personali consistite in ferite multiple sanguinanti con tre fori localizzati a livello della regione glutea sinistra e altri due a livello della regione glutea destra, con prognosi di trenta giorni, e ad IV HE lesioni personali consistite in ferita sul polso destro con foro di entrata in regione dorsale e altra ferita in regione volare polso destro, ferita da colpo penetrante in regione volare della coscia sinistra e altra ferita al ginocchio sinistro, con prognosi di venti giorni;
2) detenzione e porto illegale di armi, ai sensi degli artt. 2 e 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché aveva detenuto e portato in luogo pubblico una pistola, calibro 7,65. Entrambi i reati, inoltre, erano aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., perché posti in essere con modalità mafiose, caratterizzate dal fatto che l'imputato aveva sparato in luogo pubblico, nei pressi del piazzale antistante, una villa privata nella quale era in corso una festa da ballo privata, con la presenza di numerosi ragazzi, anche minorenni. La Corte di appello, preso atto della rinuncia dei motivi di appello attinenti la responsabilità penale, ha evidenziato che il motivo di appello relativo all'applicazione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. non era fondato, posto che il diverbio da cui era nato lo scontro a fuoco, anche se determinato inizialmente da un banale dissidio tra le parti coinvolte, era sfociato in un confronto armato dalla connotazione mafiosa per il controllo del territorio, t come anche confermato dal fatto che, per ricomporre bonariamente la questione, si era dovuto svolgere un successivo incontro presso un ristorante di Torre a Mare tra soggetti di spicco del mondo malavitoso barese. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 416-bis.1 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, dopo aver offerto una ricostruzione dei fatti errata (tanto da aver invertito i nomi e i ruoli delle perone / A ?— coinvolte), avrebbe erroneamente affermato che il dissidio tra le parti era sfociato in un confronto armato dalle indubbie connotazioni mafiose per il controllo del territorio. In realtà, come evidenziato nella stessa sentenza impugnata, il diverbio era nato a [...] un banale dissidio, come era emerso anche dalla lettura delle dichiarazioni di RZ, il quale aveva affermato che quanto accaduto non era collegato in alcun modo con la realtà associativa di tipo mafioso. La condotta posta in essere dall'imputato, infatti, non aveva mai creato nella persona offesa una condizione di assoggettamento, non essendosi il primo avvalso della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo. La Corte territoriale, poi, avrebbe omesso di considerare che la stessa modalità esecutiva della condotta permetteva di escludere la circostanza aggravante in esame, così come contestata, posto che l'aggressione era avvenuta in piena notte e in un luogo appartato (nei pressi di un parcheggio, che si trovava distante dalla villa nella quale si stava svolgendo una festa), elementi oggettivi idonei a escludere in radice il ricorso ad una modalità della condotta che evocasse la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso finalizzata ad acquisire il controllo del territorio, anche perché il movente era legato ad un banale dissidio dovuto a un equivoco. Nel ricorso, poi, si contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sussistente la circostanza in esame, perché, dopo due mesi dai fatti accertati, si era svolto un incontro presso un ristorante in Torre a Mare, senza considerare che tale fatto avrebbe - al più - potuto apportare un contributo in relazione all'elemento dell'agevolazione mafiosa della circostanza in esame, ma non anche a quello della modalità mafiosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Il giudice di merito, in tutti i reati accertati, ha contestato all'imputato la circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il solo profilo dell'uso del metodo mafioso. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso è configurabile nel caso di condotte eziologicamente collegate all'azione criminosa, in quanto logicamente funzionali alla più pronta e agevole commissione del reato e non in quello di mera connotazione mafiosa dell'azione o mera ostentazione, evidente e provocatoria, dei comportamenti dell'organizzazione mafiosa (Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, C., Rv. 285761). Nel caso di specie, la Corte territoriale si è limitata ad affermare in maniera apodittica che il dissidio era sfociato in un confronto armato dalle connotazioni mafiose per il controllo del territorio, senza fornire una motivazione adeguata rigorosamente fondata sui suddetti dati fattuali emersi nel processo ed evidenziati nel ricorso. 2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve annullare la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte territoriale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso 11 15/02/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato GIULITTO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21895 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 15/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. De MO IO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari dell'Il maggio 2023, che ha confermato la sentenza resa il 24 marzo 2022 dal G.u.p. del Tribunale di Bari all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 20 settembre 2015 in Altamura e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: 1) lesione personale aggravata, ai sensi degli artt. 582 e 585, secondo comma, n. 2, cod. pen., perché, con l'utilizzo della pistola di cui al capo 2, aveva sparato tre colpi d'arma da fuoco, cagionando a RZ GI lesioni personali consistite in ferite multiple sanguinanti con tre fori localizzati a livello della regione glutea sinistra e altri due a livello della regione glutea destra, con prognosi di trenta giorni, e ad IV HE lesioni personali consistite in ferita sul polso destro con foro di entrata in regione dorsale e altra ferita in regione volare polso destro, ferita da colpo penetrante in regione volare della coscia sinistra e altra ferita al ginocchio sinistro, con prognosi di venti giorni;
2) detenzione e porto illegale di armi, ai sensi degli artt. 2 e 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché aveva detenuto e portato in luogo pubblico una pistola, calibro 7,65. Entrambi i reati, inoltre, erano aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., perché posti in essere con modalità mafiose, caratterizzate dal fatto che l'imputato aveva sparato in luogo pubblico, nei pressi del piazzale antistante, una villa privata nella quale era in corso una festa da ballo privata, con la presenza di numerosi ragazzi, anche minorenni. La Corte di appello, preso atto della rinuncia dei motivi di appello attinenti la responsabilità penale, ha evidenziato che il motivo di appello relativo all'applicazione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. non era fondato, posto che il diverbio da cui era nato lo scontro a fuoco, anche se determinato inizialmente da un banale dissidio tra le parti coinvolte, era sfociato in un confronto armato dalla connotazione mafiosa per il controllo del territorio, t come anche confermato dal fatto che, per ricomporre bonariamente la questione, si era dovuto svolgere un successivo incontro presso un ristorante di Torre a Mare tra soggetti di spicco del mondo malavitoso barese. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 416-bis.1 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, dopo aver offerto una ricostruzione dei fatti errata (tanto da aver invertito i nomi e i ruoli delle perone / A ?— coinvolte), avrebbe erroneamente affermato che il dissidio tra le parti era sfociato in un confronto armato dalle indubbie connotazioni mafiose per il controllo del territorio. In realtà, come evidenziato nella stessa sentenza impugnata, il diverbio era nato a [...] un banale dissidio, come era emerso anche dalla lettura delle dichiarazioni di RZ, il quale aveva affermato che quanto accaduto non era collegato in alcun modo con la realtà associativa di tipo mafioso. La condotta posta in essere dall'imputato, infatti, non aveva mai creato nella persona offesa una condizione di assoggettamento, non essendosi il primo avvalso della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo. La Corte territoriale, poi, avrebbe omesso di considerare che la stessa modalità esecutiva della condotta permetteva di escludere la circostanza aggravante in esame, così come contestata, posto che l'aggressione era avvenuta in piena notte e in un luogo appartato (nei pressi di un parcheggio, che si trovava distante dalla villa nella quale si stava svolgendo una festa), elementi oggettivi idonei a escludere in radice il ricorso ad una modalità della condotta che evocasse la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso finalizzata ad acquisire il controllo del territorio, anche perché il movente era legato ad un banale dissidio dovuto a un equivoco. Nel ricorso, poi, si contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sussistente la circostanza in esame, perché, dopo due mesi dai fatti accertati, si era svolto un incontro presso un ristorante in Torre a Mare, senza considerare che tale fatto avrebbe - al più - potuto apportare un contributo in relazione all'elemento dell'agevolazione mafiosa della circostanza in esame, ma non anche a quello della modalità mafiosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Il giudice di merito, in tutti i reati accertati, ha contestato all'imputato la circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il solo profilo dell'uso del metodo mafioso. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso è configurabile nel caso di condotte eziologicamente collegate all'azione criminosa, in quanto logicamente funzionali alla più pronta e agevole commissione del reato e non in quello di mera connotazione mafiosa dell'azione o mera ostentazione, evidente e provocatoria, dei comportamenti dell'organizzazione mafiosa (Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, C., Rv. 285761). Nel caso di specie, la Corte territoriale si è limitata ad affermare in maniera apodittica che il dissidio era sfociato in un confronto armato dalle connotazioni mafiose per il controllo del territorio, senza fornire una motivazione adeguata rigorosamente fondata sui suddetti dati fattuali emersi nel processo ed evidenziati nel ricorso. 2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve annullare la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte territoriale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso 11 15/02/2024