Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/03/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 584 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Simona Andronico, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Letizia Sotgiu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 03/09/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) I coniugi vivranno separati, con mutuo rispetto delle rispettive scelte individuali di vita, e potranno liberamente fissare la loro residenza con il solo obbligo di comunicarsi le relative variazioni nell'interesse del figlio . Per_1
B) Il domicilio coniugale, di proprietà esclusiva della SI.ra , ove ella Parte_1 tuttora risiede, resterà nella sua disponibilità, dandosi atto le parti che il SI.
si è già allontanato dall'immobile coniugale in accordo con la CP_1 moglie.
C) I ricorrenti dichiarano che al momento della sottoscrizione del presente ricorso il SI. ha già provveduto al ritiro dei propri effetti personali e che i CP_1 beni mobili e gli arredi presenti nel domicilio coniugale, già di proprietà della
SI.ra , resteranno nella disponibilità della stessa;
i coniugi dichiarano fin Pt_1
d'ora di non avere null'altro reciprocamente da pretendere.
D) I coniugi convengono che le vetture Citroen C1 Tg. GE828DR, acquistata dalla
SI.ra e intestata alla stessa, e Mazda Tg. GF168PE, acquistata dal SI. Pt_1
e intestata alla restino assegnate in proprietà esclusiva ai CP_1 Parte_2 rispettivi intestatari.
Pag. 2 di 4 E) I coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente all'assegno di mantenimento dichiarando di avere redditi e capacità economiche adeguate alle proprie necessità e tali da rendere entrambi indipendenti ed autonomi.
F) Il SI. si obbliga a corrispondere la somma mensile di euro 250,00 CP_1
(duecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1 da assoggettarsi come per legge ad aggiornamento annuale ISTAT, e da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese per dodici mensilità annue, fino a quando il figlio non sarà divenuto economicamente autosufficiente.
I coniugi si ripartiranno tra di loro al 50% le spese straordinarie da individuarsi secondo quanto di seguito previsto:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) viaggi d'istruzione che non richiedono pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) viaggi d'istruzione con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, email, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
G) I coniugi dichiarano altresì di aver già provveduto a suddividere ogni eventuale risparmio comune e di avere definito ogni rapporto economico in epoca
Pag. 3 di 4 antecedente la sottoscrizione del presente ricorso per separazione, dichiarando per l'effetto e conseguentemente di null'altro avere a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per ragione alcuna avendo già definito ogni posizione in sede di separazione.
H) L'assegno unico universale previsto per i figli sarà percepito, come già avviene, integralmente dalla SI.ra . Pt_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4