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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/12/2025, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. RO OL AR, all'udienza del 18/12/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1114 /2025 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SPANO' RENATA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
- resistente contumace-
OGGETTO: accreditamento contributi figurativi per SU.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il giorno 5.9.17, conveniva in giudizio Controparte_1
l' per sentir accertare il suo diritto al riconoscimento dei contributi figurativi per l'attività di CP_2
"lavoratore socialmente utile" per i periodi di lavoro prestati come SU presso la cooperativa SETER srl dal 23/12/1991 al 31/07/1995 ai fini sia del diritto che della misura della pensione;
per i periodi di impiego in SU successivi al 31 luglio 1995 (dal 01/08/1995) e sino al 31/12/1995 ai soli fini del raggiungimento dei requisiti assicurativi per il diritto alla pensione, rappresentando che la domanda amministrativa e il successivo ricorso non avevano sortito effetti.
L' non si costituiva in giudizio. CP_2
La causa veniva istruita documentalmente quindi, all'udienza odierna, veniva, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa con la presente sentenza.
La ricorrente, premesso di essere stata avviata al lavoro come SU, ex art. 23 della legge
67/88, presso la cooperativa SETER srl inserita nel progetto n. 90/1114 approvato dalla Commissione
Regionale per l'Impiego e con la qualifica di impiegata d'ordine, ha rivendicato il diritto all'accredito della contribuzione figurativa secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 19, normativa concernente i lavori socialmente utili, richiesta all' con domanda amministrativa del CP_2
29.10.2022 cui l' non dava corso. CP_2 Il Tribunale ritiene che la domanda sia fondata e meriti l'accoglimento.
Nel merito, la vicenda fattuale sottesa al caso di specie può essere sussunta nella previsione di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 19, espressamente riferita agli SU.
I lavori socialmente utili costituiscono una categoria già nota nella legislazione italiana fin dagli anni del secondo dopoguerra e, in seguito all'evoluzione della legislazione che li disciplina, sono definiti per legge come "attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo, compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro"
(D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'istituto dell'assegnazione a lavori socialmente utili
"si colloca a valle dei c.d. ammortizzatori sociali (messa in mobilità dei lavoratori in esubero, collocamento in cassa integrazione, trattamento di disoccupazione) e rappresenta uno strumento innovativo per fronteggiare la disoccupazione soprattutto (ma non esclusivamente) giovanile, sì da nascere con una connotazione marcatamente previdenziale - assistenziale, tendenzialmente volta però verso forme di tirocinio giovanile e di praticantato, collocate a ridosso dell'apprendistato e del contratto di formazione e lavoro, che si collocano a loro volta a pieno titolo nell'ambito del rapporto di lavoro" (Cass. SU n. 3508 del 22/02/2005). La Suprema Corte ha, altresì, affermato che l'articolata finalità caratterizzante le attività socialmente utili è attestata anche dal trattamento economico, riconosciuto ai lavoratori, cui viene corrisposto un emolumento, prima denominato sussidio (che evoca la matrice assistenziale dell'istituto) e poi "assegno" (che mostra invece l'evoluzione verso una forma di tirocinio/praticantato).
In particolare, il D.L. n. 299 del 1994, art. 14 fissava in Lire 800.000 mensili il sussidio massimo erogabile ai lavoratori socialmente utili che non risultassero beneficiari di alcun trattamento previdenziale.
Successivamente, la Legge Delega n. 196 del 1997, art. 22 (cd. Pacchetto TREU), avente ad oggetto "delega al Governo per la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili", ha dettato i criteri per la riforma organica della materia, già prevista dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 1
(convertito, con modificazioni, in L. n. 608 del 1996).
Detti criteri avevano ad oggetto sostanzialmente l'individuazione dei settori di intervento degli SU (servizi alla persona, valorizzazione del patrimonio culturale, salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del territorio, raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, manutenzione del verde pubblico, tutela della salute nei luoghi pubblici e di lavoro, miglioramento della rete idrica, adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti, operazioni di recupero e bonifica di aree industriali dimesse, recupero e risanamento dei centri urbani, tutela degli assetti idrogeologici, aree protette e ai parchi naturali), nonché delle condizioni di accesso, dei sistemi di assegnazione dei lavoratori ai gestori dei progetti e dell'entità del trattamento economico da corrispondere.
Una diversa disposizione del c.d. pacchetto TREU (art. 26, avente ad oggetto "interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno") ha invece previsto l'emanazione di un decreto legislativo per la definizione di un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro, da attuare entro il 31 dicembre 1997 nei territori delle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania,
Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, nonché nelle province nelle quali il tasso medio annuo di disoccupazione, secondo la definizione allargata ISTAT, rilevato per il 1996, fosse superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione.
Anche detto articolo ha fissato principi e criteri direttivi tra i quali, con specifico riferimento ai lavori di pubblica utilità: la destinazione del piano a favore di giovani, di età compresa tra i 21 e i
32 anni, in cerca di prima occupazione, iscritti da più di trenta mesi nelle liste di collocamento;
una durata dell'impegno nei lavori di pubblica utilità e nelle borse di lavoro non superiore a dodici mesi;
l'attuazione dei nuovi progetti, temporalmente determinati, "nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, mediante le modalità stabilite nel D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608"; l'ammissibilità dei soli progetti, presentati entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, che prevedano, a favore dei lavoratori interessati, l'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo, anche nel settore del lavoro autonomo, nonché i contenuti formativi ad esse funzionali;
a tal fine,
l'individuazione delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa incaricate dell'attività di assistenza tecnico-progettuale agli enti proponenti, con il rilascio di un'apposita attestazione, valida come requisito per la presentazione dei progetti.
Sulla base della normativa dettata dal D.Lgs. n. 468 del 1997 - poi modificata dal D.Lgs. n.
81 del 2000 - la giurisprudenza ha correttamente inquadrato le attività socialmente utili nell'ambito di un rapporto giuridico previdenziale, diretto alla soddisfazione di un interesse sociale, quale quello della tutela contro la disoccupazione (o inoccupazione).
All'interno del rapporto previdenziale i diritti del lavoratore "trovano il loro fondamento nel disposto dell'art. 38 Cost.; il che impedisce al suddetto lavoratore, impegnato in attività presso le amministrazioni pubbliche, la rivendicazione nei confronti di dette amministrazioni di un rapporto di lavoro subordinato, e dei suoi consequenziali diritti. In altri termini il lavoratore socialmente utile, svolgendo la sua attività per la realizzazione di un interesse di carattere generale, ha diritto ad emolumenti, cui non può riconoscersi natura retributiva, ma come si è già detto natura previdenziale"
(Cass. SU n. 3508 del 22/02/2005).
In particolare, il trattamento economico consiste in un emolumento che, non commisurato ai sensi dell'art. 36 Cost. alla quantità e qualità del lavoro svolto, è stato predeterminato in maniera fissa.
Oltre al trattamento economico, è stato riconosciuto ai lavori socialmente utili anche il diritto all'accreditamento dei contributi figurativi, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento, come previsto dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 19, norma applicabile ratione temporis al caso di specie, secondo cui “Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184”.
Va, dunque, dichiarato il diritto di parte ricorrente all'accreditamento dei contributi figurativi, secondo quanto disposto e nei limiti della sussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 19 per gli effettivi periodi di impiego nelle attività di SU.
Pertanto l' è tenuto a provvedere all'accreditamento medesimo. CP_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e della particolare semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_2
p.t., con ricorso depositato il giorno 10/04/2025 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' ; CP_2
- Dichiara il diritto di parte ricorrente all'accreditamento dei contributi figurativi, secondo quanto disposto e nei limiti della sussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 19 per gli effettivi periodi di impiego nelle attività di SU ed ordina all' CP_2 di provvedere al relativo accreditamento;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida CP_2 in euro 900,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 18/12/2025 . Il Giudice
RO OL AR