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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 09/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1830/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1830/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. CUCCHIARINI ANNA domiciliata in Parte_1
PARTE ATTRICE contro rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. DONNINI DONNINO domiciliata in ST. LEGALE SANTINI-FABI VIA S. ANDREA N. 30 61029 URBINO PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
MOTIVI
1) La chiamava in giudizio la Parte_2 Controparte_1
, al fine di sentire accolte le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
• accertare e dichiarare che il credito per rimborsi della per effetto della Parte_3 vendita in asta ammonta ad € 143.080,02 oltre all'importo di € 23.019,00 relativo alle spese di procedura esecutiva immobiliare anch'esse costituenti credito della in quanto trattasi di Parte_1 spese di eclusiva spettanza di oltre interessi sulla predetta somma per € Controparte_1
18.929,13 e così complessivamente € 185.028,45 alla quale andrà dedotto il credito di CP_1
pari ad € 19.256,98 e per l'effetto condannare la
[...] Controparte_1
a rimborsare la soma di € 165.771,53.
[...]
• accertare e dichiarare i danni tutti subiti dalla per fatto e colpa della Parte_2 [...]
danno emergente e lucro cessante e danno all'immagine come sopra specificati ed CP_1 ammontanti ad € 562.016,85 e per l'effetto condannare la Pt_2 Controparte_1
pagina 1 di 7 al pagamento della somma di 562.016,85 oltre interessi fino alla data Controparte_1 dell'effettivo soddisfo”.
A sostegno del domandato parte attrice deduceva di aver sottoscritto contratto di appalto con l'odierna convenuta e che, quest'ultima, dopo aver ricevuto ingenti acconti, abbandonò il cantiere.
La controversia nascente dal comportamento della ,veniva temporaneamente superato Controparte_1
con un accordo datato 28.5.2018.
Detto accordo, tuttavia, non risolse i contrasti tra le due aziende in ordine alla misura dei lavori eseguiti e relativi compensi.
L' LI NA ottenne allora decreto ingiuntivo su fatture che la oppose, uscendone Pt_1
parzialmente soccombente con sentenza che andò ad appellare.
Sulla base della sentenza di primo grado la andò a procedere avviando: Controparte_1
- un giudizio revocatorio di precedente vendita;
- la trascrizione della relativa domanda;
- la trascrizione di pignoramento immobiliare sugli immobili di Pt_1
- la espropriazione forzata in esecuzione della sentenza di primo grado;
- istanza di fallimento dell'odierna attrice.
L' nel frattempo andò ad acquistare all' asta gli immobili sottoposti ad esecuzione, al Controparte_1
prezzo ridotto del 25% rispetto al valore di stima , pagandoli così oltre il 50% in meno rispetto al loro valore di mercato, ed il ricavato venne compensato da con il credito dalla stessa vantato Controparte_1 per € 143.080,02 .
Se non che nel giugno 2023, la Corte di Appello di Ancona andò ad emettere sentenza n. 966/2023 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertava in favore di , un credito di Controparte_1 gran lunga inferiore, non solo al domandato in monitorio (€ 830.940,40 di sola sorte), ma anche al riconosciuto in sentenza di primo grado (€ 391.641,15 di sola sorte) e limitando le pretese vantabili da a soli € 4.794,90. Controparte_1
La prevedibile reazione di condusse ad un sequestro conservativo nel quale si evidenziava il Pt_1 riconoscimento di un valore restitutorio e di danno pari a € 302.000,00.
Di qui l'odierna domanda su merito.
Si costituiva che contestava in fatto ed in diritto le avverse pretese e concludeva Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
-in via preliminare, accertare e dichiarare le domande formulate da controparte inammissibili per le causali di cui in narrativa;
-nel merito, rigettare integralmente le domande formulate da controparte perché infondate, sia in fatto che in diritto, e indimostrate per tutte le causali di cui in narrativa. Voglia, altresì, l'Ill.mo Tribunale pagina 2 di 7 adito revocare il provvedimento di sequestro conservativo stante l'assenza del credito o comunque ridurlo proporzionalmente.
Voglia, infine, l'Ill.mo Tribunale adito condannare la soc. al risarcimento dei danni subiti Parte_1
e subendi dalla soc. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c. Parte_4 nella misura di € 52.000,00 ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia o di equità. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze professionali, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge”
Parte convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda di danno, eccependo che detta domanda avrebbe dovuto svolgersi ai sensi dell'art 96 cpc nella procedura esecutiva relativa al compendio immobiliare e negando sostanzialmente alcun profilo di danno oltre alla ammissibilità della domanda restitutoria, quest'ultima ai sensi dell'art 100 cpc.
La causa veniva istruita anche a mezzo di CTU ed infine presa in decisione previo rigetto delle domande di revoca e conversione del sequestro ( di quest'ultime in vero la seconda, pure rigettata, appare fondata sull'attività istruttoria svolta, attività istruttoria che, vedremo in ulteriore seguito, richiederà l'intervento di questo giudicante a correzione di un fraintendimento che condizionerà le conclusioni di CTU).
2) Va preliminarmente osservato che è pienamente ammissibile il giudizio autonomo per la richiesta di danno da esecuzione, divenuta ab origine illegittima per caducazione totale o parziale del titolo solo provvisoriamente esecutivo.
L'illegittimità in questione può essere fatta valere, infatti, solo dal momento dell'emissione della sentenza di appello che riformi (integralmente o parzialmente) il titolo sotteso alla procedura esecutiva intrapresa, giacchè è solo nel giudizio impugnatorio che possono farsi valere le ragioni di riesame e modifica del deciso in primo grado, ed è solo in conseguenza di detta modifica che, venendo meno in tutto o in parte il titolo esecutivo sotteso all'intrapresa procedura esecutiva, può venirsi a configurare un danno.
Parimenti deve osservarsi che la provvisoria esecutività attribuita ex lege alle sentenze di primo grado, non solleva, la parte risultata vittoriosa, dalle conseguenze nascenti da una sua riforma in sede impugnatoria.
Gli atti esecutivi posti in essere in forza di una sentenza successivamente riformata (in tutto o in parte) vanno a perdere di validità per modifica del titolo su cui fondano, generando un danno diretto alla parte che l'espropriazione ha subito.
pagina 3 di 7 Ai fini della valutazione del danno deve allora valutarsi se sia stato adeguatamente osservato il criterio di prudenza, all'atto della attivazione e mantenimento della procedura di esecuzione, relative ad un titolo non coperto da giudicato definitivo e sub iudice.
In buona sostanza, allorchè il titolo sia solo provvisoriamente esecutivo e, come nel caso di specie, sottoposto all'ulteriore vaglio della competenza superiore, qualora posto in esecuzione, ci si assume il rischio delle conseguenze di una sua riforma.
La provvisoria esecutività fornisce certamente un'opportunità esecutiva, ma essa deve attuarsi alla luce dei principi di buona fede e prudenza: del resto anche quando ci si trovi in possesso di un titolo ormai costituente res judicata, con attribuzione di un diritto definitivo, anche la procedura di esecuzione di quel titolo non sfugge al sindacato di proporzionalità ed adeguatezza dei mezzi esecutivi, sia pur in diversa prospettiva.
Gli aspetti sopra menzionati appaiono quindi in grado di risolvere la presente causa in quanto appare evidente la sproporzione dei mezzi, non solo esecutivi, applicati in rapporto all'effettività del credito, come risultante all'esito del giudizio di appello in riforma, essendo infatti prevedibile che, ove la pretesa dell'odierna convenuta fosse stata limitata a quanto accertato in Appello, gli eventi che oggi ci troviamo a dover valutare sarebbero stati di ben diversa portata e conseguenza.
Parimenti le ragioni che hanno condotto alla riforma della sentenza di primo grado, stando al giudizio in riforma, apparivano facilmente considerabili.
Sulla base di quanto sopra deve allora osservarsi che, in caso di riforma in appello di una sentenza già posta in esecuzione, il debitore esecutato non solo abbia diritto alla restituzione del capitale pagato sulla base del titolo successivamente riformato, ma anche delle somme corrisposte a titolo di rifusione delle spese del giudizio di esecuzione sostenute dal creditore esecutante ed all'esecutato imputate.
Parimenti vanno valutati i danni ulteriori conseguenti alla illegittima sottrazione al patrimonio e disponibilità dell'esecutato dei beni assoggettati alla procedura esecutiva, oltre i danni ulteriori se ed in quanto provati.
A fronte della documentazione versata in giudizio è stata instituita CTU tesa a verificare il danno derivante dalla procedura esecutiva in relazione al valore del compendio esecutato.
Detta CTU perviene a due ricostruzioni differenti: una che considera il valore del compendio all'esito di completamenti agli immobili assoggettati ad esecuzione, eseguiti e sostenuti direttamente da
[...]
e l'altra senza tenere in considerazione detti completamenti. Parte_4
Si ritiene che la valutazione debba essere effettuata al netto del valore dei completamenti autonomamente eseguiti dalla e quindi senza considerazione dell'incremento di Parte_4
valore da essi generato (ipotesi sub 1 cui ci si riporta anche in ordine ai contenuti motivazionali di CTU
pagina 4 di 7 con l'eccezione della quantificazione riportata a zero per danno da indisponibilità dei beni), determinandosi una inferiore minusvalenza da vendita all'asta.
Le altre voci appaiono invariate tra le due ipotesi avanzate dal CTU.
La CTU in questione si palesa, sotto l'aspetto della scientificità, del tutto degna di esser posta a base della presente decisione, sia sotto il profilo conoscitivo, che parzialmente probatorio tipico delle CTU percipienti (conteggi di interessi di mora, conteggi somme da rimborsarsi) ad eccezione di una valutazione, di cui, come già detto più volte, si dirà qui di seguito, relativamente alla quale la CTU dovrà essere disattesa, anche in ragione del fatto che non era richiesta una valutazione di natura giuridica sullo specifico punto.
La CTU non computa infatti il danno da mancata disponibilita' degli appartamenti, né quello per danno all'immagine, rispettivamente il primo perché non vi sarebbero prove né evidenze che la Parte_1
avrebbe certamente trovato la possibilità di locare gli immobili in questione, ed il secondo in quanto non rinviene metri di computo dell'invocato danno.
Quanto a tale ultimo danno è pacifico che esso non costituisca un mero danno "in re ipsa", e per conseguenza debba essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici.
Non sembra possa esservi discussione, in ordine alla valutazione di disvalore socio-economico che si accompagna ad una pretesa esercitata in via esecutiva e concorsuale fallimentare fondante su di un valore di alcune centinaia di migliaia di euro (poi risultato invece di soli € 4.794,90) ed al conseguente
“stato di agitazione” degli istituti di credito accordanti affidamenti alla in quel momento Parte_1
soggetta a molteplici procedure per lo stesso rilevante credito.
Tuttavia devono fornirsi gli elementi, per potersi pervenire ad una valutazione del danno in via equitativa da parte del giudicante, e tra queste appare essenziale fornirsi prova del posizionamento aziendale nel mercato, ciò al fine di dimostrare la specifica considerazione dell'azienda nel contesto socio economico occupato (prestigio, reputazione, autorevolezza dell'azienda).
Su punto la domanda è quindi priva di sostegno probatorio.
Diversamente, in ordine alla risarcibilità del danno da mancato godimento, la CTU incorre in fraintendimento, in quanto ad avviso di questo giudicante, la Corte di legittimità, ha più volte affermato che il danno da perdita di disponibilità di un bene con conseguente perdita anche della mera possibilità di ritrarne utilità, ingenera un diritto risarcitorio.
La quantificazione del risarcimento può allora stabilirsi in via presuntiva ricorrendo al c.d. danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite.
pagina 5 di 7 In buona sostanza il valore locativo del bene non è collegato alla possibilità di effettiva sua locazione, bensì costituisce mezzo per la valutazione del danno subito dal mancato godimento e disponibilità del bene nel patrimonio dell'esecutato.
Il CTU afferma, ad ulteriore sostegno della non applicabilità del danno richiesto, che, qualora gli immobili non fossero stati oggetto dell'esecuzione immobiliare, gli stessi sarebbero stati dati in permuta ai fornitori ST e PA, poiché quest'ultimi, con atti di citazione del luglio 2020
(precedenti al pignoramento del 28/09/2020) avevano chiesto al Giudice di dichiarare la validità inter partes dei contratti preliminari e di trasferire la proprietà dei suddetti beni ai promissari acquirenti.
Se non che, ad avviso del giudicante, ciò costituisce la sola prova della mancata disponibilità in capo all'esecutato, rimanendo irrilevanti ed incerte le vicende successive che avrebbero interessato i due immobili, considerato altresì che, proprio a seguito dell'espropriazione, i creditori ST e PA non avrebbero potuto comunque essere soddisfatti con gli appartamenti in questione.
Deve allora a questo punto considerarsi, a differenza di quanto fatto dalla CTU, e ad integrazione del prospetto di conteggio sub 1) , che il danno è proprio evidenziato da quella mancata disponibilità e pertanto computabile da 28.9.20 a 6.10.23 (data di domanda) e così per 36 mesi a valorizzazione €
400,00 mensili per l'appartamento sub 30 ed € 450,00 mensili per l'appartamento sub 34.
Sulla base di quanto sopra l'odierna convenuta dovrà essere condannata al pagamento in favore dell'attrice degli importi di € 14.400,00 + 16.200,00 + 228.640,00 e così per un totale di € 259.240,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data di pignoramento all'effettivo pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno computate in ragione dello scaglione di valore liquidato in presente sentenza su difficoltà media, oltre 15% spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna, per le causali di cui in parte motiva, Controparte_1
al pagamento in favore di della somma
[...] Parte_1 complessiva di € 259.240,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data di pignoramento all'effettivo pagamento;
2) Condanna al Controparte_1
pagamento in favore di delle spese di giudizio che si liquidano in € 14.103,00 oltre 15% Parte_1
spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge;
3) pone definitivamente a carico di Controparte_1
pagina 6 di 7 Controparte_1
decreto
PESARO, li 28/01/2025
le spese di CTU come oggetto di liquidazione con separato precedente
Il giudice
Gianfranco Tamburini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1830/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. CUCCHIARINI ANNA domiciliata in Parte_1
PARTE ATTRICE contro rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. DONNINI DONNINO domiciliata in ST. LEGALE SANTINI-FABI VIA S. ANDREA N. 30 61029 URBINO PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
MOTIVI
1) La chiamava in giudizio la Parte_2 Controparte_1
, al fine di sentire accolte le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
• accertare e dichiarare che il credito per rimborsi della per effetto della Parte_3 vendita in asta ammonta ad € 143.080,02 oltre all'importo di € 23.019,00 relativo alle spese di procedura esecutiva immobiliare anch'esse costituenti credito della in quanto trattasi di Parte_1 spese di eclusiva spettanza di oltre interessi sulla predetta somma per € Controparte_1
18.929,13 e così complessivamente € 185.028,45 alla quale andrà dedotto il credito di CP_1
pari ad € 19.256,98 e per l'effetto condannare la
[...] Controparte_1
a rimborsare la soma di € 165.771,53.
[...]
• accertare e dichiarare i danni tutti subiti dalla per fatto e colpa della Parte_2 [...]
danno emergente e lucro cessante e danno all'immagine come sopra specificati ed CP_1 ammontanti ad € 562.016,85 e per l'effetto condannare la Pt_2 Controparte_1
pagina 1 di 7 al pagamento della somma di 562.016,85 oltre interessi fino alla data Controparte_1 dell'effettivo soddisfo”.
A sostegno del domandato parte attrice deduceva di aver sottoscritto contratto di appalto con l'odierna convenuta e che, quest'ultima, dopo aver ricevuto ingenti acconti, abbandonò il cantiere.
La controversia nascente dal comportamento della ,veniva temporaneamente superato Controparte_1
con un accordo datato 28.5.2018.
Detto accordo, tuttavia, non risolse i contrasti tra le due aziende in ordine alla misura dei lavori eseguiti e relativi compensi.
L' LI NA ottenne allora decreto ingiuntivo su fatture che la oppose, uscendone Pt_1
parzialmente soccombente con sentenza che andò ad appellare.
Sulla base della sentenza di primo grado la andò a procedere avviando: Controparte_1
- un giudizio revocatorio di precedente vendita;
- la trascrizione della relativa domanda;
- la trascrizione di pignoramento immobiliare sugli immobili di Pt_1
- la espropriazione forzata in esecuzione della sentenza di primo grado;
- istanza di fallimento dell'odierna attrice.
L' nel frattempo andò ad acquistare all' asta gli immobili sottoposti ad esecuzione, al Controparte_1
prezzo ridotto del 25% rispetto al valore di stima , pagandoli così oltre il 50% in meno rispetto al loro valore di mercato, ed il ricavato venne compensato da con il credito dalla stessa vantato Controparte_1 per € 143.080,02 .
Se non che nel giugno 2023, la Corte di Appello di Ancona andò ad emettere sentenza n. 966/2023 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertava in favore di , un credito di Controparte_1 gran lunga inferiore, non solo al domandato in monitorio (€ 830.940,40 di sola sorte), ma anche al riconosciuto in sentenza di primo grado (€ 391.641,15 di sola sorte) e limitando le pretese vantabili da a soli € 4.794,90. Controparte_1
La prevedibile reazione di condusse ad un sequestro conservativo nel quale si evidenziava il Pt_1 riconoscimento di un valore restitutorio e di danno pari a € 302.000,00.
Di qui l'odierna domanda su merito.
Si costituiva che contestava in fatto ed in diritto le avverse pretese e concludeva Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
-in via preliminare, accertare e dichiarare le domande formulate da controparte inammissibili per le causali di cui in narrativa;
-nel merito, rigettare integralmente le domande formulate da controparte perché infondate, sia in fatto che in diritto, e indimostrate per tutte le causali di cui in narrativa. Voglia, altresì, l'Ill.mo Tribunale pagina 2 di 7 adito revocare il provvedimento di sequestro conservativo stante l'assenza del credito o comunque ridurlo proporzionalmente.
Voglia, infine, l'Ill.mo Tribunale adito condannare la soc. al risarcimento dei danni subiti Parte_1
e subendi dalla soc. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c. Parte_4 nella misura di € 52.000,00 ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia o di equità. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze professionali, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge”
Parte convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda di danno, eccependo che detta domanda avrebbe dovuto svolgersi ai sensi dell'art 96 cpc nella procedura esecutiva relativa al compendio immobiliare e negando sostanzialmente alcun profilo di danno oltre alla ammissibilità della domanda restitutoria, quest'ultima ai sensi dell'art 100 cpc.
La causa veniva istruita anche a mezzo di CTU ed infine presa in decisione previo rigetto delle domande di revoca e conversione del sequestro ( di quest'ultime in vero la seconda, pure rigettata, appare fondata sull'attività istruttoria svolta, attività istruttoria che, vedremo in ulteriore seguito, richiederà l'intervento di questo giudicante a correzione di un fraintendimento che condizionerà le conclusioni di CTU).
2) Va preliminarmente osservato che è pienamente ammissibile il giudizio autonomo per la richiesta di danno da esecuzione, divenuta ab origine illegittima per caducazione totale o parziale del titolo solo provvisoriamente esecutivo.
L'illegittimità in questione può essere fatta valere, infatti, solo dal momento dell'emissione della sentenza di appello che riformi (integralmente o parzialmente) il titolo sotteso alla procedura esecutiva intrapresa, giacchè è solo nel giudizio impugnatorio che possono farsi valere le ragioni di riesame e modifica del deciso in primo grado, ed è solo in conseguenza di detta modifica che, venendo meno in tutto o in parte il titolo esecutivo sotteso all'intrapresa procedura esecutiva, può venirsi a configurare un danno.
Parimenti deve osservarsi che la provvisoria esecutività attribuita ex lege alle sentenze di primo grado, non solleva, la parte risultata vittoriosa, dalle conseguenze nascenti da una sua riforma in sede impugnatoria.
Gli atti esecutivi posti in essere in forza di una sentenza successivamente riformata (in tutto o in parte) vanno a perdere di validità per modifica del titolo su cui fondano, generando un danno diretto alla parte che l'espropriazione ha subito.
pagina 3 di 7 Ai fini della valutazione del danno deve allora valutarsi se sia stato adeguatamente osservato il criterio di prudenza, all'atto della attivazione e mantenimento della procedura di esecuzione, relative ad un titolo non coperto da giudicato definitivo e sub iudice.
In buona sostanza, allorchè il titolo sia solo provvisoriamente esecutivo e, come nel caso di specie, sottoposto all'ulteriore vaglio della competenza superiore, qualora posto in esecuzione, ci si assume il rischio delle conseguenze di una sua riforma.
La provvisoria esecutività fornisce certamente un'opportunità esecutiva, ma essa deve attuarsi alla luce dei principi di buona fede e prudenza: del resto anche quando ci si trovi in possesso di un titolo ormai costituente res judicata, con attribuzione di un diritto definitivo, anche la procedura di esecuzione di quel titolo non sfugge al sindacato di proporzionalità ed adeguatezza dei mezzi esecutivi, sia pur in diversa prospettiva.
Gli aspetti sopra menzionati appaiono quindi in grado di risolvere la presente causa in quanto appare evidente la sproporzione dei mezzi, non solo esecutivi, applicati in rapporto all'effettività del credito, come risultante all'esito del giudizio di appello in riforma, essendo infatti prevedibile che, ove la pretesa dell'odierna convenuta fosse stata limitata a quanto accertato in Appello, gli eventi che oggi ci troviamo a dover valutare sarebbero stati di ben diversa portata e conseguenza.
Parimenti le ragioni che hanno condotto alla riforma della sentenza di primo grado, stando al giudizio in riforma, apparivano facilmente considerabili.
Sulla base di quanto sopra deve allora osservarsi che, in caso di riforma in appello di una sentenza già posta in esecuzione, il debitore esecutato non solo abbia diritto alla restituzione del capitale pagato sulla base del titolo successivamente riformato, ma anche delle somme corrisposte a titolo di rifusione delle spese del giudizio di esecuzione sostenute dal creditore esecutante ed all'esecutato imputate.
Parimenti vanno valutati i danni ulteriori conseguenti alla illegittima sottrazione al patrimonio e disponibilità dell'esecutato dei beni assoggettati alla procedura esecutiva, oltre i danni ulteriori se ed in quanto provati.
A fronte della documentazione versata in giudizio è stata instituita CTU tesa a verificare il danno derivante dalla procedura esecutiva in relazione al valore del compendio esecutato.
Detta CTU perviene a due ricostruzioni differenti: una che considera il valore del compendio all'esito di completamenti agli immobili assoggettati ad esecuzione, eseguiti e sostenuti direttamente da
[...]
e l'altra senza tenere in considerazione detti completamenti. Parte_4
Si ritiene che la valutazione debba essere effettuata al netto del valore dei completamenti autonomamente eseguiti dalla e quindi senza considerazione dell'incremento di Parte_4
valore da essi generato (ipotesi sub 1 cui ci si riporta anche in ordine ai contenuti motivazionali di CTU
pagina 4 di 7 con l'eccezione della quantificazione riportata a zero per danno da indisponibilità dei beni), determinandosi una inferiore minusvalenza da vendita all'asta.
Le altre voci appaiono invariate tra le due ipotesi avanzate dal CTU.
La CTU in questione si palesa, sotto l'aspetto della scientificità, del tutto degna di esser posta a base della presente decisione, sia sotto il profilo conoscitivo, che parzialmente probatorio tipico delle CTU percipienti (conteggi di interessi di mora, conteggi somme da rimborsarsi) ad eccezione di una valutazione, di cui, come già detto più volte, si dirà qui di seguito, relativamente alla quale la CTU dovrà essere disattesa, anche in ragione del fatto che non era richiesta una valutazione di natura giuridica sullo specifico punto.
La CTU non computa infatti il danno da mancata disponibilita' degli appartamenti, né quello per danno all'immagine, rispettivamente il primo perché non vi sarebbero prove né evidenze che la Parte_1
avrebbe certamente trovato la possibilità di locare gli immobili in questione, ed il secondo in quanto non rinviene metri di computo dell'invocato danno.
Quanto a tale ultimo danno è pacifico che esso non costituisca un mero danno "in re ipsa", e per conseguenza debba essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici.
Non sembra possa esservi discussione, in ordine alla valutazione di disvalore socio-economico che si accompagna ad una pretesa esercitata in via esecutiva e concorsuale fallimentare fondante su di un valore di alcune centinaia di migliaia di euro (poi risultato invece di soli € 4.794,90) ed al conseguente
“stato di agitazione” degli istituti di credito accordanti affidamenti alla in quel momento Parte_1
soggetta a molteplici procedure per lo stesso rilevante credito.
Tuttavia devono fornirsi gli elementi, per potersi pervenire ad una valutazione del danno in via equitativa da parte del giudicante, e tra queste appare essenziale fornirsi prova del posizionamento aziendale nel mercato, ciò al fine di dimostrare la specifica considerazione dell'azienda nel contesto socio economico occupato (prestigio, reputazione, autorevolezza dell'azienda).
Su punto la domanda è quindi priva di sostegno probatorio.
Diversamente, in ordine alla risarcibilità del danno da mancato godimento, la CTU incorre in fraintendimento, in quanto ad avviso di questo giudicante, la Corte di legittimità, ha più volte affermato che il danno da perdita di disponibilità di un bene con conseguente perdita anche della mera possibilità di ritrarne utilità, ingenera un diritto risarcitorio.
La quantificazione del risarcimento può allora stabilirsi in via presuntiva ricorrendo al c.d. danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite.
pagina 5 di 7 In buona sostanza il valore locativo del bene non è collegato alla possibilità di effettiva sua locazione, bensì costituisce mezzo per la valutazione del danno subito dal mancato godimento e disponibilità del bene nel patrimonio dell'esecutato.
Il CTU afferma, ad ulteriore sostegno della non applicabilità del danno richiesto, che, qualora gli immobili non fossero stati oggetto dell'esecuzione immobiliare, gli stessi sarebbero stati dati in permuta ai fornitori ST e PA, poiché quest'ultimi, con atti di citazione del luglio 2020
(precedenti al pignoramento del 28/09/2020) avevano chiesto al Giudice di dichiarare la validità inter partes dei contratti preliminari e di trasferire la proprietà dei suddetti beni ai promissari acquirenti.
Se non che, ad avviso del giudicante, ciò costituisce la sola prova della mancata disponibilità in capo all'esecutato, rimanendo irrilevanti ed incerte le vicende successive che avrebbero interessato i due immobili, considerato altresì che, proprio a seguito dell'espropriazione, i creditori ST e PA non avrebbero potuto comunque essere soddisfatti con gli appartamenti in questione.
Deve allora a questo punto considerarsi, a differenza di quanto fatto dalla CTU, e ad integrazione del prospetto di conteggio sub 1) , che il danno è proprio evidenziato da quella mancata disponibilità e pertanto computabile da 28.9.20 a 6.10.23 (data di domanda) e così per 36 mesi a valorizzazione €
400,00 mensili per l'appartamento sub 30 ed € 450,00 mensili per l'appartamento sub 34.
Sulla base di quanto sopra l'odierna convenuta dovrà essere condannata al pagamento in favore dell'attrice degli importi di € 14.400,00 + 16.200,00 + 228.640,00 e così per un totale di € 259.240,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data di pignoramento all'effettivo pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno computate in ragione dello scaglione di valore liquidato in presente sentenza su difficoltà media, oltre 15% spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna, per le causali di cui in parte motiva, Controparte_1
al pagamento in favore di della somma
[...] Parte_1 complessiva di € 259.240,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data di pignoramento all'effettivo pagamento;
2) Condanna al Controparte_1
pagamento in favore di delle spese di giudizio che si liquidano in € 14.103,00 oltre 15% Parte_1
spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge;
3) pone definitivamente a carico di Controparte_1
pagina 6 di 7 Controparte_1
decreto
PESARO, li 28/01/2025
le spese di CTU come oggetto di liquidazione con separato precedente
Il giudice
Gianfranco Tamburini
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