Sentenza 14 marzo 2025
Massime • 1
In caso di amministrazione straordinaria ex l. n.95 del 1979, l'ammissione allo stato passivo determina, sia per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata dal commissario liquidatore ex art. 207, comma 1, l.fall., sia per i creditori ammessi a domanda ex art. 208 l.fall., l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura, a far data dal deposito dell'elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d'ufficio, o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l'inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dall'art. 208 l.fall..(Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto impugnato che, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito sollevata dal fallimento opposto, non aveva considerato né l'effetto interruttivo della prescrizione determinato dalla domanda di ammissione al passivo dell'amministrazione straordinaria, né la natura permanente di tale interruzione per tutto il corso della procedura concorsuale che aveva preceduto "senza soluzione di continuità" il fallimento).
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- 1. Sulla prescrizione del credito nell'Amministrazione StraordinariaValentina Rocca · https://www.dirittobancario.it/ · 8 aprile 2025
- 2. Amministrazione straordinariahttps://www.dirittobancario.it/
Con sentenza n. 99/2025 la Corte Costituzionale dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale posta, chiarendo che la procedura di amministrazione straordinaria ha natura liquidatoria anche quando l'attività di impresa prosegue in vista della cessione a terzi. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6837 del 14 marzo 2025, si è pronunciata sul tema dell'interruzione permanente della prescrizione nel contesto dell'amministrazione straordinaria. INPS, con messaggio 283/2025 ha reso noto il termine finale del regime di esonero dal versamento del contributo addizionale, per le aziende sottoposte a procedure concorsuali con prosecuzione dell'esercizio d'impresa, che si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2025, n. 6837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6837 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
- ricorrente -
contro IM EL AN S.P.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIA CRISTINA GRASSI per procura in calce al controricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il DECRETO N. 6507/2023 del TRIBUNALE DI CATANIA, depositato l’1/8/2023; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE NG nell’udienza pubblica del 25/2/2025; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica STANISLAO DE MATTEIS, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale;
sentita per la ricorrente l’Avvocata FEDERICA SCAFARELLI;
Civile Sent. Sez. 1 Num. 6837 Anno 2025 Presidente: TERRUSI FRANCESCO Relatore: NG GIUSEPPE Data pubblicazione: 14/03/2025 2 Ric. 2023 n. 19959 - Sez. 1 – PU del 25 febbraio 2025 sentita per la controricorrente l’Avvocata MARIA CRISTINA GRASSI FATTI DI CAUSA 1.1. La LO s.p.a. ha proposto opposizione allo stato passivo del EN TE OS s.p.a., dichiarato con sentenza del 23/4/2018, chiedendo di esservi ammessa per il credito di €. 566.403,21 che la LO Finanziaria s.p.a. aveva acquistato dal EN della NS s.p.a. e da quest’ultima vantato, in prededuzione, per lavori eseguiti, in forza di contratto del 12/2/1998, nel corso della procedura di amministrazione straordinaria che, aperta nel 1996 ai sensi della l. n. 95/1979, aveva preceduto, senza soluzione di continuità, il EN opposto. 1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione. 1.3. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che: - “secondo la prospettazione di parte opponente, il credito oggetto di insinuazione al passivo sarebbe maturato fra giugno 1999 ed aprile 2000”; - il EN aveva eccepito la prescrizione del credito azionato con la conseguente necessità di “verificare se questo si fosse prescritto al momento della proposizione dell’istanza di ammissione al passivo” del EN opposto;
ha ritenuto che: - “nella liquidazione coatta amministrativa e nell’amministrazione straordinaria sub l. n. 95/1979”, “l’ammissione del credito al passivo … determina un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione per l’intera durata della procedura, a far data dal deposito dell’elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d’ufficio, e a far data dalla domanda, rivolta al commissario liquidatore, per l’inclusione del credito al passivo”, nel caso previsto dall’art. 208 l.fall.; - deve, tuttavia, escludersi che, a fronte degli strumenti 3 Ric. 2023 n. 19959 - Sez. 1 – PU del 25 febbraio 2025 di tutela di cui gode il creditore per porre rimedio all’inerzia degli organi della procedura amministrativa, “la sola istanza ex art. 208 L.F., non seguita dal deposito dello stato passivo e dalle successive formalità, ex art. 209, comma 1, L.F., sia idonea a produrre un effetto interruttivo della prescrizione sine die”; - la società opponente, “pur deducendo l’intervenuta presentazione di istanza di ammissione al passivo da parte della NS PA (e quindi l’esistenza di un valido atto interruttivo della prescrizione)”, non ha, tuttavia, prodotto (né tanto meno ha dedotto) “l’esistenza del … provvedimento di ammissione al passivo dell’amministrazione straordinaria, assumendo”, per contro, “che l’inclusione del credito nello stato passivo di quest’ultima” poteva “desumersi da una serie di comunicazioni inviate dai commissari della TE OS in a.s. a essa opponente ovvero alla curatela della NS PA (sua dante causa), comunicazioni che implicherebbero un riconoscimento del debito, atti quindi: tanto a provare l’inserimento del credito di NS PA nello stato passivo, quanto l’intervenuta interruzione della prescrizione”; - la documentazione prodotta, “in uno alle note del 30/09/2022” “(ossia doc.: 26) pagamento fattura n. 258 del 1 settembre 1999) e del 21/11/2022 (ossia docc.: 27) progetto scissione La LO Finanziaria S.p.A.; 28) Autorizzazioni MISE a presentazione concordato Assuntore OS e relativa documentazione;
29) comunicazioni F.LI OS – Assuntore OS per stato passivo aggiornato;
30) progetto di riparto S.C.I.A. s.r.l.)”, era, del resto, inammissibile e inutilizzabile ai fini della decisione, trattandosi di documenti depositati in giudizio “oltre il termine delle preclusioni istruttorie di cui all’art. 93 lf pur se volti a contrastare tanto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, quanto quella di prescrizione già sollevate nell’ambito dell’esame dello stato 4 Ric. 2023 n. 19959 - Sez. 1 – PU del 25 febbraio 2025 passivo”; - l’ammissione al passivo non può, d’altra parte, essere desunta da “elementi diversi dal provvedimento di ammissione o dall’annotazione espressa nello stato passivo”; - in ogni caso, non sussistevano tra i documenti prodotti in giudizio “atti interruttivi idonei eventualmente ad interrompere la prescrizione entro il termine di legge”, pari, trattandosi di obbligazioni contrattuali, a dieci anni, posto che, “anche a prescindere da considerazioni in ordine all’assenza di elementi atti a provare l’effettiva esecuzione della prestazione e, quindi, l’insorgere del credito dedotto”, “nessuno dei documenti” depositati dall’opponente “è utile ai fini dell’eventuale interruzione della prescrizione eccepita dalla curatela”. 1.4. Il tribunale, quindi, ha rigettato l’opposizione ed ha condannato l’opponente, in ragione della soccombenza, al pagamento delle spese di lite, che ha liquidato nella somma di €. 3.700,00, oltre accessori. 1.5. La LO s.p.a., con ricorso notificato lunedì 2/10/2023, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto. 1.6. Il EN ha resistito con controricorso nel quale ha proposto, per un motivo, ricorso incidentale, cui la ricorrente principale ha, a sua volta, ha resistito con controricorso. 1.7. Le parti hanno depositato memorie. 1.8. La Corte, con ordinanza interlocutoria n. 21110/2024, ha rilevato che il ricorso poneva la questione di diritto di particolare rilevanza concernente l’efficacia interruttiva permanente della prescrizione nell’amministrazione straordinaria aperta ai sensi della l. n. 95/1979 e nel successivo faLImento. 1.9. Fissata la pubblica udienza, il Pubblico Ministero ha depositato memoria nella quale ha concluso per “la fondatezza del ricorso” sul rilievo che “l’effetto interruttivo permanente 5 Ric. 2023 n. 19959 - Sez. 1 – PU del 25 febbraio 2025 doveva essere riconnesso alla domanda, rimasta senza seguito, con cui la curatela del faLImento di NS PA aveva richiesto l’ammissione del credito allo stato passivo della procedura”. 1.10. Le parti hanno, a loro volta, depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente principale, lamentando la “nuLItà della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 95, comma 7, l.fall. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.”, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha “dichiarato inammissibile e inutilizzabile la produzione documentale effettuata da La LO contestualmente al deposito delle note scritte d’udienza del 30 settembre e delle note conclusive del 21 novembre 2022, avente ad oggetto l’assegno relativo al pagamento parziale del credito … e le comunicazioni inviate dall’A.S. all’assuntore del concordato faLImentare …” sul rilievo che tali documenti erano stati depositati “oltre il termine delle preclusioni istruttorie di cui all’art. 93 lf”, senza, tuttavia, considerare che: - il EN solo nella memoria difensiva aveva dedotto che “l’opponente insiste nell’avvenuta ammissione al passivo dell’AS del credito della NS s.p.a. assumendo che altrimenti non vi sarebbe stato il pagamento della somma di euro 89.741,48”, eccependo l’infondatezza di “tale assunto”; - il documento comprovante il “pagamento parziale” effettuato dall’A.S. in favore del EN NS era, pertanto, ammissibile;
- il tribunale, pertanto, doveva necessariamente “confrontarsi con le ragioni per cui tali somme erano corrisposte”, “le quali non potevano che risiedere: (i) nel buon esito della domanda di ammissione al passivo presentata nell’ormai lontano 2000 (doc. C) e (ii) nell’ammissione dell’intero credito, come ricavabile dall’elenco dei creditori unito alla proposta di concordato faLImentare (doc. 6 Ric. 2023 n. 19959 - Sez. 1 – PU del 25 febbraio 2025 K)”; - il EN, costituendosi nel giudizio d’opposizione, aveva, inoltre, dedotto che lo “stato passivo” allegato alla proposta concordataria, così come prodotto in giudizio dall’opponente, era “un elenco di creditori formato della proponente che non ha alcuna valenza probatoria dei crediti e dei soggetti ivi inseriti”; - la LO, quindi, con le note conclusive, ha prodotto “la comunicazione dello stato passivo effettuata dall’A.S. al potenziale assuntore (doc. N)”, “ove era indicato proprio in capo a NS S.p.A. il medesimo credito per Euro 476.688,66 (p. 132 doc. K…)”; - in definitiva, “i documenti non presi in esame dal Tribunale in violazione della regola processuale dettata dall’art. 99, comma 2, n. 4), l.fall. apparivano però determinanti nella valutazione in diritto che lo stesso effettuava” posto che “la documentazione prodotta da La LO dimostrava proprio che il suo credito era già stato inserito nel passivo accertato dall’A.S.”. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente principale, lamentando “l’omessa considerazione dell’affidamento soggettivamente riposto da La LO e dai suoi danti causa circa il riconoscimento del proprio credito quale fatto rilevante in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. e comportante la falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che, a fronte dell’eccezione di prescrizione sollevata dal EN, era necessario verificare “l’esistenza di atti interruttivi idonei eventualmente ad interrompere la prescrizione”, senza, tuttavia, considerare che: - a seguito della presentazione della domanda di accertamento del credito proposta dal EN NS, l’A.S. aveva trasmesso un fax nel quale annunciava che la distribuzione di “acconti parziali in misura proporzionale ai crediti da Voi vantati”, evidentemente 7 Ric. 2023 n. 19959 - Sez. 1 – PU del 25 febbraio 2025 presupponendo tanto l’esistenza del credito, quanto la sua avvenuta ammissione al passivo, a cui peraltro effettivamente seguiva il pagamento in data 13/10/2001 di £. 173.736725; - in data 3/11/2015, a mezzo posta certificata, l’A.S. chiedeva la comunicazione di un indirizzo “al quale indirizzare tutte le comunicazioni relative al credito vantato”; - in data 4/12/2015, l’A.S. comunicava anche alla cessionaria il deposito della proposta di concordato faLImentare nel cui “stato passivo” era individuato anche il credito di NS;
- nel caso in esame, pertanto, in ragione dei ricordati comportamenti obiettivi e coerenti da parte degli organi dell’A.S., “il termine di prescrizione del credito previsto dall’art. 2946 c.c. … non poteva decorrere … alla luce dell’affidamento risposto dai creditori circa la loro soddisfazione nell’alveo della procedura di amministrazione straordinaria”. 2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente principale, lamentando la violazione degli artt. 2945, comma 2°, e 2935 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la domanda di ammissione al passivo dell’A.S. presentata dal EN NS non aveva avuto efficacia interruttiva permanente nel corso della procedura concorsuale e che, in difetto di ammissione al passivo, il credito della società opponente si era, per l’effetto, prescritto in ragione del decorso di più di dieci anni da quando il creditore aveva chiesto l’ammissione allo stato passivo del EN opposto, omettendo, tuttavia, di considerare che: - l’ammissione del credito al passivo della liquidazione coatta amministrativa determina un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione per l’intera durata della procedura a far data dal deposito dell’elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di 8 Ric. 2023 n. 19959 - Sez. 1 – PU del 25 febbraio 2025 ammissione d’ufficio, e a far data dalla domanda, rivolta al commissario liquidatore, per l’inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dall’art. 208 l.fall.; - nella vicenda in esame, pertanto, il termine di prescrizione è ricominciato a decorrere al momento della chiusura dell’A.S.. 2.4. Il terzo motivo è fondato, con assorbimento dei primi due e del ricorso incidentale, che ha per oggetto la statuizione sulle spese processuali assunta dal tribunale. 2.5. Questa Corte, infatti, dopo aver rilevato che: - nel faLImento, soltanto la presentazione della domanda di ammissione al passivo determina l’interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti, a norma dell’art. 94 l.fall., fino alla chiusura della procedura concorsuale;
- l’art. 94 l.fall. non è richiamato dalla disciplina della liquidazione coatta e, dunque, dell’amministrazione straordinaria;
- l’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, come quella di amministrazione straordinaria, non determina alcun effetto sospensivo o interruttivo del decorso della prescrizione;
ha ritenuto che, nel caso in cui il debitore è assoggettato ad amministrazione straordinaria (così come disciplinata dal d.l. n. 30/1979, convertito in l. n. 95/1979, che, all’art. 1, comma 4°, prevede che, per quanto non diversamente stabilito, trovano applicazione gli articoli della legge faLImentare dedicati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, vale a dire gli artt. 195 e ss. l.fall.), le norme previste dagli artt. 207 e ss. l.fall., nella versione all’epoca vigente, prevedono: a) la comunicazione del commissario liquidatore ai singoli creditori delle “somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell’impresa” (art. 207, comma 1°); b) la richiesta di “riconoscimento di propri crediti” da parte dei creditori che non hanno ricevuto la detta comunicazione, nonché 9 Ric. 2023 n. 19959 - Sez. 1 – PU del 25 febbraio 2025 eventuali “osservazioni (e) istanze” da parte dei creditori che la comunicazione hanno invece ricevuto (artt. 208 e 207, comma 3°, l.fall.); c) la formazione dello stato passivo da parte del commissario, con il conseguente deposito in cancelleria e connessa esecutività del medesimo (art. 209, comma 1°, l.fall.); d) l’eventuale proposizione delle opposizioni e delle impugnazioni ai sensi degli artt. 98 e 100 l.fall., nella versione vigente al tempo, “con ricorso al presidente del tribunale” (art. 209, comma 2°, l.fall.); - tale diversa (rispetto a quella propria dell’esecuzione faLImentare) conformazione della procedura di verifica del passivo delineata dagli artt. 207 e ss. l.fall. non è, tuttavia, di ostacolo a ravvisare l’applicazione pure nell’ambito di quest’ultima di quanto desumibile dalla norma dell’art. 94 l.fall., nel senso, più precisamente, di ricollegare alla partecipazione del creditore alla relativa procedura l’effetto dell’“interruzione permanente” della prescrizione che risulta stabilito da questa disposizione;
- tale norma trova, pertanto, applicazione tanto “all’espressa manifestazione di una richiesta da parte del singolo creditore (e riconducibili, dunque, alle situazioni considerate nelle norme degli artt. 209, comma 2, 208 e 207, comma tre, legge fall.)”, quanto “alla comunicazione del commissario ex art. 207, comma uno, legge fall.”, per cui “l’effetto interruttivo della prescrizione viene a prodursi (solo) al tempo in cui diventa esecutivo l’elenco dei creditori ammessi ai sensi dell’art. 209, comma uno, legge fall.” (Cass. n. 11983 del 2020, in motiv.). 2.6. In tal senso, del resto, hanno opinato di recente le Sezioni Unite le quali, con la sentenza n. 13143 del 2022, hanno, in effetti, ritenuto che: - “la formazione dello stato passivo nella l.c.a. si discosta … dalla disciplina dell’insinuazione faLImentare … per la significativa peculiarità che le norme sulla l.c.a. 10 Ric. 2023 n. 19959 - Sez. 1 – PU del 25 febbraio 2025 identificano l’insinuazione come avvinta da una prima (necessaria) fase niente affatto incentrata sull’intervento del giudice, sebbene e solo sul potere officioso del commissario liquidatore”; - “secondo l’art. 201 legge fall. il commissario, entro un mese dalla nomina, comunica a ciascun creditore … le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell’impresa … dopodiché (art. 207 legge fall.) i creditori … possono far pervenire al commissario … le loro osservazioni o istanze”; - “in questa fase non ci sono propriamente delle ‘domande’ di parte” nel senso che “ci sono (meglio ci possono essere) delle ‘osservazioni o istanze’, che per consolidata opinione non producono gli effetti di una domanda di ammissione al passivo, e quindi neppure gli effetti di una domanda ‘giudiziale’”; - “di contro i creditori pretermessi hanno diritto (art. 208 legge fall.) di chiedere il riconoscimento dei propri crediti … con comunicazione raccomandata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione”; - “neppure tali istanze, non essendo rivolte al giudice né implicandone l’intervento, costituiscono "domande giudiziali" … e tuttavia producono comunque l’effetto interruttivo della prescrizione, in modo permanente per tutta la durata della procedura concorsuale”; - “per costante giurisprudenza infatti la diversa conformazione, rispetto a quello faLImentare, del procedimento di verifica dei crediti nella l.c.a. (come pure, d’altronde, nell’amministrazione straordinaria) non è di ostacolo a ravvisare l’applicazione dei medesimi principi pure nell’ambito di detta procedura (v. Cass. Sez. 1 n. 17955-03, Cass. Sez. 1 n. 4209-04, nonché, di recente, Cass. Sez. 1 n. 12559-21)”; - “in ciò è da ravvisare un approdo condivisibile, perché coerente con quanto affermato da questa Corte anche a proposito dell’amministrazione straordinaria (v. Cass. Sez. 1 n. 11983-20, 11 Ric. 2023 n. 19959 - Sez. 1 – PU del 25 febbraio 2025 Cass. Sez. 1 n. 14527-20), visto che nell’amministrazione straordinaria (segnatamente in quella sottoposta alla disciplina originaria di cui alla l. n. 95 del 1979), l’esecutività dello stato passivo depositato dal commissario, ai sensi dello stesso art. 209 legge fall. (appositamente richiamato), determina l’interruzione della prescrizione con effetto permanente anche per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata ai sensi dell’art. 207, primo comma”; - “la ragione è rettamente individuabile nelle seguenti proposizioni: (i) il combinato degli artt. 2493, quarto comma, e 2945, quarto comma, cod.civ., e, poi, la giurisprudenza di questa Corte, inducono a constatare l’esistenza nell’ordinamento di più casi in cui l’azione giudiziaria può essere instaurata solo dopo l’effettuazione di un procedimento anche extragiudiziario e non necessariamente contenzioso, il quale è tuttavia suscettibile di esser promosso dall’avente diritto con istanza equiparata, in tema di prescrizione, alla domanda giudiziale;
(ii) la presentazione della domanda giudiziale non è da considerare, così, la condizione esclusiva per la produzione del cd. effetto interruttivo permanente della prescrizione;
(iii) nel sistema vigente la regolamentazione della procedura faLImentare si pone come elemento informatore della disciplina delle altre procedure di origine e tratto più marcatamente amministrativo;
(iv) infine, e in particolare, l’art. 209, secondo comma, legge fall. è teso a uniformare, rispetto al faLImento, i procedimenti impugnatori (col richiamo agli artt. 98, 99, 101 e 103), e sottostante all’uniformazione è da reputare presupposta anche la parificazione del piano sostanziale, quanto agli esiti delle rispettive fasi di accertamento e dei relativi effetti”; - “l’ammissione del credito al passivo della l.c.a. determina”, pertanto, “un effetto interruttivo permanente del termine di 12 Ric. 2023 n. 19959 - Sez. 1 – PU del 25 febbraio 2025 prescrizione per l’intera durata della procedura, a far data dal deposito dell’elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d’ufficio” mentre, “nel caso previsto dall’art. 208 legge fall.”, l’effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione per l’intera durata della procedura si determina “a far data dalla domanda, rivolta al commissario liquidatore, per l’inclusione del credito al passivo”. 2.7. Il decreto impugnato si è posto, evidentemente, in contrasto con i principi esposti: lì dove ha ritenuto che, a fronte dell’eccezione di prescrizione del credito sollevata dall’opposto, era necessario “verificare se questo si fosse prescritto al momento della proposizione dell’istanza di ammissione al passivo” del EN senza, tuttavia, considerare né l’effetto interruttivo della prescrizione determinato dalla domanda di ammissione al passivo dell’A.S. (incontestatamente) presentata dal EN NS s.p.a. in data 4/10/2000 (v. il doc. C allegato al ricorso), né la natura permanente di tale interruzione per tutto il corso della procedura concorsuale, che, come lo stesso tribunale ha accertato, ha preceduto “senza soluzione di continuità” il EN opposto. 2.8. Il ricorso principale dev’essere, pertanto, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Catania che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il terzo motivo del ricorso principale, con assorbimento dei primi due e del ricorso incidentale, e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Catania che, in 13 Ric. 2023 n. 19959 - Sez. 1 – PU del 25 febbraio 2025 differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima </PAn>