Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2025, n. 6837
CASS
Sentenza 14 marzo 2025

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 25 febbraio 2025, con relatore il Consigliere Giuseppe Dongiacomo. Le parti in causa erano una società ricorrente, che chiedeva l'ammissione al passivo di un credito di oltre 566.000 euro, e una società fallita, che eccepiva la prescrizione del credito. La questione centrale riguardava l'efficacia interruttiva della prescrizione in relazione alla procedura di amministrazione straordinaria e al successivo fallimento.

Il Tribunale di Catania aveva rigettato l'opposizione della ricorrente, ritenendo che la semplice istanza di ammissione al passivo non fosse sufficiente a interrompere la prescrizione. La Corte di Cassazione, accogliendo il terzo motivo del ricorso principale, ha ribadito che l'ammissione al passivo, anche in assenza di un provvedimento formale, produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata della procedura concorsuale. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato, rinviando la questione al Tribunale di Catania per un nuovo esame, evidenziando l'importanza di considerare l'effetto interruttivo della domanda di ammissione al passivo e la sua natura permanente.

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Massime1

In caso di amministrazione straordinaria ex l. n.95 del 1979, l'ammissione allo stato passivo determina, sia per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata dal commissario liquidatore ex art. 207, comma 1, l.fall., sia per i creditori ammessi a domanda ex art. 208 l.fall., l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura, a far data dal deposito dell'elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d'ufficio, o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l'inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dall'art. 208 l.fall..(Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto impugnato che, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito sollevata dal fallimento opposto, non aveva considerato né l'effetto interruttivo della prescrizione determinato dalla domanda di ammissione al passivo dell'amministrazione straordinaria, né la natura permanente di tale interruzione per tutto il corso della procedura concorsuale che aveva preceduto "senza soluzione di continuità" il fallimento).

Commentari3

  • 1Sulla prescrizione del credito nell'Amministrazione Straordinaria
    Valentina Rocca · https://www.dirittobancario.it/ · 8 aprile 2025

  • 2Amministrazione straordinaria
    https://www.dirittobancario.it/

    Con sentenza n. 99/2025 la Corte Costituzionale dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale posta, chiarendo che la procedura di amministrazione straordinaria ha natura liquidatoria anche quando l'attività di impresa prosegue in vista della cessione a terzi. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6837 del 14 marzo 2025, si è pronunciata sul tema dell'interruzione permanente della prescrizione nel contesto dell'amministrazione straordinaria. INPS, con messaggio 283/2025 ha reso noto il termine finale del regime di esonero dal versamento del contributo addizionale, per le aziende sottoposte a procedure concorsuali con prosecuzione dell'esercizio d'impresa, che si …

     Leggi di più…

  • 3Amministrazione straordinaria
    https://www.dirittobancario.it/
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2025, n. 6837
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6837
Data del deposito : 14 marzo 2025

Testo completo