Sentenza 10 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2002, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2002 |
Testo completo
0 0 2 2 2 / 0 2 Aula A REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: R.G.N. 7523/01 Dott. Antonio Saggio Presidente Cron.413 11 Giovanni Prestipino Consigliere Rep. 11 Ud. 18.10.01 "I Bruno Battimiello Rel. " Raffaele Foglia " DO EL " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IS RA, difesa dall'avv. Giacomo Giannuzzi del Foro di Bari, giusta procura speciale in calce al ricorso, senza ele- zione di domicilio in Roma ricorrente 3951
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in perso- na del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e dife- so, giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, dagli avv.ti Pilerio Spadafora, Umberto Luigi Picciotto, Giuseppe Fabiani e Vincenzo Cerioni, con domicilio 1 eletto in Roma alla via della Frezza n. 17 presso 1'Avvocatura centrale dell'Istituto resistente con sola procura l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di per °Bari n 99/2000 in data 27/29 marzo 2000 (R.G. 138/00). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 ottobre 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Pilerio Spadafora;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 Svolgimento del processo Con ricorso per un motivo unico, articolato in più profili di censura, è domandata la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Bari. in accoglimento dell'appello dell'Inps, ha rigettato, riformando la sentenza di accoglimento emessa nel primo grado del giudizio, la domanda proposta da. AL RA La domanda concerneva il pagamento della differenza fra quanto corrisposto dall'Istituto e l'importo che si asseriva spettante a titolo di indennità di disoccupazione agricola dovuta ai braccianti agricoli, differenza derivante dal calcolo operato dall'Inps sulle retribuzioni medie del settore rilevate al 30 ottobre dell'anno precedente, così come accertate dagli apposti decreti ministeriali pubblicati nel corso dell'anno di riferimento della prestazione previdenziale. invece che con riferimento ai salari medi in vigore al 30 ottobre dell'anno di competenza e rilevati con i decreti pubblicati nell'anno successivo. L'Inps si è costituito mediante deposito della procura speciale ai difensori. La sentenza impugnata è pervenuta all'accoglimento dell'appello dell'Inps essenzialmente sulla base del disposto dall'art. 45, comma 21, della L. 144/1999, dell'art. 3 che ha stabilito che il terzo comma della L. 457/1972 si interpreta nel senso che il termine ivi indicato del 30 ottobre "è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato", termine, quest'ultimo, espressamente riferito all'anno precedente. Motivi della decisione 1. L'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, secondo e terzo comma, L. n. 457/1972; dell'art. 14, settimo comma, d.l. n. 791/1981, convertito con modificazioni dalla L. n. 54/1982; dell'art. 2, comma 17, primo periodo. L. n. 549/1995; dell'art. 4 D.Lgs. n. 146/1997; dell'art. 45, comma 21, L. n. 144/1999; ed inoltre vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia.
2. In estrema sintesi, il motivo di ricorso è inteso a dimostrare la fondatezza della pretesa ai sensi della normativa vigente al tempo di proposizione della domanda;
l'inapplicabilità dello ius superveniens costituito dall'indicata norma della L. n. 144/1999 perché avente i contenuti della norma innovativa e non quelli di una norma interpretativa;
in via subordinata, l'illegittimità costituzionale, sotto diversi 3 profili, della stessa norma, ove fosse ritenuta applicabile al rapporto dedotto in giudizio.
3. L'esposizione sintetica. nel rispetto del principio di economia nell'esercizio di funzioni e servizi pubblici, è dovuta alla circostanza che al vaglio del giudizio di legittimità sono già state sottoposte numerose liti aventi lo stesso oggetto, con ricorsi articolati in profili di censura identici a quelli contenuti nell'atto in esame. Le decisioni della Corte sono state di rigetto delle impugnazioni e, in difetto di nuove prospettazioni. non si ravvisano ragioni per discostarsi dall'orientamento precedentemente espresso. Rinviando, perciò, alle più analitiche esposizioni ed argomentazioni contenute nei precedenti (per tutte, Cass. 9 maggio 2001, n. 6455), si riassume nei termini che seguono la giustificazione della decisione di rigetto del ricorso.
4. La congruità della motivazione della sentenza impugnata non assume alcuna rilevanza nel giudizio di legittimità, dipendendo la decisione esclusivamente dell'interpretazione di norme di diritto.
4.1. L'art. 45, comma 21, L. 144/1999, non suscita incertezze in ordine al precetto relativo alle modalità di calcolo dell'indennità di disoccupazione dovuta ai lavoratori precari dell'agricoltura, incertezze che non possono farsi derivare dal mero dato tecnico (del resto coerente con la struttura formalmente interpretativa della norma) consistente nel precisare il contenuto mediante riferimento ad altra norma, in ipotesi (secondo la tesi di parte ricorrente), già abrogata da disposizioni precedenti.
4.2. Della portata retroattiva di tale precetto non è consentito dubitare, per effetto della volontà dichiarata dal legislatore di voler interpretare autenticamente l'art.
3. comma terzo, L. 457/1972, nel senso che, per i giornalieri di campagna, l'anno di riferimento peril calcolo delle retribuzioni non dovesse essere quello di competenza ma l'anno precedente. Di conseguenza, l'applicazione alla controversia della regula iuris retroattiva preclude, per difetto di rilevanza, l'esame delle questioni relative al significato che in precedenza doveva attribuirsi alla stessa norma.
4.3. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 21, L. 144/1999 è manifestamente infondata. Secondo gli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale, premesso che il legislatore ha il potere (con la sola eccezione della materia penale) di innovare 4 retroattivamente l'ordinamento giuridico, non ha importanza stabilire se una legge che rechi l'autoqualificazione di norma di interpretazione autentica sia effettivamente tale o abbia. in realtà, contenuti innovativi. L'autoqualificazione anzidetta, invero, esprime con evidenza l'intentio legis di provvedere anche per il passato. sicché lo scrutinio di legittimità costituzionale non concerne la qualificazione ma esclusivamente il legittimo esercizio del potere (pur sussistente) di dettare norme retroattive. Infatti, il divieto di retroattività della legge, sebbene contenuto in norma di rango ordinario (art. 11. disp att. c.p.c.), è pur sempre espressione di un fondamentale valore di civiltà giuridica, al quale in legislatore può derogare soltanto in modo ragionevole, non arbitrario e nel rispetto dei valori consacrati dalla Costituzione.
4.4. Non è irragionevole, né arbitrario, l'intervento diretto ad imporre anche per il passato una determinata lettura della norma, introducendo, cioè, un quid novi esclusivamente sul piano interpretativo, in presenza di oggettive incertezze sul significato della norma stessa e nel rispetto del principio di affidamento in ordine alla certezza dei dati giuridici, nonché di altri valori costituzionali. Tali condizioni di conformità ai precetti costituzionali si riscontrano ampiamente rispettate dall'intervento legislativo del 1999. 4.5. La formulazione dell'art. 3, comma terzo, della L. n. 457/1972 originava legittimi dubbi interpretativi, potendo giustificare sia l'interpretazione intesa a privilegiare il dato testuale, sia quella, sistematica, intesa a ritenere che "vigenti al 30 ottobre di ogni anno" fosse espressione che recasse pur sempre sottinteso il riferimento all'anno precedente, stante l'identità, rispetto al secondo comma dello stesso articolo, del sistema di rilevazione a mezzo dei decreti ministeriali. Ed infatti, alla seconda lettura l'Inps aveva conformato i suoi comportamenti di adempimento delle prestazioni, senza dar luogo, secondo quanto accertato nel giudizio di merito, a contrasti per un lunghissimo arco temporale, manifestandosi la divergenza di opinioni, con l'inizio di un contenzioso di notevoli proporzioni, solo a seguito del "congelamento" della misura delle indennità attuato dalla L. 549/1995. Legge, quest'ultima, che, per solo fatto di recare una disciplina unica per le indennità dovute ai salariati fissi ed ai giornalieri di campagna, non poteva certamente risolvere i dubbi interpretativi. La norma del 1999, dunque, trova indiscutibilmente la giustificazione della propria efficacia retroattiva, sotto il profilo della ragionevolezza, nell'esistenza di 5 un obiettivo dubbio ermeneutico e nell'esigenza di certezza dell'azione dell'ente di previdenza.
4.6. La rilevata sussistenza dell'oggettiva incertezza del significato della norma interpretata induce ad escludere altresì la violazione del principio dell'affidamento, dal momento che nessun legittimo affidamento poteva sorgere sulla base di una lettura della norma contraria alla prassi applicativa seguita per lungo tempo dall'Inps ed in assenza di consolidati orientamenti giurisprudenziali sul tema.
4.7. Neppure. infine, il significato imposto alla norma dall'intervento di interpretazione autentica ha reso il precetto non conforme agli art. 3, 36 e 38 Cost. Ribadito che la legge interpretativa non ha sottratto diritti e diminuito livelli di tutela previdenziale già acquisiti, il riferimento alle retribuzioni medie dell'anno precedente non concreta violazione del principio di uguaglianza in rapporto al trattamento fruito dai salariati fissi (se. effettivamente, questi ultimi hanno raggiunto, per disposto di norme successive, livelli di tutela eccessivamente divaricati rispetto a quelli dei lavoratori precari, l'irragionevole disparità non sarebbe imputabile alla norma in oggetto): né, infine, il criterio di computo della retribuzione convenzionale con riferimento ai livelli retributivi dell'anno precedente incide in misura apprezzabile sull'indennità (a fronte dei risparmi ben più consistenti della gestione previdenziale, realizzati con l'evitare l'adozione delle misure organizzative richieste dal sistema dei conguagli), restando perciò esclusa la violazione dell'art. 38 Cost., nella sua correlazione con l'art. 36 della stessa Carta fondamentale.
5. In ordine alle spese, non è pronunciata la condanna al rimborso della parte soccombente ai sensi dell'art. 152 disp. att. al codice di procedura civile.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di u 3 3 cassazione. o e y T 5 r R o . e A Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2001. N v i f 9 S N 7 O Il Consigliere - Il Presidente P 8 T - S A M 1 Ро то Nebuni N D I 1 E A E S , D E I Still O E G A R T G T O N S E T I E L T S G I E E R IL CANCELLIERE A R I L D Depositato in Cancelleria L E O Willen 10 GEN. 2002 D M oggi, E R P U IL CANCELLIERE S